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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/09/2024, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 settembre 2024, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1775/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Spirito ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Sanza, alla via Matina n. 10, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario incaricato, dott. Giuseppe Zaza, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza;
esenzione pagamento ticket sanitario
(67%) e iscrizione collocamento mirato ex art. art. 1 legge 68/99 (46%).
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 11.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza o, in subordine, l'accertamento dell'invalidità nella misura del 67% per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o dell'invalidità nella misura del 46% per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. art. 1 legge 68/99.
Con memoria, depositata il 23.08.2024 si costituiva l' e domandava di CP_1
dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. per mancato esperimento della fase amministrativa in quanto la richiesta non è stata preceduta da specifica domanda, per carenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione e per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc ovvero per indeterminatezza della prestazione richiesta nel merito ovvero per carenza di allegazione in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata nel merito;
la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, del D.L.
30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; la nullità dell'istanza per difetto dei requisiti di legge;
la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore , ex art. CP_1
152 disp. att cpc.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 settembre 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda, in via principale,
l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e, in via subordinata, l'accertamento della invalidità civile
2 nella misura del 67% per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o dell'invalidità nella misura del 46% per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. art. 1 legge 68/99.
In relazione alla domanda principale, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente risulta titolare di redditi da lavoro dipendente superiori ai limiti prescritti per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, da qui la inammissibilità del ricorso, in parte qua, per insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguimento della prestazione rivendicata (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del 05.02.2020: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
In relazione alla domanda subordinata si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 1, del c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
Dal tenore letterale della richiamata disposizione si evince che l'ambito di applicazione della norma comprenda la materia della invalidità e, più
3 precisamente, le sole controversie che abbiano come oggetto le prestazioni economiche e gli altri benefici assistenziali riconducibili alla materia dell'invalidità civile e dell'handicap nonché la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità in regime assicurativo ex lege n. 222/84.
Pertanto, avendo il legislatore individuato tassativamente le controversie che devono essere oggetto di preventivo esperimento dell'ATPO, deve ritenersi inammissibile, in relazione alla domanda subordinata, il ricorso alla procedura in commento al fine di ottenere l'accertamento dell'invalidità nella misura del 67% per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o dell'invalidità nella misura del 46% per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex art. art. 1 legge
68/99 (rivendicazione, quest'ultima anche priva di domanda amministrativa), trattandosi di beneficio diverso dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di competenza dell' cui fa riferimento l'art. 445 bis c.p.c. CP_1
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data Parte_1
11.06.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 10 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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