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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 227/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESSORIO GIORGIO
appellante e
(C.F. ), in qualità di l.r. della Controparte_1 C.F._2
, (PI ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI CP_2 P.IVA_1
DOMENICA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in accoglimento del presente gravame, riformare ogni statuizione contenuta nella sentenza n° 1482/2019 R.G.A.C. emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, 1A Sezione Civile, G.O.T. Dott.ssa Grazia Maria Crucitti, nell'ambito del procedimento n° 1090/2018 R.G.A.C., rigettando la domanda proposta dal Sig. CP_1
n.q. in quanto infondata in fatto e diritto in ogni sua parte, ponendo le spese e competenze del presente procedimento a carico dello Stato ai sensi della vigente normativa sul patrocinio gratuito, il tutto oltre 15 % rimborso forfettario spese generali,
C.P.A. ed I.V.A come per legge;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni in premessa e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.1482/2019 del Tribunale di Reggio Pt_1
Calabria emessa in data 6.11.2019.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
12.03.2018, , in qualità di titolare della , conveniva in Controparte_1 CP_2 giudizio , affermando di aver ceduto l'azienda alla convenuta Parte_1
e di vantare un credito di € 26.000,00, di non aver potuto incassare l'assegno n.
3684188005-04 di € 27.938,00 consegnatogli dalla signora , perché privo di Pt_1 provvista, per cui lamentava l'inadempimento contrattuale e precisava di “chiedere l'esecuzione del contratto mediante pagamento del prezzo e comunque l'eventuale risoluzione dello stesso con richiesta di restituzione di ciò che è strumentale all'attività e che è stato ceduto con il contratto de quo alla signora ”. L'attore concludeva Pt_1
quindi chiedendo “- in via principale condannare la signora al Parte_1
pagamento del prezzo pattuito tra le parti e relativo alla vendita dell'attività con annessa attrezzatura e ciò per l'importo pari ad 26.000,00 previo rilascio di idonee garanzie;
- dichiarare risolto il contratto per inadempimento e condannare la parte convenuta alla restituzione dell'intera somma e comunque alla consegna e restituzione di tutto l'arredo connesso all'attività ceduta;
- condannare comunque la signora al risarcimento del Pt_1 danno da determinarsi anche con ricorso all'equità”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, affermando di aver pagato il dovuto ed allegando quietanza liberatoria del 1.02.2016 relativamente all'assegno n. 3684188001-00 di €
23.668,00, e concludeva per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1482/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di condanna al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di pagamento del residuo prezzo della vendita, ritenendo assorbita la domanda subordinata di risoluzione (e restituzione degli arredi) e rigettando la domanda di risarcimento del danno.
pag. 2/6 Con atto di citazione notificato il 4.5.2020, impugnava la Parte_1
sentenza predetta, per i seguenti motivi:
1. errata qualificazione del contratto sottoscritto tra le parti, trattandosi di un preliminare, non eseguito, e non di un contratto definitivo di cessione di azienda;
2. mancata esecuzione della cessione, con conseguente permanenza dell'azienda nella disponibilità del , sia fisicamente sia giuridicamente;
CP_1
3. l'azione del era diretta a procurarsi un secondo titolo esecutivo, visto che era CP_1 già in possesso di assegno portato all'incasso e poi utilizzato per procedere a pignoramento (sia pure infruttuoso);
4. violazione dell'art. 1453 c.c., perché nel proporre due domande contrastanti, si adempimento e di risoluzione, doveva ritenersi ammissibile solo la domanda di risoluzione;
5. erronea interpretazione della quietanza liberatoria.
L'appellante concludeva, quindi, nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , che contestava l'ammissibilità dei primi Controparte_1
due motivi di appello, trattandosi di questioni nuove e mai affrontate in primo grado, e la fondatezza nel merito degli altri motivi, concludendo per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 5.02.2021, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, occorre precisare che la tardiva costituzione dell'appellato preclude la proposizione di appello incidentale ovvero di difese ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non la proposizione di mere difese di merito relativamente ai motivi di appello proposti.
2.1. Con i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto basati sul presupposto della errata interpretazione del contratto azionato dal
, l'appellante ritiene che la domanda avanzata da quest'ultimo doveva essere CP_1
rigettata perché riferibile ad un contratto preliminare non eseguito.
pag. 3/6 I motivi sono inammissibili.
Il contratto de quo, sebbene formalmente denominato preliminare di cessione di azienda, in quanto prevede l'obbligo delle parti, rispettivamente, di vendere ed acquistare l'azienda della , è stato chiaramente interpretato dalle parti come CP_2
contratto definitivo ed eseguito.
Il contratto, peraltro, disciplina compiutamente tutti gli aspetti della cessione di azienda
(dal prezzo di 50.000,00, di cui 3.000,00 di caparra versati al momento della firma e €
47.000,00 in 5 tranches, indica il trasferimento di beni, crediti e della cessione del contratto di locazione dell'immobile). La cessione di azienda risulta quindi eseguita, con trasferimento materiale dei beni, e tanto si ricava sia dalla lettura dell'atto di citazione, in cui l'attore qualifica l'atto sottoscritto quale contratto di cessione ed evidenza che il pagamento del residuo del prezzo è mancato in quanto l'assegno consegnato era scoperto, sia dall'esame del verbale negativo del pignoramento immobiliare.
La ricostruzione operata dall'attore è confermata dalla convenuta, che nel costituirsi non contesta la natura definitiva del contratto né l'avvenuto trasferimento dell'azienda, ma eccepisce il corretto adempimento delle prestazioni a suo carico, allegando di aver pagato il tutto e di aver ottenuto una quietanza liberatoria.
La difesa svolta in primo grado dalla convenuta presuppone necessariamente la concorde qualificazione del contratto de quo quale cessione definitiva del ramo di azienda, non avendo altrimenti motivo di aver eseguito il contratto pagando il prezzo.
Essendo questi i termini della controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale di
Reggio Calabria, la questione della qualificazione del contratto non può essere avanzata per la prima volta in sede di gravame.
Nel giudizio di appello non può essere ampliato il thema decidendum, quale precisato nel corso del giudizio di primo grado, per cui deve essere qualificata questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come preliminare anziché definitivo, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda dell'attore, in quanto lo scrutinio di tale questione implica, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto (ad esempio, l'effettiva consegna dei beni aziendali). Inoltre, i motivi di appello contengono – implicitamente – una eccezione di inadempimento del preliminare, che è
pag. 4/6 inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. (Cass. Sez. 2, 16/03/2011, n. 6168, Rv. 616928 - 01).
2.2. Gli altri motivi di appello devono, invece, essere rigettati nel merito.
L'azione di adempimento appare ammissibile anche quando il creditore possa azionare l'azione esecutiva sulla scorta del titolo di credito, in quanto l'accertamento giudiziale dell'obbligo del pagamento del residuo prezzo assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.
L'attore può azionare, nel medesimo procedimento, sia l'azione di risoluzione sia quella di adempimento in via subordinata, poiché il divieto di cui all'art. 1453 c.c. impedisce soltanto il ripensamento del creditore che abbia chiesto la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, il ha chiesto in prima battuta l'adempimento CP_1 dell'obbligazione di pagamento del prezzo e, in evidente subordine, la risoluzione del contratto. Tanto si desume dalla formulazione della domanda nell'atto di citazione, che appunto si conclude con la richiesta “in via principale” della condanna al pagamento del residuo prezzo, e solo al secondo punto conclude per la risoluzione del contratto. Si tratta, evidentemente di domanda subordinata, che potrebbe essere avanzata in via principale con rinuncia alla domanda di adempimento anche in questo grado e presuppone un diverso accertamento in merito alla importanza dell'inadempimento. Si tratta peraltro di una domanda sulla quale l'attore ed attuale appellato non ha mai insistito, avendo richiesto in tutti gli atti la richiesta di adempimento contrattuale.
Infine, la quietanza liberatoria è stata correttamente interpretata dal giudice di prime cure, che ha evidenziato come la quietanza liberatoria sia affiancata da scrittura privata successiva in cui si da atto dell'esistenza di residuo debito della . Infatti, le parti Pt_1 dichiaravano che la quietanza liberatoria era stata rilasciata al fine di evitare l'iscrizione al CRIF e CAI e per consentire il saldo dei debiti mediante la stipula di finanziamento in corso, che senza detta quietanza non avrebbe ottenuto. Anche nel verbale di pignoramento, redatto l'anno successivo a seguito della esecuzione intentata in forza dell'assegno n. 3684188005-04 di € 27.938,00, l'appellante ammetteva l'esistenza del suo debito e si riservava di contattare il creditore per una dilazione.
pag. 5/6 Entrambe le dichiarazioni contengono l'ammissione della esistenza del debito da parte della appellante, e sono successive alla sottoscrizione della quietanza liberatoria. Inoltre, detta dichiarazione al più potrebbe riferirsi alla somma indicata nell'assegno oggetto di quietanza, che è certamente inferiore al saldo del prezzo della cessione.
L'appellante, su cui incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione del debito, non ha quindi dimostrato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo.
Anche sotto questo profilo, dunque, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate o utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore fino ad € 26.000,00, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1482/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 227/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESSORIO GIORGIO
appellante e
(C.F. ), in qualità di l.r. della Controparte_1 C.F._2
, (PI ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI CP_2 P.IVA_1
DOMENICA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: in accoglimento del presente gravame, riformare ogni statuizione contenuta nella sentenza n° 1482/2019 R.G.A.C. emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, 1A Sezione Civile, G.O.T. Dott.ssa Grazia Maria Crucitti, nell'ambito del procedimento n° 1090/2018 R.G.A.C., rigettando la domanda proposta dal Sig. CP_1
n.q. in quanto infondata in fatto e diritto in ogni sua parte, ponendo le spese e competenze del presente procedimento a carico dello Stato ai sensi della vigente normativa sul patrocinio gratuito, il tutto oltre 15 % rimborso forfettario spese generali,
C.P.A. ed I.V.A come per legge;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni in premessa e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.1482/2019 del Tribunale di Reggio Pt_1
Calabria emessa in data 6.11.2019.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
12.03.2018, , in qualità di titolare della , conveniva in Controparte_1 CP_2 giudizio , affermando di aver ceduto l'azienda alla convenuta Parte_1
e di vantare un credito di € 26.000,00, di non aver potuto incassare l'assegno n.
3684188005-04 di € 27.938,00 consegnatogli dalla signora , perché privo di Pt_1 provvista, per cui lamentava l'inadempimento contrattuale e precisava di “chiedere l'esecuzione del contratto mediante pagamento del prezzo e comunque l'eventuale risoluzione dello stesso con richiesta di restituzione di ciò che è strumentale all'attività e che è stato ceduto con il contratto de quo alla signora ”. L'attore concludeva Pt_1
quindi chiedendo “- in via principale condannare la signora al Parte_1
pagamento del prezzo pattuito tra le parti e relativo alla vendita dell'attività con annessa attrezzatura e ciò per l'importo pari ad 26.000,00 previo rilascio di idonee garanzie;
- dichiarare risolto il contratto per inadempimento e condannare la parte convenuta alla restituzione dell'intera somma e comunque alla consegna e restituzione di tutto l'arredo connesso all'attività ceduta;
- condannare comunque la signora al risarcimento del Pt_1 danno da determinarsi anche con ricorso all'equità”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, affermando di aver pagato il dovuto ed allegando quietanza liberatoria del 1.02.2016 relativamente all'assegno n. 3684188001-00 di €
23.668,00, e concludeva per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1482/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda di condanna al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di pagamento del residuo prezzo della vendita, ritenendo assorbita la domanda subordinata di risoluzione (e restituzione degli arredi) e rigettando la domanda di risarcimento del danno.
pag. 2/6 Con atto di citazione notificato il 4.5.2020, impugnava la Parte_1
sentenza predetta, per i seguenti motivi:
1. errata qualificazione del contratto sottoscritto tra le parti, trattandosi di un preliminare, non eseguito, e non di un contratto definitivo di cessione di azienda;
2. mancata esecuzione della cessione, con conseguente permanenza dell'azienda nella disponibilità del , sia fisicamente sia giuridicamente;
CP_1
3. l'azione del era diretta a procurarsi un secondo titolo esecutivo, visto che era CP_1 già in possesso di assegno portato all'incasso e poi utilizzato per procedere a pignoramento (sia pure infruttuoso);
4. violazione dell'art. 1453 c.c., perché nel proporre due domande contrastanti, si adempimento e di risoluzione, doveva ritenersi ammissibile solo la domanda di risoluzione;
5. erronea interpretazione della quietanza liberatoria.
L'appellante concludeva, quindi, nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , che contestava l'ammissibilità dei primi Controparte_1
due motivi di appello, trattandosi di questioni nuove e mai affrontate in primo grado, e la fondatezza nel merito degli altri motivi, concludendo per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 5.02.2021, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Anzitutto, occorre precisare che la tardiva costituzione dell'appellato preclude la proposizione di appello incidentale ovvero di difese ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non la proposizione di mere difese di merito relativamente ai motivi di appello proposti.
2.1. Con i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto basati sul presupposto della errata interpretazione del contratto azionato dal
, l'appellante ritiene che la domanda avanzata da quest'ultimo doveva essere CP_1
rigettata perché riferibile ad un contratto preliminare non eseguito.
pag. 3/6 I motivi sono inammissibili.
Il contratto de quo, sebbene formalmente denominato preliminare di cessione di azienda, in quanto prevede l'obbligo delle parti, rispettivamente, di vendere ed acquistare l'azienda della , è stato chiaramente interpretato dalle parti come CP_2
contratto definitivo ed eseguito.
Il contratto, peraltro, disciplina compiutamente tutti gli aspetti della cessione di azienda
(dal prezzo di 50.000,00, di cui 3.000,00 di caparra versati al momento della firma e €
47.000,00 in 5 tranches, indica il trasferimento di beni, crediti e della cessione del contratto di locazione dell'immobile). La cessione di azienda risulta quindi eseguita, con trasferimento materiale dei beni, e tanto si ricava sia dalla lettura dell'atto di citazione, in cui l'attore qualifica l'atto sottoscritto quale contratto di cessione ed evidenza che il pagamento del residuo del prezzo è mancato in quanto l'assegno consegnato era scoperto, sia dall'esame del verbale negativo del pignoramento immobiliare.
La ricostruzione operata dall'attore è confermata dalla convenuta, che nel costituirsi non contesta la natura definitiva del contratto né l'avvenuto trasferimento dell'azienda, ma eccepisce il corretto adempimento delle prestazioni a suo carico, allegando di aver pagato il tutto e di aver ottenuto una quietanza liberatoria.
La difesa svolta in primo grado dalla convenuta presuppone necessariamente la concorde qualificazione del contratto de quo quale cessione definitiva del ramo di azienda, non avendo altrimenti motivo di aver eseguito il contratto pagando il prezzo.
Essendo questi i termini della controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale di
Reggio Calabria, la questione della qualificazione del contratto non può essere avanzata per la prima volta in sede di gravame.
Nel giudizio di appello non può essere ampliato il thema decidendum, quale precisato nel corso del giudizio di primo grado, per cui deve essere qualificata questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come preliminare anziché definitivo, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda dell'attore, in quanto lo scrutinio di tale questione implica, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto (ad esempio, l'effettiva consegna dei beni aziendali). Inoltre, i motivi di appello contengono – implicitamente – una eccezione di inadempimento del preliminare, che è
pag. 4/6 inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. (Cass. Sez. 2, 16/03/2011, n. 6168, Rv. 616928 - 01).
2.2. Gli altri motivi di appello devono, invece, essere rigettati nel merito.
L'azione di adempimento appare ammissibile anche quando il creditore possa azionare l'azione esecutiva sulla scorta del titolo di credito, in quanto l'accertamento giudiziale dell'obbligo del pagamento del residuo prezzo assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.
L'attore può azionare, nel medesimo procedimento, sia l'azione di risoluzione sia quella di adempimento in via subordinata, poiché il divieto di cui all'art. 1453 c.c. impedisce soltanto il ripensamento del creditore che abbia chiesto la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, il ha chiesto in prima battuta l'adempimento CP_1 dell'obbligazione di pagamento del prezzo e, in evidente subordine, la risoluzione del contratto. Tanto si desume dalla formulazione della domanda nell'atto di citazione, che appunto si conclude con la richiesta “in via principale” della condanna al pagamento del residuo prezzo, e solo al secondo punto conclude per la risoluzione del contratto. Si tratta, evidentemente di domanda subordinata, che potrebbe essere avanzata in via principale con rinuncia alla domanda di adempimento anche in questo grado e presuppone un diverso accertamento in merito alla importanza dell'inadempimento. Si tratta peraltro di una domanda sulla quale l'attore ed attuale appellato non ha mai insistito, avendo richiesto in tutti gli atti la richiesta di adempimento contrattuale.
Infine, la quietanza liberatoria è stata correttamente interpretata dal giudice di prime cure, che ha evidenziato come la quietanza liberatoria sia affiancata da scrittura privata successiva in cui si da atto dell'esistenza di residuo debito della . Infatti, le parti Pt_1 dichiaravano che la quietanza liberatoria era stata rilasciata al fine di evitare l'iscrizione al CRIF e CAI e per consentire il saldo dei debiti mediante la stipula di finanziamento in corso, che senza detta quietanza non avrebbe ottenuto. Anche nel verbale di pignoramento, redatto l'anno successivo a seguito della esecuzione intentata in forza dell'assegno n. 3684188005-04 di € 27.938,00, l'appellante ammetteva l'esistenza del suo debito e si riservava di contattare il creditore per una dilazione.
pag. 5/6 Entrambe le dichiarazioni contengono l'ammissione della esistenza del debito da parte della appellante, e sono successive alla sottoscrizione della quietanza liberatoria. Inoltre, detta dichiarazione al più potrebbe riferirsi alla somma indicata nell'assegno oggetto di quietanza, che è certamente inferiore al saldo del prezzo della cessione.
L'appellante, su cui incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione del debito, non ha quindi dimostrato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo.
Anche sotto questo profilo, dunque, l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate o utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore fino ad € 26.000,00, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 1482/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6