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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2198/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11337/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 14 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017199955000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Rappresentante_1, in qualità di Amministratore Unico, in carica pro tempre della Soc. " Ricorrente_1 Srl", con sede in Buccino (Provincia Salerno), alla Indirizzo_1, impugnava, con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato con PEC del 15/05/2025 -depositato in data
14/06/2025, tramite il ministero del suo procuratore e difensore specificato in rubrica, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo RGR n. 11337/2025 - la Cartella di pagamento n. 100 2025 00171999 55 000, pari ad € 4.242,68 notificatagli a mezzo PEC in data
24/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del dirigente pro tempore, con sede in Salerno, per conto, della Regione Campania, avente ad oggetto ruoli di cui alla Tassa automobilistica anno 2019, gravata su diversi autoveicoli di sua proprietà.
Deduceva l'illegittimità della pretesa tributaria, tanto, per omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti, quanto, per intervenuta violazione della sequenza procedimentale dei medesimi;
conseguentemente la prescrizione, sia del diritto a richiedere la pretesa, sia quella quinquennale per sanzioni ed interessi;
per effetto la decadenza dall'esercizio dell'azione tributaria, essendosi il credito de quo estinto, per decorrenza dei termini di legge.
Ciò posto, evocava in giudizio, le prefate parti, per sentirsi dichiarare, l'annullamento della cartella de qua, fatte salve le spese di lite, con attribuzione. Controdedunevano, rispettivamente, l'ADER e la Regione Campania, che - per quanto di ragione e competenza - contestavano l'assunto ex adverso, in quanto infondato in punto di fatto e diritto.
La prima eccepiva il difetto legittimazione passiva, relativamente alle impugnative inerenti al rapporto sostanziale, stante la competenza dell'Ente impositore, mentre con riferimento all'eccepita prescrizione e decadenza dall'azione di riscossione deduceva infondatezza della doglianza, in quanto la cartella era stata regolarmente notificata nei temini di legge, come da allegata documentazione, versata nel fascicolo telematico;
la seconda, invece, osservava l' irretrattabilità del credito intimato, per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, divenuti definitivi e, per l'effetto, l'inammissibilità del gravame, ex art. 21 comma
1 Dlgs. n.546/1992 (perentorietà del termine di gg 60, dalla notifica di ogni avviso di accertamento che il ricorrente, nella spiegata qualità, aveva ricevuto con semplici raccomandate a/r, perfezionatesi, queste - a suo dire - per compiuta giacenza, come da incarto documentale versato, nel fascicolo telematico processuale). Concludevano, entrambe, per il rigetto del ricorso ed il governo delle spese di giudizio, a carico del contribuente.
All'udienza odierna, la Corte, nella surriferita composizione, in camera di consiglio, si riservava la decisione.
Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questa Giustizia Tributaria, per essere competente quella di Salerno. Osserva che dall'atto impugnato emerge incontrovertibilmente tale incompetenza. Ne consegue che, per quanto sopra dedotto, questa Corte, nella spiegata composizione, ogni contraria eccezione ed istanza rigettate, definitivamente, decide, compensando le spese lite, tra le parti in contesa, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11337/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara l'incompetenza territoriale di questa Giustizia, in quanto competente quella di Salerno, fissando il termine di mesi tre (3) per la riassunzione del ricorso, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, in data 09 febbraio 2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11337/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 14 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017199955000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Rappresentante_1, in qualità di Amministratore Unico, in carica pro tempre della Soc. " Ricorrente_1 Srl", con sede in Buccino (Provincia Salerno), alla Indirizzo_1, impugnava, con ricorso ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, notificato con PEC del 15/05/2025 -depositato in data
14/06/2025, tramite il ministero del suo procuratore e difensore specificato in rubrica, innanzi codesta adita Giustizia, in composizione monocratica, successivamente iscritto a ruolo RGR n. 11337/2025 - la Cartella di pagamento n. 100 2025 00171999 55 000, pari ad € 4.242,68 notificatagli a mezzo PEC in data
24/03/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del dirigente pro tempore, con sede in Salerno, per conto, della Regione Campania, avente ad oggetto ruoli di cui alla Tassa automobilistica anno 2019, gravata su diversi autoveicoli di sua proprietà.
Deduceva l'illegittimità della pretesa tributaria, tanto, per omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti, quanto, per intervenuta violazione della sequenza procedimentale dei medesimi;
conseguentemente la prescrizione, sia del diritto a richiedere la pretesa, sia quella quinquennale per sanzioni ed interessi;
per effetto la decadenza dall'esercizio dell'azione tributaria, essendosi il credito de quo estinto, per decorrenza dei termini di legge.
Ciò posto, evocava in giudizio, le prefate parti, per sentirsi dichiarare, l'annullamento della cartella de qua, fatte salve le spese di lite, con attribuzione. Controdedunevano, rispettivamente, l'ADER e la Regione Campania, che - per quanto di ragione e competenza - contestavano l'assunto ex adverso, in quanto infondato in punto di fatto e diritto.
La prima eccepiva il difetto legittimazione passiva, relativamente alle impugnative inerenti al rapporto sostanziale, stante la competenza dell'Ente impositore, mentre con riferimento all'eccepita prescrizione e decadenza dall'azione di riscossione deduceva infondatezza della doglianza, in quanto la cartella era stata regolarmente notificata nei temini di legge, come da allegata documentazione, versata nel fascicolo telematico;
la seconda, invece, osservava l' irretrattabilità del credito intimato, per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, divenuti definitivi e, per l'effetto, l'inammissibilità del gravame, ex art. 21 comma
1 Dlgs. n.546/1992 (perentorietà del termine di gg 60, dalla notifica di ogni avviso di accertamento che il ricorrente, nella spiegata qualità, aveva ricevuto con semplici raccomandate a/r, perfezionatesi, queste - a suo dire - per compiuta giacenza, come da incarto documentale versato, nel fascicolo telematico processuale). Concludevano, entrambe, per il rigetto del ricorso ed il governo delle spese di giudizio, a carico del contribuente.
All'udienza odierna, la Corte, nella surriferita composizione, in camera di consiglio, si riservava la decisione.
Sciolta la riserva, in data 09/02/2026, decideva, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, l'incompetenza territoriale di questa Giustizia Tributaria, per essere competente quella di Salerno. Osserva che dall'atto impugnato emerge incontrovertibilmente tale incompetenza. Ne consegue che, per quanto sopra dedotto, questa Corte, nella spiegata composizione, ogni contraria eccezione ed istanza rigettate, definitivamente, decide, compensando le spese lite, tra le parti in contesa, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSZIONE MONOCRATICA,
SEZIONE XXIX pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso indicato in epigrafe, RGR n. 11337/2025, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e rigettata, così provvede:
Dichiara l'incompetenza territoriale di questa Giustizia, in quanto competente quella di Salerno, fissando il termine di mesi tre (3) per la riassunzione del ricorso, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Così deciso, in Napoli, in data 09 febbraio 2026