Decreto cautelare 1 agosto 2019
Ordinanza collegiale 2 marzo 2020
Sentenza 31 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2023
Commentari • 2
- 1. Il termine dei motivi aggiunti in materia di contratti pubblici e l’incertezza della Corte CostituzionaleAntonella Mirabile · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Rito appalti: i motivi aggiunti al vaglio della Corte CostituzionaleMarica De Angelis · https://www.iusinitinere.it/
Con una recente ordinanza, il Tar Lecce ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 5, c.p.a, “per contrasto con il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione”.[1] L'ordinanza ha riacceso un dibattito, fino ad oggi parzialmente sopito, circa l'individuazione del dies a quo richiesto per i giudizi di cui al rito accelerato ex art. 120 c.p.a. Invero, il rito “super-speciale” ex art. 120 comma 2-bis, introdotto dal legislatore nel 2016, ha occupato gran parte del dibattito accademico e giurisprudenziale fino alla sua recente abrogazione ad opera del c.d. Sblocca Cantieri.[2] …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/05/2022, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00914/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sincon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari, n. 3;
contro
Comune di Latiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni di Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Parsec 3.26 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli e Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cantobelli in Lecce, via Cavour, n.10;
per l'annullamento,
previa adozione di ogni altra misura cautelare, ivi compresa, in primis , la sospensione dell'efficacia,
1) della determina dirigenziale n. 316 del 27.05.2019 del Comune di Latiano, pubblicata il successivo 28.05.2019, comunicata a mezzo p.e.c. il 29.05.2019 e ritrasmessa con lo stesso mezzo il 31.05.2019, con la quale sono stati approvati tutti i verbali di gara e si è provveduto alla aggiudicazione in favore della PARSEC 3.26 della gara avente ad oggetto: “Servizi relativi alla gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali”;
2) del verbale n.1 del 21.11.2018 nel quale si è dato atto dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica in una fase temporalmente antecedente alla nomina della Commissione che quelle offerte avrebbe dovuto valutare;
3) della determina dirigenziale n. 883 del 28.12.2018 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ex art.77 D. Lgs. n. 50/2016;
4) del verbale n. 2 del 17.01.2019 nel quale si è preso atto dell'esame del Capitolato d'Appalto, del Bando, del Disciplinare di gara e dei curricula dei componenti la Commissione Giudicatrice nominati due mesi prima;
5) del verbale n. 3 del 24.01.2019 nel quale si è proceduto all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria;
6) del verbale n. 4 del 28.01.2019 nel quale si è proceduto all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica della ricorrente;
7) del verbale n. 5 del 4.02.2019 nel quale si è proceduto a determinare i punteggi dell'offerta tecnica;
8) del verbale n. 6 del 7.02.2019 nel quale si è proceduto a predisporre la graduatoria per l'offerta tecnica delle concorrenti;
9) del verbale n. 7 del 14.02.2019 nel quale è stato dichiarato il non vero quando si è affermato che il costituendo R.T.I. con impresa mandataria Sincon S.r.l. nella sua offerta non abbia previsto gli oneri per la sicurezza, laddove, al contrario, tali oneri sono stati previsti per Euro 28.000,00;
10) del verbale n. 8 del 14.02.2019 nel quale è stata proposta l'aggiudicazione definitiva;
11) in parte qua , nei limiti dell'interesse della ricorrente, della determina dirigenziale n. 249 del 27.04.2018, con la quale è stata approvato l'art.11 n.1, ultima parte del terzo comma, del Bando e Disciplinare di gara, laddove è stata prevista la possibilità al Seggio di gara di procedere nella prima seduta pubblica all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica;
per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto laddove eventualmente nelle more stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;
nonché per l'accertamento e la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente e, per quanto di competenza, della controinteressata, al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente agli interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso comprensivi del danno emergente, del lucro cessante e del danno curriculare;
dell'Amministrazione resistente a consentire l'immediata e integrale visione ed estrazione di copia di tutti gli atti di gara e in particolare delle offerte della ditta aggiudicataria e delle relative giustificazioni e/o esibirli in giudizio senza esclusione alcuna;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Sincon S.r.l. il 31/07/2019:
per l'annullamento,
previa adozione di ogni idonea misura cautelare, ivi compresa, in primis , la sospensione dell'efficacia:
- degli stessi atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e sopra riportati sub n. da 1. a 11., e inoltre
- 12) della determina dirigenziale n. 485 del 31.07.2019, con la quale è stato consegnato in via d'urgenza il servizio alla PARSEC 3.26 S.r.l., ivi compresa la “nota del Legale di fiducia del Comune di Latiano”;
per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto laddove eventualmente nelle more stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;
nonché per l'accertamento e la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente e, per quanto di competenza, della controinteressata, al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una somma di denaro da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente agli interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso comprensivi del danno emergente, del lucro cessante e del danno curriculare;
dell'Amministrazione resistente a consentire l'immediata e integrale visione ed estrazione di copia di tutti gli atti di gara e in particolare delle offerte della ditta aggiudicataria e delle relative giustificazioni e/o esibirli in giudizio senza esclusione alcuna, ivi compresa la “Nota del Legale di fiducia del Comune di Latiano”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latiano e di Parsec 3.26 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Caricato e avv.to C. Montinaro, in sostituzione degli avv.ti F. Cantobelli e R. De Blasi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - mandataria dell’A.T.I. classificata al secondo posto della graduatoria finale con punti 85,72 e che ha gestito il servizio in proroga - impugna la determina dirigenziale n. 316 del 27/05/2019, pubblicata il 28/05/2019, comunicata a mezzo p.e.c. il 29-31/05/2019, recante l’aggiudicazione alla Società controinteressata (classificata al primo posto con punti 99,58) della gara indetta dalla Stazione Appaltante per l’affidamento dell’appalto (della durata di sette anni) dei “Servizi relativi alla gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nonché i verbali della gara (n.1 del 21.11.2018, n. 2 del 17.01.2019, n. 3 del 24.01.2019, n. 4 del 28.01.2019, n. 5 del 4.02.2019, n. 6 del 7.02.2019, n. 7 del 14.02.2019, n. 8 del 14.02.2019), la determina dirigenziale n. 883 del 28.12.18, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, in parte qua , nei limiti dell'interesse della ricorrente, la lex specialis di gara (Bando e Disciplinare di gara) laddove è prevista la possibilità del Seggio di gara di procedere nella prima seduta pubblica all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto (ove stipulato) e il risarcimento del danno in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente monetario, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno del gravame interposto, la Società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 5, DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTI “CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA E DI ISCRIZIONE DEGLI ESPERTI NELL’ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI” - AGGIORNATE AL D.LGS. 56 DEL 19/4/2017 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 4 DEL 10 GENNAIO 2018 - VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 84 COMMA 2 E 8 DEL D. LGS. 163/2006 - ECCESSO DI POTERE - ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ILLOGICITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - ABNORMITÀ - INGIUSTIZIA EVIDENTE PER CARENZA DI ADEGUATA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELLA MATERIA OGGETTO DELL'APPALTO DELLA COMMISSIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI TRASPARENZA E COMPETENZA - OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E PAR CONDICIO OLTRE CHE DI COERENZA E LOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
II. VIOLAZIONE DELL'ART. 84, COMMA 4, D.LGS. 163/2006 NELLA PARTE IN CUI CONSENTE LA NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE SOLO PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI "COMMISSARI DIVERSI DAL PRESIDENTE".
III. VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 5, DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTI “CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA E DI ISCRIZIONE DEGLI ESPERTI NELL’ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI” - AGGIORNATE AL D.LGS. 56 DEL 19/4/2017 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 4 DEL 10 GENNAIO 2018 - ECCESSO DI POTERE (PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ILLOGICITÀ MANIFESTA - CONTRADDITTORIETÀ - INCOERENZA LOGICA - CARENZA DI MOTIVAZIONE).
IV. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. GLI EFFETTI DELLA CADUCAZIONE DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE COMPORTANO IL TRAVOLGIMENTO DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI PER ILLEGITTIMITA' DERIVATA.
V. ECCESSO DI POTERE (PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ILLOGICITÀ MANIFESTA - CONTRADDITTORIETÀ - INCOERENZA LOGICA - CARENZA DI IDONEA ISTRUTTORIA).
VI. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.
Il 17/07/2019, si è costituita in giudizio la Società controinteressata, depositando una memoria difensiva, al fine di resistere all’avverso ricorso, eccependone la manifesta inammissibilità e l’integrale infondatezza, chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, di dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, di rigettare il ricorso indicato in epigrafe.
Il 19/07/2019, si è costituito in giudizio il Comune di Latiano, depositando una memoria difensiva, nella quale ha impugnato e contestato, perché inammissibile ed infondato, l’avverso ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensiva.
Il 22/07/2019, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare al contenuto dei documenti depositati in atti e dei motivi di ricorso esposti dalla Società ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 22/07/2019, anche la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 24/07/2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, la difesa di parte ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di proporre motivi aggiunti, quindi, il Presidente della Sezione ha disposto il rinvio della trattazione della predetta istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 18/09/2019.
Con motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 31/07/2019, la Società ricorrente ha impugnato gli stessi provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e, inoltre, la determina dirigenziale n. 485 del 31/07/2019, recante la consegna in via d'urgenza dei servizi de quibus alla Società controinteressata, formulando ulteriori censure tendenti ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, previa esclusione della controinteressata.
A sostegno dei motivi aggiunti, ha dedotto le seguenti censure (graduandole in posizione prioritaria rispetto a quelle già denunciate in occasione del ricorso originario):
I. VIOLAZIONE DELL'ART. 94, COMMA I, LETT. A DEL C.D.A. - VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI GARA IN QUANTO L'OFFERTA DELLA PARSEC NON E' CONFORME A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO IN CHIARA VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLO STESSO ALL'ART. 6 SOTTO LA RUBRICA “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE BDAP - MOP (MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE)” - ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, IRRAZIONALITA’, INCOERENZA, ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DELL'ISTRUTTORIA, CHIARA INCONGRUITA’ DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE - ABNORMITA' - SVIAMENTO DI POTERE).
II. VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI GARA IN QUANTO LA PARSEC IN CHIARA VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 9.4 DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA (“Requisiti professionale e tecnica”) HA OMESSO DI SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI SERVIZI RESI PER OGNI COMUNE DICHIARATO. ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, IRRAZIONALITA’, INCOERENZA, ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DELL'ISTRUTTORIA).
III. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DLGS 50/2016 - ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, IRRAZIONALITA’, INCOERENZA, ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DELL'ISTRUTTORIA, CHIARA INCONGRUITA’ DEI GIUDIZI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE NEI GIUSTIFICATIVI).
IV. LA D.D. N.485 DEL 31.07.2019 DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA ALLA PARSEC E' ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016. - ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO, DIFETTO E INCONGRUA MOTIVAZIONE).
V. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate con i motivi aggiunti, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.
Il 01/08/2019, il Comune di Latiano ha depositato in giudizio una memoria difensiva per impugnare e contestare, perché inammissibile ed infondato, il ricorso per motivi aggiunti datato 31 luglio 2019, al fine di opporsi alla tutela cautelare monocratica, riservando al seguito ogni più articolata difesa.
Con decreto presidenziale n. 487 del 01/08/2019, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente con i motivi aggiunti del 31/07/2019 e confermata la fissazione della Camera di Consiglio del 18 settembre 2019 per la trattazione collegiale delle richieste misure cautelari, con la seguente motivazione: “ Rilevato che, come risulta dall’art. 4 del bando e disciplinare di gara, la durata dell’appalto è fissata in sette anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento del servizio, salvo una eventuale proroga tecnica non superiore a 12 mesi;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti della “estrema gravità e urgenza” di cui all’art. 56 cit. per accordare la misura cautelare richiesta, atteso che l’interesse azionato con il ricorso in esame potrebbe comunque trovare – in caso di accoglimento del ricorso nel merito – una adeguata tutela in forma specifica ovvero per equivalente ”.
Il 16/09/2019, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva insistendo nell'accoglimento di tutte le conclusioni come ritualmente rassegnate.
Il 16/09/2019, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva in vista della Camera di Consiglio del 18 settembre 2019 per replicare, in particolare, ai motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 16/09/2019, anche il Comune di Latiano ha depositato in giudizio una memoria difensiva per impugnare e contestare, perché inammissibile ed infondato, il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Società ricorrente.
Nella Camera di Consiglio del 18/09/2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, il difensore di quest’ultima ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare chiedendo la fissazione nel merito, quindi il Presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio, assicurando che la fissazione nel merito sarebbe avvenuta a gennaio 2020.
Il 10/01/2020, il Comune di Latiano ha depositato in giudizio una memoria difensiva nella quale ha eccepito la irricevibilità dei motivi aggiunti proposti da parte ricorrente per decadenza, concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
In data 11/01/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., nella quale, in limine , ha replicato in ordine alla eccezione di tardività dei proposti motivi aggiunti, e, quindi, ha chiesto che l’esame dei motivi di cui al ricorso introduttivo venga subordinato al mancato accoglimento dei motivi aggiunti, il cui accoglimento garantirebbe alla Società ricorrente l'effettivo pieno godimento del bene della vita al quale aspira; nel merito, ha riproposto le censure sollevate con i motivi aggiunti e con il ricorso introduttivo, chiedendo, in via principale, il risarcimento in forma specifica e quindi il conseguimento dell’aggiudicazione con il conseguenziale subentro nel contratto di appalto stipulato in data 18/11/2019, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente monetario degli ingiusti danni subiti e subendi, in via gradatamente subordinata, la ripetizione parziale delle procedure di gara, laddove l'accertamento dei vizi eccepiti determini la sola esigenza di utilizzare una nuova commissione di gara in funzione valutativa, e, in via estremamente ancor più subordinata, la ripetizione totale della gara.
Il 17/01/2020, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica a quella depositata dal Comune di Latiano, nella quale ha ribadito la tempestività dei motivi aggiunti.
Sempre il 17/01/2020, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria conclusiva depositata dalla Società ricorrente, nella quale ha eccepito la inammissibilità e irricevibilità dei motivi aggiunti notificati il 31/07/2019 perché proposti tardivamente rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 120, comma 2 ( rectius , comma 5), c.p.a. e ha controdedotto nel merito in ordine alla doglianze di cui ai predetti motivi aggiunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
In pari data 17/01/2020, anche il Comune di Latiano ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha insistito, preliminarmente, nella eccezione di tardività/decadenza dei motivi aggiunti, insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
A esito della pubblica udienza del 28 gennaio 2020, con ordinanza collegiale n. 297 del 2/03/2020, questa Sezione ha sospeso il presente giudizio e sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 120, comma 5, c.p.a. (“ Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”), « nella parte in cui fa decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, per contrasto con il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”), in quanto, equiparando il termine per la proposizione dei motivi aggiunti a quello per la proposizione del ricorso, impedisce di fatto la tutela giurisdizionale della parte ricorrente avverso i vizi di legittimità del provvedimento di aggiudicazione rivelati dagli atti e dai documenti successivamente conosciuti », ritenendo la detta questione di costituzionalità « rilevante nella controversia de qua (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialità tra la soluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata ».
Con sentenza n. 204 del 28 ottobre 2021, depositata in giudizio il 04/11/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia », con la predetta ordinanza collegiale n. 297 del 2/03/2020 di questa Sezione, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, ossia ritenendo che « il testo dell'art. 120, comma 5, cod. proc. amm. è compatibile con un'interpretazione, come quella da ultimo seguita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale il dies a quo per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione (salve le ulteriori ipotesi di decorrenza di altra natura, ed estranee al presente incidente di legittimità costituzionale), fermo il già descritto meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell'accesso agli atti di gara. » (cfr. la Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 24 giugno-2 luglio 2020, n. 12.).
A valle della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 pubblicata il 28.10.2021, il 24/11/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione.
Il 22/04/2022, il Comune di Latiano ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 23/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, dando per “ certa la tempestività dei motivi aggiunti ”, si è limitata “ a riportarsi a quanto già eccepito, dedotto, allegato e concluso in sede di memoria ex art. 73 c.p.a. e in quella replica, depositate in occasione dell'udienza pubblica del 28.01.2020, compreso la richiesta, in quella sede formalizzata, che l'esame dei motivi di cui al ricorso introduttivo venga subordinato al mancato accoglimento dei motivi aggiunti ”.
Il 30/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria ex art. 73 c.p.a. del Comune di Latiano, da ultimo depositata, confidando nell'accoglimento delle conclusioni come ritualmente rassegnate e già riproposte nella precedente memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 23.04.2022.
Nella pubblica udienza dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato solo in parte e deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - In base alla richiesta di graduazione di parte ricorrente, che chiede di subordinare l’esame dei motivi di cui al ricorso introduttivo (tesi, essenzialmente, alla ripetizione totale della gara) al mancato accoglimento dei motivi aggiunti notificati da parte ricorrente il 31/07/2019 (con cui parte ricorrente formula ulteriori censure tendenti ad ottenere in via prioritaria l’aggiudicazione dell’appalto de quo previa esclusione della controinteressata), vengono scrutinati, in prima battuta, i predetti motivi aggiunti.
1.1. - Ciò premesso, deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di tardività dei proposti motivi aggiunti sollevata inizialmente dal Comune di Latiano, che, non l’ha, però, ribadita nella memoria difensiva depositata il 22/04/2022, a valle della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 pubblicata il 28.10.2021, secondo la quale « il testo dell'art. 120, comma 5, cod. proc. amm. è compatibile con un'interpretazione, come quella da ultimo seguita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale il dies a quo per proporre il ricorso principale ed i motivi aggiunti decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione (salve le ulteriori ipotesi di decorrenza di altra natura, ed estranee al presente incidente di legittimità costituzionale), fermo il già descritto meccanismo di dilazione temporale per denunciare i vizi che emergano a seguito dell'accesso agli atti di gara. ».
La richiamata Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 24 giugno-2 luglio 2020, n. 12, sopravvenuta alla ordinanza n. 297 del 2/03/2020 di remissione alla Corte Costituzionale di questa Sezione, aveva, infatti, chiarito che:
« 23. Innanzitutto, va rimarcato come il legislatore non abbia modificato l’art. 120, comma 5, del c.p.a., per quanto riguarda il suo richiamo all’art. 79 del ‘primo codice’, il quale – come si è sopra osservato – ha dato rilievo ad una ‘data oggettivamente riscontrabile’, da individuare in considerazione degli incombenti formali cui è tenuta ex lege l’Amministrazione aggiudicatrice e del rispetto della regola della diligenza cui è tenuta l’impresa interessata.
In altri termini, in sede di emanazione del ‘secondo codice’ degli appalti, non vi è stata alcuna determinazione del conditor iuris di modificare la regola speciale contenuta nel c.p.a., sul rilievo decisivo da attribuire – ai fini processuali - agli incombenti formali informativi cui è tenuta l’Amministrazione aggiudicatrice, indispensabili per individuare il dies a quo.
Come evidenziato dalle sentenze sopra richiamate al § 19, le incongruenze conseguenti al mancato coordinamento del ‘secondo codice’ con l’art. 120, comma 5, del c.p.a. si possono allora superare ritenendo che non vi è stato il necessario coordinamento del richiamo effettuato dal medesimo comma 5: il riferimento alla formalità previste dall’art. 79 del ‘primo codice’ deve ora intendersi effettuato alle formalità previste dall’art. 76 del ‘secondo codice’.
24. Tale constatazione non esaurisce però la definizione dei quesiti sollevati dall’ordinanza di rimessione.
Infatti, l’art. 76 del ‘secondo codice’ non contiene specifiche regole sull’accesso informale, in precedenza consentito per le procedure di gara dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’ (che contribuiva a dare un compiuto e prevedibile significato all’art. 120, comma 5, del c.p.a.).
25. Ritiene l’Adunanza Plenaria che – a seguito della mancata riproduzione nel ‘secondo codice’ di specifiche disposizioni sull’accesso informale agli atti di gara – rilevano le disposizioni generali sull’accesso informale, previste dall’art. 5 del regolamento approvato con il d.P.R. n. 184 del 2006.
25.1. Queste sono divenute applicabili per gli atti delle procedure di gara in questione a seguito della abrogazione delle disposizioni speciali, previste dall’art. 79, comma 5 quater, del ‘primo codice’.
25.2. L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché - in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) - va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata al § 19, per la quale, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.
26. Ritiene inoltre l’Adunanza Plenaria che, per la individuazione della decorrenza del termine per l’impugnazione, rileva anche l’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’, per il quale “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”.
L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso - ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito).
27. In considerazione dell’immutato testo dell’art. 120, comma 5, del c.p.c., degli articoli 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, ritiene l’Adunanza Plenaria che per determinare il dies a quo per l’impugnazione va riaffermata la perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il citato comma 5.
La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’, per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale. » e, quindi, ha affermato i seguenti principi di diritto:
«“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;
c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;
e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’ ».
Sicché, nella concreta fattispecie di causa, i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 31/07/2019 sono tempestivi, poiché proposti entro il termine ulteriore di 30 giorni per i vizi rilevati dagli atti successivamente conosciuti in data 15/07/2019 a seguito di pronto accesso agli atti ex art. 76, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (tempestivamente esercitato dalla Società ricorrente con istanza del 30/5/2019, evasa solo in data 15/07/2019).
1.2. - Nel merito, i motivi aggiunti notificati da parte ricorrente il 31/07/2019 sono fondati solo in parte, con riferimento alla terza doglianza formulata nei suddetti motivi aggiunti, con la quale la Società ricorrente censura la valutazione espressa dalla Commissione di gara in merito alla (asserita) congruità dell'offerta della Società controinteressata, rilevando, in particolare, al paragrafo 3.4., che « La Relazione di “Giustificazioni offerta anomala” di PARSEC contiene le voci di costo calcolate per soli 7 (sette) anni in luogo degli 8 otto anni (7+1) compresi nella base d’asta ».
La censura è fondata.
Osserva, infatti, il Tribunale che l’art. 4. ( Durata e valore dell'appalto ) del “BANDO E DISCIPLINARE DI GARA” prevede che « La durata dell'appalto è fissata in sette anni (7 anni) dalla data di stipula del contratto di affidamento del servizio, salvo eventuale proroga tecnica, per il tempo necessario all'esperimento di una nuova gara, non superiore, in ogni caso, a 12 mesi.
Ai fini di quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore dell'appalto complessivo, per durata di 7 anni e l'eventuale proroga tecnica di 12 mesi, è stimato in € 3.577.532,40 (diconsi Euro TREMILIONICINQUECENTOSETTANTASETTECINQUECENTOTRENTADUE/40), pari al corrispettivo dei servizi oggetto dell'affidamento. L' importo annuale e pari a € 447.191 ,55 (diconsi Euro QUATIROCENTOQUARANTASETTECENTONOVANTUN0/55) », includendo, quindi, espressamente, l’eventuale anno di proroga tecnica (in aggiunta ai sette anni di durata contrattuale) nel calcolo del prezzo posto a base di gara, contrariamente a quanto asserito nella memoria del Comune resistente del 16/09/2019, secondo cui « La censura è infondata considerato che la durata prevista è di 7 anni e su quella durata è stato calcolato anche il prezzo messo a base di gara. La eventuale proroga di un altro anno è una ipotesi, per l’appunto “eventuale”, ma che non ha concorso a determinare il prezzo da offrire »; nel mentre risulta per tabulas dalle giustificazioni del 21/03/2019 presentate in via amministrativa dalla Società controinteressata in seno al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta “ in merito alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara ” che le ivi indicate voci di costo sono calcolate per soli 7 (sette) anni di durata dell’appalto, in luogo degli 8 otto anni (7+1) compresi nella base d’asta.
Non convince, invece, il rilievo, meramente formale, di parte ricorrente secondo cui “LA RELAZIONE DI GIUSTIFICATIVI DI PARSEC NON OPERA ALCUN RIFERIMENTO AI MINIMI RETRIBUTIVI PREVISTI DALLE TABELLE MINISTERIALI NÉ SONO ALLEGATI DOCUMENTI CHE GIUSTIFICHINO I “COSTI ANNUALI” DICHIARATI”, non risultando – allo stato – provata la violazione dei minimi salariali da parte della Società controintetressata, né avendo parte ricorrente dedotto la violazione dell’art. 95 (“ Criteri di aggiudicazione dell’appalto ”), comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm., il quale prescrive la verifica, prima della aggiudicazione, da parte della Stazione Appaltante del rispetto dei minimi salariali retributivi in relazione al costo della manodopera indicato nell’offerta economica della Società controinteressata (“ Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) ”).
La suddetta censura di cui al paragrafo 3.4. dei motivi aggiunti va, pertanto, accolta al solo fine della ripetizione da parte della Stazione Appaltante della valutazione (discrezionale) della anomalia o meno dell’offerta della Società aggiudicataria - anche rispetto a quanto previsto all'articolo 97 (“ Offerte anormalmente basse ”), comma 5, lettera d) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. (“ La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: … d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 ”, cioè, nelle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di determinazione annuale del costo del lavoro) -, tenuto conto che, nella specie, il periodo di durata contrattuale a tal fine rilevante è di otto anni, incluso l’anno di proroga tecnica (in aggiunta ai sette anni di durata contrattuale), mantenendo in essere - allo stato - il contratto di appalto stipulato il 18/11/2019.
Allo stato devono essere, quindi, respinte le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro della Società ricorrente nel contratto, nonché quella di risarcimento del danno per equivalente, essendo infondate le ulteriori censure formulate con i predetti motivi aggiunti, nonché quelle formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, come di seguito sinteticamente illustrato.
1.3. - Con la prima censura dei motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta la (asserita) difformità dell'offerta tecnica della Società controinteressata rispetto ai requisiti minimi previsti ed espressamente richiesti dalla stazione appaltante e, in particolare, che non sarebbe presente nella Relazione Tecnica della controinteressata nessuno dei due elementi richiesti espressamente nell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto (ossia “ l’utilizzo di strumenti informativi evoluti per la gestione dei lavori pubblici con la indispensabile possibilità di trasmissione delle informazioni agli organi di controllo ” e il “ supporto operativo nel data-entry ”), né alcuna risorsa professionale addetta al servizio e che la suddetta offerta tecnica non conterrebbe nemmeno alcun riferimento al Servizio di supporto alla rendicontazione BDAP-MOP.
La censura è infondata, in quanto nell’offerta tecnica della Società controinteressata (in particolare a pagina 20 s., paragrafo “1c) IL SUPPORTO OPERATIVO ON SITE AL SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE”) è indicato sia l’utilizzo di strumenti informativi evoluti (nella specie trattasi di un software da impiegare nella erogazione del servizio c.d. civilia Next contenente un modulo apposito per la gestione dei lavori pubblici) che il servizio di supporto operativo per il data entry ed è descritto altresì il Servizio di supporto alla rendicontazione BDAP-MOP e il personale dedicato a tale attività, nel mentre l’invocato art. 6 ( Servizio di supporto alia Rendicontazione BDAP- MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche ) del Capitolato speciale d’appalto (“ Servizio di supporto informatica e amministrativo per il rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229/2011 che delinea specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni che realizzano opere pubbliche. L'attività richiesta prevede: a) l'utilizzo di strumenti informativi evoluti per la gestione dei lavori pubblici con la indispensabile possibilità di trasmissione delle informazioni agli organi di controllo; b) supporto operativo nel data-entry. II servizio dovrà prevedere un allineamento completo dei procedimenti chiusi oggetto di monitoraggio, controllo costante sull'evoluzione dei procedimenti in corso, con il periodico invio massive delle informazioni aggiornate secondo le scadenze previste dal Ministero delle Finanze ”) non fa alcun riferimento a specifiche figure professionali (da indicare), né in termini di quantità (richiedendone un numero minimo) né in termini di qualità (richiedendo specifici requisiti professionali).
1.4. - Con la seconda censura dei motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9.4 (“ Requisiti professionale e tecnica ”) del Bando e Disciplinare di Gara, in quanto la Società controinteressata avrebbe omesso di specificare la tipologia di servizi resi per ogni Comune nella dichiarazione resa nell’Allegato n. 29.
La censura è infondata, in quanto l’art. 9.4 (“ Requisiti professionale e tecnica ”) del Bando e Disciplinare di Gara non prescrive la specificazione del servizio in precedenza prestato in ogni Comune (“ Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneita professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, da dimostrare, a pena d'esclusione, in sede di presentazione di offerta tramite dichiarazione - sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza -con l'indicazione di almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati nel triennio 2015-2016-2017 erogati in favore di Pubbliche Amministrazioni, di cui:
almeno uno relativo a servizi di assistenza e manutenzione software applicativo presso Amministrazioni Comunali;
almeno uno relativo a servizi di supporto ai servizi finanziari presso Amministrazioni Comunali; almeno uno relativo a servizi di supporto ai servizi di gestione delle entrate locale presso Amministrazioni Comunali ”).
2. - Anche le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, tese, essenzialmente, alla ripetizione totale della gara, sono infondate.
2.1. - Con il primo ed il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la illegittimità del “ provvedimento di nomina della Commissione di gara per il fatto, che (al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza), esso non conteneva alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione ”, nonché per il fatto che lo stesso sarebbe stato “ adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale ” e che nello stesso provvedimento di nomina “ la stazione appaltante ha omesso l'indicazione delle ragioni oggettive in grado di giustificare la mancata nomina di un funzionario apicale interno quale Presidente della commissione ”, in asserita violazione della disciplina dettata dall'articolo 84 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm., in quanto, a suo dire, “ Nelle more dell'approvazione dell'Albo nazionale obbligatorio dei membri delle commissioni giudicatrici opera il regime transitorio previsto dall' articolo 216, comma 12, Dlgs 50/2016. ”
Tutte le predette censure sono infondate, in quanto, proprio in base all’art. 216 (“ Disposizioni transitorie e di coordinamento ”), comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la disciplina transitoria vigente non fa rinvio all’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm., ma si limita a richiedere il rispetto di criteri di competenza e trasparenza per la nomina della Commissione giudicatrice, recitando: “ Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto ”; nel mentre non è indispensabile la previa formalizzazione delle regole relative da parte della Stazione Appaltante, bastando che la nomina dei Commissari “esperti” sia preceduta dalla valutazione dei curricola (che nella specie risultano essere stati valutati, come da verbale nr.2 del 17.01.2019, citato dalla stessa parte ricorrente, nel quale si legge: “ allega i curriculum dei componenti la Commissione giudicatrice già acquisiti alla nomina degli stessi ”).
2.2. - Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la “ illegittimità della previsione del Bando che consente che le buste tecniche vengano aperte dal seggio di gara in luogo della commissione giudicatrice ” (art.11, terzo comma, ultima parte del Bando e disciplinare di gara, secondo cui “ 11. Operazioni di gara. Le operazioni di gara avverranno secondo le seguenti modalità:
1. L'apertura del plico, contenente le buste l, 2 e 3 avverrà in forma pubblica, presso la sede del Comune di Latiano il giorno 21/11/2018, ore 10:00.
Il Seggio di gara, verificherà, nella prima seduta pubblica, la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1 ed elencherà i soggetti concorrenti che potranno accedere alle successive fasi di gara. Nella stessa seduta si potrà procedere all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica (busta n. 2) ”) e che “ conseguentemente, illegittimamente il Seggio di Gara del Comune di Latiano ha proceduto a quella apertura addirittura prim'ancora della nomina della Commissione Giudicatrice ”.
Anche le predette censure sono infondate, in quanto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. non riserva alla Commissione giudicatrice il compito dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l’offerta tecnica, né occorre che la Commissione sia nominata necessariamente prima della apertura delle buste.
Le stesse Linee Guida n. 5 dell’A.N.A.C. invocate da parte ricorrente a sostegno della propria tesi prevedono che “ In generale ” la Commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche, lasciando la possibilità che l’apertura, purché in seduta pubblica, venga fatta dal Seggio di gara.
2.3. - Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta l’“ illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura, di tutti i verbali finanche all’eventuale affidamento ”, per effetto della invocata “ caducazione della nomina della commissione di gara ”, ma la ravvisata infondatezza dei precedenti motivi di gravame comporta il rigetto anche di questo motivo gravame incentrato sull’illegittimità derivata degli atti della procedura di gara.
2.4. - Con il quinto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta poi “ sviste ed errori ” nei verbali della Commissione e, in particolare, la mancata attribuzione in suo favore di punteggio per il criterio “C”, salvo essa stessa riconoscere che “ dalla somma algebrica dei punteggi dal RTI conseguiti pare che nella somma finale sia stato compreso anche un ulteriore punteggio che, seppur in assenza di indicazione specifica, presumibilmente dovrebbe esser relativo proprio a quelle di cui al criterio “C”.(!) ”.
Anche le censure di cui al predetto motivo di gravame sono infondate vuoi poiché generiche, non deducendo la ricorrente in cosa quanto denunciato si sarebbe tradotto, vuoi poiché, comunque, non superano la c.d. prova di resistenza.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto in parte al solo fine della ripetizione da parte della Stazione Appaltante della valutazione (discrezionale) della anomalia o meno dell’offerta della Società aggiudicataria, e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati della procedura di gara de qua , a partire dal sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta della Società controinteressata, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, mentre - allo stato - devono essere respinte tutte le altre domande proposte da parte ricorrente.
4. - Ricorrono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti (anche in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla parzialmente gli atti impugnati ai soli fini del riesame della P.A. della verifica della congruità o della anomalia dell’offerta della Società controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO