Sentenza 29 agosto 1986
Massime • 1
L'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 - norma che prevede in ipotesi di prescrizione dei contributi assicurativi e previdenziali, il cui versamento sia stato omesso dal datore di lavoro, la possibilità di costituire una rendita vitalizia in favore del lavoratore solo se il rapporto risulti da documento di data certa - deve essere interpretato nel senso che tale limitazione probatoria stabilita dal legislatore riguardi non solo la fase amministrativa ma anche l'eventuale fase giudiziaria, essendo comune ad entrambe l'esigenza di porre una garanzia di tutela in favore dell'i.N.P.S. a presidio del corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali, non rilevando in contrario la disposizione dell'art. 421 cod. proc. civ. che invece contempla solo i limiti di ammissibilità della prova testimoniale quali previsti dal codice civile in via generale e non già quelli stabiliti per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma sia ad substantiam sia ad probationem. ( V 535/86, mass n 444130; ( V 26/84; ( Conf 4203/85, mass n 441705; ( Conf 6522/84, mass n 438096; ( Conf 6169/84, mass n 437811; ( Conf 3853/84, mass n 435806; ( Conf 1283/84, mass n 433423; ( Conf 2499/81, mass n 413281; ( Conf 2867/80, mass n 406613; ( Conf 4658/78, mass n 394333; ( Conf 1870/78, mass n 391242; ( contra 1537/80, mass n 405097).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/1986, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 29 agosto 1986 |
Testo completo
L'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 - norma che prevede in ipotesi di prescrizione dei contributi assicurativi e previdenziali, il cui versamento sia stato omesso dal datore di lavoro, la possibilità di costituire una rendita vitalizia in favore del lavoratore solo se il rapporto risulti da documento di data certa - deve essere interpretato nel senso che tale limitazione probatoria stabilita dal legislatore riguardi non solo la fase amministrativa ma anche l'eventuale fase giudiziaria, essendo comune ad entrambe l'esigenza di porre una garanzia di tutela in favore dell'i.N.P.S. a presidio del corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali, non rilevando in contrario la disposizione dell'art. 421 cod. proc. civ. che invece contempla solo i limiti di ammissibilità della prova testimoniale quali previsti dal codice civile in via generale e non già quelli stabiliti per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma sia ad substantiam sia ad probationem. ( V 535/86, mass n 444130; ( V 26/84; ( Conf 4203/85, mass n 441705; ( Conf 6522/84, mass n 438096; ( Conf 6169/84, mass n 437811; ( Conf 3853/84, mass n 435806; ( Conf 1283/84, mass n 433423; ( Conf 2499/81, mass n 413281; ( Conf 2867/80, mass n 406613; ( Conf 4658/78, mass n 394333; ( Conf 1870/78, mass n 391242; ( contra 1537/80, mass n 405097).*