Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9671 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Domenico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Corda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
La figlia minore manterrà il proprio domicilio presso la madre che sarà tenuta a comunicare ogni variazione al padre.
B) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il Persona_1 signor verserà alla OR , entro i primi 15 Parte_1 Parte_2 giorni di ogni mese, la somma di euro 250,00; la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Le parti concordano che la OR percepirà integralmente Parte_2
l'assegno unico.
C) Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 75%
a carico del padre e del 25% a carico della madre con onere di rimborso al genitore anticipatario.
Le spese straordinarie sono determinate così come indicate dalle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense.
D) In merito al diritto di visita, le parti concordemente stabiliscono che la minore starà con il padre ogni volta che lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa e comunque nella seguente misura minima secondo il seguente calendario di visita:
Pag. 2 di 3 - il padre dovrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due fine settimana alternati al mese, dal venerdì alle ore 19.00 e fino alla domenica sera alle ore 22.00;
- durante la settimana, per due giorno, la minore starà con il padre dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00 del giorno successivo, sempre salvi diversi accordi tra i genitori nonché le esigenze della minore.
E) Durante le festività natalizie verrà applicato il principio dell'alternanza, per cui la minore trascorrerà con un genitore i giorni dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno, oppure la minore trascorrerà la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, le festività di Santo Stefano e dell'Epifania alternate.
Per le festività pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Il principio dell'alternanza varrà anche per le festività minori, compresi i compleanni della minore, salvo diverso accordo tra i genitori.
F) In considerazione delle condizioni economiche dei ricorrenti, a titolo di assegno di mantenimento, verserà alla OR la Parte_1 Parte_2 somma di euro 100,00, somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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