Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 216/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 216/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 420, presso
[...] io dell'avv. Lucia Catapano che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in LL CH (NA), alla vi
[...] lo studio dell'avv. Francesco D'Angelo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e , Parte_1 Controparte_1 hanno premesso di avere intrattenuto una convi unione sono nati due figli gemelli, e (03.02.2014); pertanto, hanno Per_1 Per_2 chiesto la regolamentazione r ti personali ed economici nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 4 marzo 2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. Al riguardo, le parti hanno agito ai sensi degli artt. 337 ter e ss. c.c., norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013, così come modificata dalla riforma “Cartabia”. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1)I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre, quale collocataria prevalente dei medesimi;
2)La casa familiare di proprietà del sig. sita in Via Vincenzo Loria n. 5, Parte_1 catastalmente identificata al foglio 3 05, è assegnata alla madre, signora , quale collocataria prevalente dei figli minori Controparte_1 mentre stabilirà la propria residenza altrove e precisamente Parte_1 presso l'altro i tato dai genitori, sito sempre in via Vincenzo Loria n. 5, sullo stesso pianerottolo catastalmente identificato al foglio 36 n.336 sub 106;
3)Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4)I figli staranno liberamente con il padre o con la madre che si organizzeranno di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi e dei loro orari di lavoro. Resta inteso che i minori pernotteranno presso il padre, nella sua nuova residenza, a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera. I minori trascorreranno i loro onomastici e compleanni compatibilmente con entrambi i genitori, che si impegnano a dividere le spese delle feste eventualmente organizzate per tali eventi al 50%. La Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della signora i CP_1 figli potranno trascorrerlo con la stessa, mentre la festa del papà, onom e compleanno del sig. , i minori possono trascorrerlo con lo stesso. Pt_1
Qualora i minori sia ti e non possano frequentare il padre, quest'ultimo avrà diritto, compatibilmente con le esigenze della madre, di far loro visita presso la casa familiare. Uguale diritto spetta alla madre qualora tale evento accada mentre i minori si trovino presso l'abitazione del padre. In tal caso resta inteso tra le parti che le stesse dovranno tenere reciprocamente un comportamento rispettoso, evitando discussioni di qualsivoglia genere davanti ai figli. In ordine alle festività natalizie, è opportuno che i figli le trascorrano con entrambi i genitori presso la casa familiare o presso la casa del sig. , compatibilmente Pt_1 con le esigenze di entrambi i genitori e previo loro accor lora tale accordo venga meno, resta inteso tra le parti che i minori trascorreranno con il padre o il giorno della vigilia o quello di Natale, e così per il giorno del 31 dicembre o il 01 gennaio, sempre ad anni alterni;
parimenti per le festività pasquali, i medesimi potranno trascorrere con il padre o il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, sempre ad anni alterni;
con pernotto a settimane alterne durante i weekend, ad anni alterni durante le festività natalizie (o Natale o Capodanno) e pasquali. Per quanto riguarda le vacanze estive, i medesimi trascorreranno con il padre due settimane di luglio o agosto da concordare tra i genitori entro il mese di maggio, tenuto conto in ogni caso di tutte le loro esigenze.
5)Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro Parte_1 Controparte_1 il giorn ese, a titolo di contributo per il ma e figli, l'importo complessivo di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie preventivamente concordate e/o indifferibili ed urgenti da sostenere nell'interesse dei figli saranno interamente sostenute dal sig. Parte_1 al 100%. A tal proposito, onde evitare future discussioni tra di loro, si precisa che tali spese sono individuate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
7)Il sig. rinuncia in favore della sig.ra alla quota di sua spettanza Parte_1 CP_1 dell'ass er i figli erogato dall'Inps al proposito autorizza la medesima a fare richiesta all'Inps per la corresponsione in suo favore dell'assegno unico nella misura del 100%.
8)Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, concede in comodato Parte_1
d'uso a minato alla signora l'auto Fiat Panda di sua Controparte_1 proprietà, tg. FH078XL, affinché possa us igenze dei figli, e fino a quando serve a tale scopo, salvo disdetta con congruo preavviso e per motivate ragioni, da comunicarsi a mezzo racc.ta a.r., qualora tali esigenze vengano meno. A tal fine, in ottemperanza alla normativa di cui alle recenti modifiche del codice della strada, autorizza la signora , nata a [...] il Controparte_1
09/09/1976, residente in [...]n.5, CF:
a registrare il presente accordo di comodato alla C.F._3 di Salerno onde ottenere l'apposito tagliando di intestazione temporanea del veicolo che le consentirà di chiedere l'intestazione della relativa polizza assicurativa a proprio nome, conservando la stessa classe di merito del sig.
. Resta inteso che qualora la classe di merito assicurativa dovesse variare in Pt_1
a sinistro addebitabile alla comodataria, il relativo costo sarà a suo carico. Resta altresì inteso tra le parti che il sig. rimborserà alla signora il 50% Pt_1 CP_1 del costo dell'assicurazione auto. È a ella signora il pa to del CP_1 bollo auto fino a quando avrà vigore il comodato. Le di manutenzione ordinaria dell'auto, come per legge, sono a carico della signora mentre quelle CP_1 straordinarie sono a carico del Sig. . Pt_1
9)Il Sig. e la Sig.ra eranno a tutte le attività scolastiche e Pt_1 CP_1 parascol , nonché ric dei minori, al fine di seguirne e garantirne il corretto sviluppo psico-fisico ed essere aggiornati sull'andamento evolutivo dei figli, intrattenendo colloqui e contatti con la direzione didattica nonché con la fattiva partecipazione di entrambi i genitori a tutte le altre attività previste e connesse alla loro istruzione. Al fine di garantire tranquillità ai figli e consentire l'effettività del principio di “bigenitorialità”, per far sì che sia assicurata ai medesimi la presenza di entrambi i genitori, gli stessi parimenti dovranno provvedere alla cura ed all'istruzione dei figli. A tal fine, le parti convengono che ciascuno informerà l'altro sulle questioni afferenti i minori e per questo ciascuno si obbliga a tenere sempre il telefono in modalità funzionante e a rendersi, in ogni caso, reperibile. 10)Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio della C.I. valida per l'espatrio e del passaporto per i figli minori e si autorizzano reciprocamente ad effettuare viaggi con i medesimi anche fuori regione ed anche all'estero. In osservanza del disposto dell'art. 473-bis.12, le parti si riportano al piano genitoriale allegato al ricorso depositato con modalità telematiche che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse dei figli minori e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi