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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5783/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5783/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- Co assegno di invalidità , ”, Controparte_1
PROMOSSA DA
( C.F.: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Pomezia rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni
OZ (c.f.: ), RI OZ ( cf.: ), C.F._2 C.F._3
(C.F. ) e (C.F: Parte_2 C.F._4 Parte_3
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._5
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._6 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“condannare l' a corrispondere a E. 10.161,38 a titolo di ratei CP_1 Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità che vanno dall'1.7.2021 al 31.12.2022; con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/5/2025 per chiedere di: CP_1
“-dichiarare cessata la materia del contendere per l'importo lordo di €. 5.867,50 e rigettare il ricorso per il resto. Con compensazione delle spese”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 17/6/2024; seguiva il rinvio per note all'udienza del 21/10/2025; a tale udienza parte ricorrente chiedeva rinvio per verificare l'avvenuto pagamento della prestazione;
all'esito dell'udienza di rinvio del
27/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
1434/2023 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di Parte_1 omologa del Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del
21/6/2021.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 15/2/2024 e notificato all' in data CP_1
16/2/2024 , mentre in data 13/3/2024 veniva inviato all' il modello AP15 necessario per CP_1 la liquidazione della prestazione.
2 6. Nelle more del procedimento per ATPO la ricorrente riceveva la NASPI con decorrenza dall'8/1/2023, incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
7.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto per il periodo dall'1/7/2021 al CP_3
31/12/2022, nel termine di legge di 120 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. L' costituendosi in giudizio rappresentava l'avvenuta liquidazione degli arretrati CP_1 dall'1/7/2021 al 31/12/2022, ma solo limitatamente alla somma complessiva calcolata di €
5867,50 lordi di cui 4517,98 netti (v. doc. 1 allegato alla memoria ). Inoltre l' CP_1 CP_3 depositava in data 9/10/2025 comunicazione dell'8/10/2025 di avvenuta liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal titolare relativi alla Prestazione n. 002-701518633274 Cat. IO , intestata ad con importo netto pari a euro 4.518,25 e lordo pari ad € Parte_1
5.867,86 (v. doc. depositato da in data 9/10/2025). CP_1
9. Osserva il decidente che la liquidazione nella misura calcolata dall' appare corretta, CP_1 per l'effetto rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna dell' alla liquidazione CP_1 della somma di € 10161,38 per il medesimo periodo, per erroneità di calcolo.
10. L'avvenuta liquidazione della prestazione ed il relativo pagamento per il periodo richiesto nella misura di € 5867,86 lordi determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Rigetta nel resto il ricorso.
* * *
11. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nella misura di € 5867,86 lordi;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5783/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- Co assegno di invalidità , ”, Controparte_1
PROMOSSA DA
( C.F.: ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Pomezia rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni
OZ (c.f.: ), RI OZ ( cf.: ), C.F._2 C.F._3
(C.F. ) e (C.F: Parte_2 C.F._4 Parte_3
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._5
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._6 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 7/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“condannare l' a corrispondere a E. 10.161,38 a titolo di ratei CP_1 Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità che vanno dall'1.7.2021 al 31.12.2022; con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/5/2025 per chiedere di: CP_1
“-dichiarare cessata la materia del contendere per l'importo lordo di €. 5.867,50 e rigettare il ricorso per il resto. Con compensazione delle spese”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 17/6/2024; seguiva il rinvio per note all'udienza del 21/10/2025; a tale udienza parte ricorrente chiedeva rinvio per verificare l'avvenuto pagamento della prestazione;
all'esito dell'udienza di rinvio del
27/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
1434/2023 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di Parte_1 omologa del Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del
21/6/2021.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 15/2/2024 e notificato all' in data CP_1
16/2/2024 , mentre in data 13/3/2024 veniva inviato all' il modello AP15 necessario per CP_1 la liquidazione della prestazione.
2 6. Nelle more del procedimento per ATPO la ricorrente riceveva la NASPI con decorrenza dall'8/1/2023, incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
7.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto per il periodo dall'1/7/2021 al CP_3
31/12/2022, nel termine di legge di 120 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. L' costituendosi in giudizio rappresentava l'avvenuta liquidazione degli arretrati CP_1 dall'1/7/2021 al 31/12/2022, ma solo limitatamente alla somma complessiva calcolata di €
5867,50 lordi di cui 4517,98 netti (v. doc. 1 allegato alla memoria ). Inoltre l' CP_1 CP_3 depositava in data 9/10/2025 comunicazione dell'8/10/2025 di avvenuta liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal titolare relativi alla Prestazione n. 002-701518633274 Cat. IO , intestata ad con importo netto pari a euro 4.518,25 e lordo pari ad € Parte_1
5.867,86 (v. doc. depositato da in data 9/10/2025). CP_1
9. Osserva il decidente che la liquidazione nella misura calcolata dall' appare corretta, CP_1 per l'effetto rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna dell' alla liquidazione CP_1 della somma di € 10161,38 per il medesimo periodo, per erroneità di calcolo.
10. L'avvenuta liquidazione della prestazione ed il relativo pagamento per il periodo richiesto nella misura di € 5867,86 lordi determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Rigetta nel resto il ricorso.
* * *
11. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nella misura di € 5867,86 lordi;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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