CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 291 per l'anno 2025, vertente tra
Avv. nata a [...] il [...], Parte_1
( ), del Foro di Castrovillari, in proprio, rappresentato C.F._1
e difeso da sé stesso ex art.86 c.p.c.,, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Firmo al Vico II° Marconi n.3
- ricorrente
contro
, in persona del ministro in carica Controparte_1
- resistente contumace PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso in opposizione l'avvocato contesta la Parte_1 liquidazione dei compensi per l'assistenza legale prestata in favore di (decreto Terza Sezione Penale del 7.1.2025). Persona_1
Richiama la ricorrente l'erroneità del provvedimento, nella parte in cui decurta una voce di liquidazione (studio) senza addurre alcuna motivazione e opera la liquidazione dei compensi al di sotto della soglia prevista dai decreti ministeriali in materia. Con ulteriore motivo di doglianza, lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta.
2. La sezione penale della Corte considera due sole voci per la liquidazione del compenso, introduttiva e decisionale, stabilendo per la prima la somma di 480 euro, e per la seconda la somma di 800, così in totale 1280, riducendo la stessa ad euro 853,00 in applicazione dell'art. 106bis T.U. Spese di Giustizia.
3. L'omessa liquidazione della fase di studio è ingiustificata. Dal dispositivo di condanna si ricava che il processo si è svolto secondo il normale standard processuale, con esito di riforma della sentenza impugnata, nei sensi di una riduzione della condanna e dell'applicazione del beneficio della pena sospesa. Inoltre, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore d'ufficio (Cass. n. 6686 del 2019). Di talché i minimi tariffari sono sempre inderogabili, anche nel caso di applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito penale dalle disposizioni del citato Testo Unico (v. Cass. n. 11788 del 2023). Anche di recente, il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1017 del 2025, che riafferma con chiarezza i seguenti punti cardine per la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
pag. 2/5 a. Doppia Riduzione: è legittima l'applicazione in sequenza della riduzione fino al 50% sui valori medi e dell'ulteriore decurtazione di 1/3. b. Limite dei Minimi Tariffari: l'importo finale liquidato non può mai essere inferiore ai minimi tariffari previsti per la prestazione dedotta. Vengono così bilanciate le esigenze di finanza pubblica (motivo di introduzione della contrazione dei compensi per le prestazioni a carico dell'erario) con la tutela della dignità professionale del ceto forense. L'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione del compenso “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare” nonché “si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio”. Inoltre, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. L'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le “diverse fasi del giudizio”: la fase di studio comprende l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
la fase introduttiva gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile, la fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica. I parametri tengono pertanto ben distinte la fase di preparazione all'impegno professionale, che può essere costituita anche dalla mera lettura degli atti processuali, prodromica a quella successiva, che sfocia nella redazione di un atto difensivo presentato alle autorità giudiziarie. Va pertanto riconosciuta la liquidazione autonoma della fase di studio, per come richiesto in ricorso. In applicazione dei principi appena richiamati, procedendo alla riduzione del 50% sui valori medi ex art. 12 comma 2 del D.M. n. 55/2014, l'ulteriore riduzione di 1/3, imposta dalla legge di stabilità del 2014 per esigenze di contenimento della spesa pubblica, è assorbita dal raggiungimento pag. 3/5 del limite del minimo tariffario, insuperabile, per cui si perviene alla seguente liquidazione:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d'appello
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 473,00 Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.419,00
4. Il motivo sul riconoscimento dell'indennità di trasferta è invece infondato, non essendo previsto il compenso per le trasferte nel caso di prestazioni a spese dell'erario, essendo il difensore istante iscritto ad ordine ricadente nel distretto di Corte d'appello: il principio si ricava a fortiori dalla disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia: “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”. Cfr. Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018.
5.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1 convenuto, ancorché rimasto contumace, sulla base del valore accertato del compenso, le quattro fasi, valori minimi per la bassa complessità del giudizio.
PQM
La Corte d'appello, in persona del consigliere delegato, in riforma del provvedimento impugnato:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- liquida all'avv.to per la prestazione dedotta in Parte_1 ricorso, la somma di euro per 1419,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge;
pag. 4/5 - condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidati in euro 1458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabrizio Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 5/5
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. Fabrizio Cosentino, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 291 per l'anno 2025, vertente tra
Avv. nata a [...] il [...], Parte_1
( ), del Foro di Castrovillari, in proprio, rappresentato C.F._1
e difeso da sé stesso ex art.86 c.p.c.,, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Firmo al Vico II° Marconi n.3
- ricorrente
contro
, in persona del ministro in carica Controparte_1
- resistente contumace PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso in opposizione l'avvocato contesta la Parte_1 liquidazione dei compensi per l'assistenza legale prestata in favore di (decreto Terza Sezione Penale del 7.1.2025). Persona_1
Richiama la ricorrente l'erroneità del provvedimento, nella parte in cui decurta una voce di liquidazione (studio) senza addurre alcuna motivazione e opera la liquidazione dei compensi al di sotto della soglia prevista dai decreti ministeriali in materia. Con ulteriore motivo di doglianza, lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta.
2. La sezione penale della Corte considera due sole voci per la liquidazione del compenso, introduttiva e decisionale, stabilendo per la prima la somma di 480 euro, e per la seconda la somma di 800, così in totale 1280, riducendo la stessa ad euro 853,00 in applicazione dell'art. 106bis T.U. Spese di Giustizia.
3. L'omessa liquidazione della fase di studio è ingiustificata. Dal dispositivo di condanna si ricava che il processo si è svolto secondo il normale standard processuale, con esito di riforma della sentenza impugnata, nei sensi di una riduzione della condanna e dell'applicazione del beneficio della pena sospesa. Inoltre, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore d'ufficio (Cass. n. 6686 del 2019). Di talché i minimi tariffari sono sempre inderogabili, anche nel caso di applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito penale dalle disposizioni del citato Testo Unico (v. Cass. n. 11788 del 2023). Anche di recente, il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1017 del 2025, che riafferma con chiarezza i seguenti punti cardine per la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
pag. 2/5 a. Doppia Riduzione: è legittima l'applicazione in sequenza della riduzione fino al 50% sui valori medi e dell'ulteriore decurtazione di 1/3. b. Limite dei Minimi Tariffari: l'importo finale liquidato non può mai essere inferiore ai minimi tariffari previsti per la prestazione dedotta. Vengono così bilanciate le esigenze di finanza pubblica (motivo di introduzione della contrazione dei compensi per le prestazioni a carico dell'erario) con la tutela della dignità professionale del ceto forense. L'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione del compenso “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare” nonché “si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio”. Inoltre, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. L'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le “diverse fasi del giudizio”: la fase di studio comprende l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
la fase introduttiva gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile, la fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica. I parametri tengono pertanto ben distinte la fase di preparazione all'impegno professionale, che può essere costituita anche dalla mera lettura degli atti processuali, prodromica a quella successiva, che sfocia nella redazione di un atto difensivo presentato alle autorità giudiziarie. Va pertanto riconosciuta la liquidazione autonoma della fase di studio, per come richiesto in ricorso. In applicazione dei principi appena richiamati, procedendo alla riduzione del 50% sui valori medi ex art. 12 comma 2 del D.M. n. 55/2014, l'ulteriore riduzione di 1/3, imposta dalla legge di stabilità del 2014 per esigenze di contenimento della spesa pubblica, è assorbita dal raggiungimento pag. 3/5 del limite del minimo tariffario, insuperabile, per cui si perviene alla seguente liquidazione:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d'appello
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 473,00 Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.419,00
4. Il motivo sul riconoscimento dell'indennità di trasferta è invece infondato, non essendo previsto il compenso per le trasferte nel caso di prestazioni a spese dell'erario, essendo il difensore istante iscritto ad ordine ricadente nel distretto di Corte d'appello: il principio si ricava a fortiori dalla disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia: “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”. Cfr. Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018.
5.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1 convenuto, ancorché rimasto contumace, sulla base del valore accertato del compenso, le quattro fasi, valori minimi per la bassa complessità del giudizio.
PQM
La Corte d'appello, in persona del consigliere delegato, in riforma del provvedimento impugnato:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- liquida all'avv.to per la prestazione dedotta in Parte_1 ricorso, la somma di euro per 1419,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge;
pag. 4/5 - condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidati in euro 1458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabrizio Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 5/5