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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1687/2023 R.G. pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Bottai ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio come da procura in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Controparte_1 C.F._3
Gustinucci e Andrea Colombini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'Avv.
come da procura in atti;
Ema_1 Email_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ) in qualità di titolare dell'impresa Controparte_2 C.F._4
individuale Edil2 di Baroni Alessandro;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data 19.02.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni riassumente: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio designato dall'ordinanza n.14456/2023 del 24.5.2023 della Corte di Cassazione con cui è stata cassata la sentenza n.664/2020 della Corte di Appello di Firenze: 1) accertare la responsabilità solidale del EO. con il sig. , titolare Controparte_1 Controparte_2 dell'impresa “Edil 2 di Baroni Alessandro”, per i vizi e difetti dei lavori di costruzione dell'immobile di proprietà dei sigg. e sito in Cascina (PI), frazione Visignano, Via Pt_1 Pt_2
Tosco Romagnola n. 2393, di cui alle premesse quantificati in € 7.744,00 ( oltre iva e interessi legali ) conseguentemente condannarlo a pagare ai sigg. e le spese e le competenze Pt_1 Pt_2
di tutti i giudizi di merito, compreso questo, e del giudizio di legittimità; 2) condannare il EO.
ai sensi dell'art. 389 c.p.c. a restituire ai sigg. e la somma di € Controparte_1 Pt_1 Pt_2
5.860,02 da questi corrispostagli ( docc. 3-4 ) in esecuzione della sentenza n. 664/2020 della Corte di Appello di Firenze cassata dall'ordinanza n.14456/2023 della Corte di Cassazione, oltre interessi legali dal pagamento ( 14.5.2020 ) al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i giudizi, di merito e di legittimità”.
Conclusioni riassunto : “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello respingere tutte le Controparte_1
domande formulate nei suoi confronti dai Signori e , siccome Parte_1 Parte_2
palesemente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità definito con l'Ordinanza n. 14456/2023 della Corte di
Cassazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e stante l'esito negativo del procedimento di ATP esperito ante causam, i Sig.ri e convenivano dinnanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Pisa il Sig. , in qualità di titolare dell'impresa individuale Edil2 di Baroni Controparte_2
Alessandro, per sentirlo condannare alla riduzione del prezzo dell'appalto per vizi dell'opera nonché al risarcimento dei danni derivanti da tali vizi e al pagamento della penale prevista dal contratto per il ritardo nel completamento dei lavori. Nello specifico, è pacifico che gli attori stipularono con Edil2 un contratto di appalto per la costruzione di un immobile in Cascina (PI), frazione Visignano, Via Tosco Romagnola n. 2393, nominando direttore dei lavori il ME . I lavori terminarono nel marzo del 2010 e, dopo circa un mese, il direttore dei Controparte_1 lavori denunciò all'impresa appaltatrice la presenza di alcuni vizi nell'opera, trasmettendo tre distinti verbali, datati rispettivamente 12, 20 e 27 aprile 2010 (doc. 3, 4 e 5 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Si costituiva la convenuta Edil2 la quale contestava la pretesa attorea, a sua volta spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del prezzo di appalto, oltre che del corrispettivo di alcune opere fuori Capitolato, e chiedendo al contempo di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori, EO. , per essere da questo manlevata. Controparte_1
L'impresa appaltatrice, infatti, individuava nel professionista il vero responsabile del ritardo nei tempi di consegna e dei vizi dell'immobile, dal momento che il Parente era anche progettista dell'opera.
Il Tribunale di Pisa autorizzava la chiamata e, pertanto, gli attori estendevano le proprie domande anche nei confronti del terzo, il quale costituendosi contestava l'istanza di manleva e l'estensione delle domande attoree nei suoi confronti.
Il giudice di primo grado, istruita la causa con prove testimoniali, interrogatorio formale del EO.
e CTU degli Ing. e previo accertamento della sussistenza dei vizi, accoglieva CP_1 Pt_3 Per_1 la domanda attorea di riduzione del prezzo dell'appalto per difetti dell'opera, condannando la Edil2 in solido con il direttore dei lavori, ritenuto responsabile per non aver provato di aver contestato i vizi all'appaltatore in corso d'opera, al pagamento della somma di € 7.744,00, oltre IVA e interessi legali. Contestualmente il giudice rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori (il risarcimento dei danni e il pagamento della penale per il ritardo nei tempi di consegna) ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell'appaltatrice di pagamento del corrispettivo per la somma di € 26.725,90 oltre IVA e interessi legali. Quanto alle spese di lite, di ATP e di CTU, la sentenza statuiva “compensa le spese tra parte convenuta e terzo chiamato;
compensa le spese per il procedimento di ATP;
compensa le spese di lite per un terzo tra parte attrice e convenuta e condanna gli attori al pagamento a favore della convenuta di due terzi delle spese e della CTU come già liquidata in causa;
compensa le spese di lite per la metà tra parte attrice e terzo chiamato
e condanna parte attrice al pagamento della metà delle spese a favore del terzo chiamato;
liquida le spese di lite in € 7.200,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge”.
2. Avverso la sentenza n. 438/2019 emessa dal Tribunale di Pisa, proponevano appello i Sig.ri e “contro l'impresa appaltatrice su tutti i suoi capi e contro il Direttore dei Lavori Pt_1 Pt_2
EO. soltanto in punto di condanna degli attori a rimborsargli le spese di lite Controparte_1 pur essendo risultati vittoriosi nei suoi confronti…” (p. 2 dell'atto di riassunzione). Si costituiva in giudizio la Edil2, contestando le censure mosse alla sentenza, di cui chiedeva la conferma. Si costituiva anche il quale contestava quanto dedotto dagli appellanti e proponeva a Controparte_1
sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza che lo aveva condannato, in solido con l'impresa appaltatrice, al pagamento in favore degli attori della somma di € 7.744,00, oltre IVA e interessi legali, per la sua responsabilità professionale accertata in relazione alla presenza di vizi dell'immobile.
Con sentenza n. 664/2020 pubblicata in data 18.03.2020, la Corte di Appello di Firenze accoglieva parzialmente l'appello principale, riducendo la somma dovuta dai committenti a titolo di saldo per le opere extra-capitolato, accertando la debenza della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori e modificando la statuizione sulle spese tra appellanti e Edil2 con l'attribuzione dei 2/3 delle stesse a carico dell'impresa appaltatrice. Il Collegio al contempo accoglieva l'appello incidentale del EO. , escludendo la responsabilità di quest'ultimo per i vizi dell'opera, e condannava CP_1 gli attori in solido con l'appellata Edil2 a rimborsargli le spese di lite quantificate in € 7.500,00. La
Corte così motivava la propria decisione: “Da un lato, i vizi riscontrati sono difetti di mera realizzazione ed esecuzione (trattamento dei profilati, soglie 'affogate', mancanza di grata di chiusura dell'areazione in cucina, setole nell'intonaco, sostituzione di chiusini nei pozzetti, pavimentazione in autobloccante che presenta avvallamento sopra la conduttura degli scarichi) e dall'altro lato, effettivamente, la documentazione in atti di parte appellante (docc. 3-5) attesta che in esito alla consegna dei lavori e a distanza di circa un mese, il DL Parente contestava i suddetti difetti all'appaltatrice in tre distinti 'verbali di contestazioni' in data 12.04.2010 (doc. 3),
20.04.2010 (doc. 4) e 27.04.2010 (doc. 5) sì che deve escludersi ogni concorso causale efficiente del DL Parente alla produzione dei danni risentiti dai committenti.”. Il Collegio, dunque, riteneva che i difetti dell'immobile non fossero imputabili a una condotta inadempiente del ME, trattandosi di difetti afferenti alla fase esecutiva dell'appalto e dal momento che fu lo stesso CP_1
a contestare i vizi con tre distinte relazioni, seppur a distanza di un mese dall'ultimazione dell'opera. A tal proposito il Collegio aggiungeva “Né può essere accolta la prospettazione degli appellanti/appellati incidentali nel merito, in ordine alla sostanziale culpa in _3
vigilando del professionista: da un lato la sorveglianza nel cantiere non implica la presenza in esso del DL tutti i giorni, per tutto il giorno, e dall'altro lato comunque le contestazioni sollevate, seppure a fine lavori- allorquando cioè le anomalie si rendevano definitivamente riscontrabili- possono ritenersi intempestive”.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello, limitatamente ai capi relativi al rapporto tra direttore dei lavori e committenti, proponevano ricorso per cassazione questi ultimi, lamentando l'erronea valutazione della condotta del professionista, il comportamento del quale non fu esaminato alla luce dell'obbligo di diligenza qualificata, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui la
Corte di Appello, dal mero fatto che il geometra avesse contestato i vizi nell'aprile del 2010 e dunque a lavori già ultimati, aveva desunto che la contestazione fosse tempestiva, cioè che gli stessi vizi dell'immobile fossero emersi soltanto dopo la conclusione dei lavori, in assenza di elementi probatori a conferma di tale ipotesi. Costituendosi con controricorso, il EO. si limitava a CP_1
chiedere il rigetto del ricorso proposto dalla committenza.
All'esito del giudizio la Corte di cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 14456/2023 pubblicata in data 24.05.2023, accoglieva il ricorso affermando l'erroneità della pronuncia del giudice di secondo grado “nella parte in cui ha ritenuto che valesse ad esimere il professionista da responsabilità la circostanza che quest'ultimo avesse contestato all'impresa edile, solo dopo la consegna dei lavori, la presenza di vizi nelle opere. Né, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta in base a quali elementi probatori presenti in atti la Corte territoriale abbia ritenuti che tutti i vizi riscontrati nelle opere de qua potessero essere riscontrati solo ad ultimazione delle opere e ciò in contrasto con quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o pacifici in quanto non specificamente contestati”.
La Corte disponeva, quindi, il rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della vicenda alla luce del sancito principio di diritto “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez.
2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366;
Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno riassunto nei termini il Pt_1 Pt_2 giudizio davanti alla Corte di Appello, chiedendo di accertare la responsabilità per i vizi dell'opera del ME e, per l'effetto, di condannarlo alla restituzione dell'importo versato dagli CP_1
attori in esecuzione della sentenza di appello cassata, pari a € 5.860,02, e alla refusione delle spese e dei compensi per tutti i gradi di giudizio. Gli attori hanno precisato che la somma oggetto della condanna alla riduzione del prezzo per vizi e difetti delle opere, pari a € 7.744,00, è stata già interamente corrisposta da , cosicché gli stessi non hanno in questa sede Controparte_2
riproposto la domanda di condanna alla riduzione del prezzo anche nei confronti del , pur CP_1 chiedendo l'accertamento della relativa responsabilità solidale al fine di vedersi rifondere dal geometra le spese di lite di tutti i gradi.
5. Si è costituito sostenendo che la sentenza della Corte di Appello cassata in verità Controparte_1
avesse correttamente applicato i principi sanciti nell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione e che, dunque, un nuovo esame della questione avrebbe comportato comunque l'esclusione della sua responsabilità in ordine ai difetti dell'immobile oggetto di appalto.
6. Con ordinanza del 15.03.24 il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia del convenuto in riassunzione e ha invitato il convenuto EO. a prendere posizione sulla Controparte_2 CP_1
proposta conciliativa avanzata dalla controparte nelle note scritte sostitutive _3 dell'udienza del 07.03.24 e così formulata “1) restituzione da parte del geom. ai sigg. CP_1
e della somma di € 5.860,02 pagatagli in forza della cassata sentenza n. 664/2020 Pt_1 Pt_2
della Corte di Appello di Firenze (docc. 3-4), oltre interessi legali dal 14.5.2020, e 2) pagamento da parte del geom. ai sigg. e della somma di € 8.000,00 oltre rimborso spese CP_1 Pt_1 Pt_2
forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, a titolo di rimborso dei compensi di avvocato relativi al giudizio di legittimità, al presente giudizio ed ai giudizi di primo e secondo grado, oltre rimborso ai sigg. e delle seguenti spese vive: contributo unificato pagato per il presente Pt_1 Pt_2
giudizio; imposta di registro del provvedimento che definirà il presente giudizio, contributo unificato pagato per il giudizio di cassazione, versamento di € 200 ex art. 13/2bis pagato per il giudizio di Cassazione, imposta di registro dell'ordinanza n. 14456/2023 della Corte di cassazione nella misura eccedente 200 euro, 1/3 del compenso liquidato dal Tribunale di Pisa al CTU Ing.
1/3 del contributo unificato pagato per i giudizi di primo grado e di secondo grado, 1/3 Per_1 dell'imposta di registro della sentenza di primo e di quella di secondo grado”. Con note scritte del
01.10.24 il EO. ha rifiutato la proposta conciliativa degli attori, dichiarandosi disponibile CP_1 ad accettare “un'eventuale rinuncia al giudizio formulata da controparte, con integrale compensazione delle spese”, controproposta non accettata dagli attori.
7. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 06.02.25 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
19.02.25 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
8. Va premesso che, trattandosi di giudizio di rinvio cd. prosecutorio, con la presente decisione il
Collegio deve limitarsi all'applicazione al caso concreto del principio di diritto enunciato dalla
Corte di legittimità nella propria ordinanza come sopra riportato. L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono, infatti, di escludere che il giudice del rinvio possa sindacare la correttezza del principio di diritto stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (si cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5253 del 28/02/2024). La giurisprudenza è concorde, poi, nel ritenere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (si cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).
Nel caso di specie si verte senz'altro nella terza ipotesi descritta dalla Suprema Corte per cui il giudice di rinvio è tenuto a rivalutare la condotta del ME , per come essa emerge CP_1
complessivamente dalle allegazioni e dalle prove, uniformandosi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Va poi preliminarmente ribadito che l'ordinanza di cassazione ha annullato soltanto il capo della sentenza di appello riguardante i rapporti tra la committenza e il direttore dei lavori, restando coperte dal giudicato le statuizioni disciplinanti i rapporti tra la committenza e l'appaltatrice.
Venendo al merito, la Suprema Corte nel caso di specie ha cassato la sentenza di appello impugnata laddove ha ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista la circostanza che quest'ultimo avesse contestato all'impresa appaltatrice, solo dopo la consegna dei lavori, la presenza di vizi nelle opere, anche perché nella motivazione non risultava in base a quali elementi probatori la Corte d'Appello avesse potuto inferire che tutti i vizi riscontrati sarebbero stati scoperti dal geometra solo ad ultimazione delle opere e “ciò in contrasto con quanto disposto dall'art. 115
c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o pacifici in quanto non specificamente contestati” (si veda p. 7 della ordinanza di Cassazione). Applicando il principio di diritto espresso dalla Corte, secondo cui in tema di appalto il direttore dei lavori è tenuto a svolgere tutta una serie di attività strumentali alla tutela degli interessi della committenza con la diligenza qualificata del professionista e per tutta la durata dei lavori, dunque, occorrerà soltanto verificare se dagli atti risultino altre prove o fatti pacifici dimostrativi dell'esatto adempimento, in assenza dei quali si dovrà senz'altro confermare il giudizio di responsabilità del direttore dei lavori per l'omessa sorveglianza sull'esecuzione dell'appalto già espresso dal giudice di primo grado.
A fronte della contestazione di inadempimento operata dagli attori, il geometra avrebbe dovuto infatti provare l'esatta esecuzione della propria prestazione professionale, comprensiva degli obblighi di diligenza qualificata specificati anche nella ordinanza di cassazione. Ciò perché, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, è tesi ormai pacifica quella per cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero, come nel caso di specie, per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata in alcun modo fornita, essendosi il limitato CP_1
alla mera affermazione della correttezza del proprio operato adducendo come unica prova proprio quei verbali di contestazione dei vizi redatti successivamente alla conclusione dei lavori di cui la
Cassazione ha rilevato l'insufficienza. La Corte di legittimità, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal , ha espressamente affermato che lo stesso, in qualità di direttore dei lavori, CP_1 non poteva limitarsi alla denuncia dei vizi ex post, in quanto era tenuto a sovrintendere l'esecuzione dell'appalto, verificando in corso d'opera la presenza o meno di difetti o difformità rispetto al progetto con il conseguente dovere di comunicare tempestivamente ai committenti le eventuali criticità, il tutto in base alla diligenza qualificata esigibile dal professionista nell'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Anche perché, a mente dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, la sentenza cassata aveva errato nel considerare pacifico tra le parti il fatto che i vizi fossero emersi soltanto in un momento successivo alla conclusione dei lavori, con ciò giustificando la contestazione ad aprile anziché in corso d'opera, poiché nulla era stato allegato a tal riguardo dallo stesso direttore che ne era onerato.
Giova riportare ancora il passaggio dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rilevato “Né, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta in base a quali elementi probatori presenti in atti la Corte territoriale abbia ritenuto che tutti i vizi riscontrati nelle opere de qua potessero essere riscontrati solo ad ultimazione delle opere e ciò in contrasto con quanto disposto dall'art.
115 c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o pacifici in quanto non specificamente contestati”. Tanto più che dall'analisi del compendio probatorio in atti si giunge alla conclusione diametralmente opposta a quella accolta con la sentenza cassata: infatti è pacifico che i difetti riscontrati sull'immobile attengano tutti alla fase di realizzazione dell'opera, la quale si è sviluppata in un periodo di tempo rilevante, peraltro concludendosi in ritardo rispetto al termine previsto dal contratto. Il dato temporale è facilmente verificabile in base alla documentazione in atti;
all'art. 7 del contratto di appalto tra gli odierni riassumenti e Edil2 si prevedeva l'inizio dei lavori entro e non oltre il 19.5.2008 con termine fissato entro il 7.3.2009 (si veda doc. 1 allegato all'atto di citazione primo grado), nella successiva scrittura privata stipulata tra le medesime parti ad integrazione del contratto veniva stabilita una proroga del termine dei lavori, fissato stavolta nel giorno 16.5.2009 (doc. 2 allegato all'atto di citazione primo grado). Considerando che risulta pacifico tra le parti che l'abbandono del cantiere da parte di Edil2
a conclusione delle lavorazioni avvenne in data 7.3.2010, appare evidente l'ampiezza dei tempi di costruzione dell'opera, pari quasi a due anni, di talché è inverosimile che tutti i vizi denunciati dal professionista siano divenuti per la prima volta rilevabili soltanto mesi dopo il termine dei lavori e la dismissione del cantiere.
Come correttamente affermato dagli attori, a sostegno del positivo accertamento della responsabilità del geometra depongono anche le dichiarazioni dei testimoni sentiti in primo grado, i quali hanno tutti confermato che il si recava raramente presso il cantiere e che talvolta occorreva CP_1 chiamarlo. Il teste , fratello dell'imprenditore della Edil2 e operaio nella medesima Testimone_1 impresa, sentito all'udienza del 20.1.2014 in risposta al capitolo di prova n. 7 formulato dal convenuto aveva dichiarato “A metà dei lavori il geometra è sparito, si vedeva CP_2 CP_1
raramente in cantiere. So che mio fratello lo chiamava e non lo trovava e so che venne fissato un appuntamento a causa della fognatura ma si presentò il padre del geometra che non c'entrava nulla con i lavori”. Anche il teste aveva affermato “a volte c'era e a volte lo chiamava la Tes_2 ditta, a volte veniva e a volte se ce n'era bisogno occorreva chiamarlo”. Nello stesso interrogatorio formale è il Parente in prima persona a dichiarare “non ricordo se ho vistato gli stati di avanzamento relativi alle fatture che mi si mostrano” e “ero presente (ndr. sul cantiere) sulla base della tipologia dei lavori che venivano svolti e dello stato di avanzamento degli stessi”, quest'ultima affermazione verosimilmente tesa a giustificare la propria assenza sul cantiere suggerendo latamente una presunta non complessità dei lavori di costruzione di cui era il direttore, che non meritavano per questo attenzione.
Va aggiunto che è la stessa CTU dell'Ing. più volte richiamata dal convenuto in riassunzione, Pt_3
a rilevare una omessa vigilanza del direttore dei lavori sulla esecuzione, “durata sicuramente un lasso di tempo cospicuo tale da non passare inosservata” (si cfr. p. 4 CTU Ing. . Pur Pt_3
riferendosi il CTU al vizio della pavimentazione, unico difetto di cui il geometra ha ammesso la propria responsabilità e di cui comunque è stata esclusa la sussistenza già nel giudizio di primo grado (posto che si sostanziava in un difetto lieve che non incideva né sulla fruibilità del bene né sul complessivo valore dell'opera), dalle conclusioni del perito emergono due importanti elementi: la scarsa attenzione dimostrata dal circa l'andamento del cantiere affidatogli e la durata non CP_1
certo esigua dei lavori, che avrebbe permesso a un direttore dei lavori diligente di prendere cognizione dei vizi di realizzazione, pur indipendenti da errori progettuali, e di porvi rimedio nell'immediato, comunicandolo ai committenti e all'appaltatrice. Tali elementi sono poi valorizzati anche nel prosieguo della CTU poiché, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, l'Ing. ha affermato “il direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla esecuzione ed in Pt_3
particolare sui materiali utilizzati dalla ditta Edil2 per la realizzazione dei pavimenti sicuramente avrebbe avuto il tempo di farlo durante l'esecuzione ma non è stato presente o se presente non ha controllato i materiali utilizzati, ai quali viene attribuito il difetto riscontrato” (si cfr. p. 8 CTU Ing.
. Le conclusioni peritali, anche se, si ribadisce, limitate al vizio del rimbombo della Pt_3
pavimentazione, corroborano la narrazione dei testimoni secondo cui il ME si recava raramente presso il cantiere, necessitando spesso di apposita chiamata. L'assenza del Parente sul cantiere, unitamente alla durata delle lavorazioni tale da consentire l'apprezzamento in corso d'opera di eventuali errori degli operai dell'impresa appaltatrice, permette di inferire come la posteriorità della contestazione dei difetti di realizzazione dell'opera rispetto al termine dei lavori appaltati non sia dipesa da una conoscibilità effettivamente successiva di tali vizi, ma bensì dal mero mancato controllo dei lavori durante il loro svolgimento da parte dell'incaricato. I verbali di contestazione dell'aprile 2010, dunque, anziché far emergere l'operato diligente del geometra, dimostrano l'esatto opposto e cioè che lo stesso non aveva effettuato i dovuti controlli nel progressivo sviluppo dell'opera, avendo provveduto alla verifica dei lavori soltanto al termine degli stessi, quando il cantiere era stato già smontato.
Del resto la stessa elencazione della tipologia di vizi contenuta nella sentenza d'appello cassata (“…
i vizi riscontrati sono difetti di mera realizzazione ed esecuzione (trattamento dei profilati, soglie
'affogate', mancanza di grata di chiusura dell'areazione in cucina, setole nell'intonaco, sostituzione di chiusini nei pozzetti, pavimentazione in autobloccante che presenta avvallamento sopra la conduttura degli scarichi) rende evidente trattarsi di difetti ben visibili ictu oculi, che il
Direttore dei Lavori avrebbe quindi ben potuto constatare nell'immediatezza della loro realizzazione, o comunque poco dopo, mediante un suo semplice sopralluogo e senza bisogno di particolari indagini, in modo tale da poter provvedere alla loro immediata eliminazione;
pertanto il geometra avrebbe ben potuto e dovuto contestare all'impresa appaltatrice tali vizi durante lo svolgimento dei lavori, anche senza necessariamente ipotizzare a tal fine l'obbligo del medesimo di recarsi in cantiere tutti i giorni, mentre invece tutti tali difetti risultano rilevati ex post dal geom.
solo dopo la fine lavori. CP_1
Da notare che lo stesso geom. , pur sostenendo in memoria di replica il contrario (e cioè che CP_1 sarebbe stato per lui impossibile verificare in corso d'opera la sussistenza dei predetti difetti di esecuzione dell'opera), in realtà corrobora egli stesso il giudizio qui esposto, perché precisa “sono tutti difetti che si manifestano solo a distanza di ore se non addirittura di giorni dall'avvenuta esecuzione delle relative lavorazioni” ed abbiamo già detto che l'appalto cominciò a maggio 2008 e terminò nel marzo del 2010.
Alla luce di tali premesse va dichiarata la sussistenza della responsabilità professionale di CP_1
per i vizi della costruzione di proprietà in solido con ,
[...] _3 Controparte_4 convenuto contumace nel giudizio di rinvio, il quale ha già provveduto al pagamento dell'intero importo riconosciuto agli attori dalla sentenza di primo grado e pari a € 7.744,00.
10. Dall'accertamento della responsabilità del deve conseguire l'accoglimento della CP_1
domanda dei riassumenti di restituzione di quanto versato al convenuto in esecuzione della sentenza n. 644/2020 della Corte di appello, che aveva così statuito: “condanna le Parti appellante Pt_4
e appellata EDIL2 al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore
[...] dell'appellato/appellante incidentale che sono liquidate, in favore di quest'ultimo, in CP_1 complessivi € 4.000,00 per il primo grado e € 3.500,00 per il presente grado, per entrambi oltre accessori dovuti per legge (IVA, CAP e spese generali al 15%)”. All'esito di questo giudizio, infatti, gli attori sono risultati parte vittoriosa nei confronti del per cui, _3 CP_1
seguendo il principio di soccombenza, le spese processuali devono essere poste a carico di quest'ultimo, di talché la sussistenza del diritto alla restituzione delle somme pagate dagli attori in esecuzione della sentenza cassata a titolo di rimborso delle spese di lite. È ormai pacifico in giurisprudenza che “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.” (si cfr. da ultimo Cass. Sez. L., Sentenza n. 11115 del
27/04/2021). A tal proposito gli attori hanno prodotto in giudizio due distinti bonifici con beneficiario (doc.
3-4 allegati all'atto di riassunzione) l'uno datato 7.4.2020 per € Controparte_1
5.495,42 e l'altro datato 14.5.2020 per € 364,60. La somma totale, di € 5.860,02, corrisponde alla metà delle spese legali complessivamente liquidate a favore del convenuto nella sentenza CP_1 cassata, con l'aggiunta di IVA e CPA, sommata alla metà del contributo unificato di € 777,00 versato dagli odierni attori per la causa di appello. In relazione alla domanda di ripetizione il convenuto riassunto nulla ha eccepito, di talché va condannato alla restituzione di quanto versatogli dagli attori nel quantum da essi richiesto pari a € 5.860,02. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali maturati dal pagamento dell'indebito (14.5.2020) al momento della restituzione.
10. Quanto alle spese di lite è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01). Tale principio si applica anche alla liquidazione delle spese in sede di rinvio, poiché “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Va premesso che non vi è ragione di discostarsi dalla statuizione delle spese di lite operata dalla
Corte di appello quanto ai rapporti tra appellanti e appellata Edil2, posto che sono passati in giudicato con la medesima sentenza, sul punto non cassata, i capi relativi a tali rapporti. Venendo invece ai rapporti oggetto dell'odierna decisione, e quindi tra le parti costituite e _3
, gli attori sono risultati parte totalmente vittoriosa della lite, avendo vista riconosciuta la CP_1
responsabilità solidale del direttore dei lavori con conseguente accoglimento della domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza annullata, di talché le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte soccombente , e vanno liquidate come in Controparte_1
dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (in base al decisum) e, quanto al grado di appello e al giudizio di rinvio, con esclusione delle fasi istruttorie non espletate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così dispone:
1) Accerta la responsabilità di , in qualità di direttore dei lavori, per i vizi dell'opera Controparte_1 appaltata da e e per l'effetto condanna a restituire a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e la somma di € 5.860,02 pagata in esecuzione della sentenza di Parte_1 Parte_2
appello cassata n. 664/20, oltre interessi legali dal pagamento (14.5.2020) al saldo.
2) Condanna al pagamento in favore di e delle spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di lite di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado nella somma di € 5.077,00, per l'appello nella somma di € 3.966,00, per la fase di legittimità nella somma di € 3.082,00 e per il presente giudizio di rinvio nella somma di € 3.966,00 oltre, per tutti i gradi, al 15% a titolo di spese forfettarie, oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.2.25
Il Presidente Estensore
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1687/2023 R.G. pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Bottai ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio come da procura in atti;
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Controparte_1 C.F._3
Gustinucci e Andrea Colombini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'Avv.
come da procura in atti;
Ema_1 Email_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ) in qualità di titolare dell'impresa Controparte_2 C.F._4
individuale Edil2 di Baroni Alessandro;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data 19.02.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni riassumente: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio designato dall'ordinanza n.14456/2023 del 24.5.2023 della Corte di Cassazione con cui è stata cassata la sentenza n.664/2020 della Corte di Appello di Firenze: 1) accertare la responsabilità solidale del EO. con il sig. , titolare Controparte_1 Controparte_2 dell'impresa “Edil 2 di Baroni Alessandro”, per i vizi e difetti dei lavori di costruzione dell'immobile di proprietà dei sigg. e sito in Cascina (PI), frazione Visignano, Via Pt_1 Pt_2
Tosco Romagnola n. 2393, di cui alle premesse quantificati in € 7.744,00 ( oltre iva e interessi legali ) conseguentemente condannarlo a pagare ai sigg. e le spese e le competenze Pt_1 Pt_2
di tutti i giudizi di merito, compreso questo, e del giudizio di legittimità; 2) condannare il EO.
ai sensi dell'art. 389 c.p.c. a restituire ai sigg. e la somma di € Controparte_1 Pt_1 Pt_2
5.860,02 da questi corrispostagli ( docc. 3-4 ) in esecuzione della sentenza n. 664/2020 della Corte di Appello di Firenze cassata dall'ordinanza n.14456/2023 della Corte di Cassazione, oltre interessi legali dal pagamento ( 14.5.2020 ) al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i giudizi, di merito e di legittimità”.
Conclusioni riassunto : “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello respingere tutte le Controparte_1
domande formulate nei suoi confronti dai Signori e , siccome Parte_1 Parte_2
palesemente infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità definito con l'Ordinanza n. 14456/2023 della Corte di
Cassazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e stante l'esito negativo del procedimento di ATP esperito ante causam, i Sig.ri e convenivano dinnanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Pisa il Sig. , in qualità di titolare dell'impresa individuale Edil2 di Baroni Controparte_2
Alessandro, per sentirlo condannare alla riduzione del prezzo dell'appalto per vizi dell'opera nonché al risarcimento dei danni derivanti da tali vizi e al pagamento della penale prevista dal contratto per il ritardo nel completamento dei lavori. Nello specifico, è pacifico che gli attori stipularono con Edil2 un contratto di appalto per la costruzione di un immobile in Cascina (PI), frazione Visignano, Via Tosco Romagnola n. 2393, nominando direttore dei lavori il ME . I lavori terminarono nel marzo del 2010 e, dopo circa un mese, il direttore dei Controparte_1 lavori denunciò all'impresa appaltatrice la presenza di alcuni vizi nell'opera, trasmettendo tre distinti verbali, datati rispettivamente 12, 20 e 27 aprile 2010 (doc. 3, 4 e 5 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Si costituiva la convenuta Edil2 la quale contestava la pretesa attorea, a sua volta spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo del prezzo di appalto, oltre che del corrispettivo di alcune opere fuori Capitolato, e chiedendo al contempo di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori, EO. , per essere da questo manlevata. Controparte_1
L'impresa appaltatrice, infatti, individuava nel professionista il vero responsabile del ritardo nei tempi di consegna e dei vizi dell'immobile, dal momento che il Parente era anche progettista dell'opera.
Il Tribunale di Pisa autorizzava la chiamata e, pertanto, gli attori estendevano le proprie domande anche nei confronti del terzo, il quale costituendosi contestava l'istanza di manleva e l'estensione delle domande attoree nei suoi confronti.
Il giudice di primo grado, istruita la causa con prove testimoniali, interrogatorio formale del EO.
e CTU degli Ing. e previo accertamento della sussistenza dei vizi, accoglieva CP_1 Pt_3 Per_1 la domanda attorea di riduzione del prezzo dell'appalto per difetti dell'opera, condannando la Edil2 in solido con il direttore dei lavori, ritenuto responsabile per non aver provato di aver contestato i vizi all'appaltatore in corso d'opera, al pagamento della somma di € 7.744,00, oltre IVA e interessi legali. Contestualmente il giudice rigettava le ulteriori domande proposte dagli attori (il risarcimento dei danni e il pagamento della penale per il ritardo nei tempi di consegna) ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell'appaltatrice di pagamento del corrispettivo per la somma di € 26.725,90 oltre IVA e interessi legali. Quanto alle spese di lite, di ATP e di CTU, la sentenza statuiva “compensa le spese tra parte convenuta e terzo chiamato;
compensa le spese per il procedimento di ATP;
compensa le spese di lite per un terzo tra parte attrice e convenuta e condanna gli attori al pagamento a favore della convenuta di due terzi delle spese e della CTU come già liquidata in causa;
compensa le spese di lite per la metà tra parte attrice e terzo chiamato
e condanna parte attrice al pagamento della metà delle spese a favore del terzo chiamato;
liquida le spese di lite in € 7.200,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovuti come per legge”.
2. Avverso la sentenza n. 438/2019 emessa dal Tribunale di Pisa, proponevano appello i Sig.ri e “contro l'impresa appaltatrice su tutti i suoi capi e contro il Direttore dei Lavori Pt_1 Pt_2
EO. soltanto in punto di condanna degli attori a rimborsargli le spese di lite Controparte_1 pur essendo risultati vittoriosi nei suoi confronti…” (p. 2 dell'atto di riassunzione). Si costituiva in giudizio la Edil2, contestando le censure mosse alla sentenza, di cui chiedeva la conferma. Si costituiva anche il quale contestava quanto dedotto dagli appellanti e proponeva a Controparte_1
sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza che lo aveva condannato, in solido con l'impresa appaltatrice, al pagamento in favore degli attori della somma di € 7.744,00, oltre IVA e interessi legali, per la sua responsabilità professionale accertata in relazione alla presenza di vizi dell'immobile.
Con sentenza n. 664/2020 pubblicata in data 18.03.2020, la Corte di Appello di Firenze accoglieva parzialmente l'appello principale, riducendo la somma dovuta dai committenti a titolo di saldo per le opere extra-capitolato, accertando la debenza della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori e modificando la statuizione sulle spese tra appellanti e Edil2 con l'attribuzione dei 2/3 delle stesse a carico dell'impresa appaltatrice. Il Collegio al contempo accoglieva l'appello incidentale del EO. , escludendo la responsabilità di quest'ultimo per i vizi dell'opera, e condannava CP_1 gli attori in solido con l'appellata Edil2 a rimborsargli le spese di lite quantificate in € 7.500,00. La
Corte così motivava la propria decisione: “Da un lato, i vizi riscontrati sono difetti di mera realizzazione ed esecuzione (trattamento dei profilati, soglie 'affogate', mancanza di grata di chiusura dell'areazione in cucina, setole nell'intonaco, sostituzione di chiusini nei pozzetti, pavimentazione in autobloccante che presenta avvallamento sopra la conduttura degli scarichi) e dall'altro lato, effettivamente, la documentazione in atti di parte appellante (docc. 3-5) attesta che in esito alla consegna dei lavori e a distanza di circa un mese, il DL Parente contestava i suddetti difetti all'appaltatrice in tre distinti 'verbali di contestazioni' in data 12.04.2010 (doc. 3),
20.04.2010 (doc. 4) e 27.04.2010 (doc. 5) sì che deve escludersi ogni concorso causale efficiente del DL Parente alla produzione dei danni risentiti dai committenti.”. Il Collegio, dunque, riteneva che i difetti dell'immobile non fossero imputabili a una condotta inadempiente del ME, trattandosi di difetti afferenti alla fase esecutiva dell'appalto e dal momento che fu lo stesso CP_1
a contestare i vizi con tre distinte relazioni, seppur a distanza di un mese dall'ultimazione dell'opera. A tal proposito il Collegio aggiungeva “Né può essere accolta la prospettazione degli appellanti/appellati incidentali nel merito, in ordine alla sostanziale culpa in _3
vigilando del professionista: da un lato la sorveglianza nel cantiere non implica la presenza in esso del DL tutti i giorni, per tutto il giorno, e dall'altro lato comunque le contestazioni sollevate, seppure a fine lavori- allorquando cioè le anomalie si rendevano definitivamente riscontrabili- possono ritenersi intempestive”.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello, limitatamente ai capi relativi al rapporto tra direttore dei lavori e committenti, proponevano ricorso per cassazione questi ultimi, lamentando l'erronea valutazione della condotta del professionista, il comportamento del quale non fu esaminato alla luce dell'obbligo di diligenza qualificata, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui la
Corte di Appello, dal mero fatto che il geometra avesse contestato i vizi nell'aprile del 2010 e dunque a lavori già ultimati, aveva desunto che la contestazione fosse tempestiva, cioè che gli stessi vizi dell'immobile fossero emersi soltanto dopo la conclusione dei lavori, in assenza di elementi probatori a conferma di tale ipotesi. Costituendosi con controricorso, il EO. si limitava a CP_1
chiedere il rigetto del ricorso proposto dalla committenza.
All'esito del giudizio la Corte di cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 14456/2023 pubblicata in data 24.05.2023, accoglieva il ricorso affermando l'erroneità della pronuncia del giudice di secondo grado “nella parte in cui ha ritenuto che valesse ad esimere il professionista da responsabilità la circostanza che quest'ultimo avesse contestato all'impresa edile, solo dopo la consegna dei lavori, la presenza di vizi nelle opere. Né, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta in base a quali elementi probatori presenti in atti la Corte territoriale abbia ritenuti che tutti i vizi riscontrati nelle opere de qua potessero essere riscontrati solo ad ultimazione delle opere e ciò in contrasto con quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o pacifici in quanto non specificamente contestati”.
La Corte disponeva, quindi, il rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della vicenda alla luce del sancito principio di diritto “il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez.
2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366;
Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)”.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno riassunto nei termini il Pt_1 Pt_2 giudizio davanti alla Corte di Appello, chiedendo di accertare la responsabilità per i vizi dell'opera del ME e, per l'effetto, di condannarlo alla restituzione dell'importo versato dagli CP_1
attori in esecuzione della sentenza di appello cassata, pari a € 5.860,02, e alla refusione delle spese e dei compensi per tutti i gradi di giudizio. Gli attori hanno precisato che la somma oggetto della condanna alla riduzione del prezzo per vizi e difetti delle opere, pari a € 7.744,00, è stata già interamente corrisposta da , cosicché gli stessi non hanno in questa sede Controparte_2
riproposto la domanda di condanna alla riduzione del prezzo anche nei confronti del , pur CP_1 chiedendo l'accertamento della relativa responsabilità solidale al fine di vedersi rifondere dal geometra le spese di lite di tutti i gradi.
5. Si è costituito sostenendo che la sentenza della Corte di Appello cassata in verità Controparte_1
avesse correttamente applicato i principi sanciti nell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione e che, dunque, un nuovo esame della questione avrebbe comportato comunque l'esclusione della sua responsabilità in ordine ai difetti dell'immobile oggetto di appalto.
6. Con ordinanza del 15.03.24 il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia del convenuto in riassunzione e ha invitato il convenuto EO. a prendere posizione sulla Controparte_2 CP_1
proposta conciliativa avanzata dalla controparte nelle note scritte sostitutive _3 dell'udienza del 07.03.24 e così formulata “1) restituzione da parte del geom. ai sigg. CP_1
e della somma di € 5.860,02 pagatagli in forza della cassata sentenza n. 664/2020 Pt_1 Pt_2
della Corte di Appello di Firenze (docc. 3-4), oltre interessi legali dal 14.5.2020, e 2) pagamento da parte del geom. ai sigg. e della somma di € 8.000,00 oltre rimborso spese CP_1 Pt_1 Pt_2
forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, a titolo di rimborso dei compensi di avvocato relativi al giudizio di legittimità, al presente giudizio ed ai giudizi di primo e secondo grado, oltre rimborso ai sigg. e delle seguenti spese vive: contributo unificato pagato per il presente Pt_1 Pt_2
giudizio; imposta di registro del provvedimento che definirà il presente giudizio, contributo unificato pagato per il giudizio di cassazione, versamento di € 200 ex art. 13/2bis pagato per il giudizio di Cassazione, imposta di registro dell'ordinanza n. 14456/2023 della Corte di cassazione nella misura eccedente 200 euro, 1/3 del compenso liquidato dal Tribunale di Pisa al CTU Ing.
1/3 del contributo unificato pagato per i giudizi di primo grado e di secondo grado, 1/3 Per_1 dell'imposta di registro della sentenza di primo e di quella di secondo grado”. Con note scritte del
01.10.24 il EO. ha rifiutato la proposta conciliativa degli attori, dichiarandosi disponibile CP_1 ad accettare “un'eventuale rinuncia al giudizio formulata da controparte, con integrale compensazione delle spese”, controproposta non accettata dagli attori.
7. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 06.02.25 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data
19.02.25 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
8. Va premesso che, trattandosi di giudizio di rinvio cd. prosecutorio, con la presente decisione il
Collegio deve limitarsi all'applicazione al caso concreto del principio di diritto enunciato dalla
Corte di legittimità nella propria ordinanza come sopra riportato. L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono, infatti, di escludere che il giudice del rinvio possa sindacare la correttezza del principio di diritto stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (si cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5253 del 28/02/2024). La giurisprudenza è concorde, poi, nel ritenere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (si cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).
Nel caso di specie si verte senz'altro nella terza ipotesi descritta dalla Suprema Corte per cui il giudice di rinvio è tenuto a rivalutare la condotta del ME , per come essa emerge CP_1
complessivamente dalle allegazioni e dalle prove, uniformandosi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,
c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Va poi preliminarmente ribadito che l'ordinanza di cassazione ha annullato soltanto il capo della sentenza di appello riguardante i rapporti tra la committenza e il direttore dei lavori, restando coperte dal giudicato le statuizioni disciplinanti i rapporti tra la committenza e l'appaltatrice.
