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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/04/2024, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4750/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4750/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VOLPONI GAUDENZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. FERRARI RAMONA, in PARMA, giusta procura in atti
CONVENUTO;
e contro
, Organizzazione_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NISI PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BOLOGNA, giusta procura in atti, pagina 1 di 10 TERZO CHIAMATO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/12/2023, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve sintesi dello svolgimento del processo ha convenuto in giudizio la per ottenere il risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale del 09.06.2020, che lo aveva visto imbattersi in un cinghiale in Località Pontescodogna mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Fiat Punto.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la domanda nel merito affermando che non sussistano CP_1 le condizioni di ingresso del meccanismo risarcitorio;
con vittoria di spese e compensi di lite;
ha chiamato in causa la , per esercitare il regresso. Organizzazione_1
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto di ogni domanda. Organizzazione_1
L'odierna vicenda giudiziale si inserisce nel solco di un lungo filone di controversie su cui è possibile invocare principi giurisprudenziali ormai sufficientemente chiari, seppur non integralmente condivisibili.
Del soggetto legittimato dal lato passivo.
Sul punto, è sufficiente richiamare due precedenti della S.C.
Sulla scorta di quanto affermato da C. n. 7969/20, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In questa pronuncia la S.C. ha indicato il soggetto passivamente legittimato alla relativa domanda risarcitoria nelle Regioni, quali enti cui lo Stato (con la l. n. 157/1992) ha demandato le funzioni di tutela e gestione della fauna selvatica;
ha affermato che, prima di esaminare tale profilo di responsabilità è indispensabile valutare la condotta del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civile;
ha chiarito che, in ogni caso, in presenza di delega di funzioni a soggetti terzi e/o di loro responsabilità di altra natura, la è legittimata alla chiamata in causa, a fini di manleva e CP_1 regresso, di tali soggetti.
Secondo Cassazione n. 3745/23, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n.
157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. CP_1
pagina 3 di 10 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Al di là della massimazione, quest'ultima pronuncia richiama i principi già in precedenza affermati, in particolare la tesi che, in precedenza, aveva circoscritto la responsabilità delle Regioni1, focalizzando la natura e la sostanza della delega operata dalle Regioni alle Province.
Tale pronuncia è particolarmente significativa, giacché esclude che si sia formato, anche presso la
Corte, un orientamento univoco sulle coordinate che governano la fattispecie. 1 In questa pronuncia la Corte ha ribaltato quello che, fino ad oggi, era stato un granitico orientamento, per il quale la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Organizzazione
Provincia, , o a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione CP_1 Org_2 Org_3 della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente [come, nel caso esaminato, da parte della in Org_5 virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province]: in quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (C. n. 80/2010). Il principio è stato più di recente ribadito anche nel 2011: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in CP_1 caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (C. n. 4202/11). La delega portata dalla legge Regionale n. 8/94 attribuisca senz'altro ampi poteri decisionali ed operativi in tema di governo della gestione e del controllo della fauna selvatica, riservando alla solo un potere di indirizzo e coordinamento (art. CP_1 2). In base alla citata normativa, le Province adottano i piani faunistici-venatori e i programmi annuali di intervento (artt. 3, 7, 9); gestiscono direttamente le risorse messe a disposizione dalla per realizzare gli interventi programmati, per la CP_1 prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione e per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili (art. 6); promuovono la creazione e gestione di habitat, la tutela ed il ripristino degli habitat naturali, la salvaguardia ed incremento della fauna selvatica (art. 12); individuano le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione e le zone di divieto dell'esercizio venatorio vagante (art. 14); sono competenti a decidere sulla richiesta del proprietario o conduttore di vietare la caccia sul proprio fondo (art. 15); provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali, i prelievi e gli abbattimenti avvengono sotto la loro diretta responsabilità (art. 16); la scelta e la destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica spetta alle province (art. 16bis); provvedono alla gestione delle zone di protezione della fauna con la tutela ed il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, la vigilanza e assistenza tecnica e la protezione delle colture ed il contributo per gli eventuali danni, interventi di promozione della conservazione o incremento delle specie programmate (art. 19); provvedono alla gestione di zone di protezione (art. 23); approvano annualmente il programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri di riproduzione (art. 27); esercitano attività di vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente (art. 58).
- indicato il soggetto passivamente legittimato alla relativa domanda risarcitoria nelle Regioni, quali enti cui lo Stato (con la l. n. 157/1992) ha demandato le funzioni di tutela e gestione della fauna selvatica;
pagina 4 di 10 Nella prospettiva che pare meglio appropriata, in uno con la dottrina specialistica2, l'art. 2052 c.c. non può essere applicato alla 'speciale proprietà della fauna selvatica' riconosciuta alle Regioni.
Questa tesi ha, senz'altro, il pregio di escludere per casi del tipo di quello verificatosi in concreto l'applicazione dell'art. 2052 c.c.
Tale esclusione deriva proprio dalle finalità di tale norma.
Chi conosce la storia sa, infatti, che l'art. 2052 c.c. raccoglie la formulazione tradizionale di un'ipotesi di responsabilità aggravata e presunta a carico del custode, con tale termine intendendosi (non solo) il proprietario e (ma) colui, più in generale, che abbia un titolo (giuridico o materiale) che lo legittima a trarre un'utilità di tipo economico da un determinato animale.
La norma si inserisce in un contesto in cui la proprietà rappresentava elemento distintivo di una sperequazione di classe, introducendo una regola di responsabilità riequilibrativa a carico di chi deteneva beni (produttivi), secondo una logica identica a quella di cui all'art. 2051 c.c.: chi detiene i fattori di produzione o ha maggiore ricchezza deve pagare il prezzo del rischio che introduce nella società, connesso alle potenzialità dannose di quei beni.
Tale norma non ha nulla da dire rispetto alla fauna selvatica e per la semplice ragione che, all'epoca in cui tale principio ordinante fu introdotto, la fauna era res nullius.
La legge sulla caccia ha modificato tale assetto facendo della fauna, da res nullius che era, un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
Sarebbe quindi scorretto (e in ciò sta il pregio della sentenza citata) applicare automaticamente l'art. 2052 c.c. alla fattispecie in discussione.
Ci si trova, piuttosto, di fronte a una vera e propria lacuna nel diritto scritto da colmare facendo applicazione dei criteri analogici di cui all'art. 12 disp. prel. c.c.
Ora, la S.C. applica, sic et simpliciter, l'art. 2043 c.c. fondando la colpa su poteri di gestione del patrimonio (anche se delegati): occorre verificare fino in fondo gli esiti applicativi di tale soluzione.
Ora, le complicazioni di tale tesi sono due.
In primo luogo, nell'invocare le norme sulla tutela della fauna, la S.C. trascura di chiarire quale sia il contenuto degli obblighi incombenti sull'ente pubblico: in particolare, non è dato evincere il contenuto dell'obbligo cautelare di controllo che incombe sulla Pubblica Amministrazione. In altri termini, non è chiaro cosa la P.A. dovrebbe fare (razionalizzare la presenza dei capi) e come questo incida sul caso di specie (se anche si pensasse ad una sovrappopolazione di capi, rimane oscuro come possa dirsi che 2 La responsabilità Civile, Milano, 2019, p. 400. Persona_1 pagina 5 di 10 l'animale che ha causato il danno sia proprio il capo che doveva essere abbattuto e non piuttosto quello da risparmiare).
In secondo luogo, nella misura in cui si invoca l'art. 2043 c.c. mantenendo il consueto regime degli oneri probatori, risulta per il danneggiato impossibile fornire la prova della violazione degli obblighi incombenti sulla Pubblica Amministrazione, tanto più che la regola cautelare è ancor oggi rimasta imprecisata (v. sul punto le continue rimeditazioni difensive circa il rimprovero mosso alla PA).
Occorre dunque rimeditare tale soluzione, partendo dalla disciplina principale (l. n. 968/77).
Il primo dato è che la legge sulla caccia – nel definire la fauna patrimonio indisponibile dello Stato – introduce una forma di protezione della fauna: semplificando, in base al criterio dello scopo della norma violata non è possibile indurre automaticamente dalla violazione della normativa sulla caccia una qualche inferenza in tema di responsabilità, perché il danno verificato non è (sempre) concretizzazione del rischio che la norma intendeva eliminare, dal momento che quelle norme non si interessano dei rischi connessi alla circolazione stradale.
Non è inutile, quindi, ritornare alle categorie generali, riflettendo sulla tipologia del rischio derivante dall'invasione stradale.
La verità è che, dietro la domanda risarcitoria, si annidano due diversi problemi ricostruttivi.
Si può, a tal fine, distinguere tra pericolo astratto e pericolo concreto.
Quale pericolo astratto, l'invasione di corsia da parte di un animale rappresenta null'altro che una delle possibili eventualità che accade di affrontare in determinati tratti stradali, come una consunzione del manto stradale, la neve, la pioggia, l'olio su strada, seppur ricorrente in numero di casi statisticamente meno rilevante.
In quanto tale, il fattore di rischio va governato e presieduto dal soggetto che è meglio in grado di cautelarsi dal rischio, ossia l'ente proprietario della strada, con applicazione delle categorie che presiedono tale fattispecie di responsabilità.
Quale pericolo concreto, l'invasione di corsia da parte di un animale (può) rappresenta(re) il risultato ultimo di una situazione di degenerazione – dovuta alle particolarità di un momento storico – nella gestione delle politiche ambientali, che ha modificato il rischio ordinariamente connesso alla presenza sul suolo italico di alcuni animali, normalmente prefigurato o preannunciato da episodi di aggressione alla popolazione o di sovrappopolamento acclarati.
Solo in quanto tale, il fattore di rischio va imputato al soggetto che è deputato a prescegliere ed applicare le politiche e le tecniche di reazione per far rientrare l'emergenza.
Si tratta dunque di verificare quale sia la regola che presieda a tale profilo di responsabilità.
pagina 6 di 10 Come detto, non vi sono norme che possano essere immediatamente applicate.
Fatta applicazione dei criteri analogici, l'ipotesi più razionale è quella di costruire una norma che preveda una responsabilità per colpa in senso proprio (colpa nella gestione delle politiche ambientali) ma che non distribuisca gli oneri probatori in maniera tale da rendere impossibile la dimostrazione del proprio diritto al danneggiato.
In questa prospettiva, l'art. 2052 c.c. prevede, al contempo, due regole:
- prevede un'ipotesi di responsabilità aggravata (la prova del caso di fortuito non coincide con l'assenza di colpa);
- prevede un'inversione dell'onere probatorio a favore del danneggiato.
L'art. 2043 c.c. prevede una regola di responsabilità per colpa con onere probatorio a carico del danneggiato, che, nella ipotesi risolutiva della S.C. si traduce in una probatio diabolica.
Dato per acclarato che, in tema di responsabilità, la colpa non costituisce un tema fisso di prova, ritiene dunque il Tribunale che la disciplina che governa il caso di specie debba essere costruita prevedendo un'ipotesi di responsabilità per colpa (in senso proprio), seppur con un'inversione dell'onere probatorio che risulti coerente ai principi giurisprudenziali in tema di 'vicinanza della prova', sì da non rendere impossibile la prova della propria pretesa all'avente diritto.
In questo senso, risulterà sufficiente allegare al danneggiato le circostanze in cui il sinistro si è verificato e la presenza di elementi che inducevano a ritenere che il pericolo di invasione non fosse peregrino ma avesse superato i limiti di sopportabilità; spetta all'ente preposto la dimostrazione di aver correttamente ovviato all'emergenza (recte: di aver razionalmente impiegato le risorse necessarie a ridimensionare entro limiti accettabili il rischio).
Vi è, poi, un diverso e distinto profilo di responsabilità (l'invasione stradale come pericolo astratto), che concerne il governo della sede stradale.
Orbene, nel caso di specie, la difesa attorea ha senz'altro comprovato le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Essa, tuttavia, sostiene che i piani di smaltimento sarebbero insufficienti.
Ciò desume, dalla stessa circostanza che l'indicente si è verificato (il che è un falso argomento); da quanto affermato nella delibera n. 430/20 (v. p. 18 comparsa conclusionale).
All'epoca dei fatti,
1. era in vigore la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche approvata con deliberazione del
Consiglio Regionale 15/12/1998, n. 1063, come aggiornata con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 16/1/2013, n.103, a valenza decennale;
pagina 7 di 10 2. era in vigore il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 approvato dall'Assemblea
Legislativa con Deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;
3. era in vigore il Calendario Venatorio Regionale 2020/2021 adottato con Delibere della Giunta
Regionale n. 429/2020 e n. 8326/2020;
4. era in vigore il Piano di Prelievo Venatorio del Cinghiale, approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 430/2020, provvedimento ulteriore rispetto alla normale programmazione faunistica, assunto, previa approvazione dell' , proprio per contenere in maniera più CP_2 efficace la specie in questione.
Proprio l'adozione di un piano straordinario, nel 2020, conferma che, nel (sino al) 2019, i cinghiali erano presenti sul territorio in numero superiore a quello che avrebbe rappresentato un rischio
'tollerabile' e, per questo, ammesso e consentito.
Non vi sono elementi in atti che consentano di affermare che il numero era già rientrato nella 'norma' all'epoca del sinistro.
Anzi, i dati riproposti dalla difesa della (v. conclusionale p. 35 ss.) confermano Controparte_1 che la era rimasta 'indietro' nella esecuzione delle deleghe conferitele: tanto giustificò Org_1
l'adozione del piano straordinario.
Tanto basta a giustificare l'accoglimento della domanda di rivalsa.
Del concorso di colpa del danneggiato.
La difesa della (in uno con quella della ) afferma che il sinistro sia da ascrivere alla CP_1 Org_1 condotta di guida dell'attore, dal momento che
- il pericolo era pre-segnalato,
- il tratto era rettilineo,
- la strada era illuminata,
- il danno, cospicuo, è indice della velocità elevata.
Interrogato sul punto, il teste (intervenuto per recuperare l'auto) ha affermato che il punto in Tes_1 cui si trovava l'auto era 'buio'; non vi era guardrail (così pure il teste . Tes_2
Le due circostanze sono importanti, perché contribuiscono a convincere del fatto che, in quelle condizioni, il transito di un cinghiale costituisce una sopravvenienza imprevedibile, contro la quale non è possibile premunirsi se non adottando manovre straordinarie, che non possono ragionevolmente pretendersi dall'uomo comune.
Rimangono i profili che concernono la velocità di guida e i cartelli di pericolo.
pagina 8 di 10 Sulla prima problematica, è sufficiente annotare che l'alta velocità non può essere desunta dalla sola verificazione dell'evento: in un tratto con limite di velocità posto a 90 km/h, anche un urto a 60 km/h non esclude che si verifichino conseguenze del tipo di quelle concretizzatesi sull'auto di Pt_1
In difetto di elementi certi, che ascrivano al conducente una velocità sostenuta – pure a fronte della piena consapevolezza del pericolo – l'affermazione difensiva non è spendibile.
Quanto alla pre-segnalazione, la circostanza – la cui prova è stata affidata a delle fotografie la cui attendibilità è stata messa in dubbio dalla difesa attorea – non è decisiva.
Nel caso di specie, il rimprovero normativo si fonda sulla circostanza che il governo del territorio non è stato adeguato. Il rischio concreto ha, dunque, già superato quello socialmente tipico (sopportabile).
I segnali possono incidere in una condizione di normalità della sede stradale: la comparsa del cinghiale
è dunque concretizzazione di un rischio divenuto atipico e ingestibile, rispetto al quale lo strumento ordinario della segnalazione di pericolo è, di per sé, inconferente, proprio perché ormai insufficiente.
Deve quindi concludersi affermando la responsabilità della che ha tuttavia Organizzazione_6 facoltà di rivalsa nei confronti della . Org_1
Del contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
All'esito del sinistro, ha visto l'auto compromessa. Pt_1
Egli lamenta danni per € 8.599,00 (v. teste . Tes_3
La stima è stata contestata.
La difesa di parte attrice ha allegato stime che non superano € 6.550,00: riconoscendo il costo da riparazione, se ne deve, quindi, predicare l'antieconomicità, potendosi riconoscere il valore, così come comprovato dalla stessa difesa di parte attrice, per € 6.550,00.
Parte attrice ha chiesto il danno correlato all'uso dei mezzi alternativi e al cd fermo-tecnico.
Sul punto, se da un canto, è da escludere che il danneggiato possa aggravare il danno;
d'altro canto bisogna pur dire, con riguardo al danneggiamento delle cose materiali, che la dottrina conosce la tesi per cui il mancato godimento del bene va risarcito riconoscendosi al danneggiato gli interessi sulla somma liquidata e rivalutata (arg. ex art. 2058 c.c.). Tale tesi ricompone, quindi, il quadro ad unità.
Le ulteriori somme pretese convergono nelle spese di lite.
Statuizioni sulle spese.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Si liquidano i valori medi.
La va condannata alle spese nei confronti della avendo fatto fallire, senza Org_1 CP_1 giustificazione, la proposta conciliativa formulata dal Giudice. pagina 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4750/20 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto,
condanna la al pagamento, in favore di di € 6.550,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dal 09.06.2020, sino al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida Controparte_1 in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
condanna la a tenere indenne la di quanto pagato in ragione dei Organizzazione_1 CP_1 precedenti capi di condanna;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Organizzazione_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Parma, 03/04/2024
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4750/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VOLPONI GAUDENZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRATI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. FERRARI RAMONA, in PARMA, giusta procura in atti
CONVENUTO;
e contro
, Organizzazione_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NISI PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BOLOGNA, giusta procura in atti, pagina 1 di 10 TERZO CHIAMATO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/12/2023, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve sintesi dello svolgimento del processo ha convenuto in giudizio la per ottenere il risarcimento Parte_1 Controparte_1 dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale del 09.06.2020, che lo aveva visto imbattersi in un cinghiale in Località Pontescodogna mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Fiat Punto.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la domanda nel merito affermando che non sussistano CP_1 le condizioni di ingresso del meccanismo risarcitorio;
con vittoria di spese e compensi di lite;
ha chiamato in causa la , per esercitare il regresso. Organizzazione_1
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto di ogni domanda. Organizzazione_1
L'odierna vicenda giudiziale si inserisce nel solco di un lungo filone di controversie su cui è possibile invocare principi giurisprudenziali ormai sufficientemente chiari, seppur non integralmente condivisibili.
Del soggetto legittimato dal lato passivo.
Sul punto, è sufficiente richiamare due precedenti della S.C.
Sulla scorta di quanto affermato da C. n. 7969/20, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In questa pronuncia la S.C. ha indicato il soggetto passivamente legittimato alla relativa domanda risarcitoria nelle Regioni, quali enti cui lo Stato (con la l. n. 157/1992) ha demandato le funzioni di tutela e gestione della fauna selvatica;
ha affermato che, prima di esaminare tale profilo di responsabilità è indispensabile valutare la condotta del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civile;
ha chiarito che, in ogni caso, in presenza di delega di funzioni a soggetti terzi e/o di loro responsabilità di altra natura, la è legittimata alla chiamata in causa, a fini di manleva e CP_1 regresso, di tali soggetti.
Secondo Cassazione n. 3745/23, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n.
157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. CP_1
pagina 3 di 10 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Al di là della massimazione, quest'ultima pronuncia richiama i principi già in precedenza affermati, in particolare la tesi che, in precedenza, aveva circoscritto la responsabilità delle Regioni1, focalizzando la natura e la sostanza della delega operata dalle Regioni alle Province.
Tale pronuncia è particolarmente significativa, giacché esclude che si sia formato, anche presso la
Corte, un orientamento univoco sulle coordinate che governano la fattispecie. 1 In questa pronuncia la Corte ha ribaltato quello che, fino ad oggi, era stato un granitico orientamento, per il quale la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Organizzazione
Provincia, , o a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione CP_1 Org_2 Org_3 della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente [come, nel caso esaminato, da parte della in Org_5 virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province]: in quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (C. n. 80/2010). Il principio è stato più di recente ribadito anche nel 2011: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in CP_1 caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (C. n. 4202/11). La delega portata dalla legge Regionale n. 8/94 attribuisca senz'altro ampi poteri decisionali ed operativi in tema di governo della gestione e del controllo della fauna selvatica, riservando alla solo un potere di indirizzo e coordinamento (art. CP_1 2). In base alla citata normativa, le Province adottano i piani faunistici-venatori e i programmi annuali di intervento (artt. 3, 7, 9); gestiscono direttamente le risorse messe a disposizione dalla per realizzare gli interventi programmati, per la CP_1 prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione e per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili (art. 6); promuovono la creazione e gestione di habitat, la tutela ed il ripristino degli habitat naturali, la salvaguardia ed incremento della fauna selvatica (art. 12); individuano le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione e le zone di divieto dell'esercizio venatorio vagante (art. 14); sono competenti a decidere sulla richiesta del proprietario o conduttore di vietare la caccia sul proprio fondo (art. 15); provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali, i prelievi e gli abbattimenti avvengono sotto la loro diretta responsabilità (art. 16); la scelta e la destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica spetta alle province (art. 16bis); provvedono alla gestione delle zone di protezione della fauna con la tutela ed il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, la vigilanza e assistenza tecnica e la protezione delle colture ed il contributo per gli eventuali danni, interventi di promozione della conservazione o incremento delle specie programmate (art. 19); provvedono alla gestione di zone di protezione (art. 23); approvano annualmente il programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri di riproduzione (art. 27); esercitano attività di vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente (art. 58).
- indicato il soggetto passivamente legittimato alla relativa domanda risarcitoria nelle Regioni, quali enti cui lo Stato (con la l. n. 157/1992) ha demandato le funzioni di tutela e gestione della fauna selvatica;
pagina 4 di 10 Nella prospettiva che pare meglio appropriata, in uno con la dottrina specialistica2, l'art. 2052 c.c. non può essere applicato alla 'speciale proprietà della fauna selvatica' riconosciuta alle Regioni.
Questa tesi ha, senz'altro, il pregio di escludere per casi del tipo di quello verificatosi in concreto l'applicazione dell'art. 2052 c.c.
Tale esclusione deriva proprio dalle finalità di tale norma.
Chi conosce la storia sa, infatti, che l'art. 2052 c.c. raccoglie la formulazione tradizionale di un'ipotesi di responsabilità aggravata e presunta a carico del custode, con tale termine intendendosi (non solo) il proprietario e (ma) colui, più in generale, che abbia un titolo (giuridico o materiale) che lo legittima a trarre un'utilità di tipo economico da un determinato animale.
La norma si inserisce in un contesto in cui la proprietà rappresentava elemento distintivo di una sperequazione di classe, introducendo una regola di responsabilità riequilibrativa a carico di chi deteneva beni (produttivi), secondo una logica identica a quella di cui all'art. 2051 c.c.: chi detiene i fattori di produzione o ha maggiore ricchezza deve pagare il prezzo del rischio che introduce nella società, connesso alle potenzialità dannose di quei beni.
Tale norma non ha nulla da dire rispetto alla fauna selvatica e per la semplice ragione che, all'epoca in cui tale principio ordinante fu introdotto, la fauna era res nullius.
La legge sulla caccia ha modificato tale assetto facendo della fauna, da res nullius che era, un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
Sarebbe quindi scorretto (e in ciò sta il pregio della sentenza citata) applicare automaticamente l'art. 2052 c.c. alla fattispecie in discussione.
Ci si trova, piuttosto, di fronte a una vera e propria lacuna nel diritto scritto da colmare facendo applicazione dei criteri analogici di cui all'art. 12 disp. prel. c.c.
Ora, la S.C. applica, sic et simpliciter, l'art. 2043 c.c. fondando la colpa su poteri di gestione del patrimonio (anche se delegati): occorre verificare fino in fondo gli esiti applicativi di tale soluzione.
Ora, le complicazioni di tale tesi sono due.
In primo luogo, nell'invocare le norme sulla tutela della fauna, la S.C. trascura di chiarire quale sia il contenuto degli obblighi incombenti sull'ente pubblico: in particolare, non è dato evincere il contenuto dell'obbligo cautelare di controllo che incombe sulla Pubblica Amministrazione. In altri termini, non è chiaro cosa la P.A. dovrebbe fare (razionalizzare la presenza dei capi) e come questo incida sul caso di specie (se anche si pensasse ad una sovrappopolazione di capi, rimane oscuro come possa dirsi che 2 La responsabilità Civile, Milano, 2019, p. 400. Persona_1 pagina 5 di 10 l'animale che ha causato il danno sia proprio il capo che doveva essere abbattuto e non piuttosto quello da risparmiare).
In secondo luogo, nella misura in cui si invoca l'art. 2043 c.c. mantenendo il consueto regime degli oneri probatori, risulta per il danneggiato impossibile fornire la prova della violazione degli obblighi incombenti sulla Pubblica Amministrazione, tanto più che la regola cautelare è ancor oggi rimasta imprecisata (v. sul punto le continue rimeditazioni difensive circa il rimprovero mosso alla PA).
Occorre dunque rimeditare tale soluzione, partendo dalla disciplina principale (l. n. 968/77).
Il primo dato è che la legge sulla caccia – nel definire la fauna patrimonio indisponibile dello Stato – introduce una forma di protezione della fauna: semplificando, in base al criterio dello scopo della norma violata non è possibile indurre automaticamente dalla violazione della normativa sulla caccia una qualche inferenza in tema di responsabilità, perché il danno verificato non è (sempre) concretizzazione del rischio che la norma intendeva eliminare, dal momento che quelle norme non si interessano dei rischi connessi alla circolazione stradale.
Non è inutile, quindi, ritornare alle categorie generali, riflettendo sulla tipologia del rischio derivante dall'invasione stradale.
La verità è che, dietro la domanda risarcitoria, si annidano due diversi problemi ricostruttivi.
Si può, a tal fine, distinguere tra pericolo astratto e pericolo concreto.
Quale pericolo astratto, l'invasione di corsia da parte di un animale rappresenta null'altro che una delle possibili eventualità che accade di affrontare in determinati tratti stradali, come una consunzione del manto stradale, la neve, la pioggia, l'olio su strada, seppur ricorrente in numero di casi statisticamente meno rilevante.
In quanto tale, il fattore di rischio va governato e presieduto dal soggetto che è meglio in grado di cautelarsi dal rischio, ossia l'ente proprietario della strada, con applicazione delle categorie che presiedono tale fattispecie di responsabilità.
Quale pericolo concreto, l'invasione di corsia da parte di un animale (può) rappresenta(re) il risultato ultimo di una situazione di degenerazione – dovuta alle particolarità di un momento storico – nella gestione delle politiche ambientali, che ha modificato il rischio ordinariamente connesso alla presenza sul suolo italico di alcuni animali, normalmente prefigurato o preannunciato da episodi di aggressione alla popolazione o di sovrappopolamento acclarati.
Solo in quanto tale, il fattore di rischio va imputato al soggetto che è deputato a prescegliere ed applicare le politiche e le tecniche di reazione per far rientrare l'emergenza.
Si tratta dunque di verificare quale sia la regola che presieda a tale profilo di responsabilità.
pagina 6 di 10 Come detto, non vi sono norme che possano essere immediatamente applicate.
Fatta applicazione dei criteri analogici, l'ipotesi più razionale è quella di costruire una norma che preveda una responsabilità per colpa in senso proprio (colpa nella gestione delle politiche ambientali) ma che non distribuisca gli oneri probatori in maniera tale da rendere impossibile la dimostrazione del proprio diritto al danneggiato.
In questa prospettiva, l'art. 2052 c.c. prevede, al contempo, due regole:
- prevede un'ipotesi di responsabilità aggravata (la prova del caso di fortuito non coincide con l'assenza di colpa);
- prevede un'inversione dell'onere probatorio a favore del danneggiato.
L'art. 2043 c.c. prevede una regola di responsabilità per colpa con onere probatorio a carico del danneggiato, che, nella ipotesi risolutiva della S.C. si traduce in una probatio diabolica.
Dato per acclarato che, in tema di responsabilità, la colpa non costituisce un tema fisso di prova, ritiene dunque il Tribunale che la disciplina che governa il caso di specie debba essere costruita prevedendo un'ipotesi di responsabilità per colpa (in senso proprio), seppur con un'inversione dell'onere probatorio che risulti coerente ai principi giurisprudenziali in tema di 'vicinanza della prova', sì da non rendere impossibile la prova della propria pretesa all'avente diritto.
In questo senso, risulterà sufficiente allegare al danneggiato le circostanze in cui il sinistro si è verificato e la presenza di elementi che inducevano a ritenere che il pericolo di invasione non fosse peregrino ma avesse superato i limiti di sopportabilità; spetta all'ente preposto la dimostrazione di aver correttamente ovviato all'emergenza (recte: di aver razionalmente impiegato le risorse necessarie a ridimensionare entro limiti accettabili il rischio).
Vi è, poi, un diverso e distinto profilo di responsabilità (l'invasione stradale come pericolo astratto), che concerne il governo della sede stradale.
Orbene, nel caso di specie, la difesa attorea ha senz'altro comprovato le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Essa, tuttavia, sostiene che i piani di smaltimento sarebbero insufficienti.
Ciò desume, dalla stessa circostanza che l'indicente si è verificato (il che è un falso argomento); da quanto affermato nella delibera n. 430/20 (v. p. 18 comparsa conclusionale).
All'epoca dei fatti,
1. era in vigore la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche approvata con deliberazione del
Consiglio Regionale 15/12/1998, n. 1063, come aggiornata con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 16/1/2013, n.103, a valenza decennale;
pagina 7 di 10 2. era in vigore il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 approvato dall'Assemblea
Legislativa con Deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;
3. era in vigore il Calendario Venatorio Regionale 2020/2021 adottato con Delibere della Giunta
Regionale n. 429/2020 e n. 8326/2020;
4. era in vigore il Piano di Prelievo Venatorio del Cinghiale, approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 430/2020, provvedimento ulteriore rispetto alla normale programmazione faunistica, assunto, previa approvazione dell' , proprio per contenere in maniera più CP_2 efficace la specie in questione.
Proprio l'adozione di un piano straordinario, nel 2020, conferma che, nel (sino al) 2019, i cinghiali erano presenti sul territorio in numero superiore a quello che avrebbe rappresentato un rischio
'tollerabile' e, per questo, ammesso e consentito.
Non vi sono elementi in atti che consentano di affermare che il numero era già rientrato nella 'norma' all'epoca del sinistro.
Anzi, i dati riproposti dalla difesa della (v. conclusionale p. 35 ss.) confermano Controparte_1 che la era rimasta 'indietro' nella esecuzione delle deleghe conferitele: tanto giustificò Org_1
l'adozione del piano straordinario.
Tanto basta a giustificare l'accoglimento della domanda di rivalsa.
Del concorso di colpa del danneggiato.
La difesa della (in uno con quella della ) afferma che il sinistro sia da ascrivere alla CP_1 Org_1 condotta di guida dell'attore, dal momento che
- il pericolo era pre-segnalato,
- il tratto era rettilineo,
- la strada era illuminata,
- il danno, cospicuo, è indice della velocità elevata.
Interrogato sul punto, il teste (intervenuto per recuperare l'auto) ha affermato che il punto in Tes_1 cui si trovava l'auto era 'buio'; non vi era guardrail (così pure il teste . Tes_2
Le due circostanze sono importanti, perché contribuiscono a convincere del fatto che, in quelle condizioni, il transito di un cinghiale costituisce una sopravvenienza imprevedibile, contro la quale non è possibile premunirsi se non adottando manovre straordinarie, che non possono ragionevolmente pretendersi dall'uomo comune.
Rimangono i profili che concernono la velocità di guida e i cartelli di pericolo.
pagina 8 di 10 Sulla prima problematica, è sufficiente annotare che l'alta velocità non può essere desunta dalla sola verificazione dell'evento: in un tratto con limite di velocità posto a 90 km/h, anche un urto a 60 km/h non esclude che si verifichino conseguenze del tipo di quelle concretizzatesi sull'auto di Pt_1
In difetto di elementi certi, che ascrivano al conducente una velocità sostenuta – pure a fronte della piena consapevolezza del pericolo – l'affermazione difensiva non è spendibile.
Quanto alla pre-segnalazione, la circostanza – la cui prova è stata affidata a delle fotografie la cui attendibilità è stata messa in dubbio dalla difesa attorea – non è decisiva.
Nel caso di specie, il rimprovero normativo si fonda sulla circostanza che il governo del territorio non è stato adeguato. Il rischio concreto ha, dunque, già superato quello socialmente tipico (sopportabile).
I segnali possono incidere in una condizione di normalità della sede stradale: la comparsa del cinghiale
è dunque concretizzazione di un rischio divenuto atipico e ingestibile, rispetto al quale lo strumento ordinario della segnalazione di pericolo è, di per sé, inconferente, proprio perché ormai insufficiente.
Deve quindi concludersi affermando la responsabilità della che ha tuttavia Organizzazione_6 facoltà di rivalsa nei confronti della . Org_1
Del contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
All'esito del sinistro, ha visto l'auto compromessa. Pt_1
Egli lamenta danni per € 8.599,00 (v. teste . Tes_3
La stima è stata contestata.
La difesa di parte attrice ha allegato stime che non superano € 6.550,00: riconoscendo il costo da riparazione, se ne deve, quindi, predicare l'antieconomicità, potendosi riconoscere il valore, così come comprovato dalla stessa difesa di parte attrice, per € 6.550,00.
Parte attrice ha chiesto il danno correlato all'uso dei mezzi alternativi e al cd fermo-tecnico.
Sul punto, se da un canto, è da escludere che il danneggiato possa aggravare il danno;
d'altro canto bisogna pur dire, con riguardo al danneggiamento delle cose materiali, che la dottrina conosce la tesi per cui il mancato godimento del bene va risarcito riconoscendosi al danneggiato gli interessi sulla somma liquidata e rivalutata (arg. ex art. 2058 c.c.). Tale tesi ricompone, quindi, il quadro ad unità.
Le ulteriori somme pretese convergono nelle spese di lite.
Statuizioni sulle spese.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Si liquidano i valori medi.
La va condannata alle spese nei confronti della avendo fatto fallire, senza Org_1 CP_1 giustificazione, la proposta conciliativa formulata dal Giudice. pagina 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4750/20 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto,
condanna la al pagamento, in favore di di € 6.550,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dal 09.06.2020, sino al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida Controparte_1 in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
condanna la a tenere indenne la di quanto pagato in ragione dei Organizzazione_1 CP_1 precedenti capi di condanna;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Organizzazione_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Parma, 03/04/2024
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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