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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 83 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentanti e difesi, in virtù di procura redatta su foglio C.F._2 separato da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'avv. Luca Santosuosso, presso i cui studio elettivamente domiciliati in Agropoli (SA) al V.le Europa 3;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 18/2/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario ricorrenti in Capaccio (SA), in data 20/06/1991, che tale atto veniva iscritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Capaccio atto n.43 parte II Serie A Vol. 1 dell'anno 1991 (Doc.n.1) e che dal matrimonio nascevano due figli: , in data Controparte_1
07/04/1993 e , in data 22/06/1998 ed al contempo domandavano la Controparte_2 separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8/4/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio, essendo peraltro entrambi i figli della copia economicamente autosufficienti (“1)I coniugi acconsentono a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2)La casa coniugale in Agropoli (SA) alla via
Marrota snc (Via Capri 5) (in comproprietà tra i coniugi al 50%) resterà nella disponibilità del sig. Pt_2
che continuerà ad abitarvi, i mobili che arredano la casa resteranno in proprietà del sig. fatta
[...] Pt_2 eccezione per i beni di uso strettamente personale della moglie che sono stati già prelevati da quest'ultima; 3)I coniugi non prevedono alcun mantenimento l'uno dall'altro, e a definizione dei loro complessivi rapporti e per la regolamentazione del complessivo assetto di interessi della famiglia sia economici che affettivi e patrimoniali, ed al fine di sciogliere la comunione tra i coniugi conseguente alla separazione, prevedono che la sig.ra , Parte_1 con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a trasferire la proprietà del proprio 50% dell'abitazione sita in
Agropoli (SA) alla via Marrota snc (via Capri 5), immobile identificato dai seguenti estremi catastali: Fol. 36
Part. 608 sub 1 Cat. A/2 Via Marrota snc NCEU Comune di Agropoli, e dell'immobile in sopraelevazione al predetto ed in corso di costruzione, Fol. 36 Part. 608 sub 3 Cat. F/3 via Marrota snc piano 1 NCEU
Comune di Agropoli, al sig. che, con la sottoscrizione del presente atto accetta tale trasferimento, con atto Pt_2 pubblico da stipularsi entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
le parti precisano che non vi sono altri beni in comune tra loro e che le spese dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà a favore del sig. saranno integralmente a carico di entrambi;
Firmato Da: Emesso Da: Pt_2 Email_1
Qualified Certificates CA G1 Serial#: 3 tale CP_3 CodiceFiscale_3 trasferimento non rappresenta atto di liberalità, ma rientra nella regolamentazione dell'assetto degli interessi della famiglia, ed è finalizzato allo scioglimento della comunione conseguente alla separazione. 4)Con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale e di qualsivoglia altra natura tra loro esistente, e si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a tale titolo o ragione”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 11/04/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 83 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentanti e difesi, in virtù di procura redatta su foglio C.F._2 separato da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'avv. Luca Santosuosso, presso i cui studio elettivamente domiciliati in Agropoli (SA) al V.le Europa 3;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 18/2/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario ricorrenti in Capaccio (SA), in data 20/06/1991, che tale atto veniva iscritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Capaccio atto n.43 parte II Serie A Vol. 1 dell'anno 1991 (Doc.n.1) e che dal matrimonio nascevano due figli: , in data Controparte_1
07/04/1993 e , in data 22/06/1998 ed al contempo domandavano la Controparte_2 separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8/4/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio, essendo peraltro entrambi i figli della copia economicamente autosufficienti (“1)I coniugi acconsentono a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2)La casa coniugale in Agropoli (SA) alla via
Marrota snc (Via Capri 5) (in comproprietà tra i coniugi al 50%) resterà nella disponibilità del sig. Pt_2
che continuerà ad abitarvi, i mobili che arredano la casa resteranno in proprietà del sig. fatta
[...] Pt_2 eccezione per i beni di uso strettamente personale della moglie che sono stati già prelevati da quest'ultima; 3)I coniugi non prevedono alcun mantenimento l'uno dall'altro, e a definizione dei loro complessivi rapporti e per la regolamentazione del complessivo assetto di interessi della famiglia sia economici che affettivi e patrimoniali, ed al fine di sciogliere la comunione tra i coniugi conseguente alla separazione, prevedono che la sig.ra , Parte_1 con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a trasferire la proprietà del proprio 50% dell'abitazione sita in
Agropoli (SA) alla via Marrota snc (via Capri 5), immobile identificato dai seguenti estremi catastali: Fol. 36
Part. 608 sub 1 Cat. A/2 Via Marrota snc NCEU Comune di Agropoli, e dell'immobile in sopraelevazione al predetto ed in corso di costruzione, Fol. 36 Part. 608 sub 3 Cat. F/3 via Marrota snc piano 1 NCEU
Comune di Agropoli, al sig. che, con la sottoscrizione del presente atto accetta tale trasferimento, con atto Pt_2 pubblico da stipularsi entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
le parti precisano che non vi sono altri beni in comune tra loro e che le spese dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà a favore del sig. saranno integralmente a carico di entrambi;
Firmato Da: Emesso Da: Pt_2 Email_1
Qualified Certificates CA G1 Serial#: 3 tale CP_3 CodiceFiscale_3 trasferimento non rappresenta atto di liberalità, ma rientra nella regolamentazione dell'assetto degli interessi della famiglia, ed è finalizzato allo scioglimento della comunione conseguente alla separazione. 4)Con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale e di qualsivoglia altra natura tra loro esistente, e si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a tale titolo o ragione”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 11/04/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni