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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 08/01/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note tempestivamente depositate dall'avv. FASANO
ANGELA MARIA e dall'avv. FASANO STEFANIA nell'interesse di , Parte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FASANO ANGELA MARIA e dall'avv. FASANO STEFANIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, 16 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. FRANCESCO TRAPANI
RESISTENTE
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024, esponeva di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e
Ambiente – Comando Corpo Forestale in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001 nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e 41 del CCNL lavoratori forestali allegato.
Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare che
l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi,e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE
1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per
l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della CUT richiesta.
3. Dichiarare la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti “inter partes” sotto la vigenza del D. Lgs. 368/01
4. Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per la ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un
2 minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n.
5072”.
2. Si costituivano in giudizio l' Controparte_1
ed il 16
[...] CP_2 Controparte_3 eccependo l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di
[...] differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito contestavano variamente la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto.
L' e Controparte_4 il , benché regolarmente evocati, Controparte_5 non si costituivano in giudizio.
3. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree sono parzialmente fondate.
5. Va preliminarmente scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La domanda va accolta.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza della ricorrente (cfr. buste paga in atti ove si legge che il ricorrente “O.T.D.”).
Invero, va premesso che le categorie di operai forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
3 L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Gli artt. 47 e 48 regolano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia occupazione di centocinquantuno e centouno giornate lavorative.
L'art. 56 – con specifico riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio – prevede che “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli CP incendi gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali” (comma 1) nonché che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2). Il comma 3 stabilisce altresì che “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue”.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle CP_1 stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (cfr. doc. n. 1, produzione ricorrente).
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
4 Inoltre, la limitazione dell'attività di intervento del ricorrente a soli determinati periodi dell'anno non attinge di per sé la natura dell'attività ma la sua estensione quantitativa. Si osserva, sul punto, che nessuna differenza qualitativa è stata eccepita tra le mansioni dell'operatore svolte a tempo determinato e quelle svolte a tempo indeterminato sicché non possono essere ravvisate differenze obiettive nelle modalità di svolgimento delle mansioni che rendano il servizio svolto a termine incomparabile con quello a tempo indeterminato.
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente, seppur nel corso della campagna antincendio, contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità pare possa essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto e dalla sussistenza di ragioni di politica sociale che ispirano il reclutamento o dal sistema di reclutamento, trattandosi quest'ultime di circostanze che attengono non tanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
In conclusione, alla parte ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta per l'amministrazione resistente, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Va tuttavia accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo essendo pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Nel caso concreto parte ricorrente ha documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 27.06.2024 sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 27.06.2019.
5 6. Va, invece, respinta la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del
CCNL vigente atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai.
Non si ravvisa pertanto alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene il ricorrente,
e gli impiegati.
7. Va, da ultimo, scrutinata, e rigettata, la domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto
1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Tale norma, come noto, nel perseguire l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, prevede testualmente che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che “l'esistenza di una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del
6 lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto
51)” (p. 103).
Nel caso di specie, va ritenuta sussistente una ragione obiettiva nelle diverse assunzioni della lavoratrice.
Invero - come già sostenuto da altri tribunali sulla base di argomentazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib. Trapani, sent. n.
60/2020) - la L.R. Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali di avvalersi “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio
e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. Le superiori circostanze rivelano che le prestazioni richieste ai lavoratori corrispondono ad una mera esigenza temporanea legata alla campagna antincendio e conclamano l'assenza di una stabile necessità di impiego alla quale l'ente potrebbe far fronte mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tale forza lavoro.
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Quanto alle spese, il parziale accoglimento del ricorso, le complessive ragioni della decisione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nella giurisprudenza di merito, suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell
[...]
, ogni altra istanza Controparte_4
e domanda rigettata e disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente, in relazione al periodo di lavoro intercorso tra il 2019 ed il 2023, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
per l'effetto condanna le amministrazioni convenute, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, oltre interessi, dal dovuto al soddisfo;
rigetta gli altri motivi del ricorso;
spese compensate
Così deciso in Marsala, il 08/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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