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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14245 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 34374/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 34374 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.25 al termine della discussione orale, tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in NO SE (PD) Via Molinella n. 35/1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Roberto Orfeo e dall'Avv. Barbara Fardin
ATTORE
E
(P.IVA, C.F. con sede legale in Roma (RM), via Curtatone Controparte_1 P.IVA_1
n. 3, per tramite del procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco CP_2
ES e CE CI;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ) L.G. n. Parte_1 C.F._1
1/2024 Tribunale di Padova, in persona del curatore dott. , con sede in NO Parte_2
SE (PD) Via Molinella n. 35/1, con l'avv. Giulio de Nicola
CONVENUTE
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni parte attrice:
▪ In via principale: accogliere la querela di falso presentata dal sig. , in proprio e Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta e accertare e dichiarare la falsità dell'atto pubblico costituito dalla relata di notifica datata 20.11.2023, apposta sull'originale della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale della , datato 25.10.2023, e Parte_1 pedissequo decreto di fissazione udienza del Tribunale di Padova, datato 6.11.2023, relativamente alla frase “anzi non potuto procedere in quanto recatami in loco non ho rinvenuto elementi circa la ditta in oggetto e/o il titolare né sul citofono né sulle cassette postali entrambe intestate con etichette posticce e/o assenti. In loco ho rinvenuto esclusivamente nomi di extracomunitari. OM DESE 20.11.2023 Tribunale di
Padova Dott. Rossella Aceto Funzionario UNEP”. Conseguentemente darsi, d'ufficio, ex art. 226 c.p.c., ogni disposizione di cui all'art. 537 c.p.p. ordinando la cancellazione della predetta relata con annotazione a margine all'atto originale.
▪ In via istruttoria: ordinare la produzione dell'originale della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e pedissequo decreto di fissazione udienza in cui è iscritta la relata di notifica del 20.11.2023 oggetto della presente querela di falso, nonché ammissione della prova per testi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni parte convenuta Controparte_1
▪ In via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma per le ragioni dedotte in atti in favore del Tribunale di Padova;
l'inammissibilità della querela di falso per genericità della domanda, per assenza di qualificazione della ipotesi di falso lamentata e per mancanza dei presupposti necessari per azionare la querela di falso;
rigettare la querela di falso in quanto infondata in fatto e in diritto.
▪ In via istruttoria: opposizione alle richieste istruttorie in quanto inammissibili.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
Conclusioni parte convenuta Liquidazione Giudiziale : Parte_1
▪ In via principale: rimettersi alla decisione dell'adito Tribunale in ordine alla fondatezza o meno della domanda di querela di falso proposta da . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Sig. propone querela di falso in via principale Parte_1 nei confronti dell'atto pubblico costituito dalla relata di notifica datata 20.11.2023, apposta sull'originale della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale , proposto da datato 25.10.2023, e del pedissequo Parte_1 CP_1 decreto di fissazione udienza del Tribunale di Padova, datato 6.11.2023, relativamente alla frase “anzi non potuto procedere in quanto recatami in loco non ho rinvenuto elementi circa la ditta in oggetto e/o il titolare né sul citofono né sulle cassette postali entrambe intestate con etichette posticce e/o assenti. In loco ho rinvenuto esclusivamente nomi di extracomunitari. OM
DESE 20.11.2023 Tribunale di Padova Dott. Rossella Aceto Funzionario UNEP”.
L'attore premette di essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di
Padova n. 1/2024, emessa in data 22.12.2023, di avere proposto reclamo ex art. 51 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) deducendo fra l'altro la inesistenza/nullità della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, e che la Corte di Appello di Venezia ha sospeso il giudizio di reclamo in attesa della decisione da parte del competente tribunale sulla querela di falso, sospendendo in via cautelativa la liquidazione dell'attivo.
Il ricorrente deduce dunque la falsità della circostanza, affermata nella relata di notifica dall'ufficiale giudiziario che lo stesso si sia recato presso il civico 35/1 di via Molinella in NO
SE, ossia il luogo indicato come sua residenza sia nel Registro delle Imprese, sia nella relata di notifica redatta dal ricorrente.
La convenuta eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Controparte_1
Tribunale di Padova, e l'inammissibilità della querela di falso poiché estranea a profili di falsità ideologica del documento ed attinente ad aspetti del suo contenuto suscettibili di prova contraria senza dovere ricorrere alla querela di falso, e concludendo comunque per il suo rigetto
La Liquidazione Giudiziale si rimette alla decisione del giudice ma comunque Parte_1 afferma l'irrilevanza, ai fini della decisione del reclamo ex art. 51 CCII proposto da , Parte_1 dell'eventuale accertamento della falsità del documento impugnato.
La causa è stata trattenuta in riserva all'udienza del 25.09.2025.
______________________
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta. E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt.
18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta
e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito (v., Cass. Civile Ord. Sez. 6
n. 16928 Anno 2021; Sez. 6 - 2, Ord. n. 10361 del 01/06/2020). Pertanto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è competente il giudice del luogo dove ha la sede la persona giuridica convenuta o dove la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
La relata di notifica, in quanto atto pubblico gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, e fa prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza dell'ufficiale giudiziario o dallo stesso compiuti, mentre non sono dotati di fede privilegiata le dichiarazioni di terzi contenute all'interno dell'atto. Pertanto, gli accertamenti che il pubblico ufficiale ha dichiarato di avere eseguito nel luogo di notifica sono soggetti all'efficacia fidefacente dell'atto pubblico e la loro contestazione richiede la proposizione di querela di falso.
Nel caso specifico la querela di falso è stata correttamente proposta, avendo l'Ufficiale Giudiziario dichiarato di essersi recato presso l'indirizzo indicato e di aver accertato l'assenza del nome del destinatario e della ditta sul citofono e sulle cassette postali, e di avervi trovato nomi di cittadini apparentemente stranieri.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente, su cui ricade l'onere probatorio, ha dimostrato tramite prove documentali che la dichiarazione contestata contenuta nella relata di notifica costituisce oggettivamente una falsità ideologica.
Difatti, i documenti allegati al ricorso, tra cui le fotografie del luogo (doc. 12) dimostrano che: il nome del ricorrente era apposto sul citofono;
l'indirizzo e la residenza/sede del ricorrente coincidono così come risulta dai registri anagrafici e dalla visura camerale (doc. 13).
La prova fotografica è una prova oggettiva ex art. 2712 c.c. e il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Nel caso di specie parte convenuta si è limitata a dedurre che le fotografie prodotte risultano prive
“di un contesto di riferimento, in particolare non riportano date o altri elementi utili a dimostrare che si tratta di uno stato di fatto necessariamente antecedente al tentativo di notifica dell'ufficiale giudiziario”. Tale contestazione oltre che generica è stata successivamente smentita da parte attrice che ha prodotto documenti contenenti la data “maggio 2023” (doc. 19) che superano il rilievo di parte convenuta.
Si deve aggiungere che l'errore appare tutt'altro che inverosimile alla luce dell'andamento irregolare della strada e dell'utilizzo di plurimi sotto-numeri, utilizzanti ora le lettere dell'alfabeto, ora i numeri cardinali, e del fatto che l'avviso di deposito della sentenza di apertura dichiarativa della liquidazione giudiziale risulta regolarmente notificato in via Molinella 35-1. Alla luce delle produzioni documentali di parte ricorrente, complessivamente valutate,
l'attestazione del pubblico ufficiale si deve ritenere affetta da errore ed oggettivamente contraria al vero, dovendosi ritenere che l'Ufficiale Giudiziario si sia recato in realtà ad uno degli altri sub nel numero 35, in alcuni dei quali effettivamente sono riportati, come risulta dalla documentazione fotografica, nominativi di soggetti apparentemente stranieri;
ne consegue l'accertamento della falsità ideologica della relata di notifica e quindi l'accoglimento del ricorso.
Le spese, liquida come in dispositivo, seguono la soccombenza di mentre CP_1 devono essere compensate nei confronti della liquidazione giudiziale Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 dichiara la falsità ideologica, nei termini di cui in motivazione, della relata di notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale redatta dall'Ufficiale giudiziario in data 20.11.2023; ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto originale;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, Controparte_1 che liquida in 4500,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
compensa le spese di lite nei confronti della Liquidazione Giudiziale . Parte_1
Roma, 11.10.25
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale, in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 34374 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 a scioglimento della riserva presa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.25 al termine della discussione orale, tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in NO SE (PD) Via Molinella n. 35/1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Roberto Orfeo e dall'Avv. Barbara Fardin
ATTORE
E
(P.IVA, C.F. con sede legale in Roma (RM), via Curtatone Controparte_1 P.IVA_1
n. 3, per tramite del procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco CP_2
ES e CE CI;
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ) L.G. n. Parte_1 C.F._1
1/2024 Tribunale di Padova, in persona del curatore dott. , con sede in NO Parte_2
SE (PD) Via Molinella n. 35/1, con l'avv. Giulio de Nicola
CONVENUTE
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni parte attrice:
▪ In via principale: accogliere la querela di falso presentata dal sig. , in proprio e Parte_1 quale titolare dell'omonima ditta e accertare e dichiarare la falsità dell'atto pubblico costituito dalla relata di notifica datata 20.11.2023, apposta sull'originale della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale della , datato 25.10.2023, e Parte_1 pedissequo decreto di fissazione udienza del Tribunale di Padova, datato 6.11.2023, relativamente alla frase “anzi non potuto procedere in quanto recatami in loco non ho rinvenuto elementi circa la ditta in oggetto e/o il titolare né sul citofono né sulle cassette postali entrambe intestate con etichette posticce e/o assenti. In loco ho rinvenuto esclusivamente nomi di extracomunitari. OM DESE 20.11.2023 Tribunale di
Padova Dott. Rossella Aceto Funzionario UNEP”. Conseguentemente darsi, d'ufficio, ex art. 226 c.p.c., ogni disposizione di cui all'art. 537 c.p.p. ordinando la cancellazione della predetta relata con annotazione a margine all'atto originale.
▪ In via istruttoria: ordinare la produzione dell'originale della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e pedissequo decreto di fissazione udienza in cui è iscritta la relata di notifica del 20.11.2023 oggetto della presente querela di falso, nonché ammissione della prova per testi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni parte convenuta Controparte_1
▪ In via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma per le ragioni dedotte in atti in favore del Tribunale di Padova;
l'inammissibilità della querela di falso per genericità della domanda, per assenza di qualificazione della ipotesi di falso lamentata e per mancanza dei presupposti necessari per azionare la querela di falso;
rigettare la querela di falso in quanto infondata in fatto e in diritto.
▪ In via istruttoria: opposizione alle richieste istruttorie in quanto inammissibili.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
Conclusioni parte convenuta Liquidazione Giudiziale : Parte_1
▪ In via principale: rimettersi alla decisione dell'adito Tribunale in ordine alla fondatezza o meno della domanda di querela di falso proposta da . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Sig. propone querela di falso in via principale Parte_1 nei confronti dell'atto pubblico costituito dalla relata di notifica datata 20.11.2023, apposta sull'originale della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale , proposto da datato 25.10.2023, e del pedissequo Parte_1 CP_1 decreto di fissazione udienza del Tribunale di Padova, datato 6.11.2023, relativamente alla frase “anzi non potuto procedere in quanto recatami in loco non ho rinvenuto elementi circa la ditta in oggetto e/o il titolare né sul citofono né sulle cassette postali entrambe intestate con etichette posticce e/o assenti. In loco ho rinvenuto esclusivamente nomi di extracomunitari. OM
DESE 20.11.2023 Tribunale di Padova Dott. Rossella Aceto Funzionario UNEP”.
L'attore premette di essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di
Padova n. 1/2024, emessa in data 22.12.2023, di avere proposto reclamo ex art. 51 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) deducendo fra l'altro la inesistenza/nullità della notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale, e che la Corte di Appello di Venezia ha sospeso il giudizio di reclamo in attesa della decisione da parte del competente tribunale sulla querela di falso, sospendendo in via cautelativa la liquidazione dell'attivo.
Il ricorrente deduce dunque la falsità della circostanza, affermata nella relata di notifica dall'ufficiale giudiziario che lo stesso si sia recato presso il civico 35/1 di via Molinella in NO
SE, ossia il luogo indicato come sua residenza sia nel Registro delle Imprese, sia nella relata di notifica redatta dal ricorrente.
La convenuta eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Controparte_1
Tribunale di Padova, e l'inammissibilità della querela di falso poiché estranea a profili di falsità ideologica del documento ed attinente ad aspetti del suo contenuto suscettibili di prova contraria senza dovere ricorrere alla querela di falso, e concludendo comunque per il suo rigetto
La Liquidazione Giudiziale si rimette alla decisione del giudice ma comunque Parte_1 afferma l'irrilevanza, ai fini della decisione del reclamo ex art. 51 CCII proposto da , Parte_1 dell'eventuale accertamento della falsità del documento impugnato.
La causa è stata trattenuta in riserva all'udienza del 25.09.2025.
______________________
Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta. E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt.
18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta
e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito (v., Cass. Civile Ord. Sez. 6
n. 16928 Anno 2021; Sez. 6 - 2, Ord. n. 10361 del 01/06/2020). Pertanto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è competente il giudice del luogo dove ha la sede la persona giuridica convenuta o dove la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
La relata di notifica, in quanto atto pubblico gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, e fa prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza dell'ufficiale giudiziario o dallo stesso compiuti, mentre non sono dotati di fede privilegiata le dichiarazioni di terzi contenute all'interno dell'atto. Pertanto, gli accertamenti che il pubblico ufficiale ha dichiarato di avere eseguito nel luogo di notifica sono soggetti all'efficacia fidefacente dell'atto pubblico e la loro contestazione richiede la proposizione di querela di falso.
Nel caso specifico la querela di falso è stata correttamente proposta, avendo l'Ufficiale Giudiziario dichiarato di essersi recato presso l'indirizzo indicato e di aver accertato l'assenza del nome del destinatario e della ditta sul citofono e sulle cassette postali, e di avervi trovato nomi di cittadini apparentemente stranieri.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente, su cui ricade l'onere probatorio, ha dimostrato tramite prove documentali che la dichiarazione contestata contenuta nella relata di notifica costituisce oggettivamente una falsità ideologica.
Difatti, i documenti allegati al ricorso, tra cui le fotografie del luogo (doc. 12) dimostrano che: il nome del ricorrente era apposto sul citofono;
l'indirizzo e la residenza/sede del ricorrente coincidono così come risulta dai registri anagrafici e dalla visura camerale (doc. 13).
La prova fotografica è una prova oggettiva ex art. 2712 c.c. e il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Nel caso di specie parte convenuta si è limitata a dedurre che le fotografie prodotte risultano prive
“di un contesto di riferimento, in particolare non riportano date o altri elementi utili a dimostrare che si tratta di uno stato di fatto necessariamente antecedente al tentativo di notifica dell'ufficiale giudiziario”. Tale contestazione oltre che generica è stata successivamente smentita da parte attrice che ha prodotto documenti contenenti la data “maggio 2023” (doc. 19) che superano il rilievo di parte convenuta.
Si deve aggiungere che l'errore appare tutt'altro che inverosimile alla luce dell'andamento irregolare della strada e dell'utilizzo di plurimi sotto-numeri, utilizzanti ora le lettere dell'alfabeto, ora i numeri cardinali, e del fatto che l'avviso di deposito della sentenza di apertura dichiarativa della liquidazione giudiziale risulta regolarmente notificato in via Molinella 35-1. Alla luce delle produzioni documentali di parte ricorrente, complessivamente valutate,
l'attestazione del pubblico ufficiale si deve ritenere affetta da errore ed oggettivamente contraria al vero, dovendosi ritenere che l'Ufficiale Giudiziario si sia recato in realtà ad uno degli altri sub nel numero 35, in alcuni dei quali effettivamente sono riportati, come risulta dalla documentazione fotografica, nominativi di soggetti apparentemente stranieri;
ne consegue l'accertamento della falsità ideologica della relata di notifica e quindi l'accoglimento del ricorso.
Le spese, liquida come in dispositivo, seguono la soccombenza di mentre CP_1 devono essere compensate nei confronti della liquidazione giudiziale Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 dichiara la falsità ideologica, nei termini di cui in motivazione, della relata di notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale redatta dall'Ufficiale giudiziario in data 20.11.2023; ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto originale;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, Controparte_1 che liquida in 4500,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
compensa le spese di lite nei confronti della Liquidazione Giudiziale . Parte_1
Roma, 11.10.25
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno