Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 26/02/2025, alle ore 12,04 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. BERTUCCELLI VERONICA per la parte ricorrente e l'Avv.
ESPOSITO MICHELE per la parte resistente , l'avv. CP_1
GUALTIERI STEFANIA per e l'Avv. ILARIA RAFFANTI per CP_2
. CP_3
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Esposito insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella note di cui al 14/02/2025 difensiva e insiste per l'inammissibilità del ricorso stante la richiesta di rottamazione presentata dal ricorrente. Parte ricorrente contesta quanto ex adverso dedotto e si riporta ai propri atti, comprese le note di cui in data 3/02/2025. L'avv. Esposito contesta l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente in quanto trattasi di circostanza afferente alle condizioni dell'azione e come tale rilevabile anche d'ufficio. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate
1
12,15. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 774 /2023 promossa da:
assistito dall'Avv. BERTUCCELLI VERONICA Parte_1
CONTRO assistito dall'Avv. ESPOSITO Controparte_4
MICHELE
INAIL assistito dall'Avv. GUALTIERI STEFANIA
assistito dall'Avv. RAFFANTI ILARIA CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data
21-11-23 parte ricorrente, premesso di aver ricevuto notifica dell'intimazione di pagamento nr.06620239000763810000 in data
04/11/2023 relativamente a cartelle esattoriali ed CP_2 avvisi di addebito , ha convenuto in giudizio gli enti CP_3
2 previdenziali impositori e l' Controparte_5 lamentando l' omessa notifica degli atti
[...] impositivi, eccependo le intervenute decadenza e prescrizione e rassegnando le seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare l'inefficacia o comunque annullare l'intimazione di pagamento n. 06620239000763810000 di cui in premessa e di tutti gli attipresupposti, conseguenti o comunque connessi;
• accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 lett. B, inriferimento agli atti riportati nella “Tabella A” (secondo cui i contributi e i premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici devono essere iscritti in ruoli resi esecutivi – rectius, notificati tramite avviso di addebito – entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento)
e quindi l'illegittima iscrizione a ruolo dei pretesi crediti.• accertare e dichiarare nell'annullare l'atto in questione l'intervenuta prescrizione dei crediti ( e CP_3
) in riferimento agli atti riportati nella “Tabella A” CP_2 sottesi all'intimazione di pagamento;
• con vittoria di spese, onorari, competenze ed oneri fiscali come per legge;
• disponga, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle competenze e spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori”.
I – PROCURA AD CP_6
All'udienza del 14/02/2024 parte attrice rilevava la mancanza di valida procura notarile.
Sostiene parte ricorrente nelle note autorizzate che il certificato di firma digitale, apposta in formato CAdES dal notaio rogante dr. in data 27/06/2023, è Persona_2 scaduto in data 03/08/2023.
La circostanza, qualora fosse veritiera, sarebbe irrilevante, considerato che la procura notarile a è stata Parte_2 firmata digitalmente in data precedente, e cioè il 27 giugno
2023.
3 II – DEFINIZIONE AGEVOLATA
A) TARDIVITA'
In data 05/02/2024 con nota di deposito non autorizzata CP_1 ha inserito nel fascicolo telematico il nuovo documento denominato “All. - Dichiarazione di adesione al c.d. saldo e stralcio.pdf”, non citato nella memoria difensiva di costituzione, in vista della prima udienza fissata per il
14/02/2024.
Parte ricorrente ha sostenuto che il deposito sarebbe dovuto avvenire in ogni caso non oltre il 02/02/2024 e che il documento tardivo doveva ritenersi tamquam non esset ai fini del processo.
Ritiene questo giudice di autorizzarne ora l'acquisizione, eventualmente previo esercizio dei poteri officiosi, che non trovano un limite nelle decadenze in cui siano incorse le parti, dovendosi delibare tale documento anche con riferimento alla dedotta carenza di interesse ad agire di cui infra, valutabile in ogni stato e grado.
Peraltro, la questione non pare rilevante, considerato che l'istanza di definizione agevolata del 31-07-2019 è stata depositata anche dall' in allegato alla memoria di CP_2 costituzione, tempestiva, del 31-01-24.
B) INTERESSE AD AGIRE
La difesa di ha chiesto che fosse rilevato un difetto di CP_1 condizione dell'azione ovvero di interesse ad agire per effetto dell'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata, c.d. “saldo e stralcio”, prima dell'introduzione del presente giudizio, con riferimento a tutti i carichi oggetto di definizione, facendo presente che la richiesta del contribuente è stata accolta con la rateazione richiesta.
Parte ricorrente ha sostenuto che la sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata, al fine di poter valutare la sua convenienza e/o la fattibilità, non poteva
4 essere interpretata come una accettazione del debito e/o una interruzione della prescrizione, evidenziando che l'adesione alla rottamazione-ter richiedeva la presentazione della domanda prima di conoscere il piano di rateizzo e che solo in quella sede il contribuente aveva contezza della possibilità di pagare o meno;
che con la domanda di definizione agevolata proposta, peraltro neppure accettata da , non aveva mai manifestato la CP_1 volontà di rinunciare ai giudizi futuri;
che il semplice impegno a rinunciare ai processi in corso (espresso nell'istanza di rottamazione delle cartelle) non aveva il potere di arrestare e chiudere tali processi;
che la presentazione di una domanda di definizione agevolata non aveva nemmeno alcun effetto interruttivo della prescrizione e/o decadenza, non assumendo alcun significato di rinuncia ad un'eventuale futura azione ed avendo il solo effetto della mera sospensione dei termini prescrizionali sottoposta alla condizione del pagamento;
che parte resistente non aveva prodotto documentazione inerente all'accettazione da parte di della definizione agevolata CP_1 con l'indicazione delle date, rate e importi da pagare.
L'art. 3 del d.l. n. 119/2018 al comma 5 dispone che il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019 (termine prorogato al 31 luglio 2019 dal Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dall'agente sul proprio sito internet.
Il comma 6 dispone che nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle
5 somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
In base al comma 10, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, si producono diversi effetti tra cui la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett.
“a).
Il comma 11 dispone che entro il 30 giugno 2019, termine poi prorogato, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Sebbene non possa sottrarsi se non in caso di CP_1 insussistenza dei presupposti di legge, è necessaria la sua attività ricognitiva.
All'esito, non viene in essere un nuovo regolamento di interessi con effetto novativo ed ai fini del perfezionamento della procedura estintiva è essenziale il pagamento della rata unica o di tutte le rate del piano concordato.
Infatti, il comma 14 prevede che in caso di “mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
6 dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
…omissis
L'effetto sospensivo è temporaneo e le obbligazioni assunte non si perfezionano o, comunque, si risolvono, permanendo soltanto il diritto dell'Agente di Riscossione di trattenere gli importi ricevuti a titolo di acconto.
Nella fattispecie in esame non ha depositato CP_1
l'accettazione ed il piano rateale, né la prova del pagamento di alcuna rata.
Nessun dubbio che la procedura estintiva non si sia perfezionata, visto che è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
Comunque, dalla “Visualizzazione Iter Ruolo” depositata da e non contestata dalle parti risulta che la domanda del CP_2
31-07-19, presa in carico il 07/08/2019, abbia determinato la sospensione per definizione agevolata il 09/08/2019 e che sia stata revocata il 07/02/2020.
Orbene, qualora la procedura amministrativa di rottamazione non si perfezioni, non pare possa sopravvivere l'obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti;
tanto più non pare che venga meno la facoltà di contestare, nell' an o nel quantum, i crediti iscritti a ruolo oggetto della domanda di rottamazione ter in futuri giudizi, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge ed enucleati dalla giurisprudenza.
Al quanto consta, la giurisprudenza della S.C. ha ravvisato il difetto di interesse ad agire soltanto laddove la definizione agevolata si è perfezionata, non ammettendo che il contribuente potesse continuare a controvertere in giudizio la fondatezza di pretese già estinte.
III – NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI ED ECCEZIONE DI DECADENZA
Dagli allegati alla memoria di costituzione si evince CP_3 che l'avviso di addebito 36620170000119179000 relativo a contributi da 10/2016 a 02/2017 è stato notificato in data
7 26/07/2017; che l'avviso di addebito 36620170000474203000 relativo a contributi fissi gestione artigiana da 01/2016 a
12/2016 è stato notificato in data 22/09/2017; che l'avviso di addebito 36620170001022087000 relativo a contributi fissi a percentuale anno 2011 gestione commerciante è stato notificato in data 04/11/2017.
La cartella n. 0662017000732684000 è stata notificata il
28/02/2018 a mani di persona qualificatasi come padre del destinatario, con conseguente inoltro a quest'ultimo dell'avviso di avvenuta consegna (v. doc. 3 fasc.
). CP_1
Dalla validità delle notifiche discende l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di decadenza, che avrebbe dovuto essere proposta entro il temine di gg. 40 dalla notifica dell'atto impositivo ex art. 24 Decreto Legislativo.
Della cartella n. 06620170005356409000 è stata tentata la notifica in data 24/08/2017 all'indirizzo di posta elettronica certificato riferito al risultante Pt_1 dai pubblici registri (Ini-pec); si consideri che anche nella domanda di rottamazione ter è stato indicato come domicilio la PEC del consulente del lavoro dott. (v. Per_3 doc. 2 A fasc. ). CP_1
Il predetto indirizzo è risultato inattivo e si è quindi proceduto al deposito telematico dell'atto presso
, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, II CP_7 comma Dpr 602/73 e del richiamato art. 60 DPR n. 600/1973.
ha depositato l'attestazione camerale che l'atto n. CP_1
06620170005356409000, oggetto della richiesta di attestazione,
è stato depositato telematicamente, in data 25/08/2017, nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa e che il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato nel medesimo sito dal giorno 27/08/2017 al giorno
11/09/2017, nonchè l' “AVVISO DI DEPOSITO DI ATTO PRESSO
INFOCAMERE S.C.p.A.”(doc. 2 B e C fasc. ). CP_1
8 La notifica, tuttavia, con risponde ai requisiti di legge, che richiede due tentativi di notifica alla casella Pec e la spedizione dell'avviso con raccomandata, di cui non c'è traccia agli atti (non è stata prodotta nemmeno una distinta riepilogativa).
Infatti l'art. 26, II comma del DP n. 602/1973, vigente ratione temporis, disponeva:
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
Il Decreto Legge del 22/10/2016 - N. 193 all'art. 7 quater comma 6 ha previsto: All'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo
9 del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. …” omissis
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Considerata la nullità della notifica, l'eccezione di decadenza è ammissibile, avendo l'odierna opposizione funzione
“recuperatoria” dell'impugnazione ex art. 24 Dlgs. n. 46/1999
e tempestiva, considerato che l'intimazione di pagamento nr. 06620239000763810000, primo atto portato ritualmente a conoscenza del ricorrente successivamente alla predetta cartella, è stata notificata tramite posta A/R in data
04/11/2023, e che l'odierna opposizione è stata depositata in data 21-11-2023.
10 Da evidenziare che dalla domanda di rottamazione del 31-07-19, che si riferisce genericamente alla “intera posizione debitoria rottamabile”, senza la specifica indicazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi ricevuti, non è desumibile la conoscenza dell'atto impositivo in questione.
Pertanto, l'eccezione di decadenza in relazione alla predetta cartella è fondata.
IV - PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI
IMPOSITIVI. ATTI INTERRUTTIVI
Gli avvisi di addebito e le cartelle sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati notificati nel 2017 o nel
2018.
Considerata la valenza di atto interruttivo della domanda di rottamazione ter del 31-07-2019, al momento della notifica della predetta intimazione, il 4-11-2023, non era ancora decorso il termine prescrizionale quinquennale, anche senza considerare i periodi di sospensione previsti dalla normativa
Covid.
Infatti, la domanda ex art. 3 d.l. n. 119/2018, oltre all'effetto sospensivo della prescrizione, ha avuto anche l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti previdenziali, costituendo riconoscimento di debito, almeno con riguardo ai crediti azionati con gli atti impositivi ritualmente notificati.
Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024:
La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art.
2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.
11 Pertanto, l'eccezione è infondata.
L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione delle spese di lite del 50%, con condanna al pagamento del 50% nei confronti di , unico responsabile della notifica CP_1 nulla.
Rispetto all' , il ricorrente è totalmente soccombente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 lett. B, in riferimento ai crediti azionati con la CP_2 cartella n. 06620170005356409000 per nullità della notifica e, conseguentemente, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nr. 06620239000763810000 in parte de qua.
Condanna alla rifusione del 50% delle spese di causa CP_1 sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale frazione, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario e compensazione tra le parti del residuo.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute da , che liquida in € 3727,00 per compensi, CP_3 oltre rimborso spese forfettarie.
Dichiara la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_2
Massa, 26/02/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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