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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1846/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Mascetti e Giorgia Caminiti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Palleschi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 498/2018, R.G. n. 7668/2017, emesso in data 22.1.2018, il tribunale di Latina ingiungeva a il pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 70.236,80, oltre interessi legali e spese di procedura, sulla scorta di pagina 1 di 9 numerose fatture emesse per la fornitura idrica erogata in favore dell'utenza n. 53714051, intestata all'ingiunto.
***
Proponeva opposizione il , deducendo che: CP_1
- benché avesse più volte segnalato il mancato funzionamento del contatore, la società somministrante non aveva mai provveduto alla verifica e alla sostituzione;
- nonostante ciò, autonomamente e senza contraddittorio, la società aveva emesso fatture per importi e consumi esorbitanti;
- quando il ricalcolo dei consumi sia avvenuto, da parte dell'azienda, dopo la sostituzione del contatore effettuata al di fuori del contradditorio e del quale la stessa non dispone più, non può ricadere sul fruitore l'impossibilità di produrre la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore e, quindi, dei consumi originariamente rilevati, perché la stessa non può più essere fornita per fatto del somministrante;
- in caso di consumi spropositati in fattura, in mancanza di prova del corretto funzionamento del misuratore da parte del somministrante, le somme addebitate non sono dovute, poiché la fattura è idonea a dimostrare i consumi soltanto in caso di mancata contestazione, mentre, in caso di contestazione, spetta al somministrante provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emerge dal contatore;
- inoltre, la delega conferita dal presunto legale rappresentante di era nulla, Parte_1
in quanto non era possibile identificarne la sottoscrizione.
Chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto all'opposta e che nullo e di nessun effetto era il decreto ingiuntivo, perché infondato e illegittimo.
***
Si costituiva , chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione; in ogni caso, accertare e dichiarare che il , in virtù degli obblighi CP_1
derivanti dal rapporto di somministrazione della fornitura idrica, era tenuto al pagamento dell'importo di € 70.236,80, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia, con condanna dell'opponente al pagamento del suddetto importo o di quello diverso ritenuto di giustizia.
***
pagina 2 di 9 Con sentenza n. 1731/2021, R.G. n. 1350/2018, pubblicata in data 27.9.2021, il tribunale di
Latina accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €
37.775,00, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava l'opponente alla refusione della restante metà in favore dell'opposta, così motivando:
‹‹… Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto intercorso tra le parti costituita dalle fatture.
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di riconoscere al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. Si è pertanto ritenuto che il rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito di altre utenze) costituisca, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.
D'altronde, l'obbligo del gestore di effettuare addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione dei consumi relativi all'utenza, mentre l'utente ben può, in difetto,
esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo
(come avviene nel caso di domestici infedeli, cfr. Cass. n. 17041 del 2002).
Il principio è consolidato sin da Cass. n. 10313 del 2004, che ha ribadito come, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Nel caso di contestazione la bolletta perde qualsiasi efficacia probatoria e la società ha l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni in essa riportate a quelle del contatore centrale,
avvalendosi di qualsiasi mezzo, come i tabulati e le rilevazioni fotografiche mensili del contatore medesimo
(Cass., 3686/1997, Cass., 17041/2002).
pagina 3 di 9 Ed invero con l'atto di opposizione, l'opponente ha genericamente contestato le pretese creditorie avverse, come non rispondenti agli effettivi consumi idrici, senza ulteriori e specifiche contestazioni, ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
Orbene la prova del fondamento del proprio credito con l'esibizione delle letture conformi ai consumi fatturati, spetta a colui che pretende la prestazione contestata, al fine di evidenziare analiticamente le modalità di erogazione del servizio fornito il cui costo è stato addebitato. (Cass 17041/2002)
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta in atti (fatture di cui al fascicolo monitorio e versate nella produzione di parte opposta nel presente giudizio) si evince che il credito di cui alle fatture oggetto di azione in via monitoria è parzialmente fondato e provato.
Tale assunto è stato confermato dalla prova testimoniale espletata che ha confermato i verbali prodotti in atti e l'avvenuto intervento sul contatore dell'utenza in oggetto al fine di procedere all'intervento di morosità, che tuttavia non è stato possibile per opposizione dell'utente.
Dall'analisi delle fatture n. 1084760/2014 del 30.12.2014 di euro 9.034,75, n. 525504/2013 del 28.6.2013 di euro
360,95, n. 566046/2015 del 1.7.2015 di euro 7.579,22, n. 794812/2013 del 1.10.2013 di euro 1.090,89, n.
1062512/2013 del 30.12.2013 di euro 2.336,59 nonché dei duplicati n. 141704/2013 del 22.2.2013 di euro
8.284,88, n. 524376/2014 del 3.7.2014 di euro 2.354,61, n. 796855/2014 del 9.10.2014 di euro 6.733,11 si evince chiaramente la descrizione analitica delle voci fatturate e delle tariffe applicate in relazione ai consumi effettivamente rilevati, come da specifica delle singole letture e delle date in cui le stesse sono state rilevate.
A fronte della generica opposizione deve pertanto ritenersi provata la debenza da parte dell'opponente dell'importo di cui alle suddette fatture per euro 37.775,00.
Non è invece dovuto l'importo di cui alle restanti fatture prodotte in atti in cui è dato atto nella stessa bolletta (e confermato in comparsa conclusionale) che l'importo è stato determinato sulla base di consumi stimati e, pertanto, non effettivi.
L'opposizione pertanto deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di euro 37.775,00.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione. …››.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di ‹‹accogliere la domanda di riforma Parte_1
della Sentenza n. 1731/2021 pubblicata il 27/09/2021 dal Tribunale di Latina a definizione del Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al R.G. 1350/2018 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento dell'intero debito oggetto di ingiunzione, pari ad € 70.236,80, oltre interessi di mora, dalla data della diffida sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma che lo stesso ritenesse di giustizia››.
***
Si è costituito, in data 24.6.2022, chiedendo di dichiarare inammissibile Controparte_1
e comunque rigettare l'appello; in subordine, confermare la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 7.7.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 4 di 9 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 29.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali in data 12 e
14 maggio 2025 e, all'udienza del 29.5.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo è rubricato ‹‹Sulle modalità di fatturazione››.
Lamenta l'appellante l'erroneità della statuizione del primo giudice, secondo cui non era
‹‹dovuto l'importo di cui alle restanti fatture prodotte in atti in cui è dato atto nella stessa bolletta (e confermato in comparsa conclusionale) che l'importo è stato determinato sulla base di consumi stimati e, pertanto, non effettivi››, senza considerare, ad esempio, che le fatture n. 253792/2014 di € 668,16 e n.
269129/2015 di € 5.657,35 erano state oggetto di conguaglio rispettivamente nelle fatture
524376/2014 e n. 566046/2015 (dichiarate dovute); invero, com'è noto, il gestore fattura alternativamente in acconto e a conguaglio, laddove sia possibile rilevare la lettura presso il contatore o mediante autolettura (art. 36 comma 1 del Regolamento del servizio idrico integrato), e nella fattura di conguaglio, emessa sul consumo reale registrato nell'intervallo tra due letture, vengono “restituite”, ossia detratte dall'ammontare totale complessivo, le fatture già emesse in acconto, ossia su consumo stimato, proprio per evitare la doppia fatturazione di uno stesso periodo;
vi era poi da considerare che, nel caso in cui non sia possibile rilevare il consumo reale o l'utente non comunichi l'autolettura, il gestore può legittimamente fatturare sulla scorta del consumo medio dell'utente nel periodo di riferimento, tenuto conto, tra l'altro, che, come riportato dai testi escussi ed evidenziato dai verbali di intervento, l'impossibilità di rilevare le letture in alcuni periodi era dipesa dalla posizione del contatore, posto all'interno della proprietà, che rendeva necessaria la presenza dell'utente per potervi accedere.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla mancata prova contraria››.
Lamenta l'appellante che la difesa dell'opponente non avrebbe in alcun modo dimostrato che i consumi fatturati da sulla base della stima di quelli rilevati in precedenza fossero Parte_1 errati;
in proposito, consolidato era l'orientamento dalla Suprema Corte che prende chiaramente posizione sugli oneri probatori ricadenti sulle parti (Cass. n. 13605/2019, citata anche dalla più recente Cass. n. 297/2020), da cui discende che, in assenza di una specifica contestazione, debba considerarsi provato il consumo e il conseguente credito quantificato e pagina 5 di 9 vantato da , anche nel caso in cui sia stato calcolato sulla stima dei consumi Parte_1 storici dell'utenza.
***
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
In primo luogo, pacificamente, in caso di mancata lettura del contatore, la fatturazione sulla base di consumi stimati è prevista e regolamentata dalla normativa di settore.
In secondo luogo, com'è noto (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 17401/2024), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
La contestazione, tuttavia, deve essere compiuta e non deve trattarsi di una mera contestazione, dovendo l'utente:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n. 297/2020).
Nulla di tutto ciò è stato oggetto di puntuale allegazione da parte del . CP_1
In particolare, non è stato allegato, in termini specifici il malfunzionamento del contatore dopo la sostituzione dello stesso, non essendo certo sufficiente, a tal fine, la contestazione dei consumi in quanto abnormi e spropositati, genericamente mossa soltanto con l'atto di pagina 6 di 9 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi, tra l'altro, considerare che si trattava di utenza per usi promiscui, per attività agricole e zootecniche.
In ogni caso, a fronte di fatture emesse per il periodo dal 22.2.2013 al 7.10.2016, la verifica e la sostituzione è avvenuta in contraddittorio il 9.4.2014 e il contatore risultava funzionante (cfr. verbale di intervento sub doc. 7 di parte opposta), né risultano successive richieste di verifica.
Dal verbale di intervento per morosità dell'8.1.2015 (sub. doc. 8 di parte opposta) emerge che il contatore, pur emettendo “un suono strano più forte del solito giro di lancette contatore”, girava regolarmente.
Non sono mai state contestate, in fase stragiudiziale, le fatture, la cui ricezione non è mai stata, del pari, contestata.
Non sono mai stati contestati picchi anomali rispetto alla media dei consumi, al fine di dimostrare che i consumi stimati erano eccessivi.
Non sono mai state riscontrate le raccomandate contenenti il preavviso di riduzione/sospensione del flusso, con diffida ad adempiere, né è stata consentita dall'utente
(essendo il misuratore posto all'interno della proprietà) la sospensione/riduzione della fornitura a seguito della morosità.
Quanto sopra incide inevitabilmente sui consumi stimati sulla base dei precedenti consumi effettivi, poiché l'utente non ha allegato elementi da cui desumere l'erroneità della stima, che, lo si ripete, è stata legittimamente effettuata dal fornitore.
In definitiva, le laconiche affermazioni del sono rimaste alla stregua di mera CP_1
asserzione, sicché, in carenza di una contestazione compiuta e specifica, trovano applicazione i suddetti principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Ne discende che l'opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, poiché ha dato dimostrazione del titolo (incontestato) e della effettuazione della fornitura e ha allegato l'inadempimento della debitrice (mancato pagamento).
Dal canto suo, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere che spettassero solo le somme per i consumi risultanti dalle letture effettive, poiché, per le spiegate ragioni, spetta ad l'intera Parte_1 somma di € 70.236,80, di cui a tutte le fatture azionate, ivi comprese quelle emesse sulla base di consumi stimati, e non la sola minor somma di € 37.775,00 riconosciuta dal tribunale.
***
pagina 7 di 9 Al riguardo, va detto che il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e, proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. n. 20868/2017; cfr. anche
Cass. n. 22874/2024).
In riforma della gravata sentenza, il deve quindi essere condannato al pagamento, CP_1 in favore di , della somma di € 70.236,80. Parte_1
Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda, e cioè dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (29.12.2017), al saldo.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellato, dunque, deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 1731/2021, R.G. n. 1350/2018, pubblicata il 27.9.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
al pagamento, in favore di della somma di € 70.236,80,
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda (29.12.2017) al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1846/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente
TRA
p.i. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Mascetti e Giorgia Caminiti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Palleschi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 498/2018, R.G. n. 7668/2017, emesso in data 22.1.2018, il tribunale di Latina ingiungeva a il pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 70.236,80, oltre interessi legali e spese di procedura, sulla scorta di pagina 1 di 9 numerose fatture emesse per la fornitura idrica erogata in favore dell'utenza n. 53714051, intestata all'ingiunto.
***
Proponeva opposizione il , deducendo che: CP_1
- benché avesse più volte segnalato il mancato funzionamento del contatore, la società somministrante non aveva mai provveduto alla verifica e alla sostituzione;
- nonostante ciò, autonomamente e senza contraddittorio, la società aveva emesso fatture per importi e consumi esorbitanti;
- quando il ricalcolo dei consumi sia avvenuto, da parte dell'azienda, dopo la sostituzione del contatore effettuata al di fuori del contradditorio e del quale la stessa non dispone più, non può ricadere sul fruitore l'impossibilità di produrre la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore e, quindi, dei consumi originariamente rilevati, perché la stessa non può più essere fornita per fatto del somministrante;
- in caso di consumi spropositati in fattura, in mancanza di prova del corretto funzionamento del misuratore da parte del somministrante, le somme addebitate non sono dovute, poiché la fattura è idonea a dimostrare i consumi soltanto in caso di mancata contestazione, mentre, in caso di contestazione, spetta al somministrante provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emerge dal contatore;
- inoltre, la delega conferita dal presunto legale rappresentante di era nulla, Parte_1
in quanto non era possibile identificarne la sottoscrizione.
Chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto all'opposta e che nullo e di nessun effetto era il decreto ingiuntivo, perché infondato e illegittimo.
***
Si costituiva , chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, dichiarare inammissibile e rigettare l'opposizione; in ogni caso, accertare e dichiarare che il , in virtù degli obblighi CP_1
derivanti dal rapporto di somministrazione della fornitura idrica, era tenuto al pagamento dell'importo di € 70.236,80, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a giustizia, con condanna dell'opponente al pagamento del suddetto importo o di quello diverso ritenuto di giustizia.
***
pagina 2 di 9 Con sentenza n. 1731/2021, R.G. n. 1350/2018, pubblicata in data 27.9.2021, il tribunale di
Latina accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €
37.775,00, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
compensava per metà le spese di lite tra le parti e condannava l'opponente alla refusione della restante metà in favore dell'opposta, così motivando:
‹‹… Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto intercorso tra le parti costituita dalle fatture.
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
La Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di riconoscere al sistema di lettura a contatore il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. Si è pertanto ritenuto che il rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito di altre utenze) costituisca, secondo i dettami della Corte Cost. n. 546 del 1994 e della Corte Cost. n. 1104 del 1998, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.
D'altronde, l'obbligo del gestore di effettuare addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione dei consumi relativi all'utenza, mentre l'utente ben può, in difetto,
esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo
(come avviene nel caso di domestici infedeli, cfr. Cass. n. 17041 del 2002).
Il principio è consolidato sin da Cass. n. 10313 del 2004, che ha ribadito come, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta.
Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Nel caso di contestazione la bolletta perde qualsiasi efficacia probatoria e la società ha l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni in essa riportate a quelle del contatore centrale,
avvalendosi di qualsiasi mezzo, come i tabulati e le rilevazioni fotografiche mensili del contatore medesimo
(Cass., 3686/1997, Cass., 17041/2002).
pagina 3 di 9 Ed invero con l'atto di opposizione, l'opponente ha genericamente contestato le pretese creditorie avverse, come non rispondenti agli effettivi consumi idrici, senza ulteriori e specifiche contestazioni, ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
Orbene la prova del fondamento del proprio credito con l'esibizione delle letture conformi ai consumi fatturati, spetta a colui che pretende la prestazione contestata, al fine di evidenziare analiticamente le modalità di erogazione del servizio fornito il cui costo è stato addebitato. (Cass 17041/2002)
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta in atti (fatture di cui al fascicolo monitorio e versate nella produzione di parte opposta nel presente giudizio) si evince che il credito di cui alle fatture oggetto di azione in via monitoria è parzialmente fondato e provato.
Tale assunto è stato confermato dalla prova testimoniale espletata che ha confermato i verbali prodotti in atti e l'avvenuto intervento sul contatore dell'utenza in oggetto al fine di procedere all'intervento di morosità, che tuttavia non è stato possibile per opposizione dell'utente.
Dall'analisi delle fatture n. 1084760/2014 del 30.12.2014 di euro 9.034,75, n. 525504/2013 del 28.6.2013 di euro
360,95, n. 566046/2015 del 1.7.2015 di euro 7.579,22, n. 794812/2013 del 1.10.2013 di euro 1.090,89, n.
1062512/2013 del 30.12.2013 di euro 2.336,59 nonché dei duplicati n. 141704/2013 del 22.2.2013 di euro
8.284,88, n. 524376/2014 del 3.7.2014 di euro 2.354,61, n. 796855/2014 del 9.10.2014 di euro 6.733,11 si evince chiaramente la descrizione analitica delle voci fatturate e delle tariffe applicate in relazione ai consumi effettivamente rilevati, come da specifica delle singole letture e delle date in cui le stesse sono state rilevate.
A fronte della generica opposizione deve pertanto ritenersi provata la debenza da parte dell'opponente dell'importo di cui alle suddette fatture per euro 37.775,00.
Non è invece dovuto l'importo di cui alle restanti fatture prodotte in atti in cui è dato atto nella stessa bolletta (e confermato in comparsa conclusionale) che l'importo è stato determinato sulla base di consumi stimati e, pertanto, non effettivi.
L'opposizione pertanto deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di euro 37.775,00.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione. …››.
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Ha proposto appello chiedendo alla Corte di ‹‹accogliere la domanda di riforma Parte_1
della Sentenza n. 1731/2021 pubblicata il 27/09/2021 dal Tribunale di Latina a definizione del Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al R.G. 1350/2018 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento dell'intero debito oggetto di ingiunzione, pari ad € 70.236,80, oltre interessi di mora, dalla data della diffida sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma che lo stesso ritenesse di giustizia››.
***
Si è costituito, in data 24.6.2022, chiedendo di dichiarare inammissibile Controparte_1
e comunque rigettare l'appello; in subordine, confermare la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 7.7.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 4 di 9 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 29.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali in data 12 e
14 maggio 2025 e, all'udienza del 29.5.2025, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Il primo motivo è rubricato ‹‹Sulle modalità di fatturazione››.
Lamenta l'appellante l'erroneità della statuizione del primo giudice, secondo cui non era
‹‹dovuto l'importo di cui alle restanti fatture prodotte in atti in cui è dato atto nella stessa bolletta (e confermato in comparsa conclusionale) che l'importo è stato determinato sulla base di consumi stimati e, pertanto, non effettivi››, senza considerare, ad esempio, che le fatture n. 253792/2014 di € 668,16 e n.
269129/2015 di € 5.657,35 erano state oggetto di conguaglio rispettivamente nelle fatture
524376/2014 e n. 566046/2015 (dichiarate dovute); invero, com'è noto, il gestore fattura alternativamente in acconto e a conguaglio, laddove sia possibile rilevare la lettura presso il contatore o mediante autolettura (art. 36 comma 1 del Regolamento del servizio idrico integrato), e nella fattura di conguaglio, emessa sul consumo reale registrato nell'intervallo tra due letture, vengono “restituite”, ossia detratte dall'ammontare totale complessivo, le fatture già emesse in acconto, ossia su consumo stimato, proprio per evitare la doppia fatturazione di uno stesso periodo;
vi era poi da considerare che, nel caso in cui non sia possibile rilevare il consumo reale o l'utente non comunichi l'autolettura, il gestore può legittimamente fatturare sulla scorta del consumo medio dell'utente nel periodo di riferimento, tenuto conto, tra l'altro, che, come riportato dai testi escussi ed evidenziato dai verbali di intervento, l'impossibilità di rilevare le letture in alcuni periodi era dipesa dalla posizione del contatore, posto all'interno della proprietà, che rendeva necessaria la presenza dell'utente per potervi accedere.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹Sulla mancata prova contraria››.
Lamenta l'appellante che la difesa dell'opponente non avrebbe in alcun modo dimostrato che i consumi fatturati da sulla base della stima di quelli rilevati in precedenza fossero Parte_1 errati;
in proposito, consolidato era l'orientamento dalla Suprema Corte che prende chiaramente posizione sugli oneri probatori ricadenti sulle parti (Cass. n. 13605/2019, citata anche dalla più recente Cass. n. 297/2020), da cui discende che, in assenza di una specifica contestazione, debba considerarsi provato il consumo e il conseguente credito quantificato e pagina 5 di 9 vantato da , anche nel caso in cui sia stato calcolato sulla stima dei consumi Parte_1 storici dell'utenza.
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I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
In primo luogo, pacificamente, in caso di mancata lettura del contatore, la fatturazione sulla base di consumi stimati è prevista e regolamentata dalla normativa di settore.
In secondo luogo, com'è noto (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 17401/2024), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità
La contestazione, tuttavia, deve essere compiuta e non deve trattarsi di una mera contestazione, dovendo l'utente:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n. 297/2020).
Nulla di tutto ciò è stato oggetto di puntuale allegazione da parte del . CP_1
In particolare, non è stato allegato, in termini specifici il malfunzionamento del contatore dopo la sostituzione dello stesso, non essendo certo sufficiente, a tal fine, la contestazione dei consumi in quanto abnormi e spropositati, genericamente mossa soltanto con l'atto di pagina 6 di 9 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi, tra l'altro, considerare che si trattava di utenza per usi promiscui, per attività agricole e zootecniche.
In ogni caso, a fronte di fatture emesse per il periodo dal 22.2.2013 al 7.10.2016, la verifica e la sostituzione è avvenuta in contraddittorio il 9.4.2014 e il contatore risultava funzionante (cfr. verbale di intervento sub doc. 7 di parte opposta), né risultano successive richieste di verifica.
Dal verbale di intervento per morosità dell'8.1.2015 (sub. doc. 8 di parte opposta) emerge che il contatore, pur emettendo “un suono strano più forte del solito giro di lancette contatore”, girava regolarmente.
Non sono mai state contestate, in fase stragiudiziale, le fatture, la cui ricezione non è mai stata, del pari, contestata.
Non sono mai stati contestati picchi anomali rispetto alla media dei consumi, al fine di dimostrare che i consumi stimati erano eccessivi.
Non sono mai state riscontrate le raccomandate contenenti il preavviso di riduzione/sospensione del flusso, con diffida ad adempiere, né è stata consentita dall'utente
(essendo il misuratore posto all'interno della proprietà) la sospensione/riduzione della fornitura a seguito della morosità.
Quanto sopra incide inevitabilmente sui consumi stimati sulla base dei precedenti consumi effettivi, poiché l'utente non ha allegato elementi da cui desumere l'erroneità della stima, che, lo si ripete, è stata legittimamente effettuata dal fornitore.
In definitiva, le laconiche affermazioni del sono rimaste alla stregua di mera CP_1
asserzione, sicché, in carenza di una contestazione compiuta e specifica, trovano applicazione i suddetti principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Ne discende che l'opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, poiché ha dato dimostrazione del titolo (incontestato) e della effettuazione della fornitura e ha allegato l'inadempimento della debitrice (mancato pagamento).
Dal canto suo, l'opponente (convenuto in senso sostanziale) non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere che spettassero solo le somme per i consumi risultanti dalle letture effettive, poiché, per le spiegate ragioni, spetta ad l'intera Parte_1 somma di € 70.236,80, di cui a tutte le fatture azionate, ivi comprese quelle emesse sulla base di consumi stimati, e non la sola minor somma di € 37.775,00 riconosciuta dal tribunale.
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pagina 7 di 9 Al riguardo, va detto che il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e, proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello (anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. n. 20868/2017; cfr. anche
Cass. n. 22874/2024).
In riforma della gravata sentenza, il deve quindi essere condannato al pagamento, CP_1 in favore di , della somma di € 70.236,80. Parte_1
Su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla domanda, e cioè dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (29.12.2017), al saldo.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellato, dunque, deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 1731/2021, R.G. n. 1350/2018, pubblicata il 27.9.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
al pagamento, in favore di della somma di € 70.236,80,
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda (29.12.2017) al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 29.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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