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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2204/2023, avente per oggetto “altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie”, promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Anna Masciari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Catanzaro, alla Via della Resistenza, n. 14 (PEC:
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- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
- (P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, dagli Avv. Elena Frascino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Simona
Porcaro, sito in Catanzaro, alla Via Mazzini, n. 74.
- PARTE OPPOSTA –
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in monitorio (d'ora in avanti soltanto: ) ha domandato Controparte_1 CP_1
a codesto Tribunale di ingiungere a il pagamento della somma di € 21.527,79 (€ 16.708,69 Parte_1
a titolo di capitale ed € 4.819,10 per interessi moratori, oltre gli ulteriori interessi di mora che andranno a maturare sulla sorte capitale dalla cessione fino al saldo effettivo e spese per la
1 procedura monitoria) avente titolo nell'inadempimento all'obbligo di restituzione di quanto preso a prestito dall'odierno opponente con la stipula del contratto finanziamento personale n.
20113456873513, concluso da e dalla sua defunta moglie, , con la Banca Parte_1 Parte_2
FI s.p.a.
A fondamento della domanda proposta, ha dedotto di essere divenuta cessionaria del CP_1 credito azionato in forza di plurime e pregresse cessioni di un credito di cui, come detto, era originariamente titolare FI. Nello specifico, ha evidenziato, nel ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, come il suddetto contratto di finanziamento personale, identificato da
FI con la sofferenza n. 0328749902, fu oggetto di cessione in blocco in favore della
LO S.p.A., la quale, successivamente, si era resa a sua volta cedente nei confronti di
[...]
(come risultante dalla pubblicazione in G.U., parte seconda, n. 140 del Controparte_2
28.11.2013). Di seguito, il credito azionato era stato oggetto di un ulteriore trasferimento in favore della la quale, in data 14.6.2016, ha notificato a l'intervenuta cessione, Controparte_3 Parte_1 diffidandolo al pagamento della somma dovuta.
Infine, in data 28.1.2019, nell'ambito di un'operazione di Controparte_3 cartolarizzazione, ha ceduto il credito in questione alla società (come si evince dalla CP_1 pubblicazione in G.U., Parte seconda, n. 14 del 2.2.2019), la quale, in data 4.3.2019, ha notificato al debitore ingiunto l'avvenuta cessione, notificazione che si perfezionava il 15.2.2020.
Concesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 232/2023, ha proposto opposizione Parte_1 con atto di citazione, ritualmente notificato al procuratore costituito della società , CP_1 eccependone, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva, non avendo la banca fornito la prova della titolarità del credito ingiunto. Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del Parte_1 credito, non avendo la parte opposta compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, non potendosi ritenere regolarmente perfezionata nei propri confronti la notificazione della comunicazione della cessione avvenuta con Racc. A/R del 4.3.2019 (n. 6169463938-4).
Nel merito, ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo n. 232/2023, stante l'impossibilità di determinare in modo certo tanto la somma capitale eventualmente dovuta, quanto le modalità con le quali sarebbero stati calcolati gli interessi. Inoltre, ha evidenziato come, diversamente da quanto sostenuto da , al proprio silenzio (rectius: mancata contestazione) non possa attribuirsi il CP_1 valore di dichiarazione di riconoscimento del debito.
In conclusione, la parte opponente ha contestato che sia dovuta una qualsiasi somma in favore di parte opposta sia a titolo di somma capitale, che di interessi di mora, negando che sia stato compiuto nei propri confronti un atto di costituzione in mora e che, in ogni caso, gli interessi siano
2 stati legittimamente pretesi attesa la violazione, nella loro determinazione, del divieto di anatocismo, oltre ad aver preteso interessi usurari.
Con comparsa del 1° agosto 2023, si è costituita in giudizio, contestando CP_1
l'opposizione avversaria, ed eccependo il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, ricadendo la controversia tra quelle indicate nel D.Lgs. n. 28/2010. Inoltre, sempre in via preliminare, la parte opposta ha contestato la fondatezza tanto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, quanto di prescrizione del credito ingiunto.
Nel merito, ha dedotto come, nel caso di spece, il tasso convenzionale degli interessi CP_1 moratori si fosse attestato ben al di sotto del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura.
Infine, ha avanzato richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, rigettata con ordinanza del 23 febbraio 2024 la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione.
Senza necessità di svolgere alcuna attività istruttoria, il giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza, da svolgersi in trattazione scritta, del 3 ottobre 2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. All'esito la causa è stata rimessa in decisione, e decisa con la presente sentenza ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, seguendo l'ordine logico delle questioni da esaminare, va vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione agire proposta da parte opponente.
Tale eccezione è fondata.
Un'esigenza di chiarezza obbliga a premettere come, sul piano sistematico, debba distinguersi la legittimazione ad agire dalla titolarità del rapporto controverso;
differenziazione, di recente, riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/06/2025, n.
15088; Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.11.2024, n. 30207).
Infatti, la legittimazione ad agire attiene alla titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Il richiamo è all'art. 81 c.p.c., per il quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la
3 “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire ciò che rileva è la c.d. “prospettazione” della parte che promuove l'azione e discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione, anch'essa dipendente dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
La questione relativa all'effettiva titolarità del diritto prospettato come proprio (o il relativo obbligo di cui la controparte non risulti essere titolare), attiene, invece, al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere il processo.
Da quanto detto emerge, allora, come legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo siano due concetti affatto diversi. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, difetterà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o al convenuto. Nell'odierna vicenda, dunque, la legittimazione ad agire di deve considerarsi CP_1 sussistente in ragione della mera sua affermazione di essersi resa cessionaria da , la CP_3 quale, a sua volta, era divenuta titolare del credito qui controverso all'esito della citata pluralità di cessioni di crediti “in blocco”.
La titolarità del diritto sostanziale, di cui nell'odierno giudizio si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
Dunque, la questione è posta impropriamente quale legittimazione ad agire, attenendo il problema al merito della causa e riguardando non già la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. Proprio quest'ultima, allora, è l'ipotesi qui concretamente verificatasi.
A tal riguardo, deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle
Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 16.02.2016, n. 2951), abbia avuto la possibilità di chiarire come la titolarità del diritto sia un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione. La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e, qualora questi alleghi di
4 essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 7.12.2024, n. 3793; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12.2.2023, n.
34373).
Ciò posto, giova ulteriormente evidenziarsi, in linea generale, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Gli arresti della Suprema Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti della giurisprudenza di legittimità in cui si è precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita esclusivamente attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., ma è necessaria la produzione del contratto di cessione” (Cass. civ., Sez. III,
Ord. 6.2.2024, n. 3405).
Nel caso di specie il debitore ceduto ha specificamente contestato la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco;
eppur tuttavia, non è necessaria la produzione del contratto potendosi acquisire elementi che comunque ne dimostrino la esistenza (così Cass. civ. n.
15088/2025 cit.).
5 Non pare, poi, superfluo evidenziare come la giurisprudenza di merito, in tema di cessioni
“in blocco” plurime o a catena, abbia sottolineato la necessità che l'ultimo cessionario, al fine di dimostrare la titolarità del diritto di credito azionato in giudizio, debba dare la prova di ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (v. Trib. Napoli, Sent., n. 524/2023).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro è il diverso aspetto della opponibilità dell'intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 D.Lgs. 385/1993.
Nel caso di specie, come detto, si verte nella fattispecie in cui il debitore ceduto abbia specificamente contestato la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione. Infatti, parte opponente, eccependo il difetto di legittimazione attiva di , ha affermato che: “Non è CP_1 data prova della legittimazione attiva della in quanto la mera pubblicazione nella CP_1
Gazzetta Ufficiale non costituisce prova delle avvenute cessioni. Manca, quindi prova circa la titolarità del diritto di credito della società cessionaria”. In altri termini, ha contestato che Parte_1
avrebbe fornito la prova della titolarità del credito azionato in via monitoria, non avendo CP_1 prodotto in atti i contratti di cessione “a catena”, che avrebbero visto quale primo titolare la Banca
FI S.p.A., e poi, a seguire, LO, e, da ultimo , odierna CP_2 CP_3 CP_1 parte opposta.
, dal canto suo, ha prodotto: a) l'estratto del contratto di cessione di crediti in blocco CP_1 tra e del 14.6.2016 (All. 5 al procedimento Controparte_2 Controparte_3 monitorio); b) l'estratto del contratto di cessione di crediti in blocco tra e Controparte_3
del 28.1.2019 (All. 7 al procedimento monitorio); c) l'estratto della Gazzetta Ufficiale CP_1
(parte seconda, n. 52 del 4.5.2013) contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco a
[...] da LO;
d) l'estratto della Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n. 140 del Controparte_2
28.11.2013) portante l'avviso, a parziale rettifica di quanto riportato in quello precedentemente pubblicato, che LO si era resa cessionaria di crediti in blocco dalla banca FI S.p.A.;
e) il contratto di finanziamento personale contratto da (e dalla defunta moglie) con Parte_1
FI (All. 3 al procedimento monitorio); f) l'estratto conto, senza prova della ricezione, relativo al predetto finanziamento personale n. 20113456873513 (All. 10 al procedimento monitorio); g) l'estratto conto di dal quale risulta la cessione del credito azionato da CP_3 [...] in favore della prima (All. 11 al procedimento monitorio), senza prova della ricezione;
la CP_2
6 lettera con la quale ha comunicato a di aver acquistato il credito qui azionato da CP_3 Parte_1
senza prova della ricezione, non essendo stata data prova che l'indirizzo di recapito- CP_2 quello dichiarato nel contratto originario di finanziamento- fosse ancora quello del debitore, essendosi compiuta la giacenza (All. 6 al procedimento monitorio); g) la lettera con la quale ha comunicato a parte opponente di essere divenuta cessionaria da del credito CP_1 CP_3 ingiunto, neppure questa recapitata e per la quale ebbe ad annotarsi compiuta giacenza all' indirizzo dichiarato in contratto che non vi è contezza fosse ancora quello del (All. 9 al Parte_1 procedimento monitorio); h) la lista dei crediti , dalla quale risulta che il credito Parte_3 ingiunto da (identificato con la sofferenza n. 0328749902, numero non coincidente con CP_1
CP_ quello del contratto originario) era ricompreso tra quelli ceduti “in blocco” da in favore di parte opposta.
Ciò detto, alla luce del compendio documentale prodotto da , applicando le regole CP_1 ermeneutiche testé richiamate al caso di specie, l'odierno giudicante evidenzia la mancanza di prova in ordine alla prima cessione intervenuta tra FI e LO.
Ed, infatti, relativamente a tale cessione è stata depositato il solo estratto della Gazzetta ufficiale n. 52 del 4.5.2013 che faceva richiamo alla cessione del 16.4.2013 di contratti a sofferenza -tra i quali astrattamente potrebbe rientrare quello oggetto del presente procedimento- richiamandosi i contratti ceduti e siglati tra il 27.1.1998 e l'8.2.2012 da FI dato questo che se consente di ritenere integrato il requisito della cd notificazione, nulla dice in ordine alla effettiva cessione del credito tra FI e LO. Neppure è stata data prova della cessione
“in blocco” intervenuta tra LO e CP_2
Né può ritenersi esaustiva e probante la produzione da parte di del contratto di CP_1 finanziamento personale n. 20113456873513 da cui ha avuto origine il presente credito né i vari estratti conto relativi a tale finanziamento, in particolare quello di FI.
Trattasi di un elemento che può avere un valore indiziario nella misura in cui, ordinariamente, la documentazione probatoria del credito segue il credito medesimo (art. 1262 c.c.).
Tuttavia, tale elemento non appare di per sé sufficiente a dimostrare il perfezionamento della cessione tra FI e LO, né l'effettiva riconducibilità del rapporto tra FI e l'opponente all'operazione dedotta, né la continuità della catena fino all'odierna opposta: “il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute” (cfr.
Cass. n. 23834/2025 e Cass. 23849/2025).
Peraltro, la semplice circostanza del possesso di tale documentazione può giustificarsi sulla
7 base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito. Pertanto, il difetto di prova del primo trasferimento si riverbera automaticamente su quelli successivi e comporta l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato (Trib. Avellino, sent. n. 1366/2025).
L'eccezione proposta è pertanto fondata ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte così va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod, ai minimi, attese le questioni proposte e la natura delle difese.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 232/2023 dal Tribunale di Catanzaro il 20.3.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente
, liquidate in € 150,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre Parte_1 accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Si comunichi.
Catanzaro, 27.10.2025
Il giudice
Dott. Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Roberto Fiocca, magistrato in tirocinio mirato.
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