Articolo 101 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 100Articolo 102
Versione
15 marzo 1974
Art. 101.
Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974