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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1710/2025 promosso da:
), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to, per delega in atti, dall'avv. Alessandra Giombetti;
e
( , nata il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentata, difesa ed elett.te domta, per delega in atti, dall'avv. Rosita Barucca;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, come da ricorso introduttivo, modificate con le note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 15/07/2025:
“1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con stab cazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del minore all'altro genitore, salvo diversi accordi. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica (compresa la scelta del tempo-scuola) ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
- 1 - i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) L'eventuale trasferimento della residenza abituale del figlio minore, quale decisione rientrante tra quelle di maggiore interesse che lo riguardano, dovrà essere concordata tra i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
3) In caso di variazione di residenza o domicilio, le parti si impegnano reciprocamente a far conoscere all'altro il relativo indirizzo ovvero ogni altra eventuale variazione, nel superiore interesse del figlio.
4) Il IG. terrà con sé il figlio nei tempi, che tengano conto dei propri turni lavorativi, Pt_1 stabiliti come segue:
a) con orario 19,00-1,00: il padre prenderà alle h. 16,00 all'uscita da scuola o, Per_2 Per_1 nei peri enza di attività scolastica, alle h. 14,30 a madre, e lo terrà con sé fino alle 18,00 quando lo accompagnerà presso la madre, oppure presso i propri genitori, ove la madre potrà prendere il figlio;
b) con orario 7,00 – 13,00: il padre andrà a prendere all'uscita di scuola, oppure Per_2 Per_1 presso l lle h. 14,00 se giorno festivo o di vacanza, e lo t sé fino alle h. 20,30, dopo aver cenato;
c) con orario 1,00 – 7,00: il padre andrà a prendere il figlio all'uscita di scuola, oppure Per_2 presso la madre alle h. 14,00 se giorno festivo o di vacanza, e lo terrà con sé fino alle h. 7,45-8,00 del giorno successivo, quando lo accompagnerà a scuola, o dalla madre alle ore 14,00 se giorno festivo o di vacanza;
Ulteriori o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, tenendo conto degli impegni di lavoro delle parti nonché nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di Qualora per turni di lavoro Per_1 anche della SI.ra , non fosse possibile disporre dive e, i genitori previo accordo CP_1 ricorreranno ad una baby-sitter con spese al 50% tra loro.
5) Con riferimento alle festività e periodi di vacanza, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e quindi il figlio trascorrerà il periodo delle festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni ed a periodi alterni, in modo che nello stesso anno possa trascorrere il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore, il 25 e 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le restanti festività o Ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore. Detti periodi andranno concordati con l'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del bambino presso l'uno e l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
6) Il giorno del compleanno di se non sarà possibile festeggiare con entrambi i genitori, Per_1 sarà trascorso dal minore con l'uno o genitore, ad anni alterni;
in occasione del compleanno dei genitori trascorrerà la giornata con il genitore che compie gli anni. Il minore trascorrerà, Per_1 inoltre, la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori.
- 2 - 7) In ogni caso le parti si impegnano a tenere conto e a rispettare le eSIenze, i desideri ed i bisogni del figlio nella gestione dei tempi e dei modi afferenti al diritto di visita ed il diritto di tenerlo con sé, con la reciproca disponibilità ad accudirlo tutte le volte che lo stesso avesse a richiederlo, nonché laddove l'uno o l'altro genitore per motivi di lavoro non potrà occuparsene.
8) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra , a titolo di concorso Pt_1 CP_1 al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 150,00, accollandosi inoltre la spesa Per_1 per i buoni pasto scolastici;
nei peri ui il servizio mensa scolastica sarà sospeso, e pertanto durante i mesi estivi di luglio e agosto, o concluso (fine della frequentazione della scuola con mensa), il IG. corrisponderà alla IG.ra quale contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 CP_1 di Euro 200,00 mensili, invece di Euro 150,00. Dette somme verranno rivalutate annualmente ad automaticamente in base agli indici ISTAT come per legge e dovranno essere corrisposte a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
9) I genitori concorreranno, al 50% per ciascuno, alle spese straordinarie necessarie o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria del figlio, tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia (doc. 13), al quale le parti si riportano integralmente.
