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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3532/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3532/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._1 int.10
e
(C.F. ) residente in [...] int.1 Controparte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), Piazza Martiri della Libertà n.16 presso lo studio dell'Avv. Michela Paperini, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4.11.2025 e CP_1 Controparte_2 hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento dei figli minori e Persona_1 Per_2 in conformità all'accordo da essi raggiunto.
[...]
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere intrattenuto una relazione e convissuto more uxorio dal 2014 al gennaio 2023; - che dalla loro unione sono nati i figli
, a Pontedera il 10.08.2019, e , a Pontedera il 16.06.2023; - che Persona_1 Persona_2 CP_2
svolge attività di impiegata presso la società Zona Prestiti srl, sede di Livorno;
- che
[...] CP_1 svolge attività lavorativa presso la società con sede in Piombino con la qualifica di
[...] CP_3 operaio autotrasportatore;
- che le parti hanno già regolato tra loro i rapporti economici e con atto ai rogiti Notaio del 04.09.2025 ha trasferito la quota di sua proprietà della casa Per_3 CP_1 coniugale a , la quale pertanto si accolla integralmente le rate del mutuo;
- che la Controparte_2 convivenza della coppia, felicemente iniziata, si è andata deteriorando nel tempo a causa di incomprensioni e di incompatibilità caratteriali, al punto tale da determinare il venir meno dell'affectio e da rendere improponibile, per entrambi, la prosecuzione del rapporto.
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei figli, in quanto corrispondenti al superiore interesse dei minori. Sul punto, si segnala che non emergono dagli atti indici di pregiudizio per i minori (entrambi in tenera età), i quali – in forza dell'accordo – vedrebbero conservato il proprio habitat domestico, restando prevalentemente collocati presso la madre in quella che era l'abitazione familiare, divenuta di proprietà della CP_2 per l'intero, previa cessione, da parte del della propria quota in suo favore. CP_1
La regolamentazione della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, come calendarizzata dalle parti compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei figli e tenuto conto della distanza fra le abitazioni dei genitori, è inoltre idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo di e con ciascuno dei genitori. Per_1 Per_2
L'ammontare dell'assegno di mantenimento e le altre condizioni economiche (spese straordinarie e assegno unico) appaiono congrue alla luce della situazione reddituale e patrimoniale di ciascuna delle parti (per come documentata).
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) prende atto che , unitamente ai figli, continuerà ad abitare nella casa sita in Controparte_2
Palaia, Via A. Gramsci n.5, di proprietà della medesima;
b) prende atto che ha trasferito la propria residenza in Piombino, ove si è già CP_1 trasferito;
c) dispone che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 in regime di affido condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli garantendo così la crescita equilibrata e serena degli stessi;
d) dispone che, salvo diversi accordi che tengano conto degli impegni extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori medesimi, il padre eserciterà il diritto di visita prendendo e tenendo i figli il mercoledì di ogni settimana dalle ore 19 alle ore 21,30 e il venerdì dalle ore 19 alle
21,30 nel week end che trascorrono con la madre, oltre che a week end alterni dal venerdì sera alle ore 19,00 fino alla domenica sera alle ore 19,00 (orario in cui li ricondurrà presso l'abitazione materna);
e) dispone che durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi, da articolare, occorrendo, anche in due periodi distinti della durata di una settimana ciascuno, periodi di vacanza da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le festività di Natale e Pasqua, secondo il calendario scolastico, saranno suddivise al 50% fra i genitori, previo accordo tra loro, in modo tale, che comunque, i figli trascorrano le festività con l'uno o l'altro genitore alternate di anno in anno.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti significativi anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata dei minori nell'armonia dei rapporti familiari;
f) dispone che corrisponderà a , a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 200,00, (duecento/00) Per_1 Per_2 pari ad € 100,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISAT entro il 22 di ogni mese;
g) dispone che l'Assegno Unico sarà percepito integralmente da , impegnandosi Controparte_2
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a tal fine;
CP_1
h) dispone che i genitori sosterranno le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del
50% ciascuno.
Con riguardo all'individuazione e regolamentazione della divisione delle spese ordinarie e straordinarie, si precisa che: sono SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, trasporto scolastico e mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto extra - urbano. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
i) prende atto che le parti si danno fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto proprio e dei figli, obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta;
j) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Pisa, 18 dicembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3532/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._1 int.10
e
(C.F. ) residente in [...] int.1 Controparte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera (PI), Piazza Martiri della Libertà n.16 presso lo studio dell'Avv. Michela Paperini, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4.11.2025 e CP_1 Controparte_2 hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento dei figli minori e Persona_1 Per_2 in conformità all'accordo da essi raggiunto.
[...]
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere intrattenuto una relazione e convissuto more uxorio dal 2014 al gennaio 2023; - che dalla loro unione sono nati i figli
, a Pontedera il 10.08.2019, e , a Pontedera il 16.06.2023; - che Persona_1 Persona_2 CP_2
svolge attività di impiegata presso la società Zona Prestiti srl, sede di Livorno;
- che
[...] CP_1 svolge attività lavorativa presso la società con sede in Piombino con la qualifica di
[...] CP_3 operaio autotrasportatore;
- che le parti hanno già regolato tra loro i rapporti economici e con atto ai rogiti Notaio del 04.09.2025 ha trasferito la quota di sua proprietà della casa Per_3 CP_1 coniugale a , la quale pertanto si accolla integralmente le rate del mutuo;
- che la Controparte_2 convivenza della coppia, felicemente iniziata, si è andata deteriorando nel tempo a causa di incomprensioni e di incompatibilità caratteriali, al punto tale da determinare il venir meno dell'affectio e da rendere improponibile, per entrambi, la prosecuzione del rapporto.
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei figli, in quanto corrispondenti al superiore interesse dei minori. Sul punto, si segnala che non emergono dagli atti indici di pregiudizio per i minori (entrambi in tenera età), i quali – in forza dell'accordo – vedrebbero conservato il proprio habitat domestico, restando prevalentemente collocati presso la madre in quella che era l'abitazione familiare, divenuta di proprietà della CP_2 per l'intero, previa cessione, da parte del della propria quota in suo favore. CP_1
La regolamentazione della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, come calendarizzata dalle parti compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei figli e tenuto conto della distanza fra le abitazioni dei genitori, è inoltre idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo di e con ciascuno dei genitori. Per_1 Per_2
L'ammontare dell'assegno di mantenimento e le altre condizioni economiche (spese straordinarie e assegno unico) appaiono congrue alla luce della situazione reddituale e patrimoniale di ciascuna delle parti (per come documentata).
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) prende atto che , unitamente ai figli, continuerà ad abitare nella casa sita in Controparte_2
Palaia, Via A. Gramsci n.5, di proprietà della medesima;
b) prende atto che ha trasferito la propria residenza in Piombino, ove si è già CP_1 trasferito;
c) dispone che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 in regime di affido condiviso, con esercizio separato della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli garantendo così la crescita equilibrata e serena degli stessi;
d) dispone che, salvo diversi accordi che tengano conto degli impegni extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori medesimi, il padre eserciterà il diritto di visita prendendo e tenendo i figli il mercoledì di ogni settimana dalle ore 19 alle ore 21,30 e il venerdì dalle ore 19 alle
21,30 nel week end che trascorrono con la madre, oltre che a week end alterni dal venerdì sera alle ore 19,00 fino alla domenica sera alle ore 19,00 (orario in cui li ricondurrà presso l'abitazione materna);
e) dispone che durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi, da articolare, occorrendo, anche in due periodi distinti della durata di una settimana ciascuno, periodi di vacanza da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le festività di Natale e Pasqua, secondo il calendario scolastico, saranno suddivise al 50% fra i genitori, previo accordo tra loro, in modo tale, che comunque, i figli trascorrano le festività con l'uno o l'altro genitore alternate di anno in anno.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti significativi anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata dei minori nell'armonia dei rapporti familiari;
f) dispone che corrisponderà a , a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento ordinario dei figli e la somma mensile di € 200,00, (duecento/00) Per_1 Per_2 pari ad € 100,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISAT entro il 22 di ogni mese;
g) dispone che l'Assegno Unico sarà percepito integralmente da , impegnandosi Controparte_2
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a tal fine;
CP_1
h) dispone che i genitori sosterranno le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del
50% ciascuno.
Con riguardo all'individuazione e regolamentazione della divisione delle spese ordinarie e straordinarie, si precisa che: sono SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, trasporto scolastico e mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto extra - urbano. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
i) prende atto che le parti si danno fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto proprio e dei figli, obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta;
j) dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento.
Così deciso in Pisa, 18 dicembre 2025
La Presidente dott.sa Santa Spina