Venendo al merito, la Suprema Corte nel caso di specie ha cassato la sentenza di appello impugnata laddove ha ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità del professionista la circostanza che quest'ultimo avesse contestato all'impresa appaltatrice, solo dopo la consegna dei lavori, la presenza di vizi nelle opere, anche perché nella motivazione non risultava in base a quali elementi probatori la Corte d'Appello avesse potuto inferire che tutti i vizi riscontrati sarebbero stati scoperti dal geometra solo ad ultimazione delle opere e “ciò in contrasto con quanto disposto dall'art. 115
c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o pacifici in quanto non specificamente contestati” (si veda p. 7 della ordinanza di Cassazione). Applicando il principio di diritto espresso dalla Corte, secondo cui in tema di appalto il direttore dei lavori è tenuto a svolgere tutta una serie di attività strumentali alla tutela degli interessi della committenza con la diligenza qualificata del professionista e per tutta la durata dei lavori, dunque, occorrerà soltanto verificare se dagli atti risultino altre prove o fatti pacifici dimostrativi dell'esatto adempimento, in assenza dei quali si dovrà senz'altro confermare il giudizio di responsabilità del direttore dei lavori per l'omessa sorveglianza sull'esecuzione dell'appalto già espresso dal giudice di primo grado.
A fronte della contestazione di inadempimento operata dagli attori, il geometra avrebbe dovuto infatti provare l'esatta esecuzione della propria prestazione professionale, comprensiva degli obblighi di diligenza qualificata specificati anche nella ordinanza di cassazione. Ciò perché, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, è tesi ormai pacifica quella per cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero, come nel caso di specie, per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata in alcun modo fornita, essendosi il limitato CP_1
alla mera affermazione della correttezza del proprio operato adducendo come unica prova proprio quei verbali di contestazione dei vizi redatti successivamente alla conclusione dei lavori di cui la
Cassazione ha rilevato l'insufficienza. La Corte di legittimità, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal , ha espressamente affermato che lo stesso, in qualità di direttore dei lavori, CP_1 non poteva limitarsi alla denuncia dei vizi ex post, in quanto era tenuto a sovrintendere l'esecuzione dell'appalto, verificando in corso d'opera la presenza o meno di difetti o difformità rispetto al progetto con il conseguente dovere di comunicare tempestivamente ai committenti le eventuali criticità, il tutto in base alla diligenza qualificata esigibile dal professionista nell'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Anche perché, a mente dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, la sentenza cassata aveva errato nel considerare pacifico tra le parti il fatto che i vizi fossero emersi soltanto in un momento successivo alla conclusione dei lavori, con ciò giustificando la contestazione ad aprile anziché in corso d'opera, poiché nulla era stato allegato a tal riguardo dallo stesso direttore che ne era onerato.
Giova riportare ancora il passaggio dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rilevato “Né, dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta in base a quali elementi probatori presenti in atti la Corte territoriale abbia ritenuto che tutti i vizi riscontrati nelle opere de qua potessero essere riscontrati solo ad ultimazione delle opere e ciò in contrasto con quanto disposto dall'art.
115 c.p.c., che impone al giudice di decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti o pacifici in quanto non specificamente contestati”. Tanto più che dall'analisi del compendio probatorio in atti si giunge alla conclusione diametralmente opposta a quella accolta con la sentenza cassata: infatti è pacifico che i difetti riscontrati sull'immobile attengano tutti alla fase di realizzazione dell'opera, la quale si è sviluppata in un periodo di tempo rilevante, peraltro concludendosi in ritardo rispetto al termine previsto dal contratto. Il dato temporale è facilmente verificabile in base alla documentazione in atti;
all'art. 7 del contratto di appalto tra gli odierni riassumenti e Edil2 si prevedeva l'inizio dei lavori entro e non oltre il 19.5.2008 con termine fissato entro il 7.3.2009 (si veda doc. 1 allegato all'atto di citazione primo grado), nella successiva scrittura privata stipulata tra le medesime parti ad integrazione del contratto veniva stabilita una proroga del termine dei lavori, fissato stavolta nel giorno 16.5.2009 (doc. 2 allegato all'atto di citazione primo grado). Considerando che risulta pacifico tra le parti che l'abbandono del cantiere da parte di Edil2
a conclusione delle lavorazioni avvenne in data 7.3.2010, appare evidente l'ampiezza dei tempi di costruzione dell'opera, pari quasi a due anni, di talché è inverosimile che tutti i vizi denunciati dal professionista siano divenuti per la prima volta rilevabili soltanto mesi dopo il termine dei lavori e la dismissione del cantiere.
Come correttamente affermato dagli attori, a sostegno del positivo accertamento della responsabilità del geometra depongono anche le dichiarazioni dei testimoni sentiti in primo grado, i quali hanno tutti confermato che il si recava raramente presso il cantiere e che talvolta occorreva CP_1 chiamarlo. Il teste , fratello dell'imprenditore della Edil2 e operaio nella medesima Testimone_1 impresa, sentito all'udienza del 20.1.2014 in risposta al capitolo di prova n. 7 formulato dal convenuto aveva dichiarato “A metà dei lavori il geometra è sparito, si vedeva CP_2 CP_1
raramente in cantiere. So che mio fratello lo chiamava e non lo trovava e so che venne fissato un appuntamento a causa della fognatura ma si presentò il padre del geometra che non c'entrava nulla con i lavori”. Anche il teste aveva affermato “a volte c'era e a volte lo chiamava la Tes_2 ditta, a volte veniva e a volte se ce n'era bisogno occorreva chiamarlo”. Nello stesso interrogatorio formale è il Parente in prima persona a dichiarare “non ricordo se ho vistato gli stati di avanzamento relativi alle fatture che mi si mostrano” e “ero presente (ndr. sul cantiere) sulla base della tipologia dei lavori che venivano svolti e dello stato di avanzamento degli stessi”, quest'ultima affermazione verosimilmente tesa a giustificare la propria assenza sul cantiere suggerendo latamente una presunta non complessità dei lavori di costruzione di cui era il direttore, che non meritavano per questo attenzione.
Va aggiunto che è la stessa CTU dell'Ing. più volte richiamata dal convenuto in riassunzione, Pt_3
a rilevare una omessa vigilanza del direttore dei lavori sulla esecuzione, “durata sicuramente un lasso di tempo cospicuo tale da non passare inosservata” (si cfr. p. 4 CTU Ing. . Pur Pt_3
riferendosi il CTU al vizio della pavimentazione, unico difetto di cui il geometra ha ammesso la propria responsabilità e di cui comunque è stata esclusa la sussistenza già nel giudizio di primo grado (posto che si sostanziava in un difetto lieve che non incideva né sulla fruibilità del bene né sul complessivo valore dell'opera), dalle conclusioni del perito emergono due importanti elementi: la scarsa attenzione dimostrata dal circa l'andamento del cantiere affidatogli e la durata non CP_1
certo esigua dei lavori, che avrebbe permesso a un direttore dei lavori diligente di prendere cognizione dei vizi di realizzazione, pur indipendenti da errori progettuali, e di porvi rimedio nell'immediato, comunicandolo ai committenti e all'appaltatrice. Tali elementi sono poi valorizzati anche nel prosieguo della CTU poiché, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, l'Ing. ha affermato “il direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla esecuzione ed in Pt_3
particolare sui materiali utilizzati dalla ditta Edil2 per la realizzazione dei pavimenti sicuramente avrebbe avuto il tempo di farlo durante l'esecuzione ma non è stato presente o se presente non ha controllato i materiali utilizzati, ai quali viene attribuito il difetto riscontrato” (si cfr. p. 8 CTU Ing.
. Le conclusioni peritali, anche se, si ribadisce, limitate al vizio del rimbombo della Pt_3
pavimentazione, corroborano la narrazione dei testimoni secondo cui il ME si recava raramente presso il cantiere, necessitando spesso di apposita chiamata. L'assenza del Parente sul cantiere, unitamente alla durata delle lavorazioni tale da consentire l'apprezzamento in corso d'opera di eventuali errori degli operai dell'impresa appaltatrice, permette di inferire come la posteriorità della contestazione dei difetti di realizzazione dell'opera rispetto al termine dei lavori appaltati non sia dipesa da una conoscibilità effettivamente successiva di tali vizi, ma bensì dal mero mancato controllo dei lavori durante il loro svolgimento da parte dell'incaricato. I verbali di contestazione dell'aprile 2010, dunque, anziché far emergere l'operato diligente del geometra, dimostrano l'esatto opposto e cioè che lo stesso non aveva effettuato i dovuti controlli nel progressivo sviluppo dell'opera, avendo provveduto alla verifica dei lavori soltanto al termine degli stessi, quando il cantiere era stato già smontato.
Del resto la stessa elencazione della tipologia di vizi contenuta nella sentenza d'appello cassata (“…
i vizi riscontrati sono difetti di mera realizzazione ed esecuzione (trattamento dei profilati, soglie
'affogate', mancanza di grata di chiusura dell'areazione in cucina, setole nell'intonaco, sostituzione di chiusini nei pozzetti, pavimentazione in autobloccante che presenta avvallamento sopra la conduttura degli scarichi) rende evidente trattarsi di difetti ben visibili ictu oculi, che il
Direttore dei Lavori avrebbe quindi ben potuto constatare nell'immediatezza della loro realizzazione, o comunque poco dopo, mediante un suo semplice sopralluogo e senza bisogno di particolari indagini, in modo tale da poter provvedere alla loro immediata eliminazione;
pertanto il geometra avrebbe ben potuto e dovuto contestare all'impresa appaltatrice tali vizi durante lo svolgimento dei lavori, anche senza necessariamente ipotizzare a tal fine l'obbligo del medesimo di recarsi in cantiere tutti i giorni, mentre invece tutti tali difetti risultano rilevati ex post dal geom.
solo dopo la fine lavori. CP_1
Da notare che lo stesso geom. , pur sostenendo in memoria di replica il contrario (e cioè che CP_1 sarebbe stato per lui impossibile verificare in corso d'opera la sussistenza dei predetti difetti di esecuzione dell'opera), in realtà corrobora egli stesso il giudizio qui esposto, perché precisa “sono tutti difetti che si manifestano solo a distanza di ore se non addirittura di giorni dall'avvenuta esecuzione delle relative lavorazioni” ed abbiamo già detto che l'appalto cominciò a maggio 2008 e terminò nel marzo del 2010.
Alla luce di tali premesse va dichiarata la sussistenza della responsabilità professionale di CP_1
per i vizi della costruzione di proprietà in solido con ,
[...] _3 Controparte_4 convenuto contumace nel giudizio di rinvio, il quale ha già provveduto al pagamento dell'intero importo riconosciuto agli attori dalla sentenza di primo grado e pari a € 7.744,00.
10. Dall'accertamento della responsabilità del deve conseguire l'accoglimento della CP_1
domanda dei riassumenti di restituzione di quanto versato al convenuto in esecuzione della sentenza n. 644/2020 della Corte di appello, che aveva così statuito: “condanna le Parti appellante Pt_4
e appellata EDIL2 al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore
[...] dell'appellato/appellante incidentale che sono liquidate, in favore di quest'ultimo, in CP_1 complessivi € 4.000,00 per il primo grado e € 3.500,00 per il presente grado, per entrambi oltre accessori dovuti per legge (IVA, CAP e spese generali al 15%)”. All'esito di questo giudizio, infatti, gli attori sono risultati parte vittoriosa nei confronti del per cui, _3 CP_1
seguendo il principio di soccombenza, le spese processuali devono essere poste a carico di quest'ultimo, di talché la sussistenza del diritto alla restituzione delle somme pagate dagli attori in esecuzione della sentenza cassata a titolo di rimborso delle spese di lite. È ormai pacifico in giurisprudenza che “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.” (si cfr. da ultimo Cass. Sez. L., Sentenza n. 11115 del
27/04/2021). A tal proposito gli attori hanno prodotto in giudizio due distinti bonifici con beneficiario (doc.
3-4 allegati all'atto di riassunzione) l'uno datato 7.4.2020 per € Controparte_1
5.495,42 e l'altro datato 14.5.2020 per € 364,60. La somma totale, di € 5.860,02, corrisponde alla metà delle spese legali complessivamente liquidate a favore del convenuto nella sentenza CP_1 cassata, con l'aggiunta di IVA e CPA, sommata alla metà del contributo unificato di € 777,00 versato dagli odierni attori per la causa di appello. In relazione alla domanda di ripetizione il convenuto riassunto nulla ha eccepito, di talché va condannato alla restituzione di quanto versatogli dagli attori nel quantum da essi richiesto pari a € 5.860,02. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali maturati dal pagamento dell'indebito (14.5.2020) al momento della restituzione.
10. Quanto alle spese di lite è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01). Tale principio si applica anche alla liquidazione delle spese in sede di rinvio, poiché “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Va premesso che non vi è ragione di discostarsi dalla statuizione delle spese di lite operata dalla
Corte di appello quanto ai rapporti tra appellanti e appellata Edil2, posto che sono passati in giudicato con la medesima sentenza, sul punto non cassata, i capi relativi a tali rapporti. Venendo invece ai rapporti oggetto dell'odierna decisione, e quindi tra le parti costituite e _3
, gli attori sono risultati parte totalmente vittoriosa della lite, avendo vista riconosciuta la CP_1
responsabilità solidale del direttore dei lavori con conseguente accoglimento della domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza annullata, di talché le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte soccombente , e vanno liquidate come in Controparte_1
dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (in base al decisum) e, quanto al grado di appello e al giudizio di rinvio, con esclusione delle fasi istruttorie non espletate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così dispone:
1) Accerta la responsabilità di , in qualità di direttore dei lavori, per i vizi dell'opera Controparte_1 appaltata da e e per l'effetto condanna a restituire a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e la somma di € 5.860,02 pagata in esecuzione della sentenza di Parte_1 Parte_2
appello cassata n. 664/20, oltre interessi legali dal pagamento (14.5.2020) al saldo.
2) Condanna al pagamento in favore di e delle spese Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di lite di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado nella somma di € 5.077,00, per l'appello nella somma di € 3.966,00, per la fase di legittimità nella somma di € 3.082,00 e per il presente giudizio di rinvio nella somma di € 3.966,00 oltre, per tutti i gradi, al 15% a titolo di spese forfettarie, oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.2.25
Il Presidente Estensore
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.