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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2486/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirella Corvino, Lucia Manna e Carmela Galiano giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...]
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
c.f. , nella qualità di mandataria di Controparte_3 P.IVA_1
c.f. Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 16 rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e in virtù di procura CP_5 generale alle liti per atto notaio di Roma in data 9 maggio 2019, rep. 16520, Persona_1 racc. 10761, in atti
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
c.f. Controparte_6 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Giulio Masotti, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, ed , Parte_2 Parte_1 premettendo che:
- con sentenza dello stesso Tribunale n. 2131/2006 era stato intimato ai predetti il pagamento dell'importo di € 587.284,26;
- al precetto aveva fatto seguito il pignoramento sui beni siti in Minturno, via Olivella, e, precisamente: 1) locale deposito censito al foglio 25 p.lla 2162 sub 1; 2) abitazione in villini censita al foglio 25 p.lla 2162 sub 2;
- gli esecutati avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione e deducendo il difetto di legittimazione attiva della società
e l'impignorabilità del compendio, perché i beni ricadevano nel fondo patrimoniale costituito in data 11.12.1996 per atto notaio , rep 23233, trascritto nei Persona_2 registri immobiliari e a margine dell'atto di matrimonio;
- il G.E. aveva sospeso l'esecuzione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Dopo aver replicato in ordine alla formulata eccezione di difetto di legittimazione attiva, deduceva la pignorabilità del compendio immobiliare, in quanto le obbligazioni per cui era stata intrapresa l'esecuzione, nascenti dall'attività imprenditoriale individuale dei coniugi, svolta con la partecipazione nella società O.M.A., dovevano essere intese come volte al mantenimento e allo sviluppo economico della famiglia, che da quella traeva i mezzi di sostentamento;
inoltre, ribadiva l'eccezione di inopponibilità del fondo, rilevando, tra l'altro, che vi era contrasto tra le certificazioni richieste dalla difesa al e la produzione di CP_7 parte opponente.
*** pagina 2 di 16 Si costituivano gli opponenti affermando che non era applicabile al caso di specie l'art. 170
c.c., dal momento che il fondo patrimoniale era stato stipulato nel 1996, mentre l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata ben 15 anni dopo;
l'obbligazione da cui era scaturita la debitoria era preesistente alla costituzione e trascrizione del fondo, né vi era alcuna trascrizione di domanda giudiziale o titolo di credito preesistente che potesse non rendere opponibile il fondo ai creditori;
il presupposto dell'applicabilità dell'art. 170 c.c. era, infatti, la preventiva costituzione del fondo rispetto alla nascita dell'obbligazione, proprio perché il fondo non risponde delle obbligazioni anteriori, salvo che sia stato revocato;
pertanto, essendo il fondo stato costituito dopo la nascita dell'obbligazione dei fideiussori, lo stesso andava revocato ex art. 2901 c.c., azione mai esercitata;
quanto alla natura dell'obbligazione, la fideiussione era stata prestata per uno scoperto di conto corrente intestato alla società di capitali, Parte_3 che nulla aveva a che vedere con la famiglia OC - Rossi.
***
Con sentenza n. 534/2022, R.G. n. 200302/2012, pubblicata in data 16.3.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava “ ” al pagamento delle spese di Parte_4 lite in favore di così, in sintesi, motivando: Controparte_1
- ex artt. 2915 primo comma e 2645 ter c.c. i beni vincolati non sono suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti);
- l'esecuzione promossa è legittima;
- la legittimazione della parte è documentalmente provata così come sono provate le cessioni in blocco del credito;
- nel merito, non vi è prova dell'oggetto del fondo patrimoniale né della data esatta della sua annotazione;
- l'estratto prodotto da parte opponente in ordine all'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio non reca, infatti, indicazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e indica un bene diverso da quello oggetto di esecuzione, per cui non vi è prova dell'anteriorità dell'annotazione al pignoramento;
- inoltre, nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c.,
l'onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Tribunale, Cassino, sez. esecuzioni, ordinanza 30/05/2016 in www.altalex.it, Sentenza Corte Cassazione civile sezione terza 19.02.2013 n.
4011), essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari (Cass. n. 1295/2012,
Cass. n. 12730/2007 e Cass. n. 5684/2006);
pagina 3 di 16 - in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, infatti, la previsione dell'art. 143 cod. civ. al terzo comma sancisce che entrambi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia;
- la prova indicata, alla stregua dei principi generali, può essere fornita anche per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravando, comunque, sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova;
- nel caso di specie non appare provata l'estraneità del debito per cui si procede ai bisogni della famiglia né la conoscenza in capo al creditore della estraneità del debito contratto per tali bisogni;
- nello specifico, parte opponente nulla ha dedotto sul punto e non ha fornito la prova, di cui era rigorosamente onerata, dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., onere, come detto, che grava sul debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni;
- i debiti inerenti ai bisogni della famiglia devono intendersi in senso ampio, in modo da ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. n. 134/84, Cass. n. 11683/01, Cass. n.
8991/2003, Cass. n. 11230/2003, Cass. n. 5684/2006, Cass. n. 15862/09);
- a tal fine, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cassazione civile, sez. III,
28/10/2016, n. 21800);
- inoltre, se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa (Cass. 31.5.2006), tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni
(Cass.
7.7.2009 n. 15862);
- i testi escussi hanno riferito, così come è incontestato, che svolgeva la propria attività per la Parte_2 società O.M.A.;
- la convenuta risulta essere stata l'amministratore della O.M.A., come da visura camerale;
Pt_1
- le parti non hanno in alcun modo dedotto e provato di avere altra fonte di reddito per fronteggiare i bisogni della famiglia;
- l'opponente, quindi, non ha assolto all'onere su di lui gravante, limitandosi a dedurre l'esistenza del fondo patrimoniale e a contestare che l'obbligazione era stata contratta per scopi estranei alla famiglia;
- l'opposizione deve, quindi, essere rigettata;
- le spese sono compensate in ragione della oggettiva difficoltà probatoria di cui era gravata parte opponente.
***
pagina 4 di 16 Hanno proposto appello e chiedendo alla Corte di riformare Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere l'opposizione spiegata in primo grado avverso l'esecuzione immobiliare RGE n. 233/2011, dichiarando opponibile all'appellata l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e dichiarando che non ha diritto di Controparte_1 procedere all'esecuzione sui beni pignorati in danno degli appellanti.
Hanno chiesto, inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
***
In data 22.8.2022, con comparsa di costituzione e risposta (da qualificarsi come atto di intervento ex art. 111 c.p.c.), si è costituita nella qualità di Controparte_3 mandataria di deducendo che quest'ultima aveva acquistato, con contratti Controparte_4 di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pro soluto, da Trevi Finance S.p.A., da Trevi
Finance n. 2 S.p.A. e da tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, Controparte_1 garanzia e titolo, derivanti dai finanziamenti ipotecari e chirografari in varie forme tecniche, che le predette società avevano a loro volta acquistato in blocco dalla Controparte_8 da da e da Controparte_9 Controparte_10 CP_11
Chiedeva alla Corte di disattendere l'istanza di sospensione e di dichiarare inammissibile il gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. o, comunque, di rigettarlo.
***
All'udienza del 22.9.2022 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
Con ordinanza in pari data ha accolto l'istanza ex art. 283 c.p.c. quanto alle spese (unica statuizione da considerarsi provvisoriamente esecutiva), rilevando che il Tribunale aveva motivato in ordine alla compensazione delle spese, salvo poi condannare, in dispositivo, la
(sola) (erroneamente denominata “ ”) al pagamento delle Pt_1 Parte_4 dette spese in favore di e ha rinviato per la precisazione delle Controparte_1 conclusioni al 2.5.2024
***
In data 18.4.2024 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_6 deducendo che, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco concluso con CP_4 in data 20.6.2023, aveva acquistato pro soluto il credito (NDG 36592) con accessori,
[...] privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, vantato dalla cedente nei confronti della e dei Parte_3 suoi garanti e Pt_1 Pt_2
Nel riportarsi a tutte le difese della cedente ne ha chiesto l'estromissione. Controparte_4
*** pagina 5 di 16 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. che è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
pagina 6 di 16 Prima di procedere all'esame del merito, occorre valutare (anche ai fini della successiva regolazione delle spese) l'intervento delle cessionarie, intervenute nel presente giudizio di appello nella qualità di successori a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
***
Ciò detto, con riguardo a costituitasi quale mandataria di Controparte_3
gli appellanti, con le note conclusive, hanno contestato l'esistenza dei Controparte_4 contratti di cessione, la cui dimostrazione non poteva ritenersi soddisfatta dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sicché, non essendo stati prodotti i contratti, non era possibile affermare con certezza che tra i crediti oggetto della cessione rientrasse anche quello controverso. pagina 7 di 16 ***
L'eccezione è infondata.
Afferma la Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023) che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Spiega la Corte di legittimità (Cass. n. 17944 del 22/06/2023, richiamata da Cass. n.
7866/2024, in motivazione) che, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Ora, quanto alla cessione del credito da a Controparte_8 Controparte_1 contestata in primo grado, si osserva che la sentenza (nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la legittimazione attiva) non è stata oggetto di impugnazione.
Dall'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. del 16.3.2013 risulta che ha CP_1 ceduto ad tutti i crediti ivi analiticamente indicati per categorie e che, Controparte_4 unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro diritto, credito, azione (incluse le azioni risarcitorie), ragione, facoltà, pretesa, eccezione (sostanziale e processuale) o prerogativa inerente o comunque accessoria ai suddetti crediti ed al loro esercizio (cfr. doc. n.
7 allegato alla comparsa di costituzione in appello). pagina 8 di 16 Inoltre, la cessionaria nella qualità, ha depositato anche la dichiarazione di cessione CP_3
a firma di , da cui risulta che la cessione in blocco includeva anche il credito (ab CP_1 origine in capo a vantato nei confronti della e dei suoi Controparte_8 Parte_3 fideiussori (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione in appello).
Ferma la genericità dell'eccezione, vi è quindi prova della cessione del credito oggetto di controversia, di talché l'eccezione deve essere respinta.
***
Gli appellanti, sempre con le note conclusive, hanno inoltre eccepito il difetto di procura asserendo che dal mandato non risulterebbe la prova che Controparte_3 fosse la mandataria processuale di in quanto “la procura nulla dice, nel senso di Controparte_4 indicare puntualmente i singoli crediti o, quantomeno, le tipologie di credito affidate alla gestione della stessa”, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche questa eccezione è infondata.
Diversamente da quanto assunto dagli appellanti, infatti, nelle premesse della procura notarile si fa espresso e specifico riferimento all'oggetto del mandato, individuato nella gestione dei crediti ceduti da ad con contratto in data 12.3.2013, nonché di tutte CP_1 CP_4 le attività inerenti alla gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti indicati in premessa, come da elenco redatto in via esemplificativa e non esaustiva (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione in appello).
Ne consegue che va esclusa, alla luce del dato documentale, la eccepita nullità del mandato per indeterminatezza dell'oggetto.
***
Come si è detto, si è costituita in data 18.4.2024, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_6
in forza di contratto di cessione di crediti in blocco concluso ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
[...] con in data 20.6.2023. Controparte_4
La stessa ha chiesto l'estromissione della cedente . CP_4
Poiché la cedente non è stata estromessa e, in assenza di un esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n. 6031 dell'11.5.2000: il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto pagina 9 di 16 dall'art.111 c.p.c., l'estromissione del dante causa), la sentenza sarà emessa anche nei suoi confronti.
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLATA
SENTENZA PER AVER RITENUTO IL GIUDICE DI PRIME CURE CHE “NON VI È PROVA DELL'OGGETTO DEL FONDO
PATRIMONIALE, NÉ DELLA DATA ESATTA DELLA SUA ANNOTAZIONE. L'ESTRATTO PRODOTTO DA PARTE
OPPONENTE IN ORDINE ALL'ANNOTAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE SULL'ATTO DI
MATRIMONIO NON RECA, INFATTI, INDICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL FONDO PATRIMONIALE E INDICA
UN BENE DIVERSO DA QUELLO DI ESECUZIONE, PER CUI NON VI È PROVA DELL'ANTERIORITÀ
DELL'ANNOTAZIONE AL PIGNORAMENTO››.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso l'esame della documentazione prodotta, dal momento che l'estratto del registro di matrimonio esibito in originale riporta la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, come richiesto dall'art. 162
c.c.; oggetto del fondo sono, poi, gli stessi beni oggetto del pignoramento in quanto le originarie particelle del terreno (foglio 25 part. 233 e foglio 25 part. 1311 nell'atto costitutivo del fondo) sono state abolite al momento della costruzione dell'immobile e del suo accatastamento (foglio 25 part. 2162 sub 1 e foglio 25 part. 2162 sub 2 nell'atto di pignoramento); le visure nominative sui soggetti e datate Parte_2 Parte_1
11.3.2011, attestano in capo ai coniugi esclusivamente l'atto di acquisto del terreno e la costituzione del fondo patrimoniale, non risultando la titolarità di altri beni dal 2.1.1974 alla data della visura, e gli estremi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale sono riportati nelle visure e sono quelli riportati nel certificato di matrimonio, sicché non vi è dubbio che abbia pignorato i beni del fondo, tanto che la difesa della predetta si Controparte_1 incentrava sull'esistenza del fondo e sull'opponibilità dello stesso ai creditori e l'identità dei beni era stata verificata anche dal G.E. in sede di discussione sull'istanza di sospensiva.
In sostanza, deduce parte appellante, il bene destinato al fondo, come da atto notarile, è il terreno in Minturno, località Campotondo, con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, che non risultava ancora censito al N.C.E.U.; gli immobili sono stati costruiti su detto terreno e sono state quindi generate le nuove particelle nel catasto urbano ed eliminate quelle relative ai terreni;
con riferimento alla data di annotazione, l'estratto di matrimonio è stato rilasciato in data 31.12.1997, data posta in calce al certificato, e ciò attesta senza alcun dubbio che l'annotazione del fondo a margine è stata operata in data anteriore rispetto alle successive formalità iscritte sui beni dalla la quale non ha mai impugnato l'atto e Controparte_1 non ha mai proposto querela di falso.
pagina 10 di 16 ***
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, come si è visto, ha affermato che l'estratto prodotto da parte opponente in ordine all'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio non recava l'indicazione dell'atto costitutivo del fondo stesso e indicava un bene diverso da quello oggetto di esecuzione.
Ritiene la Corte che il ragionamento del primo giudice vada precisato e sviluppato nei termini di cui appresso.
L'art. 167 c.c. dispone che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Dal chiaro tenore della norma si ricava che il fondo deve avere ad oggetto beni (rientranti nelle suddette categorie) determinati, vale a dire esattamente individuati, e che è necessaria un'espressa manifestazione di volontà da parte dei coniugi o del terzo, ciò in ossequio al principio di certezza dei rapporti giuridici e all'esigenza di tutela dei terzi, che devono essere posti in grado di conoscere quali siano i beni confluiti nel fondo e devono poter riporre affidamento nelle risultanze dell'atto che lo ha costituito e dei pubblici registri nei quali il fondo
è annotato e trascritto.
La costituzione in fondo patrimoniale di un determinato bene immobile non comporta, dunque, l'automatica estensione del vincolo di destinazione alle sue accessioni.
Va detto che l'art. 934 c.c. si limita a prevedere che qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.
Trattasi di un modo di acquisto a titolo originario (ipso iure) della proprietà di un diverso bene da parte del proprietario del suolo, mentre con il fondo patrimoniale si costituisce una limitazione al libero godimento e alla disponibilità di specifici e ben determinati beni di cui si è proprietari.
Pertanto, fermo l'acquisto per accessione del fabbricato da parte del proprietario del terreno, tuttavia, affinché quel fabbricato confluisca nel fondo patrimoniale, occorre una nuova manifestazione di volontà dei coniugi o del terzo nelle forme prescritte dall'art. 167 c.c., che includa nel fondo patrimoniale anche il nuovo bene, una volta che sia ultimato e individuato.
In sostanza, è necessario un atto integrativo che espliciti la volontà di far rientrare nel fondo patrimoniale un immobile edificato su un terreno precedentemente vincolato, dovendosi pagina 11 di 16 condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito di primo grado sul punto (cfr. Tribunale di Livorno, sentenza n. 2/2022 del 4.1.2022; Trib. Frosinone sentenza n. 228/2020 del
4.3.2020).
Nel caso di specie, il bene costituito in fondo è il terreno sito in Minturno, località
Campotondo, con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, di cui era stata realizzata la sola struttura in cemento armato della superficie complessiva, tra coperto e scoperto, di are
11.60; tale fabbricato non risultava ancora censito al N.C.E.U., ma insisteva sul terreno censito al N.C.T. partita 20906 e 20961 foglio 25 n. 233 di are 5.80 e foglio 25 n.1311 di are
5.80, confinante con via Olivella (cfr. atto dell'11.12.1996 a rogito notaio , Persona_3 rep. n. 23233, racc. n. 11469).
I beni indicati nell'atto di pignoramento, siti nel Comune di Minturno - via Olivella snc, sono invece i fabbricati successivamente edificati, così individuati: 1) locale deposito di mq 145, foglio 25, part. 2162, sub. 1; 2) abitazione in villini, consistenza 11 vani, foglio 25, part. 2162, sub. 2.
Pacificamente, non è stato stipulato un atto integrativo del fondo recante l'individuazione dei beni immobili successivamente ultimati e censiti al catasto urbano, da ritenersi necessario, anche perché all'atto della costituzione del fondo era presente la sola struttura in cemento armato, bene non determinato, che in astratto poteva rimanere tale.
Ne consegue che i beni sui quali è stato iscritto il pignoramento non possono ritenersi ricompresi nell'atto costitutivo del fondo annotato sull'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio (in cui si legge che i coniugi, con atto in data 11.12.1996 del notaio
“costituiscono il fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167, 180 e seguenti del c.c. Per_2
Terreno in Minturno, località Campotondo”), in quanto all'epoca non determinati né individuati.
A fronte di quanto sopra, irrilevante è che non abbia mai contestato che i beni CP_1 del fondo fossero quelli sottoposti a pignoramento, dal momento che il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio e impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma a un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte (cfr. Cass. n. 42035/2021).
Ogni altra questione, ivi compresa quella sulla data dell'annotazione, è assorbita in quanto fin qui osservato. pagina 12 di 16 ***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLATA SENTENZA PER AVER
RITENUTO IL GIUDICE DI PRIME CURE CHE NON E' STATA PROVATA L'ESTRANEITA' DEL DEBITO AI BISOGNI
DELLA NE' LA CONOSCENZA IN CAPO AL CREDITORE DELLA ESTRANEITA' DEL DEBITO CONTRATTO CP_12
PER CP_13
Lamentano gli appellanti che il Tribunale non avrebbe considerato che le obbligazioni assunte dai fideiussori e erano del tutto estranee ai bisogni della famiglia, come Pt_1 Pt_2 provato anche a mezzo testimoni in primo grado, sicché trovava applicazione l'art. 170 c.c.
***
Il motivo è assorbito nel rigetto del primo motivo, dal momento che, una volta esclusa (in mancanza di atto integrativo) la corrispondenza tra i beni oggetto del fondo e quelli oggetto del pignoramento, è superfluo l'accertamento della natura dei debiti contratti dai coniugi e la conoscenza da parte del creditore ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (che recita: ‹‹L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia››), poiché la norma presuppone che ad essere aggrediti siano i beni confluiti nel fondo, il che è stato escluso.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DI REVOCARE IL
FONDO PATRIMONIALE.››.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale, nonostante gli opponenti avessero dedotto che il fondo non risponde delle obbligazioni anteriormente assunte, salva la revoca dello stesso
(sicché la banca procedente avrebbe dovuto promuovere il giudizio di revocatoria ex art. 2901
c.c. nel termine di legge), non aveva assolutamente considerato tale circostanza.
***
Anche questo motivo è assorbito per le ragioni appena spiegate.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL GOVERNO
DELLE SPESE DI LITE.››.
Lamentano gli appellanti che, se da un lato il giudice di primo grado, in motivazione, aveva specificato che la complessità della difesa di parte opponente induceva a una compensazione delle spese di giudizio, dall'altro, in dispositivo, contraddicendosi in modo marchiano, aveva condannato la sig.ra ” al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_5
n. 3, così rendendo nulla la sentenza nella parte in cui ha deciso sulle spese di CP_1 lite. pagina 13 di 16 ***
Il motivo è infondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
Pacifico è il contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché il Tribunale in motivazione ha compensato le spese in ragione “della oggettiva difficoltà probatoria di cui era gravata parte opponente”, salvo poi, in dispositivo, condannare, la (sola) (erroneamente Pt_1 denominata CA ”) al pagamento delle dette spese in favore di Parte_4 CP_1
Controparte_1
Ciò detto, il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso,
a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. n. 26074 del 17/10/2018).
Sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice;
ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del 'dictum' giudiziale (Cass. n. 17910/2015 e Cass. n. 24600/2017, richiamate da Cass. n. 24867/2023).
Avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione, integrando la discrasia tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo una ipotesi di errore materiale per effetto dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo (Cass. n. 26236/2019).
In ossequio ai richiamati principi, ritiene la Corte che ricorra nel dispositivo un mero errore materiale, poiché il primo giudice ha espressamente (seppur in modo succinto) motivato sulle ragioni della disposta compensazione.
Siffatta motivazione è coerente che le precedenti argomentazioni e statuizioni dello stesso giudice in ordine all'onere della prova posto a carico dei debitori.
Che si tratti di errore materiale, del resto, trova conferma anche nel fatto che la condanna alle spese, in dispositivo, è stata emessa solo nei confronti della (indicata, tra l'altro, Pt_1 come ), e non nei confronti dell'altro opponente. Pt_4 Parte_4
pagina 14 di 16 Inoltre, il dispositivo contiene la distrazione delle spese in favore del procuratore di
[...]
sebbene non risulti dagli atti che quest'ultimo si sia dichiarato antistatario. Controparte_1
Non può essere sindacata l'esistenza dei presupposti per compensare le spese, essendo la società rimasta contumace in grado di appello.
Pertanto, il motivo di appello deve essere qualificato come istanza di correzione, che può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (Cass. n. 683/2022), ciò in quanto la procedura di correzione ha natura amministrativa e non implica alcuna soccombenza (Cass. n.
12184/2020).
Va dunque disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha condannato, per evidente errore materiale, la al pagamento, in favore Pt_1 di delle spese di lite, senza che ciò implichi, tuttavia, accoglimento Controparte_1 parziale dell'appello.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Gli appellanti devono essere condannati, secondo il principio della soccombenza, in solido, a rifondere alle intervenute le spese del presente grado di giudizio, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Nella specie, si devono riconoscere i compensi relativi a tutte le fasi a e i compensi CP_3 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale a (costituitasi dopo la fase CP_6 istruttoria), che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00 per la prima e secondo i valori minimi dello stesso scaglione per la seconda, in ragione della più che ridotta attività processuale da questa svolta.
***
Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata Controparte_1 rappresentata dalla mandataria stante la Controparte_2 contumacia della stessa.
***
pagina 15 di 16 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 534/2022, R.G. n. 200302/2012, pubblicata in data 16.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella gravata sentenza, nel senso che in dispositivo, laddove si legge «condanna al Parte_4 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario» deve leggersi
«compensa per intero tra le parti le spese di lite», fermo il resto;
3) condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
nella qualità di mandataria di e di Controparte_3 Controparte_4 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per la prima in € CP_6
26.155,00 e per la seconda in € 9.256,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti di rappresentata dalla Controparte_1 mandataria Controparte_2
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2486/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirella Corvino, Lucia Manna e Carmela Galiano giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...]
