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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 14/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 27.2.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. AMATI Roberto, Via Enrico Accinni 63 - Roma
CONTRO
Controparte_1 avv. SANELLI Piera, V.le della Libertà 1 - Caramanico Terme (Pe)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 4.7.2024 , già Parte_1 dipendente di dal 5.1. 021 Controparte_1
(con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e con qualifica di muratore in mattoni), impugnava il licenziamento comunicato con nota del 13.10.2021 per dedotta giusta causa, all'esito del procedimento disciplinare avviato con nota in data 21.9.2021 recante le seguenti contestazioni:
• “(…) Nella giornata del 23/08/2021 Lei ci ha inviato un certificato medico rilasciatoLe in Albania con cui Le veniva prescritto un periodo di riposo assoluto, a letto, per un mese a partire dal 17/08/2021. Contrariamente a quanto prescrittoLe dai sanitari albanesi, Lei già dalla data del 13/09/2021 ha fatto rientro in Italia e qui ha ripreso a svolgere attività di vario genere incompatibili con le prescrizioni mediche e tali da compromettere la Sua guarigione e la ripresa della Sua attività lavorativa. Peraltro, di tale anticipato Suo rientro, Lei non ha dato alcuna comunicazione allo scrivente Suo datore di lavoro”.
Contestando la sussistenza dei fatti addebitati, il ricorrente domandava le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.18 L.300/1970, ivi compresa la reintegrazione in servizio, ed in subordine domandava la tutela obbligatoria di cui all'art.8 L.604/1966.
si costituiva in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda;
argomentava estesamente altresì in ordine alla probabile natura simulata della malattia.
Assunte le prove orali, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve richiamarsi l'orientamento consolidato della S.C., che afferma che lo svolgimento di attività extralavorativa (o di altra attività lavorativa) durante l'assenza per malattia possa, alla stregua di un giudizio ex ante, pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (restando irrilevante la tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia), giustificando in tal modo il licenziamento per giusta causa del lavoratore per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà (ovvero, per altro verso, possa far presumere l'insussistenza della malattia -e la fraudolenta simulazione di essa- ovvero la non idoneità della malattia medesima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante che giustifichi l'assenza):
• “(…) questa Corte ha ripetutamente chiarito come lo svolgimento di altra attività lavorativa, da parte del dipendente assente per malattia, possa giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia (dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione) anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia ed alle
2 mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia (ex plurimis, Cass. nr. 10416 del 2017)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 1173 del 18/01/2018, Rv. 647202 – 01, in motivazione);
• “Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia (confermata, nella specie, l'illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente sorpresa, mentre era assente dal lavoro per malattia, a svolgere attività di cassa presso un bar, atteso che l'attività svolta era inidonea a pregiudicare o ritardare la guarigione).” (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2013, n. 5809).
Deve altresì richiamarsi il dovere del lavoratore, sempre in osservanza dei generali dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento di dimora, a maggior ragione in periodo di malattia, quando la sua reperibilità deve essere assicurata (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016-Rv. 639192 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15766 del 09/11/2002-Rv. 558373 - 01), anche al fine di consentire, al datore di lavoro, ogni opportuno controllo, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità:
• “(…) il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 174 (rectius: 224) CCNL Commercio (…) 4. L'assenza per malattia comporta una sospensione dell'attuazione del rapporto di lavoro sotto il profilo della prestazione, permanendo peraltro il regime di subordinazione e pertanto il potere direttivo e di controllo datoriale, sia pure modulato sull'effettiva consistenza del rapporto: in particolare, ben potendo il datore medesimo procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e quindi a giustificare l'assenza, in difetto di una preclusione comportata dalla L. n. 300 del 1970, art. 5, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore (Cass. 26 novembre 2014, n. 25162; Cass. 21 settembre 2016, n. 18507; Cass. 17 giugno 2020, n. 11697).
4.1. Nel rispetto del rapporto di subordinazione, sussiste pertanto un obbligo di reperibilità del lavoratore anche durante il periodo di malattia, quale espressione del suo obbligo di cooperazione nell'impresa (…)” (Cassazione civile sez. lav., 25/11/2021, n.36729, in motivazione).
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Nel caso di specie il comportamento tenuto dal ricorrente e contestato disciplinarmente (“Lei già dalla data del 13/09/2021 ha fatto rientro in Italia”), si pone palesemente in contrasto con i suddetti doveri di correttezza e buona fede, le prove orali avendo confermato la lunghezza del viaggio dall'Albania all'Italia, prima in nave, poi in macchina (guidata per giunta dal ricorrente medesimo, con connesse difficoltà di guida dello stesso, che si è persino sottoposto ad iniezioni pur di riprendere il viaggio, forzando le proprie possibilità fisiche), comportamento ictu oculi in contrasto con il dovere di lungo riposo (un intero mese) imposto dalla certificazione medica ottenuta in Albania dallo stesso ricorrente, specialmente
3 con riferimento alla patologia diagnosticata di lombosciatalgia al rachide:
• “(…) Io sono tornato in Italia il 7 settembre 2021 (…) è vero ho guidato io, prima di partire ho fatto delle punture prima di riprendere il viaggio e per questo sono potuto ripartire” (ricorrente , in sede di interrogatorio formale); Parte_1
• “(…) sono la moglie del ricorrente (…) premetto che nell'anno 2021 siamo tornati dall'Albania verso il 6/7 settembre, mio marito in Albania ha avuto un problema alla schiena ed è dovuto restare a letto, quindi quando siamo tornati ha continuato le terapie (…) da Bari tornati dall'Albania ha guidato lui fino a casa, con difficoltà e facendo varie soste, in quanto io non guido. Non ricordo la compagnia del traghetto di rientro dall'Albania” (teste indicato da parte ricorrente ). Testimone_1
Peraltro la prova testimoniale ha altresì confermato la violazione, anche in Italia, del dovere di riposo durante il periodo di malattia, anch'essa disciplinarmente contestata (“ha ripreso a svolgere attività di vario genere incompatibili con le prescrizioni mediche”), nonché la mancata preventiva comunicazione al datore di lavoro del rientro anticipato in Italia (comportamento anch'esso da ritenersi violativo dei fondamentali doveri di correttezza e buona fede, e parimenti contestato prima del licenziamento “di tale anticipato Suo rientro, Lei non ha dato alcuna comunicazione allo scrivente”):
• “ho incontrato casualmente il ricorrente un sabato mattina intorno al 10/15 settembre fuori da un bar, lui andava via io entravo, in quella occasione mi disse che era rientrato prima e che dovevo avvisare l'ufficio, io gli dissi che doveva avvisare lui del rientro” (teste indicato da parte resistente;
Tes_2
• “(…) ho provato a chiamare l'ufficio non hanno risposto (…) Poi non ho più chiamato” (ricorrente , in sede di interrogatorio formale); Parte_1
• “(…) è uscito solo con me per andare in farmacia” (teste indicato da parte ricorrente
, dalla quale dichiarazione si evince che il ricorrente non aveva comunque Testimone_1 necessità di uscire per andare in farmacia, se vi si era recato assieme alla moglie).
La gravità dei comportamenti tenuti dà conto della proporzionalità del licenziamento irrogato, alla luce dell'orientamento sopra richiamato della Corte di Cassazione in ordine alle attività extralavorative svolte durante la malattia, congiuntamente al quale va valutata anche la menzionata inosservanza dei doveri di comunicazione al datore di lavoro.
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Il ricorso va pertanto rigettato, alla luce delle motivazioni sopra esposte (con assorbimento delle ulteriori questioni, in particolare in ordine alla dedotta natura simulata della stessa malattia, eccepita pure da parte resistente).
Le spese possono essere integralmente compensate, in eccezionale considerazione delle ragioni di natura familiare presupposte al comportamento comunque illecito (l'imminenza della ripresa dell'anno scolastico, il fatto che la moglie non guidasse e che dovesse quindi viaggiare da sola con i figli), che hanno indotto il ricorrente ad affrontare il viaggio di ritorno pur mettendo in pericolo la propria guarigione.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 27.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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