Art. 5.
Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all' articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all' articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .