Ordinanza collegiale 23 aprile 2020
Sentenza 7 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 7 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2021, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2021
N. 00021/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2019, proposto da
Kitaly s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Mario Testa, Renata Cortivo e Julien Mileschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione VE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale del VE, rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Caprioglio, Luisa Londei ed Ezio Zanon, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ing. Marco Puiatti, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
serbato rispetto alle istanze presentate dalla ricorrente in data 29 maggio 2018 e 6 novembre 2018, volte alla convocazione della conferenza di servizi decisoria per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Brenta, in Comune di Campo San Martino (PD), ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, del d.lgs. n. 387 del 2003, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4153 del 29 dicembre 2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1609 del 9 giugno 2009,
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e
per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione VE;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Filippo Dallari e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dall’intimata amministrazione regionale rispetto alle istanze presentate in data 29 maggio 2018 e 6 novembre 2018, volte alla convocazione della conferenza di servizi decisoria per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Brenta, in Comune di Campo S. Martino;
- che la Regione VE, costituitasi in giudizio, ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso;
- che alle camere di consiglio del 16 ottobre 2019 e del 22 gennaio 2020, la trattazione della causa è stata rinviata in relazione ad una trattativa in corso, su richiesta concorde delle parti;
- che con ordinanza n. 359 del 23 aprile 2020, questa Sezione ha nuovamente rinviato la trattazione della causa, essendo ormai prossimo il raggiungimento dell’accordo tra le parti;
- che con atto depositato in data 23 ottobre 2020, le parti hanno congiuntamente dato atto dell’accordo raggiunto nelle more e dell’avvenuta convocazione, in data 1 settembre 2020, della Conferenza di servizi decisoria per la conclusione del procedimento, entrambe chiedendo che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con integrale compensazione delle spese;
- che il processo amministrativo è basato sul principio della domanda e dell’impulso di parte e che pertanto rientra nella piena disponibilità delle parti la valutazione in merito al venir meno dell’interesse al ricorso;
- ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c), cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
- le spese di lite possono essere compensate, tenuto anche conto dell’accordo in tal senso tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 18 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO