Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9105 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza dell'8.10.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 25 agosto 1973, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Iodice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (NA), alla via Aniello Palumbo n. 90.
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il 03 CP C.F._2 aprile 1965, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Ferdinando
Romano elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento alla via
Foschini n. 5;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza dell'08.10.2024 il difensore della resistente ha così concluso: “ si riporta alla comparsa di costituzione ed ai successivi scritti difensivi specificando l'assoluta incapacità patrimoniale e reddituale del resistente, atteso che quest'ultimo è allettato e si muove su sedia a rotelle ed è attualmente ricoverato in una RSA sita a Calvizzano con pensione che viene integralmente incassata dai responsabili della struttura”.
Il Pubblico Ministero, in data 22.10.2024, con il proprio visto ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.09.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Villaricca (NA) il 20.06.2001 con il resistente e che CP
dalla loro unione erano nati tre figli - (nato a [...], il [...]) PE
e (nati a Napoli, il 28.10.2008) - deduceva che da tempo erano Per_2 Per_3 venuti meno tra le parti il rapporto di coniugio e la comunanza d'intenti, al punto che era divenuto intollerabile il protrarsi della convivenza.
Alla luce di tutto quanto dettagliatamente esposto in ricorso la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “ Pronunciare la separazione dei coniugi e Pt_1
ordinando all'ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione CP da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli a ciascun genitore, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, in 80010 a Villaricca
(NA) al Corso Italia n. 146; 3. determinare, in favore di entrambi i coniugi, tempi certi e con esplicita indicazione di giorni e orari, al fine di rendere effettivamente operativa e costrittiva ogni eventuale disposizione di disciplinamento del diritto di visita di entrambi i genitori. In particolare, il sig. potrà e dovrà tenere con CP
sé a settimane alterne i tre figli dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
per tre giorni consecutivi dal 24 al 27 dicembre e/o, in alternanza, dal
30 dicembre al 02 gennaio, alternativamente ogni anno;
il giorno di Pasqua e
Pasquetta alternativamente ogni anno. Inoltre, con riferimento alle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi nel mese di agosto o
2 frazionabili in due periodi, in tale ultimo caso, suddivise anche tra luglio e agosto.
Tale periodo verrà definito entro il 01 luglio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Il tutto con l'obbligo da parte del padre di andare
a prendere e riportare i figli presso il domicilio della madre;
4. disporre a carico del sig. , ed in favore della ricorrente, il pagamento di un assegno CP mensile, a titolo di contributo al mantenimento per ciascun figlio, di € 250,00, per complessivi € 750,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria. Tale somma sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, con accredito diretto in c/c. intestato alla sig.ra
recante il seguente codice Iban: IT 05 K 03442 16000 Parte_1
000051460543 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
5. disporre a carico de genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, occorrenti per i tre figli;
6. disporre
a carico del sig. e in misura del 50%, il pagamento quale contributo al CP
mantenimento della casa coniugale, ovvero nella percentuale che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della fase istruttoria;
7. disporre che l'
[...]
in persona del Presidente pro tempore, con Controparte_2
sede legale in 00144 Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 (C.F./P.IVA:
), quale soggetto tenuto al versamento pensionistico in favore del sig. P.IVA_1
a seguito di riconoscimento dell'invalidità civile nonché CP dell'indennità di accompagnamento, versi direttamente dalle somme dovute al soggetto obbligato – la somma di €750,00 - , e/o la diversa somma che il Tribunale riterrà opportuna, a titolo di contributo al mantenimento per i figli PE
e;
8. disponga in ordine all'autorizzazione reciproca al rilascio Per_2 Per_3
del passaporto;
9. emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale
All'udienza del 10.02.2023 il Presidente f.f., non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, ritualmente citato ma non comparso, procedeva al libero interrogatorio della sola ricorrente ed all'esito, si riservava;
pertanto, con ordinanza del 9.03.2023, rendeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c. dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
3) in merito all'affidamento dei figli minori, e , non essendo emerse Per_2 Per_3
allo stato situazioni ostative, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio,
3 affida gli stessi ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con il diritto/dovere del padre di tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00; due fine-settimana al mese, alternati, dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni il giorno dell'Immacolata (8 dicembre); alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata, il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori;
il giorno della festa del papà (mentre la festa della mamma andrà trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente), il tutto compatibilmente alle esigenze dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi. In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici;
i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 4) avuto riguardo agli aspetti economici, sulla base delle dichiarazioni rese dalla sola ricorrente, allo stato e salva diversa determinazione, appare equo determinare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della moglie l'assegno mensile di euro 600,00, da rivalutare annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT, per il mantenimento dei tre figli - di cui euro 100,00 per il mantenimento del figlio ( maggiorenne e, seppur non pienamente PE
autosufficiente, impegnato in tirocinio in azienda con diaria di euro 600,00 mensili) ed euro 500,00 per il mantenimento dei due figli minori - oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
1) nomina Giudice istruttore se stesso fissando l'udienza di
4 comparizione e trattazione per il giorno 20.10.2023 ore 9.30 e ss”.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 07.10.2023, con memoria ex art. 706 terzo comma cpc con la quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, rappresentando di aver, diversamente da quanto ha affermato dalla ricorrente, sempre avuto un comportamento ossequioso dei doveri di padre e marito, di aver subito un grave ictus per il quale era stato dapprima ricoverato presso A.O. A.
Cardarelli di Napoli e di seguito per mesi presso vari Istituti clinici di cura e riabilitazione, di aver sempre sostenuto i figli e d il coniuge come meglio poteva, nei limiti di quanto non gli fosse necessario per le proprie cure mediche, vitali, integrando i propri sforzi con la provvista dell'indennità di accompagnamento;
di essere titolare di pensione di invalidità dell'importo di circa 600,00 euro mensili utilizzata per provvedere a proprie spese alle cure riabilitative.
Per tutto quanto esposto il resistente chiedeva: “ 1. i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro nell'interesse dei figli minori;
i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane del minore a decorrere dalla cessazione dell'inabilità del convenuto e, in ogni caso, a decorrere dal 01.07.2025. Medio tempore i figli coabiteranno con la madre che provvederà alle loro necessità con il contributo mensile del padre di Euro cento/00, elevato ad Euro 300,oo, appena cessata al permanenza anche come dimora presso la casa di riabilitazione Villa Aldina S.r.l..
Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del
50% entro il limite di Euro cento,00 per il convenuto e qualora non si tratti CP
di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Data la condizione del padre, almeno sino al suo miglioramento, sicuramente per i figli minori, il domicilio non può che essere presso la madre. Con il favore delle spese, diritti e onorari di causa”.
All'udienza del 20.10.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma c.p.c. onerando le stesse di depositare entro il primo termine proposta conciliativa ed entro il secondo termine una relazione rappresentativa a firma di parte relativa alla propria situazione patrimoniale, rinviando all'udienza del
15.03.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
5 Con provvedimento del 20.03.2024 il Giudice, stante la richiesta formulata dalla ricorrente nelle memorie ex art 183 sesto comma c.p.c. di affido esclusivo in suo favore dei minori e e ritenuta per il resto la causa matura per la Per_2 Per_4 decisione, fissava per l'ascolto degli stessi e per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'08.10.2024.
A quell'udienza venivano quindi ascoltati i figli minori delle parti in causa e, precisate le rispettive conclusioni, il Giudice rimetteva la causa in decisione al collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e gli atti al PM per le conclusioni;
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affido dei figli minori, e (nati a Napoli il 28.10.2008), Per_2 Per_3
sulla loro residenza privilegiata e sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Relativamente all'affidamento dei figli deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il
6 minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008).
Inoltre, per come chiarito dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva che, dalla complessiva istruttoria svolta, non sono emersi elementi concreti per far ritenere la madre unico genitore dotato di adeguata capacità genitoriale nè che sia contrastante con l'interesse dei minori il diretto coinvolgimento del padre nelle scelte educazionali relative agli stessi.
Deve essere, pertanto, confermato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata degli stessi presso la madre.
Tuttavia non può trascurarsi, alla luce delle problematiche di salute del resistente, che possono presentarsi difficoltà pratiche nella gestione condivisa della genitorialità.
Sul punto va osservato che l'art. 337 ter c.c. consente al Giudice di prevedere che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità separatamente.
Tale previsione normativa - lungi da essere una sorta di contraddizione in termini rispetto alla regola dell'esercizio condiviso della responsabilità e di fare rivivere l'antica dicotomia tra genitore affidatario e genitore non affidatario - consente al
Giudice, in presenza di talune circostanze di fatto, oggetto di esame e di opportuna valutazione, di apportare dei correttivi alla regola base che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell'esercizio di responsabilità congiunta.
In sostanza ciascun genitore deve poter contare sull'altro genitore, senza rischiare però di subire il veto per qualsiasi iniziativa solo perché non conosciuta o non conoscibile nei minimi particolari;
l'altro genitore, a sua volta, allorché trascorra i
7 suoi periodi di frequentazione con il minore, potrà godere della medesima prudente discrezionalità, sempre nell'ambito dell'ordinario, senza contatti continui e tempestivi tra loro che in alcuni casi, come quello di specie, risultano difficili.
Nel caso di specie, va dunque confermato l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori prevedendo, tuttavia, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità in capo a ciascuno separatamente.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori, stante l'età di questi ultimi (16 anni) e la frequente permanenza del padre in strutture riabilitative, osserva il Collegio che risulta opportuno disporre incontri liberi padre- minori, al fine di non alterare il precario equilibrio relazionale e consentire alle parti di organizzare gli incontri nelle modalità maggiormente confacenti alle esigenze dei figli e del padre che di volta in volta si porranno.
Sulla domanda di assegno per il mantenimento dei figli (nato a PE
Napoli il 13.11.2003), (nato a [...] il [...]) e (nato a Per_2 Per_3
Napoli il 28.10.2008).
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge anche per il figlio maggiorenne.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che il figlio sia tutt'ora PE
convivente con la madre e non è economicamente autosufficiente, sussiste in capo alla la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione Pt_1 dell'assegno di mantenimento a carico del padre, oltre che per i figli minori,
e , che hanno residenza privilegiata presso di lei, anche per il Per_2 Per_3
figlio maggiorenne PE
8 Va tuttavia rilevato che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno per il mantenimento di PE
Invero sul punto va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies primo comma c.c.“
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La Suprema Corte ha infatti precisato che in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, al coniuge presso il quale vivono, cessa solo qualora il genitore obbligato provi che abbiano conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni), ovvero qualora gli stessi rifiutino, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e/o negli studi, come ad
9 esempio nei casi di attesa e/o rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), o di colpevole inerzia nel proseguire gli studi, ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 4555/2012; Cass. n.
27377/2013; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
Orbene, applicando gli anzidetti principi al caso di specie, il Tribunale rileva che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un contributo da parte di al mantenimento del figlio atteso che quest'ultimo, dalle CP PE
dichiarazioni rese dalla madre in sede di udienza presidenziale, risulta aver terminato il proprio percorso di studi ed aver acquisito capacità lavorativa, svolgendo un tirocinio presso un'azienda con una diaria di 600,00 euro mensili che esclude la necessità di un sostegno economico da parte del padre ( cfr. verbale del
10.02.2023).
Ne discende che va pertanto rigettata la domanda avanzata da Parte_1
di corresponsione da parte di di assegno per il
[...] CP
mantenimento di PE
Va invece determinato, tenuto conto del rapporto di convivenza dei due figli minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al loro mantenimento, la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento di e . Per_2 Per_3
Relativamente all'obbligo di mantenimento del nei confronti della prole, il CP
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
10 Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenendo conto dell'età dei figli (16 anni), che la ricorrente è dipendente di un supermercato a Procida con guadagno di
1200,00 euro di stipendio mensile gravato dalle spese di viaggio per raggiungere il posto di lavoro, che il resistente ha dichiarato di essere titolare solamente di pensione di invalidità civile corrisposta integralmente alla struttura RSA ove risulta ricoverato, e, sebbene non abbia documentato la attuale necessità di permanenza in struttura riabilitativa, è pacifico sia stato affetto da ictus ischemico che ne ha menomato la capacità lavorativa, si ritiene equo porre, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la complessiva somma mensile di euro 350,00 ( euro 175,00 per ciascun figlio ) da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019 con il COA locale, da intere qui integralmente riportato e trascritto.
Sulla domanda avanzata da di versamento diretto Parte_1 dell'assegno dovuto da per il mantenimento dei figli da parte CP dell' in quale soggetto CP_2 Controparte_2
tenuto al versamento pensionistico in favore del sig. . CP
Tale domanda risulta inammissibile in questa sede per carenza di interesse ad agire atteso che, sulla scorta del disposto dell'art. 473-bis. 37 c.p.c., la sentenza di separazione è già titolo per ottenere quanto richiesto a questo Tribunale.
Sulla domanda avanzata da di autorizzazione al Parte_1 rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori, e . Per_2 Per_3
11 Tale domanda va dichiarata inammissibile in tale sede, essendo competente in merito in via funzionale ed esclusiva il Giudice tutelare.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) Dispone l'affidamento dei figli minori e ( nati a Napoli il Per_2 Per_3
28.10.2008) ad entrambi i genitori in forma condivisa con residenza privilegiata dei minori presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
c) Dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) Rigetta la domanda avanzata da di corresponsione Parte_1
da parte di di assegno per il mantenimento del figlio CP PE
(nato a [...] il [...]);
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, la complessiva somma mensile Parte_1 di € 350,00 per il mantenimento dei figli e ( nati a Napoli il Per_2 Per_3
28.10.2008), oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle
12 variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Dichiara inammissibile la domanda avanzata da di Parte_1 versamento diretto da parte dell' dell'assegno dovuto da per il CP_2 CP
mantenimento dei figli minori, e;
Per_2 Per_3
g) Dichiara inammissibile la domanda avanzata da di Parte_1 autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori, e;
Per_2 Per_3
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 50, Parte II, S.A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001);
i) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
13