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
c.f. , nella qualità di mandataria di Controparte_3 P.IVA_1
c.f. Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 16 rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e in virtù di procura CP_5 generale alle liti per atto notaio di Roma in data 9 maggio 2019, rep. 16520, Persona_1 racc. 10761, in atti
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
c.f. Controparte_6 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Giulio Masotti, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito, Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, ed , Parte_2 Parte_1 premettendo che:
- con sentenza dello stesso Tribunale n. 2131/2006 era stato intimato ai predetti il pagamento dell'importo di € 587.284,26;
- al precetto aveva fatto seguito il pignoramento sui beni siti in Minturno, via Olivella, e, precisamente: 1) locale deposito censito al foglio 25 p.lla 2162 sub 1; 2) abitazione in villini censita al foglio 25 p.lla 2162 sub 2;
- gli esecutati avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione e deducendo il difetto di legittimazione attiva della società
e l'impignorabilità del compendio, perché i beni ricadevano nel fondo patrimoniale costituito in data 11.12.1996 per atto notaio , rep 23233, trascritto nei Persona_2 registri immobiliari e a margine dell'atto di matrimonio;
- il G.E. aveva sospeso l'esecuzione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Dopo aver replicato in ordine alla formulata eccezione di difetto di legittimazione attiva, deduceva la pignorabilità del compendio immobiliare, in quanto le obbligazioni per cui era stata intrapresa l'esecuzione, nascenti dall'attività imprenditoriale individuale dei coniugi, svolta con la partecipazione nella società O.M.A., dovevano essere intese come volte al mantenimento e allo sviluppo economico della famiglia, che da quella traeva i mezzi di sostentamento;
inoltre, ribadiva l'eccezione di inopponibilità del fondo, rilevando, tra l'altro, che vi era contrasto tra le certificazioni richieste dalla difesa al e la produzione di CP_7 parte opponente.
*** pagina 2 di 16 Si costituivano gli opponenti affermando che non era applicabile al caso di specie l'art. 170
c.c., dal momento che il fondo patrimoniale era stato stipulato nel 1996, mentre l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata ben 15 anni dopo;
l'obbligazione da cui era scaturita la debitoria era preesistente alla costituzione e trascrizione del fondo, né vi era alcuna trascrizione di domanda giudiziale o titolo di credito preesistente che potesse non rendere opponibile il fondo ai creditori;
il presupposto dell'applicabilità dell'art. 170 c.c. era, infatti, la preventiva costituzione del fondo rispetto alla nascita dell'obbligazione, proprio perché il fondo non risponde delle obbligazioni anteriori, salvo che sia stato revocato;
pertanto, essendo il fondo stato costituito dopo la nascita dell'obbligazione dei fideiussori, lo stesso andava revocato ex art. 2901 c.c., azione mai esercitata;
quanto alla natura dell'obbligazione, la fideiussione era stata prestata per uno scoperto di conto corrente intestato alla società di capitali, Parte_3 che nulla aveva a che vedere con la famiglia OC - Rossi.
***
Con sentenza n. 534/2022, R.G. n. 200302/2012, pubblicata in data 16.3.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava “ ” al pagamento delle spese di Parte_4 lite in favore di così, in sintesi, motivando: Controparte_1
- ex artt. 2915 primo comma e 2645 ter c.c. i beni vincolati non sono suscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti);
- l'esecuzione promossa è legittima;
- la legittimazione della parte è documentalmente provata così come sono provate le cessioni in blocco del credito;
- nel merito, non vi è prova dell'oggetto del fondo patrimoniale né della data esatta della sua annotazione;
- l'estratto prodotto da parte opponente in ordine all'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio non reca, infatti, indicazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e indica un bene diverso da quello oggetto di esecuzione, per cui non vi è prova dell'anteriorità dell'annotazione al pignoramento;
- inoltre, nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c.,
l'onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Tribunale, Cassino, sez. esecuzioni, ordinanza 30/05/2016 in www.altalex.it, Sentenza Corte Cassazione civile sezione terza 19.02.2013 n.
4011), essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari (Cass. n. 1295/2012,
Cass. n. 12730/2007 e Cass. n. 5684/2006);
pagina 3 di 16 - in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, infatti, la previsione dell'art. 143 cod. civ. al terzo comma sancisce che entrambi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia;
- la prova indicata, alla stregua dei principi generali, può essere fornita anche per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravando, comunque, sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova;
- nel caso di specie non appare provata l'estraneità del debito per cui si procede ai bisogni della famiglia né la conoscenza in capo al creditore della estraneità del debito contratto per tali bisogni;
- nello specifico, parte opponente nulla ha dedotto sul punto e non ha fornito la prova, di cui era rigorosamente onerata, dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., onere, come detto, che grava sul debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni;
- i debiti inerenti ai bisogni della famiglia devono intendersi in senso ampio, in modo da ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. n. 134/84, Cass. n. 11683/01, Cass. n.
8991/2003, Cass. n. 11230/2003, Cass. n. 5684/2006, Cass. n. 15862/09);
- a tal fine, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cassazione civile, sez. III,
28/10/2016, n. 21800);
- inoltre, se è vero che la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistere per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa (Cass. 31.5.2006), tuttavia tale circostanza non è neppure idonea ad escludere, in via di principio, che il debito possa dirsi contratto per soddisfare tali bisogni
(Cass.
7.7.2009 n. 15862);
- i testi escussi hanno riferito, così come è incontestato, che svolgeva la propria attività per la Parte_2 società O.M.A.;
- la convenuta risulta essere stata l'amministratore della O.M.A., come da visura camerale;
Pt_1
- le parti non hanno in alcun modo dedotto e provato di avere altra fonte di reddito per fronteggiare i bisogni della famiglia;
- l'opponente, quindi, non ha assolto all'onere su di lui gravante, limitandosi a dedurre l'esistenza del fondo patrimoniale e a contestare che l'obbligazione era stata contratta per scopi estranei alla famiglia;
- l'opposizione deve, quindi, essere rigettata;
- le spese sono compensate in ragione della oggettiva difficoltà probatoria di cui era gravata parte opponente.
***
pagina 4 di 16 Hanno proposto appello e chiedendo alla Corte di riformare Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere l'opposizione spiegata in primo grado avverso l'esecuzione immobiliare RGE n. 233/2011, dichiarando opponibile all'appellata l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e dichiarando che non ha diritto di Controparte_1 procedere all'esecuzione sui beni pignorati in danno degli appellanti.
Hanno chiesto, inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
***
In data 22.8.2022, con comparsa di costituzione e risposta (da qualificarsi come atto di intervento ex art. 111 c.p.c.), si è costituita nella qualità di Controparte_3 mandataria di deducendo che quest'ultima aveva acquistato, con contratti Controparte_4 di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pro soluto, da Trevi Finance S.p.A., da Trevi
Finance n. 2 S.p.A. e da tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, Controparte_1 garanzia e titolo, derivanti dai finanziamenti ipotecari e chirografari in varie forme tecniche, che le predette società avevano a loro volta acquistato in blocco dalla Controparte_8 da da e da Controparte_9 Controparte_10 CP_11
Chiedeva alla Corte di disattendere l'istanza di sospensione e di dichiarare inammissibile il gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. o, comunque, di rigettarlo.
***
All'udienza del 22.9.2022 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
Con ordinanza in pari data ha accolto l'istanza ex art. 283 c.p.c. quanto alle spese (unica statuizione da considerarsi provvisoriamente esecutiva), rilevando che il Tribunale aveva motivato in ordine alla compensazione delle spese, salvo poi condannare, in dispositivo, la
(sola) (erroneamente denominata “ ”) al pagamento delle Pt_1 Parte_4 dette spese in favore di e ha rinviato per la precisazione delle Controparte_1 conclusioni al 2.5.2024
***
In data 18.4.2024 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_6 deducendo che, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco concluso con CP_4 in data 20.6.2023, aveva acquistato pro soluto il credito (NDG 36592) con accessori,
[...] privilegi e garanzie di qualsiasi tipo, vantato dalla cedente nei confronti della e dei Parte_3 suoi garanti e Pt_1 Pt_2
Nel riportarsi a tutte le difese della cedente ne ha chiesto l'estromissione. Controparte_4
*** pagina 5 di 16 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 10.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. che è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
pagina 6 di 16 Prima di procedere all'esame del merito, occorre valutare (anche ai fini della successiva regolazione delle spese) l'intervento delle cessionarie, intervenute nel presente giudizio di appello nella qualità di successori a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
***
Ciò detto, con riguardo a costituitasi quale mandataria di Controparte_3
gli appellanti, con le note conclusive, hanno contestato l'esistenza dei Controparte_4 contratti di cessione, la cui dimostrazione non poteva ritenersi soddisfatta dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sicché, non essendo stati prodotti i contratti, non era possibile affermare con certezza che tra i crediti oggetto della cessione rientrasse anche quello controverso. pagina 7 di 16 ***
L'eccezione è infondata.
Afferma la Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023) che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Spiega la Corte di legittimità (Cass. n. 17944 del 22/06/2023, richiamata da Cass. n.
7866/2024, in motivazione) che, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Ora, quanto alla cessione del credito da a Controparte_8 Controparte_1 contestata in primo grado, si osserva che la sentenza (nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la legittimazione attiva) non è stata oggetto di impugnazione.
Dall'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. del 16.3.2013 risulta che ha CP_1 ceduto ad tutti i crediti ivi analiticamente indicati per categorie e che, Controparte_4 unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro diritto, credito, azione (incluse le azioni risarcitorie), ragione, facoltà, pretesa, eccezione (sostanziale e processuale) o prerogativa inerente o comunque accessoria ai suddetti crediti ed al loro esercizio (cfr. doc. n.
7 allegato alla comparsa di costituzione in appello). pagina 8 di 16 Inoltre, la cessionaria nella qualità, ha depositato anche la dichiarazione di cessione CP_3
a firma di , da cui risulta che la cessione in blocco includeva anche il credito (ab CP_1 origine in capo a vantato nei confronti della e dei suoi Controparte_8 Parte_3 fideiussori (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione in appello).
Ferma la genericità dell'eccezione, vi è quindi prova della cessione del credito oggetto di controversia, di talché l'eccezione deve essere respinta.
***
Gli appellanti, sempre con le note conclusive, hanno inoltre eccepito il difetto di procura asserendo che dal mandato non risulterebbe la prova che Controparte_3 fosse la mandataria processuale di in quanto “la procura nulla dice, nel senso di Controparte_4 indicare puntualmente i singoli crediti o, quantomeno, le tipologie di credito affidate alla gestione della stessa”, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche questa eccezione è infondata.
Diversamente da quanto assunto dagli appellanti, infatti, nelle premesse della procura notarile si fa espresso e specifico riferimento all'oggetto del mandato, individuato nella gestione dei crediti ceduti da ad con contratto in data 12.3.2013, nonché di tutte CP_1 CP_4 le attività inerenti alla gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti indicati in premessa, come da elenco redatto in via esemplificativa e non esaustiva (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione in appello).
Ne consegue che va esclusa, alla luce del dato documentale, la eccepita nullità del mandato per indeterminatezza dell'oggetto.
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Come si è detto, si è costituita in data 18.4.2024, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_6
in forza di contratto di cessione di crediti in blocco concluso ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
[...] con in data 20.6.2023. Controparte_4
La stessa ha chiesto l'estromissione della cedente . CP_4
Poiché la cedente non è stata estromessa e, in assenza di un esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n. 6031 dell'11.5.2000: il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto pagina 9 di 16 dall'art.111 c.p.c., l'estromissione del dante causa), la sentenza sarà emessa anche nei suoi confronti.
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLATA
SENTENZA PER AVER RITENUTO IL GIUDICE DI PRIME CURE CHE “NON VI È PROVA DELL'OGGETTO DEL FONDO
PATRIMONIALE, NÉ DELLA DATA ESATTA DELLA SUA ANNOTAZIONE. L'ESTRATTO PRODOTTO DA PARTE
OPPONENTE IN ORDINE ALL'ANNOTAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE SULL'ATTO DI
MATRIMONIO NON RECA, INFATTI, INDICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL FONDO PATRIMONIALE E INDICA
UN BENE DIVERSO DA QUELLO DI ESECUZIONE, PER CUI NON VI È PROVA DELL'ANTERIORITÀ
DELL'ANNOTAZIONE AL PIGNORAMENTO››.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale avrebbe omesso l'esame della documentazione prodotta, dal momento che l'estratto del registro di matrimonio esibito in originale riporta la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, come richiesto dall'art. 162
c.c.; oggetto del fondo sono, poi, gli stessi beni oggetto del pignoramento in quanto le originarie particelle del terreno (foglio 25 part. 233 e foglio 25 part. 1311 nell'atto costitutivo del fondo) sono state abolite al momento della costruzione dell'immobile e del suo accatastamento (foglio 25 part. 2162 sub 1 e foglio 25 part. 2162 sub 2 nell'atto di pignoramento); le visure nominative sui soggetti e datate Parte_2 Parte_1
11.3.2011, attestano in capo ai coniugi esclusivamente l'atto di acquisto del terreno e la costituzione del fondo patrimoniale, non risultando la titolarità di altri beni dal 2.1.1974 alla data della visura, e gli estremi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale sono riportati nelle visure e sono quelli riportati nel certificato di matrimonio, sicché non vi è dubbio che abbia pignorato i beni del fondo, tanto che la difesa della predetta si Controparte_1 incentrava sull'esistenza del fondo e sull'opponibilità dello stesso ai creditori e l'identità dei beni era stata verificata anche dal G.E. in sede di discussione sull'istanza di sospensiva.
In sostanza, deduce parte appellante, il bene destinato al fondo, come da atto notarile, è il terreno in Minturno, località Campotondo, con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, che non risultava ancora censito al N.C.E.U.; gli immobili sono stati costruiti su detto terreno e sono state quindi generate le nuove particelle nel catasto urbano ed eliminate quelle relative ai terreni;
con riferimento alla data di annotazione, l'estratto di matrimonio è stato rilasciato in data 31.12.1997, data posta in calce al certificato, e ciò attesta senza alcun dubbio che l'annotazione del fondo a margine è stata operata in data anteriore rispetto alle successive formalità iscritte sui beni dalla la quale non ha mai impugnato l'atto e Controparte_1 non ha mai proposto querela di falso.
pagina 10 di 16 ***
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, come si è visto, ha affermato che l'estratto prodotto da parte opponente in ordine all'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio non recava l'indicazione dell'atto costitutivo del fondo stesso e indicava un bene diverso da quello oggetto di esecuzione.
Ritiene la Corte che il ragionamento del primo giudice vada precisato e sviluppato nei termini di cui appresso.
L'art. 167 c.c. dispone che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Dal chiaro tenore della norma si ricava che il fondo deve avere ad oggetto beni (rientranti nelle suddette categorie) determinati, vale a dire esattamente individuati, e che è necessaria un'espressa manifestazione di volontà da parte dei coniugi o del terzo, ciò in ossequio al principio di certezza dei rapporti giuridici e all'esigenza di tutela dei terzi, che devono essere posti in grado di conoscere quali siano i beni confluiti nel fondo e devono poter riporre affidamento nelle risultanze dell'atto che lo ha costituito e dei pubblici registri nei quali il fondo
è annotato e trascritto.
La costituzione in fondo patrimoniale di un determinato bene immobile non comporta, dunque, l'automatica estensione del vincolo di destinazione alle sue accessioni.
Va detto che l'art. 934 c.c. si limita a prevedere che qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.
Trattasi di un modo di acquisto a titolo originario (ipso iure) della proprietà di un diverso bene da parte del proprietario del suolo, mentre con il fondo patrimoniale si costituisce una limitazione al libero godimento e alla disponibilità di specifici e ben determinati beni di cui si è proprietari.
Pertanto, fermo l'acquisto per accessione del fabbricato da parte del proprietario del terreno, tuttavia, affinché quel fabbricato confluisca nel fondo patrimoniale, occorre una nuova manifestazione di volontà dei coniugi o del terzo nelle forme prescritte dall'art. 167 c.c., che includa nel fondo patrimoniale anche il nuovo bene, una volta che sia ultimato e individuato.
In sostanza, è necessario un atto integrativo che espliciti la volontà di far rientrare nel fondo patrimoniale un immobile edificato su un terreno precedentemente vincolato, dovendosi pagina 11 di 16 condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito di primo grado sul punto (cfr. Tribunale di Livorno, sentenza n. 2/2022 del 4.1.2022; Trib. Frosinone sentenza n. 228/2020 del
4.3.2020).
Nel caso di specie, il bene costituito in fondo è il terreno sito in Minturno, località
Campotondo, con sovrastante fabbricato in corso di costruzione, di cui era stata realizzata la sola struttura in cemento armato della superficie complessiva, tra coperto e scoperto, di are
11.60; tale fabbricato non risultava ancora censito al N.C.E.U., ma insisteva sul terreno censito al N.C.T. partita 20906 e 20961 foglio 25 n. 233 di are 5.80 e foglio 25 n.1311 di are
5.80, confinante con via Olivella (cfr. atto dell'11.12.1996 a rogito notaio , Persona_3 rep. n. 23233, racc. n. 11469).
I beni indicati nell'atto di pignoramento, siti nel Comune di Minturno - via Olivella snc, sono invece i fabbricati successivamente edificati, così individuati: 1) locale deposito di mq 145, foglio 25, part. 2162, sub. 1; 2) abitazione in villini, consistenza 11 vani, foglio 25, part. 2162, sub. 2.
Pacificamente, non è stato stipulato un atto integrativo del fondo recante l'individuazione dei beni immobili successivamente ultimati e censiti al catasto urbano, da ritenersi necessario, anche perché all'atto della costituzione del fondo era presente la sola struttura in cemento armato, bene non determinato, che in astratto poteva rimanere tale.
Ne consegue che i beni sui quali è stato iscritto il pignoramento non possono ritenersi ricompresi nell'atto costitutivo del fondo annotato sull'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio (in cui si legge che i coniugi, con atto in data 11.12.1996 del notaio
“costituiscono il fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167, 180 e seguenti del c.c. Per_2
Terreno in Minturno, località Campotondo”), in quanto all'epoca non determinati né individuati.
A fronte di quanto sopra, irrilevante è che non abbia mai contestato che i beni CP_1 del fondo fossero quelli sottoposti a pignoramento, dal momento che il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio e impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma a un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte (cfr. Cass. n. 42035/2021).
Ogni altra questione, ivi compresa quella sulla data dell'annotazione, è assorbita in quanto fin qui osservato. pagina 12 di 16 ***
Il secondo motivo denuncia ‹‹ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELL'APPELLATA SENTENZA PER AVER
RITENUTO IL GIUDICE DI PRIME CURE CHE NON E' STATA PROVATA L'ESTRANEITA' DEL DEBITO AI BISOGNI
DELLA NE' LA CONOSCENZA IN CAPO AL CREDITORE DELLA ESTRANEITA' DEL DEBITO CONTRATTO CP_12
PER CP_13
Lamentano gli appellanti che il Tribunale non avrebbe considerato che le obbligazioni assunte dai fideiussori e erano del tutto estranee ai bisogni della famiglia, come Pt_1 Pt_2 provato anche a mezzo testimoni in primo grado, sicché trovava applicazione l'art. 170 c.c.
***
Il motivo è assorbito nel rigetto del primo motivo, dal momento che, una volta esclusa (in mancanza di atto integrativo) la corrispondenza tra i beni oggetto del fondo e quelli oggetto del pignoramento, è superfluo l'accertamento della natura dei debiti contratti dai coniugi e la conoscenza da parte del creditore ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (che recita: ‹‹L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia››), poiché la norma presuppone che ad essere aggrediti siano i beni confluiti nel fondo, il che è stato escluso.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DI REVOCARE IL
FONDO PATRIMONIALE.››.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale, nonostante gli opponenti avessero dedotto che il fondo non risponde delle obbligazioni anteriormente assunte, salva la revoca dello stesso
(sicché la banca procedente avrebbe dovuto promuovere il giudizio di revocatoria ex art. 2901
c.c. nel termine di legge), non aveva assolutamente considerato tale circostanza.
***
Anche questo motivo è assorbito per le ragioni appena spiegate.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹ERRATA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL GOVERNO
DELLE SPESE DI LITE.››.
Lamentano gli appellanti che, se da un lato il giudice di primo grado, in motivazione, aveva specificato che la complessità della difesa di parte opponente induceva a una compensazione delle spese di giudizio, dall'altro, in dispositivo, contraddicendosi in modo marchiano, aveva condannato la sig.ra ” al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_5
n. 3, così rendendo nulla la sentenza nella parte in cui ha deciso sulle spese di CP_1 lite. pagina 13 di 16 ***
Il motivo è infondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
Pacifico è il contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché il Tribunale in motivazione ha compensato le spese in ragione “della oggettiva difficoltà probatoria di cui era gravata parte opponente”, salvo poi, in dispositivo, condannare, la (sola) (erroneamente Pt_1 denominata CA ”) al pagamento delle dette spese in favore di Parte_4 CP_1
Controparte_1
Ciò detto, il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso,
a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. n. 26074 del 17/10/2018).
Sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice;
ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del 'dictum' giudiziale (Cass. n. 17910/2015 e Cass. n. 24600/2017, richiamate da Cass. n. 24867/2023).
Avendo il dispositivo la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non può che essere sciolto nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della disposta compensazione, integrando la discrasia tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo una ipotesi di errore materiale per effetto dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo (Cass. n. 26236/2019).
In ossequio ai richiamati principi, ritiene la Corte che ricorra nel dispositivo un mero errore materiale, poiché il primo giudice ha espressamente (seppur in modo succinto) motivato sulle ragioni della disposta compensazione.
Siffatta motivazione è coerente che le precedenti argomentazioni e statuizioni dello stesso giudice in ordine all'onere della prova posto a carico dei debitori.
Che si tratti di errore materiale, del resto, trova conferma anche nel fatto che la condanna alle spese, in dispositivo, è stata emessa solo nei confronti della (indicata, tra l'altro, Pt_1 come ), e non nei confronti dell'altro opponente. Pt_4 Parte_4
pagina 14 di 16 Inoltre, il dispositivo contiene la distrazione delle spese in favore del procuratore di
[...]
sebbene non risulti dagli atti che quest'ultimo si sia dichiarato antistatario. Controparte_1
Non può essere sindacata l'esistenza dei presupposti per compensare le spese, essendo la società rimasta contumace in grado di appello.
Pertanto, il motivo di appello deve essere qualificato come istanza di correzione, che può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (Cass. n. 683/2022), ciò in quanto la procedura di correzione ha natura amministrativa e non implica alcuna soccombenza (Cass. n.
12184/2020).
Va dunque disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha condannato, per evidente errore materiale, la al pagamento, in favore Pt_1 di delle spese di lite, senza che ciò implichi, tuttavia, accoglimento Controparte_1 parziale dell'appello.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Gli appellanti devono essere condannati, secondo il principio della soccombenza, in solido, a rifondere alle intervenute le spese del presente grado di giudizio, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Nella specie, si devono riconoscere i compensi relativi a tutte le fasi a e i compensi CP_3 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale a (costituitasi dopo la fase CP_6 istruttoria), che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00 per la prima e secondo i valori minimi dello stesso scaglione per la seconda, in ragione della più che ridotta attività processuale da questa svolta.
***
Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata Controparte_1 rappresentata dalla mandataria stante la Controparte_2 contumacia della stessa.
***
pagina 15 di 16 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 534/2022, R.G. n. 200302/2012, pubblicata in data 16.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella gravata sentenza, nel senso che in dispositivo, laddove si legge «condanna al Parte_4 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario» deve leggersi
«compensa per intero tra le parti le spese di lite», fermo il resto;
3) condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
nella qualità di mandataria di e di Controparte_3 Controparte_4 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per la prima in € CP_6
26.155,00 e per la seconda in € 9.256,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti di rappresentata dalla Controparte_1 mandataria Controparte_2
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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