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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/09/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 923/22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 maggio 2025, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. del Tribunale di Roma del 10\1\22 a definizione del giudizio n.r.g. 61790\20
e vertente tra
.a. – avv. S. D'Ercole – appellante Parte_1 E E
avv. F.M. Lino, C. Lino, M. Gallicola Controparte_1
-appellato
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato (d'ora in avanti: Controparte_2
al pagamento, in favore di (d'ora in avanti: dell'importo di euro 10.781,99, Pt_1 Controparte_1 CP_1 olre interessi legali e spese;
in estrema sintesi, il primo giudice ha riconosciuto il diritto del cliente alla ripetizione (ex art. 2033 c.c.) delle c.d. addizionali (addizionali all'accisa sull'energia elettrica, di cui Pt_1 agli art. 52 ss TUA, d.lgs 506\95, il testo unico delle accise;
-da qui l'appello di per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – illogicità Pt_1 e contraddittorietà della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore (pag. 3- 7 appello); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 d.l. n. 511\88 e della direttiva n. 2008\118\C (richiesta all'occorrenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia). Carenza di motivazione (p. 7- 17): 3) Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza e non deducibilità nel presente giudizio- alla stregua del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la direttiva n. 20081118\CE (richiesta all'occorrenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;
p. 17-35 atto di appello); 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. (p. 35 atto di appello);
- resisteva controparte;
-questa Corte, precisate le conclusioni all'esito di udienza cartolare, ha assegnato la causa a decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. (sono state depositate comparse conclusionali e repliche); Ritenuto che: -i primi tre motivi di appello si prestano ad una valutazione unitaria (non senza rimarcarne l'inutile ampiezza, che si riflette nelle difese successive, ma anche l'ampia opacità e astrattezza, rispetto al thema decidendum, con evidenti riflessi negativi in punto di ammissibilità);
-il giudizio, anche in questa sede di gravame, concerne esclusivamente profili giuridici: i profili fattuali (i rapporti contrattuali tra le parti, e gli importi richiesti e riconosciuti, ex art. 2033 c.c., sono ampiamente documentati e incontroversi);
-la questione delle addizionali sulle accise ( è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza di merito Pt_1 (richiamata – invero con ampiezza anche eccessiva- da parte appellata) e di legittimità, ordinaria nonché tributaria (e infatti la Prima Presidente della S.C., con decreto n. 12502 del 10/05/2023, ha dichiarato inammissibile, per difetto di novità, il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. richiesto in materia da un giudice di merito);
-tanto, e ormai da non pochi anni, enunciando principi univoci e del tutto sfavorevoli alla prospettazione del fornitore, anche alla stregua del diritto e della giurisprudenza eurounitaria (che ancora inopinatamente Pt_1 richiama nella memoria di replica);
-dirimente, nel diritto interno (e sempre tenendo conto del diritto eurounitario) è comunque Corte Cost. 15 aprile 2025 n. 43 (richiamata nelle difese conclusionali dall'appellata società, mentre l'appellante è del tutto silente al riguardo); nella specie il remittente- per quanto qui interessa- aveva sollevato “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, … in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”;
-la Consulta (§ 8.2) ha ritenuto sussistente il requisito della rilevanza, espressamente esaminando “l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa” ; così la Corte Cost. : “Da un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta». Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività». Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva. Tuttavia, tale possibilità - ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) - di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”;
-la Corte Cost. smentisce quindi totalmente la “lettura” della pronuncia della Corte europea dall'appellante, nelle difese conclusionali;
-la Corte Cost. ha accolto l'incidente, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”; -l'ampia motivazione (§ 9) ricostruisce anche cronologicamente la normativa in esame, ponendosi la questione della verifica del rispetto da parte delle disposizioni nazionali della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE; la questione, in particolare, è quella della individuazione delle condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica;
da qui ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea, es. Corte giust. 9 novembre 2021, in causa C-255/20; 5 marzo 2015, causa C-553/13; ne segue (§ 11) che “Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)”;
-è appena il caso di accennare all'efficacia “retroattiva” delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale sui rapporti in corso (compreso quindi il presente procedimento);
-va anche richiamata, per completezza, la più recente giurisprudenza di legittimità, che tiene conto anche di Corte Cost. n. 43\25;
-in particolare ha particolare rilevanza (trattandosi di sentenza resa all'esito di pubblica udienza) la recentissima Cass. 24 giugno 2025 n. 16992, attinente ad una vicenda del tutto corrispondente a quella per cui è causa (e decisa, in senso favorevole all'utente, e con condanna ex art. 2033 di dal Tribunale di Roma Pt_1 e da questa Corte); questo il principio di diritto enunciato, con evidenti ricadute anche nel presente giudizio: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c),e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito"; v. anche Cass. 22 maggio 2025 n. 13740: “In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”;
-in termini anche (in motivazione) la giurisprudenza tributaria, v. le recentissime Cass. 7 agosto 2025 n. 2286; 15 luglio 2025 n. 19503; 28 maggio 2025 n. 14259;
-ne segue che l'azione di ripetizione della odierna appellata, sussistendo tutti i requisiti in fatto (come detto) e in diritto è stata del tutto correttamente accolta dal tribunale, con la ordinanza appellata;
e- beninteso- alla stregua del principio della soccombenza- del tutto correttamente è stata condannata alle spese di prime Pt_1 cure;
-Al rigetto dell'appello- manifestamente infondato- segue la condanna dell'appellata alle spese anche di questo grado, con attribuzione ai difensori dell'appellante per espressa richiesta); sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese (con attribuzione ai difensori di parte appellante), che liquida in euro 4500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)