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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Presidente 1. dr. Piero F. De Pietro
Consigliere 2. dr. Stefania Basso
Consigliere rel./est.
3. dr. Anna Rita Motti riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.9.25, a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 213/24 r. g. sez. lav., vertente tra
Pt_1 in persona del suo presidente p.t, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti, dall'Avv. GIULIANA CAVALCANTI;
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli Controparte_1
,
avv. Arturo Maresca, NZ Morrico, BE Romei e CO RA IA ed elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo n. 152; APPELLANTE
E rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo congiuntamenteControparte_2 "
e disgiuntamente all'Avv. Francesco Cirillo;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 121/2024 con la quale era stata e accolta la domanda dell'odierna parte appellata Controparte_2 e previa qualificazione della domanda in termini risarcitori, la società convenuta in primo grado era stata condannata al pagamento "...in favore di [...] CP_2 della somma di euro 2.891,07 a titolo di differenze retributive e di euro 1.328,74 a titolo di differenze sul PDR per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal deposito del ricorso al saldo..".
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di essere stato dipendente di Controparte_1 dal 28.5.1991 al Controparte_3 (già Shared 1.5.2010; che con decorrenza 1.5.2010 era transitato in
Service Center s.r.l.), a seguito di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.; che aveva provveduto ad impugnare il citato trasferimento di ramo di azienda in sede giudiziale;
che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5520/2019 del 28.11.2019, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità della cessione di ramo di azienda da Controparte_1 Controparte_3 che, tuttavia, a era stata fusa per incorporazione in già con decorrenza dal 1.1.2017, Controparte_3 con la conseguenza che tutti i rapporti di lavoro in capo alla prima società, ivi compreso Controparte_1 quello della parte ricorrente, proseguivano senza soluzione di continuità con Controparte_1 Tanto premesso ha chiesto l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, le differenze retributive che sarebbero state riconosciute in favore dei dipendenti di CP_1 non transitati in [...]
Controparte_3 per effetto dell'illegittima cessione del ramo d'azienda nel periodo dal 1.5.2010 al 31.12.2016. Ed ha concluso chiedendo 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio, in proprio favore, della somma di € 2.891,07 titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.328,74 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' Pt_1 2) Condannare, per l'effetto, la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al risar-cimento in favore dell'istante, della somma di € 2.891,07 titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.328,74 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' Pt 1 ...".
Si era costituita CP_1 chiedendo il rigetto della domanda;
e si era costituito l' Pt_1 chiedendo condannarsi la convenuta al versamento della (ulteriore) contribuzione derivante dal riconoscimento della maggiore retribuzione
(testualmente queste sono le conclusioni della memoria: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, in ipotesi anche a mezzo CTU, la contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale. Condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione accertata come dovuta.."). Il primo giudice nell'accogliere la domanda, come sopra, ha ritenuto la natura risarcitoria delle somme richieste.
In particolare ha osservato che “In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, va osservato che parte ricorrente chiede la condanna della resistente al pagamento a titolo risarcitorio delle differenze retributive non percepite nel periodo in cui è intervenuta la cessione del contratto poi dichiarata inefficace, limitatamente all'arco temporale da maggio 2010 a dicembre 2016 e quindi per epoca anteriore alla declaratoria giudiziaria di illegittimità della cessione di ramo di azienda e del conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro nei confronti della Controparte_1 avvenuta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli sopra richiamata. Deve ritenersi che la predetta pretesa va pertanto qualificata come avente natura risarcitoria e non retributiva, anche in seguito all'evoluzione giurisprudenziale che ha invece ritenuto avere natura retributiva la pretesa analoga, azionata per il periodo successivo al ripristino giudiziale del rapporto di lavoro con la cedente- si richiamano le sentenze Cass. SU del 7 febbraio 2018, n. 2990; Cass 7 agosto 2019, n. 21158. Alla predetta natura risarcitoria della pretesa consegue l'applicazione del regime degli illeciti contrattuali e in particolare quella della prescrizione di durata ordinaria decennale...".La sentenza, proseguendo nel calcolo del dovuto, ha condannato la società al pagamento di quanto in dispositivo. Avverso la presente pronuncia ha proposto gravame il solo Pt_1 censurando la sentenza nella parte in cui ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla condanna della CP_1 al versamento in suo favore "degli oneri contributivi conseguenti al riconoscimento della pretesa azionata, infatti, sebbene abbia riconosciuto alla pretesa azionata dal ricorrente natura risarcitoria ha omesso di ogni pronuncia sugli eventuali conseguenti obblighi di natura contributiva, così come ha omesso ogni valutazione sulla recuperabilità o meno della medesima da parte dell' CP_4"
Ha dedotto, per quanto si comprende, che: "... nel solco della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11148; Cass. 7987/2012; Cass. 13578/2016, che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti carico al datore di lavoro, hanno natura retributiva - e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro" non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, L. 30 aprile 1969, n. 153, ex art. 12 ed D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ex art. 6. ;
e che nella fattispecie in esame, l'accertamento compiuto dal giudice a quo sulla natura risarcitoria della pretesa azionata dal sig. CP_2 ossia sugli importi accertati e calcolati, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno, sulla base della maggiore retribuzione spettante, imporrebbe, conseguentemente all'Istituto di operare l'accredito della relativa contribuzione, considerato però che viene in rilievo il periodo maggio 2010 /febbraio 2016, e che il primo atto interruttivo della prescrizione( quinquennale) nei confronti dell' Pt_1 è rappresentato dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 30.03.23, i contributi obbligatori che accedono ai crediti rivendicati in questa sede giudiziale venuti a maturazione prima del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' Pt_1 sono prescritti e quindi irricevibili dall' CP_4. ; che trattandosi invero di contribuzione interamente prescritta ( 2010/2016) appare evidente che non potranno in ogni caso essere accreditati i contributi relativi al periodo in contestazione attesa l'assenza di atti interruttivi indirizzati all'Istituto prima della notifica del ricorso introduttivo eseguita, si ripete, in data 30.03.23..".
Tanto premesso ha concluso evidenziando oltre a quanto sopra detto, che il giudice a quo ha completamente ignorato la domanda di condanna della società convenuta al pagamento degli oneri contributivi conseguenti al riconoscimento della pretesa azionata, infatti, sebbene abbia riconosciuto alla pretesa azionata dal ricorrente natura risarcitoria ha omesso di ogni pronuncia sugli eventuali conseguenti obblighi di natura contributiva, così come ha omesso ogni valutazione sulla recuperabilità o meno della medesima da parte dell' CP_4. E che ... la natura giuridica degli interessi che vengono in rilievo nonché il ruolo rivestito dall' Pt_1 legittimano la richiesta riforma della sentenza gravata.
Si è costituito il lavoratore che, confermando di aver chiesto la condanna al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e di aver chiesto anche adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' Pt 1 si è associato all'appello dell' Pt_1. Si è costituita CP_1 che ha chiesto dichiararsi inammissibile il gravame e comunque disporsene il rigetto. Ha eccepito che l' Pt_1 in primo grado aveva espressamente eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi tenuto conto della notifica del primo atto interruttivo in data 30.03.23, dunque essendo effettivamente maturata la prescrizione, non aveva alcun interesse reale e giuridicamente valutabile alla pronuncia di appello. Inoltre, nel merito, alcuna omessa pronuncia vi era stata, bensì solo una pronuncia implicita di rigetto della regolarizzazione contributiva, in ragione del titolo risarcitorio in base al quale erano state riconosciute le somme. Infine, ha eccepito che tutta la contribuzione dovuta era stata versata.
La controversia a seguito di trattazione cartolare, depositate le note delle parti, è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento.
Va subito rilevato che, per il vero, l'appello dell' Pt_1 sembra censurare solo l'omessa pronuncia del primo giudice sui contributi, a prescindere dal contenuto complessivo della pronuncia stessa che, invece, si impone. Non può essere, infatti sottaciuto, che l'appellante non muove alcuna censura alla qualificazione della domanda come risarcitoria operata dal primo giudice, con pronuncia espressa, cui è conseguita condanna per lo stesso titolo.
Ed, inoltre esso stesso appellante conferma che la contribuzione astrattamente dovuta sarebbe riferibile ad un periodo per cui certamente è maturata la prescrizione posto che il primo atto interruttivo sarebbe del 30.3.2023 ed il periodo che qui interessa va dal 2010 al 2016 (E', peraltro, del tutto incontestato fra le parti che nel periodo dal
2010 al 2016 l' CP_2 sia stato alle dipendenze di altro datore di lavoro e che la contribuzione del periodo sia stata versata).
Su questi due punti essenziali, dunque, deve ritenersi consolidato il giudicato.
Verosimilmente l' Pt_1 con il gravame mirava ad ottenere una motivazione sulla prescrizione espressa che, tuttavia, ad avviso del collegio era già presente nella sentenza, sia pur in termini non espliciti. È del tutto pacifico l'orientamento della Suprema Corte sul punto dell'omessa pronuncia e sulla natura ed il consolidamento del vizio di omessa pronuncia. 66La Cassazione, a tal riguardo ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017, Rv. 64553801; nello stesso senso Cass. n. 29191/2017, Rv. 64629001 e Cass. n.
25710/2024, Rv. 67229502). È stato, altresì, precisato che, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza...." (Cass. n. 12131/2023, Rv. 66761401). ( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 06/02/2025, (ud. 23/01/2025, dep. 06/02/2025), n.2953 in motivazione). Il primo giudice ha ampiamente motivato sulla qualificazione della domanda in termini risarcitori e sulla condanna conseguente, soffermandosi anche sulla prescrizione (decennale) applicabile. La qualificazione in termini risarcitori, implicitamente, ha escluso che sulle somme richieste - solo quantificate con riguardo alla ad alcune voci di retribuzione che sarebbe spettata- maturasse contribuzione di sorta. La pronuncia sulla natura della domanda e sul titolo del pagamento è incompatibile con la debenza di contribuzione ulteriore.
Che, va detto, giammai l' Pt_1 potrebbe ricevere perché è pacifico ed incontestato che la prima richiesta nei suoi confronti sia stata formulata il 30.3.2023 ed il periodo di riferimento cessa il 31.12.2016. Ed allora, ritenuta sussistente una pronuncia implicita di rigetto, l' Pt_1 non aveva neppure interesse al presente gravame.
Sul punto si rammentano le conclusioni della memoria di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, in ipotesi anche a mezzo CTU, la contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale. Condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione accertata come dovuta..".
Il giudice si è pronunciato, sia pur con statuizione implicita. Ma, a ben vedere, nel gravame è lo stesso Pt_1 che conferma l'avvenuta prescrizione delle poste contributive, implicita nella decisione del primo giudice, giungendo in definitiva qui a chiedere una pronuncia negativa sulla debenza della contribuzione, pronuncia che è già contenuta in quella espressa dal giudice di primo grado, a maggior ragione stante il giudicato intervenuto sulla natura risarcitoria e sulla prescrizione che assorbe in sé anche quella con riguardo alle poste contributive.
Mentre, per quanto attiene alla pronuncia di condanna in termini risarcitori, non spiega affatto in che modo essa possa essere compatibile con una condanna alla ricostituzione della posizione contributiva, anzi rimarcando esso stesso che si è in presenza di poste risarcitorie pure in relazione alle quali non matura contribuzione. In definitiva, nel presente giudizio, deve ritenersi formato il giudicato sulla natura risarcitoria della domanda e della condanna pronunciata e sulla conseguente non debenza di alcuna contribuzione da porsi in relazione con la condanna stessa, ancorché questa pronuncia sia rimasta implicita.
D'altro canto, chi avrebbe avuto vero interesse ad una pronuncia sulla contribuzione, l' CP_2 non a caso non ha proposto gravame, costituendosi in questa sede con una memoria che, ancorché adesiva, può ben ritenersi di mero stile.
Per le ragioni esposte, l'appello non può trovare accoglimento. Le spese del grado possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto delle integrazioni motivazionali che, in definitiva, la Corte ha effettuato.
La corte dà atto che si applica ratione temporis alla fattispecie in esame il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Eventuali esenzioni, anche soggettive, saranno verificate in sede amministrativa.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Presidente 1. dr. Piero F. De Pietro
Consigliere 2. dr. Stefania Basso
Consigliere rel./est.
3. dr. Anna Rita Motti riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.9.25, a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 213/24 r. g. sez. lav., vertente tra
Pt_1 in persona del suo presidente p.t, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti, dall'Avv. GIULIANA CAVALCANTI;
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli Controparte_1
,
avv. Arturo Maresca, NZ Morrico, BE Romei e CO RA IA ed elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo n. 152; APPELLANTE
E rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo congiuntamenteControparte_2 "
e disgiuntamente all'Avv. Francesco Cirillo;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 121/2024 con la quale era stata e accolta la domanda dell'odierna parte appellata Controparte_2 e previa qualificazione della domanda in termini risarcitori, la società convenuta in primo grado era stata condannata al pagamento "...in favore di [...] CP_2 della somma di euro 2.891,07 a titolo di differenze retributive e di euro 1.328,74 a titolo di differenze sul PDR per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal deposito del ricorso al saldo..".
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di essere stato dipendente di Controparte_1 dal 28.5.1991 al Controparte_3 (già Shared 1.5.2010; che con decorrenza 1.5.2010 era transitato in
Service Center s.r.l.), a seguito di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.; che aveva provveduto ad impugnare il citato trasferimento di ramo di azienda in sede giudiziale;
che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5520/2019 del 28.11.2019, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità della cessione di ramo di azienda da Controparte_1 Controparte_3 che, tuttavia, a era stata fusa per incorporazione in già con decorrenza dal 1.1.2017, Controparte_3 con la conseguenza che tutti i rapporti di lavoro in capo alla prima società, ivi compreso Controparte_1 quello della parte ricorrente, proseguivano senza soluzione di continuità con Controparte_1 Tanto premesso ha chiesto l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, le differenze retributive che sarebbero state riconosciute in favore dei dipendenti di CP_1 non transitati in [...]
Controparte_3 per effetto dell'illegittima cessione del ramo d'azienda nel periodo dal 1.5.2010 al 31.12.2016. Ed ha concluso chiedendo 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio, in proprio favore, della somma di € 2.891,07 titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.328,74 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' Pt_1 2) Condannare, per l'effetto, la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al risar-cimento in favore dell'istante, della somma di € 2.891,07 titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.328,74 a titolo di differenze sul PDR ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' Pt 1 ...".
Si era costituita CP_1 chiedendo il rigetto della domanda;
e si era costituito l' Pt_1 chiedendo condannarsi la convenuta al versamento della (ulteriore) contribuzione derivante dal riconoscimento della maggiore retribuzione
(testualmente queste sono le conclusioni della memoria: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, in ipotesi anche a mezzo CTU, la contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale. Condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione accertata come dovuta.."). Il primo giudice nell'accogliere la domanda, come sopra, ha ritenuto la natura risarcitoria delle somme richieste.
In particolare ha osservato che “In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, va osservato che parte ricorrente chiede la condanna della resistente al pagamento a titolo risarcitorio delle differenze retributive non percepite nel periodo in cui è intervenuta la cessione del contratto poi dichiarata inefficace, limitatamente all'arco temporale da maggio 2010 a dicembre 2016 e quindi per epoca anteriore alla declaratoria giudiziaria di illegittimità della cessione di ramo di azienda e del conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro nei confronti della Controparte_1 avvenuta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli sopra richiamata. Deve ritenersi che la predetta pretesa va pertanto qualificata come avente natura risarcitoria e non retributiva, anche in seguito all'evoluzione giurisprudenziale che ha invece ritenuto avere natura retributiva la pretesa analoga, azionata per il periodo successivo al ripristino giudiziale del rapporto di lavoro con la cedente- si richiamano le sentenze Cass. SU del 7 febbraio 2018, n. 2990; Cass 7 agosto 2019, n. 21158. Alla predetta natura risarcitoria della pretesa consegue l'applicazione del regime degli illeciti contrattuali e in particolare quella della prescrizione di durata ordinaria decennale...".La sentenza, proseguendo nel calcolo del dovuto, ha condannato la società al pagamento di quanto in dispositivo. Avverso la presente pronuncia ha proposto gravame il solo Pt_1 censurando la sentenza nella parte in cui ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla condanna della CP_1 al versamento in suo favore "degli oneri contributivi conseguenti al riconoscimento della pretesa azionata, infatti, sebbene abbia riconosciuto alla pretesa azionata dal ricorrente natura risarcitoria ha omesso di ogni pronuncia sugli eventuali conseguenti obblighi di natura contributiva, così come ha omesso ogni valutazione sulla recuperabilità o meno della medesima da parte dell' CP_4"
Ha dedotto, per quanto si comprende, che: "... nel solco della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11148; Cass. 7987/2012; Cass. 13578/2016, che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti carico al datore di lavoro, hanno natura retributiva - e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro" non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, L. 30 aprile 1969, n. 153, ex art. 12 ed D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ex art. 6. ;
e che nella fattispecie in esame, l'accertamento compiuto dal giudice a quo sulla natura risarcitoria della pretesa azionata dal sig. CP_2 ossia sugli importi accertati e calcolati, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno, sulla base della maggiore retribuzione spettante, imporrebbe, conseguentemente all'Istituto di operare l'accredito della relativa contribuzione, considerato però che viene in rilievo il periodo maggio 2010 /febbraio 2016, e che il primo atto interruttivo della prescrizione( quinquennale) nei confronti dell' Pt_1 è rappresentato dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, eseguita in data 30.03.23, i contributi obbligatori che accedono ai crediti rivendicati in questa sede giudiziale venuti a maturazione prima del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' Pt_1 sono prescritti e quindi irricevibili dall' CP_4. ; che trattandosi invero di contribuzione interamente prescritta ( 2010/2016) appare evidente che non potranno in ogni caso essere accreditati i contributi relativi al periodo in contestazione attesa l'assenza di atti interruttivi indirizzati all'Istituto prima della notifica del ricorso introduttivo eseguita, si ripete, in data 30.03.23..".
Tanto premesso ha concluso evidenziando oltre a quanto sopra detto, che il giudice a quo ha completamente ignorato la domanda di condanna della società convenuta al pagamento degli oneri contributivi conseguenti al riconoscimento della pretesa azionata, infatti, sebbene abbia riconosciuto alla pretesa azionata dal ricorrente natura risarcitoria ha omesso di ogni pronuncia sugli eventuali conseguenti obblighi di natura contributiva, così come ha omesso ogni valutazione sulla recuperabilità o meno della medesima da parte dell' CP_4. E che ... la natura giuridica degli interessi che vengono in rilievo nonché il ruolo rivestito dall' Pt_1 legittimano la richiesta riforma della sentenza gravata.
Si è costituito il lavoratore che, confermando di aver chiesto la condanna al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e di aver chiesto anche adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' Pt 1 si è associato all'appello dell' Pt_1. Si è costituita CP_1 che ha chiesto dichiararsi inammissibile il gravame e comunque disporsene il rigetto. Ha eccepito che l' Pt_1 in primo grado aveva espressamente eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi tenuto conto della notifica del primo atto interruttivo in data 30.03.23, dunque essendo effettivamente maturata la prescrizione, non aveva alcun interesse reale e giuridicamente valutabile alla pronuncia di appello. Inoltre, nel merito, alcuna omessa pronuncia vi era stata, bensì solo una pronuncia implicita di rigetto della regolarizzazione contributiva, in ragione del titolo risarcitorio in base al quale erano state riconosciute le somme. Infine, ha eccepito che tutta la contribuzione dovuta era stata versata.
La controversia a seguito di trattazione cartolare, depositate le note delle parti, è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento.
Va subito rilevato che, per il vero, l'appello dell' Pt_1 sembra censurare solo l'omessa pronuncia del primo giudice sui contributi, a prescindere dal contenuto complessivo della pronuncia stessa che, invece, si impone. Non può essere, infatti sottaciuto, che l'appellante non muove alcuna censura alla qualificazione della domanda come risarcitoria operata dal primo giudice, con pronuncia espressa, cui è conseguita condanna per lo stesso titolo.
Ed, inoltre esso stesso appellante conferma che la contribuzione astrattamente dovuta sarebbe riferibile ad un periodo per cui certamente è maturata la prescrizione posto che il primo atto interruttivo sarebbe del 30.3.2023 ed il periodo che qui interessa va dal 2010 al 2016 (E', peraltro, del tutto incontestato fra le parti che nel periodo dal
2010 al 2016 l' CP_2 sia stato alle dipendenze di altro datore di lavoro e che la contribuzione del periodo sia stata versata).
Su questi due punti essenziali, dunque, deve ritenersi consolidato il giudicato.
Verosimilmente l' Pt_1 con il gravame mirava ad ottenere una motivazione sulla prescrizione espressa che, tuttavia, ad avviso del collegio era già presente nella sentenza, sia pur in termini non espliciti. È del tutto pacifico l'orientamento della Suprema Corte sul punto dell'omessa pronuncia e sulla natura ed il consolidamento del vizio di omessa pronuncia. 66La Cassazione, a tal riguardo ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017, Rv. 64553801; nello stesso senso Cass. n. 29191/2017, Rv. 64629001 e Cass. n.
25710/2024, Rv. 67229502). È stato, altresì, precisato che, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza...." (Cass. n. 12131/2023, Rv. 66761401). ( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 06/02/2025, (ud. 23/01/2025, dep. 06/02/2025), n.2953 in motivazione). Il primo giudice ha ampiamente motivato sulla qualificazione della domanda in termini risarcitori e sulla condanna conseguente, soffermandosi anche sulla prescrizione (decennale) applicabile. La qualificazione in termini risarcitori, implicitamente, ha escluso che sulle somme richieste - solo quantificate con riguardo alla ad alcune voci di retribuzione che sarebbe spettata- maturasse contribuzione di sorta. La pronuncia sulla natura della domanda e sul titolo del pagamento è incompatibile con la debenza di contribuzione ulteriore.
Che, va detto, giammai l' Pt_1 potrebbe ricevere perché è pacifico ed incontestato che la prima richiesta nei suoi confronti sia stata formulata il 30.3.2023 ed il periodo di riferimento cessa il 31.12.2016. Ed allora, ritenuta sussistente una pronuncia implicita di rigetto, l' Pt_1 non aveva neppure interesse al presente gravame.
Sul punto si rammentano le conclusioni della memoria di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Milano, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, in ipotesi anche a mezzo CTU, la contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale. Condannare il datore di lavoro al pagamento della contribuzione accertata come dovuta..".
Il giudice si è pronunciato, sia pur con statuizione implicita. Ma, a ben vedere, nel gravame è lo stesso Pt_1 che conferma l'avvenuta prescrizione delle poste contributive, implicita nella decisione del primo giudice, giungendo in definitiva qui a chiedere una pronuncia negativa sulla debenza della contribuzione, pronuncia che è già contenuta in quella espressa dal giudice di primo grado, a maggior ragione stante il giudicato intervenuto sulla natura risarcitoria e sulla prescrizione che assorbe in sé anche quella con riguardo alle poste contributive.
Mentre, per quanto attiene alla pronuncia di condanna in termini risarcitori, non spiega affatto in che modo essa possa essere compatibile con una condanna alla ricostituzione della posizione contributiva, anzi rimarcando esso stesso che si è in presenza di poste risarcitorie pure in relazione alle quali non matura contribuzione. In definitiva, nel presente giudizio, deve ritenersi formato il giudicato sulla natura risarcitoria della domanda e della condanna pronunciata e sulla conseguente non debenza di alcuna contribuzione da porsi in relazione con la condanna stessa, ancorché questa pronuncia sia rimasta implicita.
D'altro canto, chi avrebbe avuto vero interesse ad una pronuncia sulla contribuzione, l' CP_2 non a caso non ha proposto gravame, costituendosi in questa sede con una memoria che, ancorché adesiva, può ben ritenersi di mero stile.
Per le ragioni esposte, l'appello non può trovare accoglimento. Le spese del grado possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto delle integrazioni motivazionali che, in definitiva, la Corte ha effettuato.
La corte dà atto che si applica ratione temporis alla fattispecie in esame il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Eventuali esenzioni, anche soggettive, saranno verificate in sede amministrativa.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del grado;
contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente