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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 08/08/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N.247/2023 R.G.A.C.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Gianmarco Cantalini PRESIDENTE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 247 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 e vertente
TRA Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Laura Biondi, giusta procura in atti;
-RICORRENTE Controparte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], Via
Madonna del Lago n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Ottaviani Gilberto, giusta procura in atti;
-RESISTENTE
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2023 ritualmente notificato, sig. Parte_1
esponeva: - che l'istante ha contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni a URBINO
(PU) il 23/06/1996 con atto trascritto presso il registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Urbino dell'anno 1996 al n. 24 parte 2 serie A in regime di separazione dei beni (doc.1) che dall'unione sono nati tre figli nato a [...] il [...] maggiorenne Persona_1
R_ nato ed economicamente autosufficiente, a Urbino il 22/08/2005 C.F.
C.F. 1 e R_ nato a [...] il [...] C.F. C.F._2
studenti non economicamente autosufficienti (doc.2 + doc. 3 certificato stato di famiglia e
Parte 1 ; residenza CP_1
che la sig.ra Controparte_1 depositava ricorso per richiedere la separazione giudiziale dei coniugi a seguito del quale veniva fissata l'udienza presidenziale in data 23.10.2020 (doc. 4 verbale udienza)
- che il sig. Parte_1 con memoria difensiva si costituiva aderendo alla richiesta di separazione ma contestando le motivazioni ex adverso dedotte in ordine alle cause della crisi coniugale ed alla richiesta economica avanzata dalla CP_1
- A scioglimento della riserva assunta all'udienza suddetta, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e rinviando la causa al 22.03.2021 h. 11 concedendo i termini di rito (doc. 5 ordinanza presidenziale).
- che in data 28/07/2022 il Tribunale emetteva sentenza n. 234/2022 (doc. 6 sentenza)
- la sentenza veniva impugnata dalla CP_1 imitatamente al quantum del mantenimento stabilito in suo favore ed alla richiesta di condanna alle spese (doc. 7 ricorso in appello + doc 8 sentenza appello).
- che come avvalorato dalla giurisprudenza consolidata, appare palese che sul capo della sentenza relativa allo status di coniuge separato, si sia formato un giudicato interno, avendo avuto l'impugnazione ad oggetto solo le statuizioni aggiuntive, precisamente solo il quantum del mantenimento alla CP_1 "La Corte chiarisce che l'orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere scindibile la pronuncia sulla separazione personale dalla pronuncia sulle altre questioni attinenti l'addebito o il mantenimento, ciò consente la proposizione della successiva domanda di divorzio (Cass. Civ. n. 16985/2007 e n. 15157/2005). Confermando che l'impugnazione proposta, in quel caso, con esclusivo riferimento all'addebito pronunciato in sentenza, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza impugnazione (ex multis Cass. Civ. n. 24442/2011) il tutto al fine di frustrare gli intenti dilatori che pongono ostacoli ad un rapido intervento della decisione sullo status matrimoniale tale da eliminare l'incidenza negativa della durata della controversia attinente ai rapporti diversi da quello personale tra i coniugi" ed alla luce della normativa processuale sul giudicato interno.
considerato che
la legge afferma testualmente che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale>> abbondantemente maturati i tempi per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avvenuta il 23.10.2020 avanti il Presidente del Tribunale di Urbino nel procedimento per separazione personale dei coniugi;
- non essendo mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi,
ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dall'art. 3 c,2 lett. b) della legge 898/1970, così come modificata dalla legge 74/1987, e così il ricorrente intende chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante ricorso giudiziale.
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni:
NEL MERITO
1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
URBINO (PU) il 23/06/1996 con atto trascritto presso il registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Urbino dell'anno 1996 al n. 24 parte 2 serie A con sentenza non definitiva;
Parte_1 dal pagamento di qualsiasi contributo in favore della 2) mandare esente a far data dalla domanda condannando la CP_1 alla restituzione di ogni Controparte_1
somma nelle more illegittimamente percepita, per tutte le ragioni dedotte in ricorso;
3) in ordine al collocamento dei minori il Parte_1 chiede che venga disposto un collocamento paritetico, disponendo che i figli Per_3 e R_ trascorrano almeno 15 giorni consecutivi mensili con un genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro stante la loro età, uno sedicenne ed uno prossimo alla maggiore età, in tal caso nulla disporre sul mantenimento,
3.1.) in subordine, nella denegata ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ridurre il mantenimento a favore dei figli sino alla somma di 1.000,00 € (ovvero 500,00 € a figlio) mensili da versarsi entro il 30 di ogni mese, ed a partire dalla raggiunta maggiore età dei figli R_ e Per_3 autorizzare che il versamento venga effettuato direttamente ai figli;
4) per le spese di carattere straordinario relativamente ai figli Per_3 e Per 2 disporre il rimborso in misura del 50% ciascun coniuge e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Pesaro;
5) nulla disporre in ordine alla casa coniugale essendo la villa di proprietà esclusiva della sig.ra
CP_1
6) Sancire la perdita del cognome maritale da parte della sig.ra Controparte_1
Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urbino (PU) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.".
Seguivano istanze istruttorie.
Con memoria del 12 giugno 2023 si costituiva in giudizio la resistente che, nel contestare in fatto e diritto le richieste del ricorrente, domandava a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia lo Spett.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
o, in via subordinata, limitatamente al A) Rigettare le istanza presentate dal Sig Parte_1 vincolo ci si rimette;
B) Confermare l'affidamento congiunto dei figli minori Per_2 di anni 17 e mezzo e Per_3 con stabile residenza e collocazione presso la madre, come sino ad ora avvenuto, in Urbino Via
Madonna del Lago n. 17 e con facoltà di incontrare il padre liberamente, compatibilmente con i loro impegni di studio e di vita sociale. Prevedere che i periodi di vacanza ed i giorni Festivi che i minori possano trascorrere con il padre, siano esclusivamente e preventivamente concordati tra i genitori;
C) Prevedere un assegno di mantenimento a carico del padre di € 1000,00 per ciascun figlio, come in separazione da versarsi puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale alla genitrice, oltre al 70% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione, comprese le ripetizioni private, in ossequio al Protocollo del
Tribunale di Pesaro. Prevedere che l'assegno unico per i figli venga erogato direttamente ed integralmente alla genitrice, collocataria dei figli;
D) Porre a carico di Parte_1 un assegno mensile divorzile di Euro 3.000,00 a favore di
Controparte_1 rivalutabile annualmente dalla data di disposizione o, in via meramente subordinata, confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza della Corte di Appello in sede di separazione in ogni caso, oltre alla refusione degli arretrati a titolo di aumento ISTAT.
E) Imporre a parte ricorrente, ex art. 473 bis .36 cpc, di prestare idonea garanzia reale (immobile sito in Caprazzino Via dei Gigli n. 7) o autorizzare il sequestro del bene immobile sito in
Caprazzino Via dei Gigli n. 7 censito a Catasto dei Fabbricati urbani Foglio 62 Part. 266 Sub 4-8 classe U-A/7 e sub 5 C/6 classe 2, rendita catastale rispettivamente € 1.160,74, € 320,020 €
202,81 a tutela e garanzia degli adempimenti, anche mensili, a favore della resistente e della prole.
Con vittoria di spese e compensi legali".
A scioglimento della riserva trattenuta all'udienza di comparizione parti del 12.07.2023, con provvedimento motivato reso in pari data, il Giudice istruttore così disponeva:
"CONFERMA le statuizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Urbino il 26 luglio 2022 (per come riformata dalla sentenza della Corte d'Appello emessa in data
1° marzo 2023) in relazione all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori delle parti, R_ e Per_3 nonché in ordine all'assegnazione della casa familiare;
l'obbligo di versare in via provvisoria un assegno divorzile PONE a carico di Controparte_2
nella misura di € 2.200,00, oltre rivalutazione ISTATmensile in favore di Controparte_1
annuale;
AMMETTE i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte ricorrente riducendo a 5, a scelta del ricorrente, il numero dei testi da escutere sulle predette circostanze;
AMMETTE i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte resistente limitatamente ai nn. da 1 a
14 e da 27 a 37, riducendo a 5, a scelta della resistente, il numero dei testi da escutere sulle predette circostanze;
AMMETTE i capitoli di prova contraria formulati dalle parti sui capitoli di prova per testi della controparte ammessi;
RIGETTA la richiesta di parte resistente volta ad ottenere l'acquisizione del supporto informatico contenete una conversazione telefonica;
RIGETTA la richiesta di riunione del presente procedimento con quello vertente tra le parti e avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
DISPONE indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria, con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico AUI: Conto
- corrente Conto deposito titoli e/o obbligazioni - Conto deposito a risparmio libero/vincolato -
Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 - Gestione collettiva del risparmio Gestione
-
patrimoniale Certificati di deposito e buoni fruttiferi Portafoglio Conto terzi
individuale/globale - Dopo incassi - Cessione indisponibile - Cassette di sicurezza - Depositi chiusi
- Contratti derivati - Carte di credito/debito - Garanzie - Crediti - Finanziamenti - Fondi pensione
- Patto compensativo - Finanziamento in pool - Partecipazione - Operazione extra-conto - Altro rapporto) intestati e/o cointestati alla parte e/o alle persone fisiche e/o giuridiche comunque alla stessa riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dall'inizio del triennio anteriore all'attualità relativamente alle parti del presente procedimento;
AUTORIZZA la delega delle sopra indicate indagini nell'ambito del competente Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza, con accesso all'Anagrafe dei Rapporti in uso al Corpo, ed alle altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (banca dati SERPICO per CCIAA - ACI/PRA -
SISTER/Agenzia del Territorio), con diretta richiesta alle CP_3 agli istituti di credito, alle
,
compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita;
DELEGA per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse il GOT, dott.ssa Laura Trebbi, che provvederà a fissare a tal fine una o più udienze in base al proprio ruolo e, comunque, non oltre 90 giorni dalla emanazione della presente ordinanza come previsto dall'art. 473 bis. 19 c.p.c.;
RISERVA all'esito della produzione documentale ogni ulteriore valutazione in merito all'opportunità di disporre d'ufficio indagini economico-patrimoniali;
RISERVA all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria l'audizione dei figli minori delle parti;
".
Venivano quindi espletate le prove testimoniali ed inoltre, in data 29.09.2023, la Guardia di Finanza provvedeva al deposito della documentazione richiesta. Persona_4 cheAll'udienza del 26.03.2024, si procedeva all'ascolto del minore dichiarava: “ho avuto un momento di difficoltà dopo la separazione dei miei ma ora dovrei finire la scuola che sto frequentando, l'Istituto Pellicano al secondo anno, dove già sono tornato da una settimana perché mio padre mi ha detto di tornarci, io avrei preferito fare l'alberghiero con la Cepu per fare il quarto anno insieme al terzo e poi l'anno prossimo iscrivermi al quinto direttamente;
mi piacerebbe lavorare in futuro come barman anche se non ho ancora le idee chiarissime. PÀ lo vedo poco ultimamente, una volta al mese quando gli dico di andare a mangiare fuori lui mi porta, prima andavamo a mangiare tutti i mercoledì ma ora dopo l'estate un po' di meno. Comunque sono contento di essere tornato a scuola, voglio finire gli studi".
Quindi, con sentenza non definitiva n. 135/2024 pubbl. il 22.07.2024 l'intestato Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e Controparte_1 e disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore,.
Con memoria ex art 189 cpc n. 1 del 18.09.2024 il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"NEL MERITO
1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
URBINO (PU) il 23/06/1996 con atto trascritto presso il registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Urbino dell'anno 1996 al n. 24 parte 2 serie A con sentenza non definitiva;
- Parte_1 dal pagamento di qualsiasi contributo in favore della 2) mandare esente a far data dalla domanda condannando la CP_1 alla restituzione di ogni Controparte_1
somma nelle more illegittimamente percepita, per tutte le ragioni dedotte in ricorso;
3) in ordine al collocamento dei minori il Parte_1 chiede che venga disposto un collocamento paritetico, disponendo che i figli Per_3 e R_ trascorrano almeno 15 giorni consecutivi mensili con un genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro stante la loro età, uno sedicenne ed uno prossimo alla maggiore età, in tal caso nulla disporre sul mantenimento,
3.1.) in subordine, nella denegata ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ridurre il mantenimento a favore dei figli sino alla somma di 1.000,00 € (ovvero 500,00 € a figlio) mensili da versarsi entro il 30 di ogni mese, ed a partire dalla raggiunta maggiore età dei figli R_ e
R_ autorizzare che il versamento venga effettuato direttamente ai figli;
4) per le spese di carattere straordinario relativamente ai figli Per_3 e Per 2 disporre il rimborso in misura del 50% ciascun coniuge e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Pesaro;
5) nulla disporre in ordine alla casa coniugale essendo la villa di proprietà esclusiva della sig.ra
CP_1
6) Sancire la perdita del cognome maritale da parte della sig.ra Controparte_1
Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urbino (PU) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza".
La resistente, a sua volta, con memoria ex art 189 cpc n. 1 del 19.09.2024 domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte, in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria per la disposizione di CTU estimativa/contabile della effettiva capacità patrimoniale/reddituale del sig. Parte_1 , con decorrenza dall'anno 2018, con ordine di esibizione ex art. 210 cpc e/o acquisizione ex art. 213 cpc degli EC dal 2017 al 2023 dei rapporti bancari intestati o riconducibili al Parte_1
nel merito: A) Rigettare le istanza presentate dal Sig Parte_1
B) Confermare l'affidamento congiunto del figlio minore Per_3 con stabile residenza e collocazione presso la madre, come sino ad ora avvenuto, in Urbino Via Madonna del Lago n. 17 e con facoltà di incontrare il padre liberamente, compatibilmente con i loro impegni di studio e di vita sociale. Prevedere che i periodi di vacanza ed i giorni Festivi che i minori possano trascorrere con il padre, siano esclusivamente e preventivamente concordati tra i genitori;
C) Prevedere un assegno di mantenimento a carico del padre di €1.000,00 per ciascun figlio, come in separazione da versarsi puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale alla genitrice, oltre al 70% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione, comprese le ripetizioni private, in ossequio al Protocollo del Tribunale di
Pesaro. Prevedere che l'assegno unico per i figli venga erogato direttamente ed integralmente alla genitrice, collocataria dei figli;
D) Porre a carico di Parte_1 un assegno mensile divorzile di Euro 5.000,00 a favore di Controparte_1 rivalutabile annualmente dalla data di disposizione o, in via meramente subordinata, confermare le statuizioni economiche in cui alla sentenza di causa civile di primo grado e alla sentenza della Corte di Appello in sede di separazione in ogni caso, oltre alla refusione degli arretrati a titolo di aumento ISTAT;
E) Imporre a parte ricorrente, ex art. 473 bis .36 cpc, di prestare idonea garanzia reale (immobile sito in Caprazzino Via dei Gigli n. 7) o autorizzare il sequestro del bene immobile sito in
Caprazzino Via dei Gigli n. 7 censito a Catasto dei Fabbricati urbani Foglio 62 Part. 266 Sub 4-8 classe U - A/7 e sub 5 C/6 classe 2, rendita catastale rispettivamente € 1.160,74, € 320,020 €
202,81 a tutela e garanzia degli adempimenti, anche mensili, a favore della resistente e della prole.
Con vittoria di spese".
****
Preso atto che con sentenza n. 135/2024 pubbl. in data 22.07.2024 del Tribunale di Urbino è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e
Controparte_1 per quanto attiene alle domande accessorie, deve osservarsi quanto segue.
Sull'assegno divorzile.1.
Il ricorrente, evidenziando la diversità dei presupposti ex lege richiesti per la determinazione dell'assegno divorzile rispetto a quelli previsti per l'assegno di mantenimento, ha chiesto di dichiararsi che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla coniuge
CP_1
Di contro, la resistente, rappresentando una evidente sperequazione reddituale tra la sua situazione e quella del marito e deducendo come ella abbia comunque contribuito durante il rapporto matrimoniale, instauratori nel 1996 e durato circa 26 anni, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale del marito, ha chiesto al
Tribunale di disporre a carico del Parte_1 un assegno divorzile di € 5.000,00
Venendo al merito della questione, per quanto concerne l'assegno di divorzio in favore della moglie, deve tenersi conto della più recente giurisprudenza in base alla quale "il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno" (cfr. (Cassazione, SS.UU., n. 18287/2018; Cass. Civ. n.
3853 del 15/02/2021).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte,
I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-
compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021)." Cass. civ. 3547/2023.
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione, nella sopra citata sentenza
(Cass. civ. 3547/2023) ha richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova "del contributo offerto alla comunione familiare" (in termini di “tempo” ed "energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge". (conforme Cass.
Civ. 08 luglio 2024 n.18506) In tal senso la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ai sensi della 1. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è comunque richiesto in via primaria l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno
Orbene, dai documenti in atti e dalle produzioni della Guardia di Finanza risulta che il Parte_1 possieda una rilevante capacità reddituale. In particolare dalla relazione della Guardia di finanza depositata in data 29.03.2023 è emerso quanto segue:
a. CE LI, nato a AS (PU) in data 20/05/1967 CF
[...]
(1) POSIZIONE REDDITUALE.
L'interrogazione del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria ha permesso di estrapolare i seguenti dati relativi ai Modelli Unici Persone Fisiche relativi agli anni d'imposta 2020 e 2021, ovvero le ultime dichiarazioni disponibili nel triennio 2020-2023:
REDDITI
Dichiarati
Reddito ANNO Reddito Imponibile Imposta Imponibile netta netto Complessivo
20201 15.816,00 € € 0,00² 15.816,00 €
20213
(ultimo 25.818,00 € 1.867,00 € 23.951,00 € disponibile)
Nei predetti Modelli Unici Persone Fisiche risultano altresì dichiarati i seguenti redditi di partecipazione non imponibili:
ANNO 2020: 74.664,00 €
ANNO 2021: 253,00 € (2) ATTIVITA' ECONOMICHE (esercitate e/o partecipazioni).
Partecipazioni e cariche sociali/d.i. attuali
Le interrogazioni effettuate al Sistema Informativo della Camera di Commercio II.AA.AA. e del "Sistema Informatico - Anagrafe Tributaria", hanno evidenziato le seguenti cointeressenze economiche:
1 CE LI, risulta essere:
a. Amministratore dal 29/04/2004 della società "LI & NI S.R.L."
(P.I. 00326520418), con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)" (cod. 46.21). Si rappresenta che il soggetto risulta detenere altresì il 25% delle quote del capitale sociale, per un importo di € 24.750,00, in nuda proprietà.
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue: DATI I.V.A. ANNO REDDITO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI
€ 2.352.740,00
€1.261.806, 00 2019 € 236.759,00
2020 € 327.491,00 € 672.568,00
€ 1.328.986,00 2021 € 491.679,00 € 1.344.292,00 € 1.474.304
b. Socio dal 14/03/2006 con il versamento di un conferimento per € 33.333, pari al 33,33% del fondo sociale di € 100.000,00 - della società "LI EP
& NI PASQUALE SOCIETA' AGRICOLA S.S." (P.I. 00100850411), con sede legale a AS AU (PU) in Via Piano di Celle n.9 esercente l'attività di "Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti" (cod. 01.19.9).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPRESA D'IMPOSTA ACQUISTI D'AFFARI 2019 €25.935,00 € 1.479.020,00 € 1.108.800,00
2020 € 40.880,00 € 2.247.171,00 € 1.837.582,00
2021 € 13.599,00 €2.231.431,00 € 1.740.301,00
c. Titolare dal 01/01/1997 della LI MA ditta individuale (C.F.
[...]- P.I. 01385780414) con sede legale a AS AU
(PU) in Via dei Gigli n.7, esercente l'attività di "coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi" (01.11.40).
d. Socio dal 20/06/2023 con il versamento di un conferimento per € 525,00, pari al 12,50% del fondo sociale di € 4.200,00 - della società "AGRICOLA MILLENNIUM
S.S. DI NI IZ & C. - SOCIETA' AGRICOLA" (P.I. 01414760411), con sede legale a AS AU (PU) in Via Piano di Celle n.9 esercente l'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi" (01.11.40).
e. Procuratore speciale dal 08/04/2014 della società MONTEFELTRO FORAGGI
S.R.L.S.R.L." (P.I. 02055070417) con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di 10.91 "Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento". Si rappresenta che il soggetto risulta detenere altresì il 25% delle quote del capitale sociale, per un importo di € 25.000,00, in nuda proprietà.
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue: DATI I.V.A. REDDITO ANNO _ TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPRESA D'IMPOSTA ACQUISTI D'AFFARI
2019 € 1.633.127,00 € 25.747.541,00 € 21.594.601,00
2020 € 1.034.915,00 € 24.910.460,00 € 24.391.006,00
2021 € 512.833,00 € 20.900.454,00 € 19.376.511,00
f. Socio dal 09/03/2015 con il versamento di un conferimento per € 15,00, pari al 1,5% del fondo sociale di € 1.000,00 della società "AGRICOLA S. ANDREA S.S. DI
NI IZ & C. - SOCIETA' AGRICOLA." (P.I. 02317100416), con sede legale a AS AU (PU) in Via Piano di Celle n.9 esercente l'attività di
"Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti" (cod. 01.19.9).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI
2019 € 0,00 € 281.439,00 €205.866,00
2020 € 0,00 € 318.552,00 €232.774,00
2021 € 0,00 €225.742,00 € 198.901,00
g. Socio dal 24/11/2011 con il versamento di un conferimento per € 375,00 pari al 25% del fondo sociale di € 1.500,00 - della società "AGRICOLA SAN LORENZO S.S. DI
LI MA & C. SOCIETA' AGRICOLA." (P.I. 02465610414), con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di "Coltivazione foraggi e cereali in genere" (cod. 01.19.9).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI.I.V.A. ANNO REDDITO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPRESA D'IMPOSTA ACQUISTI D'AFFARI
2019 € 0,00 € 348.047,00 € 249.684,00
2020 € 0,00 € 432.191,00 € 246.568,00 h. Socio dal 25/09/2017 con il versamento di un conferimento per € 525,00 pari al 12,5% del fondo sociale di € 4.200,00 - della società "SOCIETA' AGRICOLA SAN
MICHELE S.S. DI HI BR & C." (P.I. 02643920412), con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di "coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi" (01.11.40).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO VOLUME TOTALE DEGLI D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI 2019 € 0,00 € 184.244,00 € 69.977,00
2020 € 0,00 € 99.785,00 € 49.727,00
2021 € 0,00 € 169.667,00 € 39.631,00
i. Il soggetto risulta inoltre possedere, dal 20/02/2006 una quota di capitale sociale pari ad € 1.000,00 pari al 1% del capitale sociale della società "SORGENTE SRL"
(P.I. 02246750414)" con sede legale a Urbino (PU) Via dell'Apsa SN, esercente l'attività di 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO VOLUME TOTALE DEGLI D'IMPRESA D'IMPOSTA D'AFFARI ACQUISTI 2019 € 15.925,00 € 903.731,00
€ 550.615,00
2020 € 3.626,00 € 530.910,00 €264.137,00 2021 € -6.868,00 € 1.013.591,00 € 812.031,00
j. Il soggetto risulta inoltre possedere in nuda proprietà le seguenti quote di partecipazione:
(1) dal 29/04/1996 una quota di capitale sociale pari ad € 33.333,00 pari al 33% del capitale sociale della società "SALFINA S.R.L." (P.I. 01217780418" con sede legale a AS AU (PU) Via del Molino n. 6, esercente l'attività di -
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - (68.20.01); (2) dal 05/02/2008 una quota di capitale sociale pari ad € 11.475,00 pari al 33% del capitale sociale della società "OLTREPO FORAGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"
(P.I. 01373980414)" con sede legale a Casteggio (PV) Via Sandro Pertini n. 2, esercente l'attività di 10.91 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento;
(3) dal 29/04/2011 una quota di capitale sociale pari ad € 12.750,00 pari al 12,5% del capitale sociale della società "BIOMAX SOCIETA' AGRICOLA A R.L." (P.I. AUDITORE (PU) SEMINATIVO
62-220 1- 3,19 7 are 72 ca PROPRIETA' SASSOCORVARO
AUDITORE (PU) SEMINATIVO
PROPRIETA' SASSOCORVARO 62-299 1- 0,36 99 ca
AUDITORE (PU) SEMINATIVO PROPRIETA' LUNANO (PU) 12-11 97 - BOSCO 0,65 63 are 38 ca
CEDUO
2,06 1 ha 99 are PROPRIETA' LUNANO (PU) 13-1 97-BOSCO
57 ca CEDUO
b. BENI MOBILI REGISTRATI
L'interrogazione alla Banca Dati ACI-PRA, ha evidenziato che lo stesso è risultato proprietario dei seguenti veicoli:
Veicoli (ACI)
Anno e Data prima Targa Serie Targa Modello Cilindrata Ruolo immatricolazione valore soggetto d'acquisto
FORD 07/09/2016 CW006XK AUTOVEICOLO FIESTA 1.4 1399 Intestatario 31/08/2005 (€ 4.000)- TDCI
JEEP 15/07/2019 2987 Intestatario 15/07/2019 GRAND FV681XY AUTOVEICOLO (€ 55.000)- CHEROKEE
(4) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.
a. RAPPORTI BANCARI
A seguito delle richieste formulate nei confronti degli Istituti Bancari, censiti nell'Archivio dei Rapporti in relazione al soggetto in argomento, è stato possibile rilevare i seguenti rapporti di conto in relazione ai quali si riportano i relativi saldi:
Banche
Saldo Aggiomato Numero Rapporto Aperto in Estinto in Istituto di credito Note data data al
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL 09/06/2021 16/06/2021 0,00 € 30/06/2021 0002/011/202941 METAURO SOC.
COOP
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL 08/06/2021 955,21 € 31/03/2020 contestato 0002/011/66635 METAURO SOC.
COOP
BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA 000000000631179.68 18/03/2017 21/08/2020 220,68 € 21/08/2020
S.P.A
BANCA MONTE DEI
000000000000211.46 18/03/2017 21/08/2020 0,00 € 21/08/2020 canto titoli PASCHI DI SIENA
S.P.A. libretto di
BANCA POPOLARE deposito a 58,75 € 31/12/2022 084/550/0002890 risparmio VALCONCA S.C.P.A. nominativo
Dossier tital avente un valore
BANCA POPOLARE di realizzo nullo 084/005/0036088 5.503,12 € 31/03/2023 in quanto it VALCONCA S.C.P.A. sospesi al mercato Vorvel nessun rapporto BANCO BPM SPA diretto
BANCO DI SASSARI carta prepagata n. 58,74 € 04/08/2023 DIRANCA 6787360087001043 nessun rapporto BANCO BPM SPA diretto
BANCO DI SASSARI carta prepagata n. 58,74 € 04/08/2023
-BIBANCA 5267360962991043 carta prepagata n. BANCO DI SASSARI 8,56 € 04/08/2023 5267361022748605
-BIBANCA
BANCO DI SASSARI carta prepagata n. 13,00 € 04/08/2023 5267361022758075
-BIBANCA
CONTO CORRENTE 4.627,05€ 29/08/2012 In essere 17/07/2023 BPER BANCA S.P.A.
PAG. 7
n. 42089610 (ex UBI
Banca Spa n. 91322)
DEPOSITO TITOLI non risultano titoli n. 19025203 (ex UBI BPER BANCA S.P.A.
30/08/2012 In essere 0 fino alla data del Banca Spa n.
31/03/2023 1400109000)
CASSETTA DI
SICUREZZA n.
50108181 (ex UBI BPER BANCA S.P.A. 18/03/2020 In essere
Banca Spa n.
263977)
DEPOSITO ORO n.
19025327 (ex UBI
Banca Spa n. BPER BANCA S.P.A. 28/09/2012 In essere
3006421000)
Intestatario: CONTO CORRENTE saltarelli marcello
BPER BANCA S.P.A. n. 45238917 (ex UBI 12/02/2021 In essere 1.212,83 € 13/07/2023 ditta individuale
Banca Spa n. 4687) (p.iva
01385780414)
b. CONTRATTI ASSICURATIVI.
L'interrogazione della sezione "Altre Informazioni - Comunicazioni da Enti Esterni -
Op. Finanziari Assicurazioni ed Enti Previdenziali" della Banca Dati "Serpico
Profilato ha evidenziato che il soggetto in argomento non ha stipulato assicurazioni
Ramo-Vita.
c. CONTI GIOCO.
L'interrogazione della banca dati "Cruscotto Conti Gioco" non ha evidenziato posizioni accese in relazione al soggetto in argomento.
(5) PERCEZIONE RISORSE PUBBLICHE (contributi/finanziamenti/erogazioni)
A seguito di apposita richiesta trasmessa al competente Ufficio Inps territoriale, finalizzata ad accertare la corresponsione di pensioni, sussidi, rendite e indennità di tipo previdenziale ovvero assistenziale, l'Ente comunicava d comunicava di aver corrisposto al soggetto in argomento, iscritto come imprenditore agricolo, le seguenti prestazioni:
⚫ nell'anno 2020 un'indennità COVID lavoratori autonomi art. 28 D.L. 18/2020 per complessivi euro 1.200,00.
(6) PRECEDENTI GDF.
Non risultano precedenti nell'ultimo triennio.
Di contro la sig.ra CP_1 a una capacità reddituale modesta in quanto è risultato che: b. MO BI, nata a [...] in data [...] CF [...]
(1) POSIZIONE REDDITUALE.
L'interrogazione del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria ha permesso di estrapolare i seguenti dati relativi ai Modelli Unici Persone Fisiche relativi agli anni d'imposta 2020 e 2021, ovvero le ultime dichiarazioni disponibili nel triennio 2020-2023:
REDDITI
Dichiarati
Reddito ANNO Reddito Imponibile Imposta Imponibile netta netto Complessivo
2020B 15.816,00 € 0,00 € 3.499,00 €
20219
(ultimo 18.309,00 € 18.309,00 € 0,00 € disponibile)
(2) ATTIVITA' ECONOMICHE (esercitate e/o partecipazioni).
Partecipazioni e cariche sociali/d.i. attuali
: Le interrogazioni effettuate al Sistema Informativo della Camera di Commercio II.AA.AA. e del "Sistema Informatico Anagrafe Tributaria", hanno evidenziato le seguenti cointeressenze economiche:
a. Consigliera e socio dal 28/01/2020 con una quota di capitale sociale pari ad € 20.000,00 pari al 50% del capitale sociale di € 40.000,00 - della società
“TERRAINSIEME S.R.L." (P.I. 03871880047) con sede legale a Castino (CN) in Via Trezzo Tinella n. 14, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi", attualmente INATTIVA.
Tale società negli ultimi due anni disponibili (2020 e 2021), ha dichiarato redditi d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue: DATI I.V.A. REDDITO ANNO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI
2020 - € 363,00 € 0,00 € 1.373,00 2021 - € 2.040,00 € 0,00 € 336,00
b. Titolare dal 01/11/1995 della BI MO ditta individuale (P.I./C.F.
[...]con sede legale a Urbino (PU) Via Madonna del Lago n.13, esercente l'attività di "Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi"
(01.11.4);
c. Il soggetto risulta inoltre possedere, dal 20/02/2006 una quota di capitale sociale pari ad € 2.000,00 pari al 2% del capitale sociale della società "SORGENTE SRL" (P.I. 02246750414)" con sede legale a Urbino (PU) Via dell'Apsa SN, esercente l'attività di 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. ANNO REDDITO VOLUME TOTALE DEGLI D'IMPOSTA D'IMPRESA D'AFFARI ACQUISTI 2019 € 15.925,00 € 903.731,00 € 550.615,00 2020 € 3.626,00 € 530.910,00 € 264.137,00 2021 € -6.868,00 € 1.013.591,00 € 812.031,00
3) SITUAZIONE PATRIMONIALE.
BENI IMMOBILI:
L'interrogazione della banca dati Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e dell'Agenzia del Territorio - SISTER, ha evidenziato che MO GA risulta essere intestataria del seguente bene immobile.
Fabbricati (AT)
Foglio particella Classe Rendita Consistenza Titolarità Ubicazione subalterno
72-313-2 A03 - 02 469,98 7,0 vaniVIA PROPRIETA'
MADONNA
DEL LAGO SN
- URBINO
(PU)
BENI MOBILI REGISTRATI (auto/moto veicoli e imbarcazioni). b.
L'interrogazione alla Banca Dati ACI-PRA, ha evidenziato che la stessa è risultata proprietaria dei seguenti veicoli: Veicoli (ACI)
Anno e Data prima Ruolo Targa Serie Targa Modello Cilindrata valore immatricolazione soggetto d'acquis
FORD 2017 FJ587ZY AUTOVEICOLO 2198 Intestatario 14/09/2017
€ 34.151 RANGER
| DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.
a. RAPPORTI BANCARI
A seguito delle richieste formulate nei confronti degli Istituti Bancari, cen nell'Archivio dei Rapporti in relazione al soggetto in argomento, è stato possil rilevare i seguenti rapporti di conto in relazione ai quali si riportano i relativi saldi:
Banche
Estinto in Aggiornato Aperto in Numero Rapporto Istituto di credito Note Saldo data al data
BANCO DI SASSARI Carta prep Carta n. 16/08/23 12/04/2022 attiva 38,24 € 5267361023425054
- BIBANCA BPER
BPER BANCA S.P.A. 5387-3363/42104370 In essere 1.099,06 € 18/07/23 clc princip b. CONTRATTI ASSICURATIVI.
L'interrogazione della sezione "Altre Informazioni - Comunicazioni da Enti Este
- Op. Finanziari Assicurazioni ed Enti Previdenziali" della Banca Dati "Serp
Profilato ha evidenziato che il soggetto in argomento non ha stipul assicurazioni Ramo-Vita.
CONTI GIOCO. C.
L'interrogazione della banca dati "Cruscotto Conti Gioco" non ha evidenzi posizioni accese in relazione al soggetto in argomento.
PERCEZIONE RISORSE PUBBLICHE (contributi/finanziamenti/erogazioni)
A seguito di apposita richiesta trasmessa al competente Ufficio Inps territoria finalizzata ad accertare la corresponsione di pensioni, sussidi, rendite e indennità di t previdenziale ovvero assistenziale, l'Ente comunicava di aver corrisposto al soggetto argomento, iscritto come imprenditore agricolo, le seguenti prestazioni:
• Con decorrenza dal mese di marzo 2022 un Assegno Unico Universale, erog mensilmente, per importo di euro 1.000,00, rivalutato a partire dall'anno 2023 complessivi euro 1.678,20;
• nell'anno 2020 un'indennità COVID lavoratori autonomi art. 28 D.L. 18/2020 1 complessivi euro 1.200,00;
+ PRECEDENTI GDF.
Non esistono precedenti del Corpo in relazione al soggetto in argomento. Per_5 in ragioneA ciò deve aggiungersi che, entrambe le parti, percepiscono i contributi dell'attività svolta (cfr. pag. 4 e segg. II memoria ex art. 189 c.p.c. del 18.10.2024 del ricorrente).
Inoltre, per quanto attiene la deduzione della resistente circa “la completa e totale dedizione offerta anche a favore dei TRE figli maschi, per i quali si è occupata di tutti gli impegni come detto, scolastici, colloqui, spostamenti per ragioni di sport o di vita di relazione, etc.. nonché in ordine al fatto che "la Sig.ra Controparte_1 non ha mai lavorato a tempo pieno, avendo iniziato, solo dal 2009 al 2018, una collaborazione part-time per poche ore mattutine presso Terra Bio, soc
وcooperativa, tra cui soci figura anche il Parte_1 così consentendo al marito di potersi
"occupare e dedicare in via esclusiva del suo lavoro, alla fondazione di molteplici aziende e dunque alla formazione del suo patrimonio esclusivo, costituito anche da vari immobili” (cfr pag.
7 e segg. comparsa di costituzione e risposta della resistente del 12.06.2023), deve evidenziarsi che i testi Testimone_1 e Testimone_2 all'udienza del 22.09.2023, hanno confermato che nel Controparte_1 era parte attiva, della cooperativa Terra Bio. periodo dal 2010 al 2017 la signora
Altresì all'udienza del 20.10.2023, la teste Testimone_3 ha riferito che: "Allora, io dal 2012
tutt'oggi vivo nella stessa abitazione di CP_1 quindi sì, so per certo che pranzi e cene ha sempre preparato lei, magari la vedo nei vari spostamenti per accompagnare i figli o a scuola o.."; anche la teste ascoltata nella stessa udienza del 20.10.2023 ha confermato che la Testimone_4 "
sig.ra CP_1 i è dedicata alla famiglia, alla cura, educazione ed istruzione dei tre figli.
Nel caso di specie, se da un lato la resistente ha manifestato un'indubbia capacità lavorativa e reddituale, dall'altro, sotto gli altri profili di accertamento della sussistenza dei presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile, risulta provato che la sig.ra CP_1 si è comunque dedicata alla famiglia, rinunciando quanto meno fino al 2010 ad una stabile occupazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
Proprio alla luce della evidenziata sperequazione reddituale e in considerazione dell'età della ricorrente, della durata del matrimonio (circa 26 anni) e del ruolo svolto dalla CP_1 per la cura della famiglia e della prole, appare senza dubbio accoglibile la domanda della stessa volta ad ottenere l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile che, si stima congruo quantificare in complessivi € 800,00.
2. Sul regime di affidamento dei figli R_ e Per_3 (divenuti entrambi maggiorenni).
Mantenimento dei figli R_ e Per_3
Dall'unione matrimoniale tra il sono nati i tre figli nato il [...] a [...]; Persona_1
nato il [...]; i figli R_
,nato il [...] a [...] e Persona_4 Persona_6 "
sono ormai maggiorenni e, pertanto, nulla può essere disposto in ordine al Persona_4 e loro affidamento e alla loro collocazione essendo essi stessi liberi di autodeterminarsi.
In sede di separazione, il Tribunale, sul mantenimento dei figli ha così disposto:
"PONE a carico di Parte_1 un assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli minori R_ e Per_3 da versare entro il giorno 15 di ogni mese su di un conto corrente indicato dalla ricorrente e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiorenne Per_ mediante versamento su di un conto corrente allo stesso intestato, entro il 15 di ogni mese, della somma complessiva di € 600,00 mensili suddivisa in 350,00 euro a carico del padre e 250,00 euro a carico della madre, oltre ISTAT annuale;
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli Per_, R_ e Per_3 nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre".
In ragione della suddetta statuizione, nell'odierna sede, entrambe le parti hanno domandato la determinazione dell'importo del mantenimento con riferimento ai figli Per_3 e Per_2, ancora conviventi con la madre (invero per il figlio Per_1 che non convive più con la madre e che percepisce l'assegno di mantenimento diretto dai genitori nulla potrebbe essere disposto, vista la sua assenza in giudizio, in ordine al suo mantenimento). L'ordinanza del 12.07.2023 per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ha confermato le statuizioni della sentenza di separazione.
Orbene, per quanto riguarda i figli R_ e Per_3 maggiorenni e non economicamente autosufficienti, risulta che gli stessi siano ancora conviventi con la madre;
ciò posto, occorre ricordare come, a norma dell'art. 147 c.c., incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli.
Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori;
tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e cura materiale su di esso gravanti (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 39411 del 2017).
Ebbene, alla luce dei dati economici e reddituali sopra analizzati, dell'età dei figli, delle loro esigenze, ritiene questo Tribunale che sia equo e congruo confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, e quindi di porre a carico di Parte_1 un assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli minori R_ e Per_3 da versare entro il giorno 15 di ogni mese su di un conto corrente indicato dalla ricorrente e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Inoltre, dovendosi dare adeguato peso alle differenze economico-reddituali sussistenti tra le parti
(per come sopra ampiamente descritte) e dovendosi riaffermare come incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, si stima equo e proporzionato stabilire che le spese straordinarie per i figli siano suddivise tra le parti nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
spese che dovranno essere disciplinate in accordo con il protocollo del Distretto di Ancona in uso presso il Tribunale.
Deve infine rilevarsi che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 una volta pronunciato con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, non risultando dunque, peraltro in assenza di qualsivoglia opposizione di controparte, necessaria apposita pronuncia del Tribunale sul punto nel caso di specie.
3. Sulle spese processuali.
La natura delle questioni trattate e la parziale reciproca soccombenza tra le parti giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, preso atto che con sentenza n. 135/2024, pubblicata in data 22/07/2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 ogni contraria istanza, Controparte_1 e deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
entro il 5 di ogni mese e DISPONE che Parte_1 versi in favore di Controparte_1
su di un conto corrente alla stessa intestato, un assegno pari a € 800,00, oltre ISTAT annuale, a titolo di assegno divorzile;
PONE a carico di Parte_1 un assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli R_ e Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, da versare entro il giorno 15 di ogni mese su di un conto corrente indicato dalla ricorrente e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli R_ e Per_3 nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre disponendo che le predette spese straordinarie siano disciplinate secondo il protocollo del Distretto di Ancona in uso presso il Tribunale;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 5.08.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Gianmarco Cantalini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 € 0,00 € 287.020,00 € 196.245,00
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Gianmarco Cantalini PRESIDENTE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 247 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 e vertente
TRA Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Laura Biondi, giusta procura in atti;
-RICORRENTE Controparte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], Via
Madonna del Lago n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Ottaviani Gilberto, giusta procura in atti;
-RESISTENTE
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2023 ritualmente notificato, sig. Parte_1
esponeva: - che l'istante ha contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni a URBINO
(PU) il 23/06/1996 con atto trascritto presso il registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Urbino dell'anno 1996 al n. 24 parte 2 serie A in regime di separazione dei beni (doc.1) che dall'unione sono nati tre figli nato a [...] il [...] maggiorenne Persona_1
R_ nato ed economicamente autosufficiente, a Urbino il 22/08/2005 C.F.
C.F. 1 e R_ nato a [...] il [...] C.F. C.F._2
studenti non economicamente autosufficienti (doc.2 + doc. 3 certificato stato di famiglia e
Parte 1 ; residenza CP_1
che la sig.ra Controparte_1 depositava ricorso per richiedere la separazione giudiziale dei coniugi a seguito del quale veniva fissata l'udienza presidenziale in data 23.10.2020 (doc. 4 verbale udienza)
- che il sig. Parte_1 con memoria difensiva si costituiva aderendo alla richiesta di separazione ma contestando le motivazioni ex adverso dedotte in ordine alle cause della crisi coniugale ed alla richiesta economica avanzata dalla CP_1
- A scioglimento della riserva assunta all'udienza suddetta, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e rinviando la causa al 22.03.2021 h. 11 concedendo i termini di rito (doc. 5 ordinanza presidenziale).
- che in data 28/07/2022 il Tribunale emetteva sentenza n. 234/2022 (doc. 6 sentenza)
- la sentenza veniva impugnata dalla CP_1 imitatamente al quantum del mantenimento stabilito in suo favore ed alla richiesta di condanna alle spese (doc. 7 ricorso in appello + doc 8 sentenza appello).
- che come avvalorato dalla giurisprudenza consolidata, appare palese che sul capo della sentenza relativa allo status di coniuge separato, si sia formato un giudicato interno, avendo avuto l'impugnazione ad oggetto solo le statuizioni aggiuntive, precisamente solo il quantum del mantenimento alla CP_1 "La Corte chiarisce che l'orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere scindibile la pronuncia sulla separazione personale dalla pronuncia sulle altre questioni attinenti l'addebito o il mantenimento, ciò consente la proposizione della successiva domanda di divorzio (Cass. Civ. n. 16985/2007 e n. 15157/2005). Confermando che l'impugnazione proposta, in quel caso, con esclusivo riferimento all'addebito pronunciato in sentenza, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza impugnazione (ex multis Cass. Civ. n. 24442/2011) il tutto al fine di frustrare gli intenti dilatori che pongono ostacoli ad un rapido intervento della decisione sullo status matrimoniale tale da eliminare l'incidenza negativa della durata della controversia attinente ai rapporti diversi da quello personale tra i coniugi" ed alla luce della normativa processuale sul giudicato interno.
considerato che
la legge afferma testualmente che «per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale>> abbondantemente maturati i tempi per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avvenuta il 23.10.2020 avanti il Presidente del Tribunale di Urbino nel procedimento per separazione personale dei coniugi;
- non essendo mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi,
ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dall'art. 3 c,2 lett. b) della legge 898/1970, così come modificata dalla legge 74/1987, e così il ricorrente intende chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante ricorso giudiziale.
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni:
NEL MERITO
1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
URBINO (PU) il 23/06/1996 con atto trascritto presso il registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Urbino dell'anno 1996 al n. 24 parte 2 serie A con sentenza non definitiva;
Parte_1 dal pagamento di qualsiasi contributo in favore della 2) mandare esente a far data dalla domanda condannando la CP_1 alla restituzione di ogni Controparte_1
somma nelle more illegittimamente percepita, per tutte le ragioni dedotte in ricorso;
3) in ordine al collocamento dei minori il Parte_1 chiede che venga disposto un collocamento paritetico, disponendo che i figli Per_3 e R_ trascorrano almeno 15 giorni consecutivi mensili con un genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro stante la loro età, uno sedicenne ed uno prossimo alla maggiore età, in tal caso nulla disporre sul mantenimento,
3.1.) in subordine, nella denegata ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ridurre il mantenimento a favore dei figli sino alla somma di 1.000,00 € (ovvero 500,00 € a figlio) mensili da versarsi entro il 30 di ogni mese, ed a partire dalla raggiunta maggiore età dei figli R_ e Per_3 autorizzare che il versamento venga effettuato direttamente ai figli;
4) per le spese di carattere straordinario relativamente ai figli Per_3 e Per 2 disporre il rimborso in misura del 50% ciascun coniuge e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Pesaro;
5) nulla disporre in ordine alla casa coniugale essendo la villa di proprietà esclusiva della sig.ra
CP_1
6) Sancire la perdita del cognome maritale da parte della sig.ra Controparte_1
Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urbino (PU) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza.".
Seguivano istanze istruttorie.
Con memoria del 12 giugno 2023 si costituiva in giudizio la resistente che, nel contestare in fatto e diritto le richieste del ricorrente, domandava a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia lo Spett.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
o, in via subordinata, limitatamente al A) Rigettare le istanza presentate dal Sig Parte_1 vincolo ci si rimette;
B) Confermare l'affidamento congiunto dei figli minori Per_2 di anni 17 e mezzo e Per_3 con stabile residenza e collocazione presso la madre, come sino ad ora avvenuto, in Urbino Via
Madonna del Lago n. 17 e con facoltà di incontrare il padre liberamente, compatibilmente con i loro impegni di studio e di vita sociale. Prevedere che i periodi di vacanza ed i giorni Festivi che i minori possano trascorrere con il padre, siano esclusivamente e preventivamente concordati tra i genitori;
C) Prevedere un assegno di mantenimento a carico del padre di € 1000,00 per ciascun figlio, come in separazione da versarsi puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale alla genitrice, oltre al 70% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione, comprese le ripetizioni private, in ossequio al Protocollo del
Tribunale di Pesaro. Prevedere che l'assegno unico per i figli venga erogato direttamente ed integralmente alla genitrice, collocataria dei figli;
D) Porre a carico di Parte_1 un assegno mensile divorzile di Euro 3.000,00 a favore di
Controparte_1 rivalutabile annualmente dalla data di disposizione o, in via meramente subordinata, confermare le statuizioni economiche di cui alla sentenza della Corte di Appello in sede di separazione in ogni caso, oltre alla refusione degli arretrati a titolo di aumento ISTAT.
E) Imporre a parte ricorrente, ex art. 473 bis .36 cpc, di prestare idonea garanzia reale (immobile sito in Caprazzino Via dei Gigli n. 7) o autorizzare il sequestro del bene immobile sito in
Caprazzino Via dei Gigli n. 7 censito a Catasto dei Fabbricati urbani Foglio 62 Part. 266 Sub 4-8 classe U-A/7 e sub 5 C/6 classe 2, rendita catastale rispettivamente € 1.160,74, € 320,020 €
202,81 a tutela e garanzia degli adempimenti, anche mensili, a favore della resistente e della prole.
Con vittoria di spese e compensi legali".
A scioglimento della riserva trattenuta all'udienza di comparizione parti del 12.07.2023, con provvedimento motivato reso in pari data, il Giudice istruttore così disponeva:
"CONFERMA le statuizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Urbino il 26 luglio 2022 (per come riformata dalla sentenza della Corte d'Appello emessa in data
1° marzo 2023) in relazione all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori delle parti, R_ e Per_3 nonché in ordine all'assegnazione della casa familiare;
l'obbligo di versare in via provvisoria un assegno divorzile PONE a carico di Controparte_2
nella misura di € 2.200,00, oltre rivalutazione ISTATmensile in favore di Controparte_1
annuale;
AMMETTE i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte ricorrente riducendo a 5, a scelta del ricorrente, il numero dei testi da escutere sulle predette circostanze;
AMMETTE i capitoli di prova testimoniale richiesti da parte resistente limitatamente ai nn. da 1 a
14 e da 27 a 37, riducendo a 5, a scelta della resistente, il numero dei testi da escutere sulle predette circostanze;
AMMETTE i capitoli di prova contraria formulati dalle parti sui capitoli di prova per testi della controparte ammessi;
RIGETTA la richiesta di parte resistente volta ad ottenere l'acquisizione del supporto informatico contenete una conversazione telefonica;
RIGETTA la richiesta di riunione del presente procedimento con quello vertente tra le parti e avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
DISPONE indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria, con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (Archivio Unico Informatico AUI: Conto
- corrente Conto deposito titoli e/o obbligazioni - Conto deposito a risparmio libero/vincolato -
Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 - Gestione collettiva del risparmio Gestione
-
patrimoniale Certificati di deposito e buoni fruttiferi Portafoglio Conto terzi
individuale/globale - Dopo incassi - Cessione indisponibile - Cassette di sicurezza - Depositi chiusi
- Contratti derivati - Carte di credito/debito - Garanzie - Crediti - Finanziamenti - Fondi pensione
- Patto compensativo - Finanziamento in pool - Partecipazione - Operazione extra-conto - Altro rapporto) intestati e/o cointestati alla parte e/o alle persone fisiche e/o giuridiche comunque alla stessa riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dall'inizio del triennio anteriore all'attualità relativamente alle parti del presente procedimento;
AUTORIZZA la delega delle sopra indicate indagini nell'ambito del competente Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza, con accesso all'Anagrafe dei Rapporti in uso al Corpo, ed alle altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (banca dati SERPICO per CCIAA - ACI/PRA -
SISTER/Agenzia del Territorio), con diretta richiesta alle CP_3 agli istituti di credito, alle
,
compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita;
DELEGA per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse il GOT, dott.ssa Laura Trebbi, che provvederà a fissare a tal fine una o più udienze in base al proprio ruolo e, comunque, non oltre 90 giorni dalla emanazione della presente ordinanza come previsto dall'art. 473 bis. 19 c.p.c.;
RISERVA all'esito della produzione documentale ogni ulteriore valutazione in merito all'opportunità di disporre d'ufficio indagini economico-patrimoniali;
RISERVA all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria l'audizione dei figli minori delle parti;
".
Venivano quindi espletate le prove testimoniali ed inoltre, in data 29.09.2023, la Guardia di Finanza provvedeva al deposito della documentazione richiesta. Persona_4 cheAll'udienza del 26.03.2024, si procedeva all'ascolto del minore dichiarava: “ho avuto un momento di difficoltà dopo la separazione dei miei ma ora dovrei finire la scuola che sto frequentando, l'Istituto Pellicano al secondo anno, dove già sono tornato da una settimana perché mio padre mi ha detto di tornarci, io avrei preferito fare l'alberghiero con la Cepu per fare il quarto anno insieme al terzo e poi l'anno prossimo iscrivermi al quinto direttamente;
mi piacerebbe lavorare in futuro come barman anche se non ho ancora le idee chiarissime. PÀ lo vedo poco ultimamente, una volta al mese quando gli dico di andare a mangiare fuori lui mi porta, prima andavamo a mangiare tutti i mercoledì ma ora dopo l'estate un po' di meno. Comunque sono contento di essere tornato a scuola, voglio finire gli studi".
Quindi, con sentenza non definitiva n. 135/2024 pubbl. il 22.07.2024 l'intestato Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e Controparte_1 e disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore,.
Con memoria ex art 189 cpc n. 1 del 18.09.2024 il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"NEL MERITO
1) pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett B della Legge 898/1970 così come modificato dalla legge n. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
URBINO (PU) il 23/06/1996 con atto trascritto presso il registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Urbino dell'anno 1996 al n. 24 parte 2 serie A con sentenza non definitiva;
- Parte_1 dal pagamento di qualsiasi contributo in favore della 2) mandare esente a far data dalla domanda condannando la CP_1 alla restituzione di ogni Controparte_1
somma nelle more illegittimamente percepita, per tutte le ragioni dedotte in ricorso;
3) in ordine al collocamento dei minori il Parte_1 chiede che venga disposto un collocamento paritetico, disponendo che i figli Per_3 e R_ trascorrano almeno 15 giorni consecutivi mensili con un genitore e 15 giorni consecutivi con l'altro stante la loro età, uno sedicenne ed uno prossimo alla maggiore età, in tal caso nulla disporre sul mantenimento,
3.1.) in subordine, nella denegata ipotesi di collocamento prevalente presso la madre ridurre il mantenimento a favore dei figli sino alla somma di 1.000,00 € (ovvero 500,00 € a figlio) mensili da versarsi entro il 30 di ogni mese, ed a partire dalla raggiunta maggiore età dei figli R_ e
R_ autorizzare che il versamento venga effettuato direttamente ai figli;
4) per le spese di carattere straordinario relativamente ai figli Per_3 e Per 2 disporre il rimborso in misura del 50% ciascun coniuge e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Pesaro;
5) nulla disporre in ordine alla casa coniugale essendo la villa di proprietà esclusiva della sig.ra
CP_1
6) Sancire la perdita del cognome maritale da parte della sig.ra Controparte_1
Si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urbino (PU) di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza".
La resistente, a sua volta, con memoria ex art 189 cpc n. 1 del 19.09.2024 domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte, in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria per la disposizione di CTU estimativa/contabile della effettiva capacità patrimoniale/reddituale del sig. Parte_1 , con decorrenza dall'anno 2018, con ordine di esibizione ex art. 210 cpc e/o acquisizione ex art. 213 cpc degli EC dal 2017 al 2023 dei rapporti bancari intestati o riconducibili al Parte_1
nel merito: A) Rigettare le istanza presentate dal Sig Parte_1
B) Confermare l'affidamento congiunto del figlio minore Per_3 con stabile residenza e collocazione presso la madre, come sino ad ora avvenuto, in Urbino Via Madonna del Lago n. 17 e con facoltà di incontrare il padre liberamente, compatibilmente con i loro impegni di studio e di vita sociale. Prevedere che i periodi di vacanza ed i giorni Festivi che i minori possano trascorrere con il padre, siano esclusivamente e preventivamente concordati tra i genitori;
C) Prevedere un assegno di mantenimento a carico del padre di €1.000,00 per ciascun figlio, come in separazione da versarsi puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale alla genitrice, oltre al 70% delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione, comprese le ripetizioni private, in ossequio al Protocollo del Tribunale di
Pesaro. Prevedere che l'assegno unico per i figli venga erogato direttamente ed integralmente alla genitrice, collocataria dei figli;
D) Porre a carico di Parte_1 un assegno mensile divorzile di Euro 5.000,00 a favore di Controparte_1 rivalutabile annualmente dalla data di disposizione o, in via meramente subordinata, confermare le statuizioni economiche in cui alla sentenza di causa civile di primo grado e alla sentenza della Corte di Appello in sede di separazione in ogni caso, oltre alla refusione degli arretrati a titolo di aumento ISTAT;
E) Imporre a parte ricorrente, ex art. 473 bis .36 cpc, di prestare idonea garanzia reale (immobile sito in Caprazzino Via dei Gigli n. 7) o autorizzare il sequestro del bene immobile sito in
Caprazzino Via dei Gigli n. 7 censito a Catasto dei Fabbricati urbani Foglio 62 Part. 266 Sub 4-8 classe U - A/7 e sub 5 C/6 classe 2, rendita catastale rispettivamente € 1.160,74, € 320,020 €
202,81 a tutela e garanzia degli adempimenti, anche mensili, a favore della resistente e della prole.
Con vittoria di spese".
****
Preso atto che con sentenza n. 135/2024 pubbl. in data 22.07.2024 del Tribunale di Urbino è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 e
Controparte_1 per quanto attiene alle domande accessorie, deve osservarsi quanto segue.
Sull'assegno divorzile.1.
Il ricorrente, evidenziando la diversità dei presupposti ex lege richiesti per la determinazione dell'assegno divorzile rispetto a quelli previsti per l'assegno di mantenimento, ha chiesto di dichiararsi che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla coniuge
CP_1
Di contro, la resistente, rappresentando una evidente sperequazione reddituale tra la sua situazione e quella del marito e deducendo come ella abbia comunque contribuito durante il rapporto matrimoniale, instauratori nel 1996 e durato circa 26 anni, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale del marito, ha chiesto al
Tribunale di disporre a carico del Parte_1 un assegno divorzile di € 5.000,00
Venendo al merito della questione, per quanto concerne l'assegno di divorzio in favore della moglie, deve tenersi conto della più recente giurisprudenza in base alla quale "il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno" (cfr. (Cassazione, SS.UU., n. 18287/2018; Cass. Civ. n.
3853 del 15/02/2021).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte,
I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-
compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021)." Cass. civ. 3547/2023.
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Corte di Cassazione, nella sopra citata sentenza
(Cass. civ. 3547/2023) ha richiamato la recente pronuncia a Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova "del contributo offerto alla comunione familiare" (in termini di “tempo” ed "energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e “dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge". (conforme Cass.
Civ. 08 luglio 2024 n.18506) In tal senso la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ai sensi della 1. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Per il riconoscimento dell'assegno di divorzio è comunque richiesto in via primaria l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno
Orbene, dai documenti in atti e dalle produzioni della Guardia di Finanza risulta che il Parte_1 possieda una rilevante capacità reddituale. In particolare dalla relazione della Guardia di finanza depositata in data 29.03.2023 è emerso quanto segue:
a. CE LI, nato a AS (PU) in data 20/05/1967 CF
[...]
(1) POSIZIONE REDDITUALE.
L'interrogazione del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria ha permesso di estrapolare i seguenti dati relativi ai Modelli Unici Persone Fisiche relativi agli anni d'imposta 2020 e 2021, ovvero le ultime dichiarazioni disponibili nel triennio 2020-2023:
REDDITI
Dichiarati
Reddito ANNO Reddito Imponibile Imposta Imponibile netta netto Complessivo
20201 15.816,00 € € 0,00² 15.816,00 €
20213
(ultimo 25.818,00 € 1.867,00 € 23.951,00 € disponibile)
Nei predetti Modelli Unici Persone Fisiche risultano altresì dichiarati i seguenti redditi di partecipazione non imponibili:
ANNO 2020: 74.664,00 €
ANNO 2021: 253,00 € (2) ATTIVITA' ECONOMICHE (esercitate e/o partecipazioni).
Partecipazioni e cariche sociali/d.i. attuali
Le interrogazioni effettuate al Sistema Informativo della Camera di Commercio II.AA.AA. e del "Sistema Informatico - Anagrafe Tributaria", hanno evidenziato le seguenti cointeressenze economiche:
1 CE LI, risulta essere:
a. Amministratore dal 29/04/2004 della società "LI & NI S.R.L."
(P.I. 00326520418), con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)" (cod. 46.21). Si rappresenta che il soggetto risulta detenere altresì il 25% delle quote del capitale sociale, per un importo di € 24.750,00, in nuda proprietà.
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue: DATI I.V.A. ANNO REDDITO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI
€ 2.352.740,00
€1.261.806, 00 2019 € 236.759,00
2020 € 327.491,00 € 672.568,00
€ 1.328.986,00 2021 € 491.679,00 € 1.344.292,00 € 1.474.304
b. Socio dal 14/03/2006 con il versamento di un conferimento per € 33.333, pari al 33,33% del fondo sociale di € 100.000,00 - della società "LI EP
& NI PASQUALE SOCIETA' AGRICOLA S.S." (P.I. 00100850411), con sede legale a AS AU (PU) in Via Piano di Celle n.9 esercente l'attività di "Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti" (cod. 01.19.9).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPRESA D'IMPOSTA ACQUISTI D'AFFARI 2019 €25.935,00 € 1.479.020,00 € 1.108.800,00
2020 € 40.880,00 € 2.247.171,00 € 1.837.582,00
2021 € 13.599,00 €2.231.431,00 € 1.740.301,00
c. Titolare dal 01/01/1997 della LI MA ditta individuale (C.F.
[...]- P.I. 01385780414) con sede legale a AS AU
(PU) in Via dei Gigli n.7, esercente l'attività di "coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi" (01.11.40).
d. Socio dal 20/06/2023 con il versamento di un conferimento per € 525,00, pari al 12,50% del fondo sociale di € 4.200,00 - della società "AGRICOLA MILLENNIUM
S.S. DI NI IZ & C. - SOCIETA' AGRICOLA" (P.I. 01414760411), con sede legale a AS AU (PU) in Via Piano di Celle n.9 esercente l'attività di coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi" (01.11.40).
e. Procuratore speciale dal 08/04/2014 della società MONTEFELTRO FORAGGI
S.R.L.S.R.L." (P.I. 02055070417) con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di 10.91 "Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento". Si rappresenta che il soggetto risulta detenere altresì il 25% delle quote del capitale sociale, per un importo di € 25.000,00, in nuda proprietà.
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue: DATI I.V.A. REDDITO ANNO _ TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPRESA D'IMPOSTA ACQUISTI D'AFFARI
2019 € 1.633.127,00 € 25.747.541,00 € 21.594.601,00
2020 € 1.034.915,00 € 24.910.460,00 € 24.391.006,00
2021 € 512.833,00 € 20.900.454,00 € 19.376.511,00
f. Socio dal 09/03/2015 con il versamento di un conferimento per € 15,00, pari al 1,5% del fondo sociale di € 1.000,00 della società "AGRICOLA S. ANDREA S.S. DI
NI IZ & C. - SOCIETA' AGRICOLA." (P.I. 02317100416), con sede legale a AS AU (PU) in Via Piano di Celle n.9 esercente l'attività di
"Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti" (cod. 01.19.9).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI
2019 € 0,00 € 281.439,00 €205.866,00
2020 € 0,00 € 318.552,00 €232.774,00
2021 € 0,00 €225.742,00 € 198.901,00
g. Socio dal 24/11/2011 con il versamento di un conferimento per € 375,00 pari al 25% del fondo sociale di € 1.500,00 - della società "AGRICOLA SAN LORENZO S.S. DI
LI MA & C. SOCIETA' AGRICOLA." (P.I. 02465610414), con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di "Coltivazione foraggi e cereali in genere" (cod. 01.19.9).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI.I.V.A. ANNO REDDITO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPRESA D'IMPOSTA ACQUISTI D'AFFARI
2019 € 0,00 € 348.047,00 € 249.684,00
2020 € 0,00 € 432.191,00 € 246.568,00 h. Socio dal 25/09/2017 con il versamento di un conferimento per € 525,00 pari al 12,5% del fondo sociale di € 4.200,00 - della società "SOCIETA' AGRICOLA SAN
MICHELE S.S. DI HI BR & C." (P.I. 02643920412), con sede legale a AS AU (PU) in Via Indipendenza n.17 esercente l'attività di "coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi" (01.11.40).
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO VOLUME TOTALE DEGLI D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI 2019 € 0,00 € 184.244,00 € 69.977,00
2020 € 0,00 € 99.785,00 € 49.727,00
2021 € 0,00 € 169.667,00 € 39.631,00
i. Il soggetto risulta inoltre possedere, dal 20/02/2006 una quota di capitale sociale pari ad € 1.000,00 pari al 1% del capitale sociale della società "SORGENTE SRL"
(P.I. 02246750414)" con sede legale a Urbino (PU) Via dell'Apsa SN, esercente l'attività di 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. REDDITO ANNO VOLUME TOTALE DEGLI D'IMPRESA D'IMPOSTA D'AFFARI ACQUISTI 2019 € 15.925,00 € 903.731,00
€ 550.615,00
2020 € 3.626,00 € 530.910,00 €264.137,00 2021 € -6.868,00 € 1.013.591,00 € 812.031,00
j. Il soggetto risulta inoltre possedere in nuda proprietà le seguenti quote di partecipazione:
(1) dal 29/04/1996 una quota di capitale sociale pari ad € 33.333,00 pari al 33% del capitale sociale della società "SALFINA S.R.L." (P.I. 01217780418" con sede legale a AS AU (PU) Via del Molino n. 6, esercente l'attività di -
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - (68.20.01); (2) dal 05/02/2008 una quota di capitale sociale pari ad € 11.475,00 pari al 33% del capitale sociale della società "OLTREPO FORAGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"
(P.I. 01373980414)" con sede legale a Casteggio (PV) Via Sandro Pertini n. 2, esercente l'attività di 10.91 - Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento;
(3) dal 29/04/2011 una quota di capitale sociale pari ad € 12.750,00 pari al 12,5% del capitale sociale della società "BIOMAX SOCIETA' AGRICOLA A R.L." (P.I. AUDITORE (PU) SEMINATIVO
62-220 1- 3,19 7 are 72 ca PROPRIETA' SASSOCORVARO
AUDITORE (PU) SEMINATIVO
PROPRIETA' SASSOCORVARO 62-299 1- 0,36 99 ca
AUDITORE (PU) SEMINATIVO PROPRIETA' LUNANO (PU) 12-11 97 - BOSCO 0,65 63 are 38 ca
CEDUO
2,06 1 ha 99 are PROPRIETA' LUNANO (PU) 13-1 97-BOSCO
57 ca CEDUO
b. BENI MOBILI REGISTRATI
L'interrogazione alla Banca Dati ACI-PRA, ha evidenziato che lo stesso è risultato proprietario dei seguenti veicoli:
Veicoli (ACI)
Anno e Data prima Targa Serie Targa Modello Cilindrata Ruolo immatricolazione valore soggetto d'acquisto
FORD 07/09/2016 CW006XK AUTOVEICOLO FIESTA 1.4 1399 Intestatario 31/08/2005 (€ 4.000)- TDCI
JEEP 15/07/2019 2987 Intestatario 15/07/2019 GRAND FV681XY AUTOVEICOLO (€ 55.000)- CHEROKEE
(4) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.
a. RAPPORTI BANCARI
A seguito delle richieste formulate nei confronti degli Istituti Bancari, censiti nell'Archivio dei Rapporti in relazione al soggetto in argomento, è stato possibile rilevare i seguenti rapporti di conto in relazione ai quali si riportano i relativi saldi:
Banche
Saldo Aggiomato Numero Rapporto Aperto in Estinto in Istituto di credito Note data data al
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL 09/06/2021 16/06/2021 0,00 € 30/06/2021 0002/011/202941 METAURO SOC.
COOP
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL 08/06/2021 955,21 € 31/03/2020 contestato 0002/011/66635 METAURO SOC.
COOP
BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA 000000000631179.68 18/03/2017 21/08/2020 220,68 € 21/08/2020
S.P.A
BANCA MONTE DEI
000000000000211.46 18/03/2017 21/08/2020 0,00 € 21/08/2020 canto titoli PASCHI DI SIENA
S.P.A. libretto di
BANCA POPOLARE deposito a 58,75 € 31/12/2022 084/550/0002890 risparmio VALCONCA S.C.P.A. nominativo
Dossier tital avente un valore
BANCA POPOLARE di realizzo nullo 084/005/0036088 5.503,12 € 31/03/2023 in quanto it VALCONCA S.C.P.A. sospesi al mercato Vorvel nessun rapporto BANCO BPM SPA diretto
BANCO DI SASSARI carta prepagata n. 58,74 € 04/08/2023 DIRANCA 6787360087001043 nessun rapporto BANCO BPM SPA diretto
BANCO DI SASSARI carta prepagata n. 58,74 € 04/08/2023
-BIBANCA 5267360962991043 carta prepagata n. BANCO DI SASSARI 8,56 € 04/08/2023 5267361022748605
-BIBANCA
BANCO DI SASSARI carta prepagata n. 13,00 € 04/08/2023 5267361022758075
-BIBANCA
CONTO CORRENTE 4.627,05€ 29/08/2012 In essere 17/07/2023 BPER BANCA S.P.A.
PAG. 7
n. 42089610 (ex UBI
Banca Spa n. 91322)
DEPOSITO TITOLI non risultano titoli n. 19025203 (ex UBI BPER BANCA S.P.A.
30/08/2012 In essere 0 fino alla data del Banca Spa n.
31/03/2023 1400109000)
CASSETTA DI
SICUREZZA n.
50108181 (ex UBI BPER BANCA S.P.A. 18/03/2020 In essere
Banca Spa n.
263977)
DEPOSITO ORO n.
19025327 (ex UBI
Banca Spa n. BPER BANCA S.P.A. 28/09/2012 In essere
3006421000)
Intestatario: CONTO CORRENTE saltarelli marcello
BPER BANCA S.P.A. n. 45238917 (ex UBI 12/02/2021 In essere 1.212,83 € 13/07/2023 ditta individuale
Banca Spa n. 4687) (p.iva
01385780414)
b. CONTRATTI ASSICURATIVI.
L'interrogazione della sezione "Altre Informazioni - Comunicazioni da Enti Esterni -
Op. Finanziari Assicurazioni ed Enti Previdenziali" della Banca Dati "Serpico
Profilato ha evidenziato che il soggetto in argomento non ha stipulato assicurazioni
Ramo-Vita.
c. CONTI GIOCO.
L'interrogazione della banca dati "Cruscotto Conti Gioco" non ha evidenziato posizioni accese in relazione al soggetto in argomento.
(5) PERCEZIONE RISORSE PUBBLICHE (contributi/finanziamenti/erogazioni)
A seguito di apposita richiesta trasmessa al competente Ufficio Inps territoriale, finalizzata ad accertare la corresponsione di pensioni, sussidi, rendite e indennità di tipo previdenziale ovvero assistenziale, l'Ente comunicava d comunicava di aver corrisposto al soggetto in argomento, iscritto come imprenditore agricolo, le seguenti prestazioni:
⚫ nell'anno 2020 un'indennità COVID lavoratori autonomi art. 28 D.L. 18/2020 per complessivi euro 1.200,00.
(6) PRECEDENTI GDF.
Non risultano precedenti nell'ultimo triennio.
Di contro la sig.ra CP_1 a una capacità reddituale modesta in quanto è risultato che: b. MO BI, nata a [...] in data [...] CF [...]
(1) POSIZIONE REDDITUALE.
L'interrogazione del Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria ha permesso di estrapolare i seguenti dati relativi ai Modelli Unici Persone Fisiche relativi agli anni d'imposta 2020 e 2021, ovvero le ultime dichiarazioni disponibili nel triennio 2020-2023:
REDDITI
Dichiarati
Reddito ANNO Reddito Imponibile Imposta Imponibile netta netto Complessivo
2020B 15.816,00 € 0,00 € 3.499,00 €
20219
(ultimo 18.309,00 € 18.309,00 € 0,00 € disponibile)
(2) ATTIVITA' ECONOMICHE (esercitate e/o partecipazioni).
Partecipazioni e cariche sociali/d.i. attuali
: Le interrogazioni effettuate al Sistema Informativo della Camera di Commercio II.AA.AA. e del "Sistema Informatico Anagrafe Tributaria", hanno evidenziato le seguenti cointeressenze economiche:
a. Consigliera e socio dal 28/01/2020 con una quota di capitale sociale pari ad € 20.000,00 pari al 50% del capitale sociale di € 40.000,00 - della società
“TERRAINSIEME S.R.L." (P.I. 03871880047) con sede legale a Castino (CN) in Via Trezzo Tinella n. 14, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi", attualmente INATTIVA.
Tale società negli ultimi due anni disponibili (2020 e 2021), ha dichiarato redditi d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue: DATI I.V.A. REDDITO ANNO TOTALE DEGLI VOLUME D'IMPOSTA D'IMPRESA ACQUISTI D'AFFARI
2020 - € 363,00 € 0,00 € 1.373,00 2021 - € 2.040,00 € 0,00 € 336,00
b. Titolare dal 01/11/1995 della BI MO ditta individuale (P.I./C.F.
[...]con sede legale a Urbino (PU) Via Madonna del Lago n.13, esercente l'attività di "Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi"
(01.11.4);
c. Il soggetto risulta inoltre possedere, dal 20/02/2006 una quota di capitale sociale pari ad € 2.000,00 pari al 2% del capitale sociale della società "SORGENTE SRL" (P.I. 02246750414)" con sede legale a Urbino (PU) Via dell'Apsa SN, esercente l'attività di 46.38.9 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Tale società negli ultimi tre anni disponibili (2019, 2020 e 2021), ha dichiarato redditi derivante dall'attività d'impresa e dati ai fini I.V.A., come segue:
DATI I.V.A. ANNO REDDITO VOLUME TOTALE DEGLI D'IMPOSTA D'IMPRESA D'AFFARI ACQUISTI 2019 € 15.925,00 € 903.731,00 € 550.615,00 2020 € 3.626,00 € 530.910,00 € 264.137,00 2021 € -6.868,00 € 1.013.591,00 € 812.031,00
3) SITUAZIONE PATRIMONIALE.
BENI IMMOBILI:
L'interrogazione della banca dati Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e dell'Agenzia del Territorio - SISTER, ha evidenziato che MO GA risulta essere intestataria del seguente bene immobile.
Fabbricati (AT)
Foglio particella Classe Rendita Consistenza Titolarità Ubicazione subalterno
72-313-2 A03 - 02 469,98 7,0 vaniVIA PROPRIETA'
MADONNA
DEL LAGO SN
- URBINO
(PU)
BENI MOBILI REGISTRATI (auto/moto veicoli e imbarcazioni). b.
L'interrogazione alla Banca Dati ACI-PRA, ha evidenziato che la stessa è risultata proprietaria dei seguenti veicoli: Veicoli (ACI)
Anno e Data prima Ruolo Targa Serie Targa Modello Cilindrata valore immatricolazione soggetto d'acquis
FORD 2017 FJ587ZY AUTOVEICOLO 2198 Intestatario 14/09/2017
€ 34.151 RANGER
| DISPONIBILITÀ FINANZIARIE.
a. RAPPORTI BANCARI
A seguito delle richieste formulate nei confronti degli Istituti Bancari, cen nell'Archivio dei Rapporti in relazione al soggetto in argomento, è stato possil rilevare i seguenti rapporti di conto in relazione ai quali si riportano i relativi saldi:
Banche
Estinto in Aggiornato Aperto in Numero Rapporto Istituto di credito Note Saldo data al data
BANCO DI SASSARI Carta prep Carta n. 16/08/23 12/04/2022 attiva 38,24 € 5267361023425054
- BIBANCA BPER
BPER BANCA S.P.A. 5387-3363/42104370 In essere 1.099,06 € 18/07/23 clc princip b. CONTRATTI ASSICURATIVI.
L'interrogazione della sezione "Altre Informazioni - Comunicazioni da Enti Este
- Op. Finanziari Assicurazioni ed Enti Previdenziali" della Banca Dati "Serp
Profilato ha evidenziato che il soggetto in argomento non ha stipul assicurazioni Ramo-Vita.
CONTI GIOCO. C.
L'interrogazione della banca dati "Cruscotto Conti Gioco" non ha evidenzi posizioni accese in relazione al soggetto in argomento.
PERCEZIONE RISORSE PUBBLICHE (contributi/finanziamenti/erogazioni)
A seguito di apposita richiesta trasmessa al competente Ufficio Inps territoria finalizzata ad accertare la corresponsione di pensioni, sussidi, rendite e indennità di t previdenziale ovvero assistenziale, l'Ente comunicava di aver corrisposto al soggetto argomento, iscritto come imprenditore agricolo, le seguenti prestazioni:
• Con decorrenza dal mese di marzo 2022 un Assegno Unico Universale, erog mensilmente, per importo di euro 1.000,00, rivalutato a partire dall'anno 2023 complessivi euro 1.678,20;
• nell'anno 2020 un'indennità COVID lavoratori autonomi art. 28 D.L. 18/2020 1 complessivi euro 1.200,00;
+ PRECEDENTI GDF.
Non esistono precedenti del Corpo in relazione al soggetto in argomento. Per_5 in ragioneA ciò deve aggiungersi che, entrambe le parti, percepiscono i contributi dell'attività svolta (cfr. pag. 4 e segg. II memoria ex art. 189 c.p.c. del 18.10.2024 del ricorrente).
Inoltre, per quanto attiene la deduzione della resistente circa “la completa e totale dedizione offerta anche a favore dei TRE figli maschi, per i quali si è occupata di tutti gli impegni come detto, scolastici, colloqui, spostamenti per ragioni di sport o di vita di relazione, etc.. nonché in ordine al fatto che "la Sig.ra Controparte_1 non ha mai lavorato a tempo pieno, avendo iniziato, solo dal 2009 al 2018, una collaborazione part-time per poche ore mattutine presso Terra Bio, soc
وcooperativa, tra cui soci figura anche il Parte_1 così consentendo al marito di potersi
"occupare e dedicare in via esclusiva del suo lavoro, alla fondazione di molteplici aziende e dunque alla formazione del suo patrimonio esclusivo, costituito anche da vari immobili” (cfr pag.
7 e segg. comparsa di costituzione e risposta della resistente del 12.06.2023), deve evidenziarsi che i testi Testimone_1 e Testimone_2 all'udienza del 22.09.2023, hanno confermato che nel Controparte_1 era parte attiva, della cooperativa Terra Bio. periodo dal 2010 al 2017 la signora
Altresì all'udienza del 20.10.2023, la teste Testimone_3 ha riferito che: "Allora, io dal 2012
tutt'oggi vivo nella stessa abitazione di CP_1 quindi sì, so per certo che pranzi e cene ha sempre preparato lei, magari la vedo nei vari spostamenti per accompagnare i figli o a scuola o.."; anche la teste ascoltata nella stessa udienza del 20.10.2023 ha confermato che la Testimone_4 "
sig.ra CP_1 i è dedicata alla famiglia, alla cura, educazione ed istruzione dei tre figli.
Nel caso di specie, se da un lato la resistente ha manifestato un'indubbia capacità lavorativa e reddituale, dall'altro, sotto gli altri profili di accertamento della sussistenza dei presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile, risulta provato che la sig.ra CP_1 si è comunque dedicata alla famiglia, rinunciando quanto meno fino al 2010 ad una stabile occupazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
Proprio alla luce della evidenziata sperequazione reddituale e in considerazione dell'età della ricorrente, della durata del matrimonio (circa 26 anni) e del ruolo svolto dalla CP_1 per la cura della famiglia e della prole, appare senza dubbio accoglibile la domanda della stessa volta ad ottenere l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile che, si stima congruo quantificare in complessivi € 800,00.
2. Sul regime di affidamento dei figli R_ e Per_3 (divenuti entrambi maggiorenni).
Mantenimento dei figli R_ e Per_3
Dall'unione matrimoniale tra il sono nati i tre figli nato il [...] a [...]; Persona_1
nato il [...]; i figli R_
,nato il [...] a [...] e Persona_4 Persona_6 "
sono ormai maggiorenni e, pertanto, nulla può essere disposto in ordine al Persona_4 e loro affidamento e alla loro collocazione essendo essi stessi liberi di autodeterminarsi.
In sede di separazione, il Tribunale, sul mantenimento dei figli ha così disposto:
"PONE a carico di Parte_1 un assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli minori R_ e Per_3 da versare entro il giorno 15 di ogni mese su di un conto corrente indicato dalla ricorrente e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiorenne Per_ mediante versamento su di un conto corrente allo stesso intestato, entro il 15 di ogni mese, della somma complessiva di € 600,00 mensili suddivisa in 350,00 euro a carico del padre e 250,00 euro a carico della madre, oltre ISTAT annuale;
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli Per_, R_ e Per_3 nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre".
In ragione della suddetta statuizione, nell'odierna sede, entrambe le parti hanno domandato la determinazione dell'importo del mantenimento con riferimento ai figli Per_3 e Per_2, ancora conviventi con la madre (invero per il figlio Per_1 che non convive più con la madre e che percepisce l'assegno di mantenimento diretto dai genitori nulla potrebbe essere disposto, vista la sua assenza in giudizio, in ordine al suo mantenimento). L'ordinanza del 12.07.2023 per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ha confermato le statuizioni della sentenza di separazione.
Orbene, per quanto riguarda i figli R_ e Per_3 maggiorenni e non economicamente autosufficienti, risulta che gli stessi siano ancora conviventi con la madre;
ciò posto, occorre ricordare come, a norma dell'art. 147 c.c., incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli.
Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori;
tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e cura materiale su di esso gravanti (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 39411 del 2017).
Ebbene, alla luce dei dati economici e reddituali sopra analizzati, dell'età dei figli, delle loro esigenze, ritiene questo Tribunale che sia equo e congruo confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, e quindi di porre a carico di Parte_1 un assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli minori R_ e Per_3 da versare entro il giorno 15 di ogni mese su di un conto corrente indicato dalla ricorrente e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Inoltre, dovendosi dare adeguato peso alle differenze economico-reddituali sussistenti tra le parti
(per come sopra ampiamente descritte) e dovendosi riaffermare come incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, si stima equo e proporzionato stabilire che le spese straordinarie per i figli siano suddivise tra le parti nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
spese che dovranno essere disciplinate in accordo con il protocollo del Distretto di Ancona in uso presso il Tribunale.
Deve infine rilevarsi che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 una volta pronunciato con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, non risultando dunque, peraltro in assenza di qualsivoglia opposizione di controparte, necessaria apposita pronuncia del Tribunale sul punto nel caso di specie.
3. Sulle spese processuali.
La natura delle questioni trattate e la parziale reciproca soccombenza tra le parti giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, preso atto che con sentenza n. 135/2024, pubblicata in data 22/07/2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 ogni contraria istanza, Controparte_1 e deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
entro il 5 di ogni mese e DISPONE che Parte_1 versi in favore di Controparte_1
su di un conto corrente alla stessa intestato, un assegno pari a € 800,00, oltre ISTAT annuale, a titolo di assegno divorzile;
PONE a carico di Parte_1 un assegno mensile di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei figli R_ e Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, da versare entro il giorno 15 di ogni mese su di un conto corrente indicato dalla ricorrente e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie per i figli R_ e Per_3 nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre disponendo che le predette spese straordinarie siano disciplinate secondo il protocollo del Distretto di Ancona in uso presso il Tribunale;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 5.08.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
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