Articolo 18 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 17Articolo 19
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13 luglio 1913
Art. 18.

I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'art. 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di borsa.

I listini di borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913