10) L'assegno unico e universale per il figlio a carico sarà ripartito tra i due genitori in parti uguali tra loro, come per legge.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza del figlio. Le parti si impegnano inoltre a comunicare direttamente tra di loro per ogni questione inerente al figlio, evitando di coinvolgerlo o di attribuirgli un ruolo di intermediario.
12) Entrambi i genitori, qualora decidessero di intraprendere relazioni sentimentali, si impegnano ad evitare che si determinino situazioni che possano generare nel figlio confusione sui rispettivi ruoli genitoriali.
13) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che il figlio possa coltivare il proprio rapporto affettivo con i nonni, consentendo al minore di trascorrere parte del suo tempo libero in compagnia degli stessi.
14) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e di quello per il minore.
15) Entrambi i genitori si impegnano a richiedere e ottenere il consenso dell'altro genitore ogni qualvolta decidano di portare il minore con sé per viaggi e vacanze, anche all'estero. Consenso che potrà essere negato solo in presenza di motivi seri e non arbitrari. La richiesta, da inviarsi in forma scritta con adeguato preavviso (di almeno 15 giorni), dovrà specificare la località di destinazione, le date di partenza e ritorno e i recapiti necessari per essere reperiti nei luoghi di vacanza prescelta.
16) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
17) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”;
* * * *
- 3 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , premesso Parte_1 CP_1 di aver avuto una relazione ed una convivenza more uxorio dalla quale, in data 04/12/2021, a Fano, è nato il figlio essendo venute a mancare le condizioni per proseguire Persona_3 la convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 15/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, per il quale le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre genitore non collocatario (Euro 150,00 oltre al pagamento della spesa per la mensa scolastica e, in caso di sospensione (come nei mesi estivi) o conclusione (ad esempio in caso di passaggio a istituto scolastico senza servizio di mensa) di questa, Euro 200,00), adeguato alle attuali eSIenze del minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, considerata la sua tenera età; in ogni caso, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre, che deve tener conto dei turni di lavoro di quest'ultimo), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso, successivamente modificate con le note di udienza, e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1710/2025 promosso da:
), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to, per delega in atti, dall'avv. Alessandra Giombetti;
e
( , nata il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentata, difesa ed elett.te domta, per delega in atti, dall'avv. Rosita Barucca;
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, come da ricorso introduttivo, modificate con le note scritte in sostituzione d'udienza depositate il 15/07/2025:
“1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con stab cazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del minore all'altro genitore, salvo diversi accordi. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica (compresa la scelta del tempo-scuola) ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
- 1 - i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) L'eventuale trasferimento della residenza abituale del figlio minore, quale decisione rientrante tra quelle di maggiore interesse che lo riguardano, dovrà essere concordata tra i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
3) In caso di variazione di residenza o domicilio, le parti si impegnano reciprocamente a far conoscere all'altro il relativo indirizzo ovvero ogni altra eventuale variazione, nel superiore interesse del figlio.
4) Il IG. terrà con sé il figlio nei tempi, che tengano conto dei propri turni lavorativi, Pt_1 stabiliti come segue:
a) con orario 19,00-1,00: il padre prenderà alle h. 16,00 all'uscita da scuola o, Per_2 Per_1 nei peri enza di attività scolastica, alle h. 14,30 a madre, e lo terrà con sé fino alle 18,00 quando lo accompagnerà presso la madre, oppure presso i propri genitori, ove la madre potrà prendere il figlio;
b) con orario 7,00 – 13,00: il padre andrà a prendere all'uscita di scuola, oppure Per_2 Per_1 presso l lle h. 14,00 se giorno festivo o di vacanza, e lo t sé fino alle h. 20,30, dopo aver cenato;
c) con orario 1,00 – 7,00: il padre andrà a prendere il figlio all'uscita di scuola, oppure Per_2 presso la madre alle h. 14,00 se giorno festivo o di vacanza, e lo terrà con sé fino alle h. 7,45-8,00 del giorno successivo, quando lo accompagnerà a scuola, o dalla madre alle ore 14,00 se giorno festivo o di vacanza;
Ulteriori o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, tenendo conto degli impegni di lavoro delle parti nonché nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della volontà di Qualora per turni di lavoro Per_1 anche della SI.ra , non fosse possibile disporre dive e, i genitori previo accordo CP_1 ricorreranno ad una baby-sitter con spese al 50% tra loro.
5) Con riferimento alle festività e periodi di vacanza, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e quindi il figlio trascorrerà il periodo delle festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni ed a periodi alterni, in modo che nello stesso anno possa trascorrere il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore, il 25 e 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le restanti festività o Ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore. Detti periodi andranno concordati con l'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del bambino presso l'uno e l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
6) Il giorno del compleanno di se non sarà possibile festeggiare con entrambi i genitori, Per_1 sarà trascorso dal minore con l'uno o genitore, ad anni alterni;
in occasione del compleanno dei genitori trascorrerà la giornata con il genitore che compie gli anni. Il minore trascorrerà, Per_1 inoltre, la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori.
- 2 - 7) In ogni caso le parti si impegnano a tenere conto e a rispettare le eSIenze, i desideri ed i bisogni del figlio nella gestione dei tempi e dei modi afferenti al diritto di visita ed il diritto di tenerlo con sé, con la reciproca disponibilità ad accudirlo tutte le volte che lo stesso avesse a richiederlo, nonché laddove l'uno o l'altro genitore per motivi di lavoro non potrà occuparsene.
8) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra , a titolo di concorso Pt_1 CP_1 al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 150,00, accollandosi inoltre la spesa Per_1 per i buoni pasto scolastici;
nei peri ui il servizio mensa scolastica sarà sospeso, e pertanto durante i mesi estivi di luglio e agosto, o concluso (fine della frequentazione della scuola con mensa), il IG. corrisponderà alla IG.ra quale contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 CP_1 di Euro 200,00 mensili, invece di Euro 150,00. Dette somme verranno rivalutate annualmente ad automaticamente in base agli indici ISTAT come per legge e dovranno essere corrisposte a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
9) I genitori concorreranno, al 50% per ciascuno, alle spese straordinarie necessarie o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria del figlio, tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia (doc. 13), al quale le parti si riportano integralmente.
10) L'assegno unico e universale per il figlio a carico sarà ripartito tra i due genitori in parti uguali tra loro, come per legge.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza del figlio. Le parti si impegnano inoltre a comunicare direttamente tra di loro per ogni questione inerente al figlio, evitando di coinvolgerlo o di attribuirgli un ruolo di intermediario.
12) Entrambi i genitori, qualora decidessero di intraprendere relazioni sentimentali, si impegnano ad evitare che si determinino situazioni che possano generare nel figlio confusione sui rispettivi ruoli genitoriali.
13) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che il figlio possa coltivare il proprio rapporto affettivo con i nonni, consentendo al minore di trascorrere parte del suo tempo libero in compagnia degli stessi.
14) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e di quello per il minore.
15) Entrambi i genitori si impegnano a richiedere e ottenere il consenso dell'altro genitore ogni qualvolta decidano di portare il minore con sé per viaggi e vacanze, anche all'estero. Consenso che potrà essere negato solo in presenza di motivi seri e non arbitrari. La richiesta, da inviarsi in forma scritta con adeguato preavviso (di almeno 15 giorni), dovrà specificare la località di destinazione, le date di partenza e ritorno e i recapiti necessari per essere reperiti nei luoghi di vacanza prescelta.
16) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
17) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”;
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- 3 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , premesso Parte_1 CP_1 di aver avuto una relazione ed una convivenza more uxorio dalla quale, in data 04/12/2021, a Fano, è nato il figlio essendo venute a mancare le condizioni per proseguire Persona_3 la convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 15/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, per il quale le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre genitore non collocatario (Euro 150,00 oltre al pagamento della spesa per la mensa scolastica e, in caso di sospensione (come nei mesi estivi) o conclusione (ad esempio in caso di passaggio a istituto scolastico senza servizio di mensa) di questa, Euro 200,00), adeguato alle attuali eSIenze del minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, considerata la sua tenera età; in ogni caso, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre, che deve tener conto dei turni di lavoro di quest'ultimo), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso, successivamente modificate con le note di udienza, e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 23/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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