Decreto cautelare 12 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2018
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 02/03/2023, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 03518/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2018, proposto da
LA RI RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IN AL Trafficante in Roma, via Livorno 42;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Universita' degli Studi Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA PL, RI OR AL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) della graduatoria unica nazionale nominativa della prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2017/2018, pubblicata in data 3 ottobre 2017 sul sito del MIUR, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile, e, quindi, non ammessa ai corsi di Laurea di cui sopra, e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione della ricorrente;
B) Del bando di concorso D.M. n. 477 del 28.06.2017 specificatamente nella parte in cui all'art. 14 non prevede che i posti riservati agli studenti stranieri residenti all'estero siano attribuiti agli altri candidati in caso in cui residuino disponibilità;
C) dei verbali e degli atti redatti dalle Commissioni di concorso e di aula, dei quali si chiede l'acquisizione, nella parte in cui risultino violazioni non irrilevanti da parte della Commissione lesive del principio dell'anonimato.
D) di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati e ove occorra degli atti di validazione dei quesiti per le prove di ammissione nella parte in cui i quesiti a risposta multipla somministrati nelle prove di ammissione non presentano carattere di segretezza ed originalità.
Nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad essere ammessa ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a 2017/18 nelle sedi gradatamente richieste
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, anche in soprannumero;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Università degli Studi Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il difensore di parte ricorrente, con memoria del 17 gennaio 2023, ha dichiarato che non sussiste più l’interesse per la ricorrente alla decisione del ricorso chieedendo a questo Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO