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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5325/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6872/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 09/07/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 435, emesso dal Comune di Messina in data 14/04/2025 e notificato in pari data, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 48.464,00 a titolo di
TARI per le annualità dal 2019 al 2023, oltre sanzioni ed interessi, in relazione all'immobile sito in Messina, Indirizzo_1, identificato catastalmente al Fg. 236, Part. 174, Sub. 1.
La società ricorrente ha affidato l'impugnazione a due motivi:
1. Erronea determinazione della superficie tassabile: la ricorrente ha lamentato che l'Ufficio avesse illegittimamente calcolato il tributo sulla base di una superficie di 1398 mq, a fronte di una superficie catastale effettiva dell'immobile di soli 196 mq.
2. Carenza del presupposto impositivo ai fini TARI: in via subordinata, ha eccepito la non debenza del tributo in quanto il locale commerciale, sin dal 2017, sarebbe privo di arredi e di utenze attive, e dunque in condizioni di oggettiva inutilizzabilità e inidoneità a produrre rifiuti.
La ricorrente, poi, ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, il ricalcolo dell'imposta sulla base della corretta metratura, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina con controdeduzioni, ammettendo l'errore nel calcolo della superficie tassabile, definito "mero errore informatico". L'Ente ha comunicato di aver conseguentemente provveduto, in data 24/10/2025, all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato;
ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, stante la fondatezza della pretesa creditoria originaria, sorta a causa dell'omessa denuncia da parte della contribuente.
All'udienza pubblica del 18/11/2025, la difesa della ricorrente ha preso atto dell'annullamento dell'atto e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione. La Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, a seguito degli eventi sopravvenuti in corso di causa, non può essere deciso nel merito.
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 435 del 14/04/2025, disposto dal Comune di
Messina con provvedimento prot. n. 0321929 del 24/10/2025, ha fatto venir meno l'oggetto stesso della controversia. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Residua la questione relativa al governo delle spese di lite, che la Corte deve risolvere applicando il principio della "soccombenza virtuale", ossia valutando quale sarebbe stato l'esito probabile del giudizio qualora l'atto impositivo non fosse stato annullato.
Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso, relativo all'erronea determinazione della superficie tassabile, era palesemente fondato. Lo stesso Comune resistente ha ammesso, nelle proprie difese, di essere incorso in un "mero errore informatico", avendo tassato una superficie di 1398 mq in luogo di quella corretta di 196 mq. Tale errore, non qualificabile come meramente materiale o di calcolo ma incidente su un elemento essenziale della pretesa impositiva, avrebbe inevitabilmente condotto all'annullamento dell'atto impugnato.
Sotto questo profilo, la soccombenza virtuale è da attribuirsi all'Ente impositore, il cui operato, viziato da un errore macroscopico, ha costretto la società contribuente ad adire questa Corte per tutelare le proprie ragioni.
Tuttavia, ai fini di una compiuta valutazione per la regolamentazione delle spese, non può essere trascurata la condotta della stessa ricorrente, che ha dato causa all'attività di accertamento d'ufficio. Come dedotto dal
Comune e non contestato dalla contribuente, l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito di "omessa denuncia" ai fini TARI. La società, pur detenendo l'immobile, non ha mai adempiuto all'obbligo dichiarativo previsto dalla legge, rendendo così necessario l'intervento dell'Amministrazione per il recupero del tributo evaso.
La necessità di instaurare il presente contenzioso deriva, quindi, dal concorso di due condotte: da un lato,
l'inerzia dichiarativa della contribuente, che ha innescato il procedimento di accertamento;
dall'altro, il grave errore commesso dall'Ufficio nella quantificazione della pretesa. Questa concorrenza di cause nella genesi della lite costituisce una grave ed eccezionale ragione che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
In conclusione, stante l'annullamento dell'atto impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese processuali interamente compensate.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso così decide
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Presidente Relatore
LÒ VA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5325/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6872/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 09/07/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 435, emesso dal Comune di Messina in data 14/04/2025 e notificato in pari data, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 48.464,00 a titolo di
TARI per le annualità dal 2019 al 2023, oltre sanzioni ed interessi, in relazione all'immobile sito in Messina, Indirizzo_1, identificato catastalmente al Fg. 236, Part. 174, Sub. 1.
La società ricorrente ha affidato l'impugnazione a due motivi:
1. Erronea determinazione della superficie tassabile: la ricorrente ha lamentato che l'Ufficio avesse illegittimamente calcolato il tributo sulla base di una superficie di 1398 mq, a fronte di una superficie catastale effettiva dell'immobile di soli 196 mq.
2. Carenza del presupposto impositivo ai fini TARI: in via subordinata, ha eccepito la non debenza del tributo in quanto il locale commerciale, sin dal 2017, sarebbe privo di arredi e di utenze attive, e dunque in condizioni di oggettiva inutilizzabilità e inidoneità a produrre rifiuti.
La ricorrente, poi, ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, il ricalcolo dell'imposta sulla base della corretta metratura, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina con controdeduzioni, ammettendo l'errore nel calcolo della superficie tassabile, definito "mero errore informatico". L'Ente ha comunicato di aver conseguentemente provveduto, in data 24/10/2025, all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato;
ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, stante la fondatezza della pretesa creditoria originaria, sorta a causa dell'omessa denuncia da parte della contribuente.
All'udienza pubblica del 18/11/2025, la difesa della ricorrente ha preso atto dell'annullamento dell'atto e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione. La Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, a seguito degli eventi sopravvenuti in corso di causa, non può essere deciso nel merito.
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 435 del 14/04/2025, disposto dal Comune di
Messina con provvedimento prot. n. 0321929 del 24/10/2025, ha fatto venir meno l'oggetto stesso della controversia. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Residua la questione relativa al governo delle spese di lite, che la Corte deve risolvere applicando il principio della "soccombenza virtuale", ossia valutando quale sarebbe stato l'esito probabile del giudizio qualora l'atto impositivo non fosse stato annullato.
Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso, relativo all'erronea determinazione della superficie tassabile, era palesemente fondato. Lo stesso Comune resistente ha ammesso, nelle proprie difese, di essere incorso in un "mero errore informatico", avendo tassato una superficie di 1398 mq in luogo di quella corretta di 196 mq. Tale errore, non qualificabile come meramente materiale o di calcolo ma incidente su un elemento essenziale della pretesa impositiva, avrebbe inevitabilmente condotto all'annullamento dell'atto impugnato.
Sotto questo profilo, la soccombenza virtuale è da attribuirsi all'Ente impositore, il cui operato, viziato da un errore macroscopico, ha costretto la società contribuente ad adire questa Corte per tutelare le proprie ragioni.
Tuttavia, ai fini di una compiuta valutazione per la regolamentazione delle spese, non può essere trascurata la condotta della stessa ricorrente, che ha dato causa all'attività di accertamento d'ufficio. Come dedotto dal
Comune e non contestato dalla contribuente, l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito di "omessa denuncia" ai fini TARI. La società, pur detenendo l'immobile, non ha mai adempiuto all'obbligo dichiarativo previsto dalla legge, rendendo così necessario l'intervento dell'Amministrazione per il recupero del tributo evaso.
La necessità di instaurare il presente contenzioso deriva, quindi, dal concorso di due condotte: da un lato,
l'inerzia dichiarativa della contribuente, che ha innescato il procedimento di accertamento;
dall'altro, il grave errore commesso dall'Ufficio nella quantificazione della pretesa. Questa concorrenza di cause nella genesi della lite costituisce una grave ed eccezionale ragione che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
In conclusione, stante l'annullamento dell'atto impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese processuali interamente compensate.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso così decide
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Messina,lì 18.11.2025
Il Presidente Relatore
LÒ VA