Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
Sentenza 4 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 24/01/2022, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00118/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2021, proposto da
AR MA SO, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Summa, Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cosimo Summa in Porto Cesareo, via Gran Sasso n. 27;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.c. e 22 ss. l. 241/1990,
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e per la conseguente condanna, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. C. Summa;
- premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
- ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso della ricorrente, relativamente al modello ECOCERT (essendo la richiesta ostensiva stata soddisfatta con riferimento al Mod. Unicarpe – che ha sostituito il mod. Retr-Pens – nonché con riferimento al mod. TE/08), atteso che – secondo quanto affermato dalla stessa Amministrazione intimata – il modello de quo “ non è stato mai stato elaborato in quanto mai richiesto dall'interessata ” (cfr. pec in data 13 luglio 2021 - allegato n,. 5 al ricorso). Pertanto, la suddetta relazione, nei limiti or ora chiariti, si rende necessaria al fine di concretamente valutare l’esistenza del modello in trattazione e, conseguentemente, l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
- ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 2.3.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 2.3.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO