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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3975/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN ER
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA Parte_2
1.- Con ricorso depositato in data 20.10.2020 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente con la qualifica di impiegato, livello 4, attualmente in servizio presso CP_1
Con la sede di Messina, via Ducezio;
- che con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL/TCL del 23/11/2017, definito “accordo ponte”, venivano fissate le basi per il successivo rinnovo contrattuale, stabilendo per il personale dipendente un incremento contrattuale tabellarmente previsto per i vari livelli con decorrenza 1/01/2018;
- che, secondo i parametri stabiliti dell'1/07/2018 ed ulteriori € 18,02 dall'1/07/2018 in busta paga, (per complessivi € 36,04), con l'esclusione dalla base di calcolo del TFR, nonché con decorrenza 1/07/2018,
l'azienda avrebbe riconosciuto a ciascun dipendente un ulteriore importo a titolo di Elemento Retributivo
Separato – ERS –riparametrato nella misura di € 9,01 per i IV livelli;
- che, a seguito dell'aumento il minimo contrattuale tabellare passava da € 1.088,22 ad € 1.106,53 dal mese di febbraio 2018 ed a € 1.124,55 dal mese di luglio 2018;
- che tuttavia la composizione della retribuzione allo stesso attribuita veniva modificata in peius poiché in proporzione l'azienda riduceva la voce contabile del sovraminimo individuale, attribuito al ricorrente e voce invariabile della retribuzione da € 47,11 a € 29,10 da febbraio a giugno 2018 ed a € 2,07 da luglio
2018, in misura esattamente sovrapponibile all'aumento retributivo tabellare di € 36,04;
- che il sovraminimo individuale era stato conferito dall'azienda con comunicazione del 23/05/2001;
- che il ricorrente aveva partecipato ad una selezione di personale per l'attribuzione della miglioria retributiva ed era stato inserito in apposita graduatoria;
- che infatti a seguito del raccordo sottoscritto tra azienda e parti sociali il 19/07/2000, le parti concordavano il riconoscimento al personale avente i requisiti e dietro formulazione di graduatoria, con relativi punteggi, in forza alla data della sottoscrizione, un sovraminimo ad personam, da calcolarsi secondo i criteri previsti;
- che con la disposizione transitoria prevista dalle norme di raccordo si conveniva che “Nei confronti del personale che entro la data della stipula del presente accordo abbia maturato il diritto, secondo la previgente disciplina, di presentare domanda di accertamento per la valutazione della professionalità, la relativa istanza potrà essere presentata entro il 20/09/2000”;
- che il dipendente si trovava nelle condizioni previste e pertanto presentava la relativa istanza;
- che con il succitato provvedimento del 23/05/2001, l'azienda comunicava al dipendente l'idoneità all'apprezzamento e fermo restando il livello inquadramentale, gli assegnava la figura professionale di
“impiegato esperto”, con decorrenza 1/05/2001;
- che sempre con la predetta comunicazione l'azienda attribuiva un incremento retributivo intuitu personae
a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello, pari a L. 91.224 mensili, identificabile a titolo esemplificativo con la busta paga e nel mese di novembre 2017 riportato alla voce sovraminimo individuale € 47,11;
- che dal 2001 e per tutti i rinnovi del CCNL di categoria e fino alla sottoscrizione dell'accordo ponte
(23/11/2017) il dipendente aveva sempre continuato a percepire il superminimo;
- che anche con le buste paga dei mesi successivi di agosto e settembre 2018 le voci contabili non erano cambiate, quindi sostanzialmente l'incremento contrattuale era stato riassorbito;
- che con la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni 1/07/2018 – 30/06/2021 del 2/05/2018, le OO.SS. firmatarie avevano espressamente richiesto, punto finale trattamenti economici, che gli aumenti salariali non assorbissero le precedenti erogazioni unilaterali;
- che l'azienda, benché avesse qualificato il superminimo assorbibile, nel corso del rapporto di lavoro ed in occasione di tutti i rinnovi con incremento dei minimi tabellari, non aveva proceduto all'assorbimento;
- che, il comportamento tenuto dall'azienda successivamente all'erogazione del superminimo deponeva per la non assorbibilità dell'emolumento;
- che, l'assorbimento/riduzione era da ritenersi illegittimo e doveva pertanto essere restituito.
Premesso ciò, chiedeva pertanto di accogliere il ricorso;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al cumulo del sovraminimo ad personam attribuito con comunicazione del 23/05/2001, e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23/11/2017; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento del sovraminimo ad personam, quale differenziale di premialità, riconosciuto con comunicazione del 23/05/2001; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'1/02/2018, pari € 18,02 lorde mensili fino al 30/06/2018 e pari ad € 36,04 lorde mensili dal successivo 1/07/2018 e fino al ripristino. Condannare alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'1/02/2018, CP_1 pari € 18,02 lorde mensili fino al 30/06/2018 e pari ad € 36,04 lorde mensili dal successivo 1/07/2018 e fino al ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta. Con riserva di mezzi istruttori in esito alle difese di controparte. Condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 09.04.2021 si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Rappresentava che la domanda spiegata dal ricorrente in ordine all'assorbimento del proprio sovraminimo con gli aumenti contrattuali di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 era da ritenere inammissibile, per l'evidente carenza probatoria e allegatoria del ricorso introduttivo. A tal proposito, evidenziava che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito.
Nel merito, rilevava che il superminimo del ricorrente era assorbibile, in quanto l'attribuzione Parte_1 dello stesso era l'esito di un provvedimento unilaterale di esso datore. A tal uopo, evidenziava come nella comunicazione de qua non fosse menzionata la natura “non assorbibile” dell'aumento né la presunta
“operosità individuale del lavoratore”, come invece ex adverso sostenuto.
Concludeva chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al loro deposito la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza della Corte di Appello di Messina n. 587 del 2025
4.- Nel merito, la domanda attorea è volta al riconoscimento del diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitogli con comunicazione del 23.05.2001 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare intervenuto con l'accordo ponte del 2017.
Va a questo punto evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.
Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è dunque necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021, 9822/2021, 26017/2018,
24643/2015, 19750/2008 e 12788/2004).
Dalla documentazione allegata risulta che con comunicazione del 2001, prot. 00642, la società ha riconosciuto in favore del ricorrente un'integrazione contrattuale a titolo di “sovraminimo ad personam individuale” dell'importo di Lire 91.224 mensili a decorrere dall'1.05.2001.
Va quindi rilevato che i sovramimimi individuali sono stati mantenuti da in occasione di tutti i CP_2 rinnovi economici intervenuti a partire dal 2003 e fino al 2017 (9 luglio 2003, 3 dicembre 2005, 31 luglio
2007, 23 ottobre 2010, 1 dicembre 2013). Si è dunque verificata una prassi generalizzata e spontanea di attribuzione di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. sez. lav. 15995/2016) né ha allegato, come sarebbe stato suo onere, almeno un CP_2 episodio specifico in cui avesse disposto il riassorbimento nei confronti di un proprio dipendente cui aveva assegnato il superminimo individuale (in senso conforme App. Palermo sez. lav. 729/2024).
L'uso aziendale, come costantemente affermato in giurisprudenza, fa parte delle fonti sociali, con natura analoga ai contratti collettivi di prossimità. Essi si pongono dunque in posizione intermedia fra quelle fonti espressione di funzione pubblica e quelle che realizzano interessi individuali, in quanto finalizzate a fornire una disciplina uniforme dei rapporti della collettività impersonale dei lavoratori di una azienda.
Le disposizioni collettive possono modificare l'uso aziendale anche in peius (per tutte Cass. sez. lav.
3296/2016), ma altrettanto non può fare unilateralmente l'impresa, vincolata all'obbligo cui si è volontariamente sottoposta.
Nell'accordo novembre 2017 non vi è alcun riferimento all'assorbimento del sovraminimo individuale, né con riferimento agli aumenti retributivi né in relazione all'ERS. Manca dunque qualsiasi esplicita modifica da parte della contrattazione collettiva.
Nemmeno può ritenersi che la modifica sia implicita nelle premesse dell'accordo, in cui si riscontra una mera ricognizione della situazione di mercato con riferimenti vaghi alle "sfide molto complesse indotte da mercati sempre più aperti e competitivi" che richiedono maggiori investimenti a fronte dell'assottigliamento dei ricavi, riferimenti peraltro tesi a giustificare la necessità di uno sviluppo ai fini del miglioramento del servizio, dell'innovazione e dello sviluppo delle professionalità, anche favorendo la contrattazione di secondo livello. Non una parola viene spesa sulla necessità specifica di comprimere il costo del lavoro, ed anzi la parte dispositiva si chiude con le tabelle degli importi degli aumenti retributivi e dell'ERS. Di quest'ultimo non viene data alcuna definizione, ma si specifica che si tratta di voce esclusa dalla base di calcolo del tfr e che "è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi".
Vengono anche attivati a beneficio dei dipendenti "strumenti di welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro" per il solo anno 2018, eventualmente destinabili dal lavoratore al fondo di previdenza complementare "Telemaco".
Il ricorso risulta pertanto fondato.
5.- In ordine al quantum, data la semplicità del calcolo, non si è ritenuto necessario disporre c.t.u. contabile, ritenendo infondata l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dal ricorrente, in quanto facilmente desumibili.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si pongono a carico della resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non assorbibile la voce retributiva del “sovraminimo individuale”;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, dal febbraio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. IN ER;
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3975/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN ER
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA Parte_2
1.- Con ricorso depositato in data 20.10.2020 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente con la qualifica di impiegato, livello 4, attualmente in servizio presso CP_1
Con la sede di Messina, via Ducezio;
- che con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL/TCL del 23/11/2017, definito “accordo ponte”, venivano fissate le basi per il successivo rinnovo contrattuale, stabilendo per il personale dipendente un incremento contrattuale tabellarmente previsto per i vari livelli con decorrenza 1/01/2018;
- che, secondo i parametri stabiliti dell'1/07/2018 ed ulteriori € 18,02 dall'1/07/2018 in busta paga, (per complessivi € 36,04), con l'esclusione dalla base di calcolo del TFR, nonché con decorrenza 1/07/2018,
l'azienda avrebbe riconosciuto a ciascun dipendente un ulteriore importo a titolo di Elemento Retributivo
Separato – ERS –riparametrato nella misura di € 9,01 per i IV livelli;
- che, a seguito dell'aumento il minimo contrattuale tabellare passava da € 1.088,22 ad € 1.106,53 dal mese di febbraio 2018 ed a € 1.124,55 dal mese di luglio 2018;
- che tuttavia la composizione della retribuzione allo stesso attribuita veniva modificata in peius poiché in proporzione l'azienda riduceva la voce contabile del sovraminimo individuale, attribuito al ricorrente e voce invariabile della retribuzione da € 47,11 a € 29,10 da febbraio a giugno 2018 ed a € 2,07 da luglio
2018, in misura esattamente sovrapponibile all'aumento retributivo tabellare di € 36,04;
- che il sovraminimo individuale era stato conferito dall'azienda con comunicazione del 23/05/2001;
- che il ricorrente aveva partecipato ad una selezione di personale per l'attribuzione della miglioria retributiva ed era stato inserito in apposita graduatoria;
- che infatti a seguito del raccordo sottoscritto tra azienda e parti sociali il 19/07/2000, le parti concordavano il riconoscimento al personale avente i requisiti e dietro formulazione di graduatoria, con relativi punteggi, in forza alla data della sottoscrizione, un sovraminimo ad personam, da calcolarsi secondo i criteri previsti;
- che con la disposizione transitoria prevista dalle norme di raccordo si conveniva che “Nei confronti del personale che entro la data della stipula del presente accordo abbia maturato il diritto, secondo la previgente disciplina, di presentare domanda di accertamento per la valutazione della professionalità, la relativa istanza potrà essere presentata entro il 20/09/2000”;
- che il dipendente si trovava nelle condizioni previste e pertanto presentava la relativa istanza;
- che con il succitato provvedimento del 23/05/2001, l'azienda comunicava al dipendente l'idoneità all'apprezzamento e fermo restando il livello inquadramentale, gli assegnava la figura professionale di
“impiegato esperto”, con decorrenza 1/05/2001;
- che sempre con la predetta comunicazione l'azienda attribuiva un incremento retributivo intuitu personae
a titolo di sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello, pari a L. 91.224 mensili, identificabile a titolo esemplificativo con la busta paga e nel mese di novembre 2017 riportato alla voce sovraminimo individuale € 47,11;
- che dal 2001 e per tutti i rinnovi del CCNL di categoria e fino alla sottoscrizione dell'accordo ponte
(23/11/2017) il dipendente aveva sempre continuato a percepire il superminimo;
- che anche con le buste paga dei mesi successivi di agosto e settembre 2018 le voci contabili non erano cambiate, quindi sostanzialmente l'incremento contrattuale era stato riassorbito;
- che con la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni 1/07/2018 – 30/06/2021 del 2/05/2018, le OO.SS. firmatarie avevano espressamente richiesto, punto finale trattamenti economici, che gli aumenti salariali non assorbissero le precedenti erogazioni unilaterali;
- che l'azienda, benché avesse qualificato il superminimo assorbibile, nel corso del rapporto di lavoro ed in occasione di tutti i rinnovi con incremento dei minimi tabellari, non aveva proceduto all'assorbimento;
- che, il comportamento tenuto dall'azienda successivamente all'erogazione del superminimo deponeva per la non assorbibilità dell'emolumento;
- che, l'assorbimento/riduzione era da ritenersi illegittimo e doveva pertanto essere restituito.
Premesso ciò, chiedeva pertanto di accogliere il ricorso;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al cumulo del sovraminimo ad personam attribuito con comunicazione del 23/05/2001, e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23/11/2017; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento del sovraminimo ad personam, quale differenziale di premialità, riconosciuto con comunicazione del 23/05/2001; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'1/02/2018, pari € 18,02 lorde mensili fino al 30/06/2018 e pari ad € 36,04 lorde mensili dal successivo 1/07/2018 e fino al ripristino. Condannare alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'1/02/2018, CP_1 pari € 18,02 lorde mensili fino al 30/06/2018 e pari ad € 36,04 lorde mensili dal successivo 1/07/2018 e fino al ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta. Con riserva di mezzi istruttori in esito alle difese di controparte. Condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 09.04.2021 si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Rappresentava che la domanda spiegata dal ricorrente in ordine all'assorbimento del proprio sovraminimo con gli aumenti contrattuali di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 era da ritenere inammissibile, per l'evidente carenza probatoria e allegatoria del ricorso introduttivo. A tal proposito, evidenziava che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito.
Nel merito, rilevava che il superminimo del ricorrente era assorbibile, in quanto l'attribuzione Parte_1 dello stesso era l'esito di un provvedimento unilaterale di esso datore. A tal uopo, evidenziava come nella comunicazione de qua non fosse menzionata la natura “non assorbibile” dell'aumento né la presunta
“operosità individuale del lavoratore”, come invece ex adverso sostenuto.
Concludeva chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al loro deposito la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza della Corte di Appello di Messina n. 587 del 2025
4.- Nel merito, la domanda attorea è volta al riconoscimento del diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitogli con comunicazione del 23.05.2001 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare intervenuto con l'accordo ponte del 2017.
Va a questo punto evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.
Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è dunque necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021, 9822/2021, 26017/2018,
24643/2015, 19750/2008 e 12788/2004).
Dalla documentazione allegata risulta che con comunicazione del 2001, prot. 00642, la società ha riconosciuto in favore del ricorrente un'integrazione contrattuale a titolo di “sovraminimo ad personam individuale” dell'importo di Lire 91.224 mensili a decorrere dall'1.05.2001.
Va quindi rilevato che i sovramimimi individuali sono stati mantenuti da in occasione di tutti i CP_2 rinnovi economici intervenuti a partire dal 2003 e fino al 2017 (9 luglio 2003, 3 dicembre 2005, 31 luglio
2007, 23 ottobre 2010, 1 dicembre 2013). Si è dunque verificata una prassi generalizzata e spontanea di attribuzione di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. sez. lav. 15995/2016) né ha allegato, come sarebbe stato suo onere, almeno un CP_2 episodio specifico in cui avesse disposto il riassorbimento nei confronti di un proprio dipendente cui aveva assegnato il superminimo individuale (in senso conforme App. Palermo sez. lav. 729/2024).
L'uso aziendale, come costantemente affermato in giurisprudenza, fa parte delle fonti sociali, con natura analoga ai contratti collettivi di prossimità. Essi si pongono dunque in posizione intermedia fra quelle fonti espressione di funzione pubblica e quelle che realizzano interessi individuali, in quanto finalizzate a fornire una disciplina uniforme dei rapporti della collettività impersonale dei lavoratori di una azienda.
Le disposizioni collettive possono modificare l'uso aziendale anche in peius (per tutte Cass. sez. lav.
3296/2016), ma altrettanto non può fare unilateralmente l'impresa, vincolata all'obbligo cui si è volontariamente sottoposta.
Nell'accordo novembre 2017 non vi è alcun riferimento all'assorbimento del sovraminimo individuale, né con riferimento agli aumenti retributivi né in relazione all'ERS. Manca dunque qualsiasi esplicita modifica da parte della contrattazione collettiva.
Nemmeno può ritenersi che la modifica sia implicita nelle premesse dell'accordo, in cui si riscontra una mera ricognizione della situazione di mercato con riferimenti vaghi alle "sfide molto complesse indotte da mercati sempre più aperti e competitivi" che richiedono maggiori investimenti a fronte dell'assottigliamento dei ricavi, riferimenti peraltro tesi a giustificare la necessità di uno sviluppo ai fini del miglioramento del servizio, dell'innovazione e dello sviluppo delle professionalità, anche favorendo la contrattazione di secondo livello. Non una parola viene spesa sulla necessità specifica di comprimere il costo del lavoro, ed anzi la parte dispositiva si chiude con le tabelle degli importi degli aumenti retributivi e dell'ERS. Di quest'ultimo non viene data alcuna definizione, ma si specifica che si tratta di voce esclusa dalla base di calcolo del tfr e che "è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi".
Vengono anche attivati a beneficio dei dipendenti "strumenti di welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro" per il solo anno 2018, eventualmente destinabili dal lavoratore al fondo di previdenza complementare "Telemaco".
Il ricorso risulta pertanto fondato.
5.- In ordine al quantum, data la semplicità del calcolo, non si è ritenuto necessario disporre c.t.u. contabile, ritenendo infondata l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dal ricorrente, in quanto facilmente desumibili.
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si pongono a carico della resistente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non assorbibile la voce retributiva del “sovraminimo individuale”;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, dal febbraio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. IN ER;
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino