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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1124/ 2024 promosso
Da
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Antonino Alessi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Saverio D'Aleo che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano
1 e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta è da accogliere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_2
conclusioni diverse del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “……Concludendo alla luce dell'obiettività rilevata in sede di
operazioni di consulenza, sulla base della documentazione presente nel fascicolo di causa
2 e della diagnosi sopra formulata, valutando l'incidenza funzionale delle patologie della
ricorrente, in riferimento alla loro concorrenza sul medesimo sistema organo funzionale
o coesistenza, ritengo che la Sig. di a 79 sia meritevole del Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 01/01/2024.” (cfr.
CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che è
da ricondurre all'01.01.2024 (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (01.01.2024) non presente all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (29.03.2023) restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
era in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.01.2024;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese della CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1124/ 2024 promosso
Da
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo, Via Antonino Alessi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Saverio D'Aleo che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano
1 e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta è da accogliere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_2
conclusioni diverse del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “……Concludendo alla luce dell'obiettività rilevata in sede di
operazioni di consulenza, sulla base della documentazione presente nel fascicolo di causa
2 e della diagnosi sopra formulata, valutando l'incidenza funzionale delle patologie della
ricorrente, in riferimento alla loro concorrenza sul medesimo sistema organo funzionale
o coesistenza, ritengo che la Sig. di a 79 sia meritevole del Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 01/01/2024.” (cfr.
CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che è
da ricondurre all'01.01.2024 (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (01.01.2024) non presente all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (29.03.2023) restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
era in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.01.2024;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese della CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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