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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 98/2025 promossa da:
(C.F. nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in VIA XXV Aprile,
67, Crotone, presso lo studio dell'Avv. Vallone Marco che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ,) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in VIA XXV Aprile, 67, Crotone, presso lo studio dell'Avv. Vallone Marco che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti insistono affinché venga omologata la separazione legale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 24.01.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2 - di aver contratto matrimonio in data 28.08.2010, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 150, parte 2, serie A. anno 2010;
- dalla loro unione nascevano i figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...];
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis, che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con obbligo del SI. Parte_1 Parte_2 di versare alla medesima la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento per i figli;
- Quanto all'assegno unico per i figli minori erogato dall le parti decidono di comune CP_1 accordo che il medesimo continuerà ad essere percepito in modo esclusivo dalla SI.ra Pt_1
[...]
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla Per_ LI NO , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2 continueranno a risiedere presso il domicilio della SI.ra nell'abitazione di Parte_1 famiglia sita in Crotone alla Via Fausto Gullo n. 7;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la LI NO quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la LI NO almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinari espressamente concordate (mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative).
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Con decreto del 14.02.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis- 51. comma
2 c.p.c.
In data 17.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione. *****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. 98/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 28.08.2010 nel Comune di Crotone (KR),
[...] con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 150, parte 2, serie A, anno
2010;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 27/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 98/2025 promossa da:
(C.F. nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in VIA XXV Aprile,
67, Crotone, presso lo studio dell'Avv. Vallone Marco che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. ,) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in VIA XXV Aprile, 67, Crotone, presso lo studio dell'Avv. Vallone Marco che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti insistono affinché venga omologata la separazione legale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 24.01.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2 - di aver contratto matrimonio in data 28.08.2010, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 150, parte 2, serie A. anno 2010;
- dalla loro unione nascevano i figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...];
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis, che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con obbligo del SI. Parte_1 Parte_2 di versare alla medesima la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento per i figli;
- Quanto all'assegno unico per i figli minori erogato dall le parti decidono di comune CP_1 accordo che il medesimo continuerà ad essere percepito in modo esclusivo dalla SI.ra Pt_1
[...]
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla Per_ LI NO , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2 continueranno a risiedere presso il domicilio della SI.ra nell'abitazione di Parte_1 famiglia sita in Crotone alla Via Fausto Gullo n. 7;
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la LI NO quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la LI NO almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinari espressamente concordate (mediche, scolastiche, educative, sportive e ricreative).
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Con decreto del 14.02.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis- 51. comma
2 c.p.c.
In data 17.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione. *****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. 98/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 28.08.2010 nel Comune di Crotone (KR),
[...] con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 150, parte 2, serie A, anno
2010;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 27/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli