TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1308/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1308/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Valvarrone (LC), via Europa n. 71, con il patrocinio dell'avv. GALBUSERA EMANUELA,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELA GALBUSERA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI che il Tribunale Voglia omologare con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni
1) I tre figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e rimarranno prevalentemente collocati presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza anagrafica.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa con Parte_1 tutto quanto l'arreda, dandosi atto che il sig. ha già rilasciato la casa e si è trasferito Parte_2 in un appartamento che ha preso in locazione.
3) Il padre vedrà i figli con le seguenti modalità:
- a week end alternati dal venerdì dal termine delle lezioni oppure, nei giorni di vacanza scolastica, dalle ore 17.00 sino alla domenica sera alle 21.00; - il mercoledì dal termine delle lezioni oppure, nei giorni di vacanza scolastica, dalle ore 17.00, sino alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- I figli trascorreranno il giorno di Natale e il giorno di S. Stefano ad anni alterni con il padre o la madre;
il restante periodo di festività natalizie verrà suddiviso in due periodi, ovvero dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, che verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- il giorno del compleanno verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori oppure secondo un criterio di alternanza su base annua;
gli ulteriori ponti e le ulteriori festività saranno suddivise tra genitori ad anni alterni.
I genitori avranno facoltà di modificare liberamente le condizioni relative al diritto di visita di cui sopra, previo accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli.
4) Il sig. verserà alla sig.ra mediante bonifico bancario da accreditarsi Parte_2 Parte_1 sul conto della stessa, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, e così in totale € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da corrispondersi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, dalla data di emissione della sentenza, secondo gli indici Istat. Il sig. pagherà un ulteriore importo, pari a € 600,00 Pt_2
(seicento/00) mensili a titolo di contributo alle spese abitative dei ragazzi, posto che sulla casa coniugale grava un consistente mutuo, il cui pagamento rimane esclusivamente a carico della sig.ra
Pt_1
5) Le spese straordinarie afferenti i figli saranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuna, secondo i criteri e le modalità infra elencate. In ipotesi in cui il reddito del sig. dovesse subire Pt_2 un significativo incremento, il medesimo valuterà di concorrere alle spese straordinarie dei figli nella misura del 75%.
Per spese straordinarie si intendono:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili h) mensa e buoni pasto
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) corsi di recupero e lezioni private d) alloggio presso la sede universitaria e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero f) gite scolastiche con pernottamento
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture)
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
6) L'Assegno Unico per i figli e tutti i benefici fiscali, a prescindere da chi ne risulterà il beneficiario diretto, saranno da attribuire alla sig.ra . Parte_1
7) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento l'una dall'altra; dichiarano inoltre di avere definito ogni pregressa questione patrimoniale.
8) I coniugi seguiteranno a utilizzare le autovetture oggi rispettivamente in uso.
9) Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo e di recapito telefonico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 22.11.2008 a Sueglio (LC) e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Chiavenna, il 15.3.2009), (a Chiavenna, il 3.4.2012) e
[...] Persona_2
a Erba, il 25.7.2008), tutti minorenni. Persona_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 8.9.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Sueglio, il 22.11.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 4.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUEGLIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 14 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1308/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Valvarrone (LC), via Europa n. 71, con il patrocinio dell'avv. GALBUSERA EMANUELA,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELA GALBUSERA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI che il Tribunale Voglia omologare con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni
1) I tre figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e rimarranno prevalentemente collocati presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza anagrafica.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa con Parte_1 tutto quanto l'arreda, dandosi atto che il sig. ha già rilasciato la casa e si è trasferito Parte_2 in un appartamento che ha preso in locazione.
3) Il padre vedrà i figli con le seguenti modalità:
- a week end alternati dal venerdì dal termine delle lezioni oppure, nei giorni di vacanza scolastica, dalle ore 17.00 sino alla domenica sera alle 21.00; - il mercoledì dal termine delle lezioni oppure, nei giorni di vacanza scolastica, dalle ore 17.00, sino alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- I figli trascorreranno il giorno di Natale e il giorno di S. Stefano ad anni alterni con il padre o la madre;
il restante periodo di festività natalizie verrà suddiviso in due periodi, ovvero dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, che verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- il giorno del compleanno verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori oppure secondo un criterio di alternanza su base annua;
gli ulteriori ponti e le ulteriori festività saranno suddivise tra genitori ad anni alterni.
I genitori avranno facoltà di modificare liberamente le condizioni relative al diritto di visita di cui sopra, previo accordo tra loro e compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli.
4) Il sig. verserà alla sig.ra mediante bonifico bancario da accreditarsi Parte_2 Parte_1 sul conto della stessa, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, e così in totale € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da corrispondersi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, dalla data di emissione della sentenza, secondo gli indici Istat. Il sig. pagherà un ulteriore importo, pari a € 600,00 Pt_2
(seicento/00) mensili a titolo di contributo alle spese abitative dei ragazzi, posto che sulla casa coniugale grava un consistente mutuo, il cui pagamento rimane esclusivamente a carico della sig.ra
Pt_1
5) Le spese straordinarie afferenti i figli saranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuna, secondo i criteri e le modalità infra elencate. In ipotesi in cui il reddito del sig. dovesse subire Pt_2 un significativo incremento, il medesimo valuterà di concorrere alle spese straordinarie dei figli nella misura del 75%.
Per spese straordinarie si intendono:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili h) mensa e buoni pasto
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) corsi di recupero e lezioni private d) alloggio presso la sede universitaria e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero f) gite scolastiche con pernottamento
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture)
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
6) L'Assegno Unico per i figli e tutti i benefici fiscali, a prescindere da chi ne risulterà il beneficiario diretto, saranno da attribuire alla sig.ra . Parte_1
7) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento l'una dall'altra; dichiarano inoltre di avere definito ogni pregressa questione patrimoniale.
8) I coniugi seguiteranno a utilizzare le autovetture oggi rispettivamente in uso.
9) Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo e di recapito telefonico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 22.11.2008 a Sueglio (LC) e dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(a Chiavenna, il 15.3.2009), (a Chiavenna, il 3.4.2012) e
[...] Persona_2
a Erba, il 25.7.2008), tutti minorenni. Persona_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 8.9.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Sueglio, il 22.11.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 4.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUEGLIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio, 14 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada