Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8173/2024 R.G. Prev.
TRA
cf. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Guarino, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 4.01.2023 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, con condanna dell' al pagamento dei CP_2 ratei di indennità di accompagnamento maturati e maturandi;
spese vinte con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la CTU;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
1
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando sottovalutazione delle principali affezioni a proprio carico (in particolare disturbo schizofrenico paranoideo, psicosi depressiva, osteoporosi, esiti di fratture multiple alle costole e spiroide femorale dx) tali invece da comprometterne fortemente la deambulazione e l'autonomia nelle azioni elementari di vita. Ha dedotto, in ogni caso, l'intervenuto aggravamento delle condizioni sanitarie già esaminate dal CTU ex art. 149 disp att. c.p.c. Ha lamentato, altresì, che le operazioni peritali erano compiute dal CTU in orario differente rispetto a quello comunicato, rimanendo così pregiudicato al difensore di prendervi parte.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del CTU, contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha osservato, in sede di “Considerazioni Medico Legali” che :
< Dall'esame degli accertamenti clinico-anamnestici e strumentali, risulta che il ricorrente è affetto da: disturbo schizofrenico tipo paranoideo;
esiti di frattura femore dx trattato con chiodo endomidollare;
esiti di multiple fratture costali a dx.
Il colloquio psichico libero non evidenzia temi persecutori o di rovina o dispercezioni acustiche, anche se a tratti manifesta atteggiamenti ostili se non aggressivi, specie quando lo si invita, ripetutamente, ad alzarsi. Dall'esame degli accertamenti ortopedici esaminati e dalle risultanze della RMN colonna vertebrale del 18.11.2021 non si traggono elementi probanti per la riferita incapacità non solo a camminare, ma neanche ad alzarsi della carrozzina elettrica. L'esame densitometrico infatti, pur rilevando multiple protrusioni discali
a livello cervicale e di L4-L5, rileva comunque volume e segnale regolare del midollo spinale in toto e del cono midollare, incompatibili con la riferita impossibilità anche ad alzarsi in piedi. La sciatalgia riferita è da mettere in relazione, verosimilmente, con l'ernia discale a sx a livello di L5-S1 che impronta il sacco durale e la radice S1 omolaterale.
Parimenti le certificazioni ortopediche in atti non menzionano mai impedimenti alla deambulazione, se non secondari
(ma comunque transeunti ) alla frattura del femore dx del giugno 2022. Da segnalare infine che in occasione della visita collegiale ASL del 22.02.2023, l'esame obiettivo evidenziava:
“deambulazione con zoppia”, di entità comunque sufficiente a legittimare il riconoscimento del cosiddetto Tesserino H ( art. 381 del DPR 495/1992 ), che viene concesso quando le capacità di deambulazione sono sensibilmente ridotte.
2 L'applicazione dei riferimenti baremici contenuti nel D.M. 5.2.1992, consente di accreditare alle singole minorazioni obiettivate i seguenti tassi: disturbo schizofrenico tipo paranoideo: 80% ( codice 1210: 71-80% ); esiti di frattura femore dx trattato con chiodo endomidollare: 40% ( codice 7223 per analogia: 31-40% ); esiti di multiple fratture costali a dx: 11% ( codice 6013 per analogia: 11-20%).
La complessiva valutazione in coesistenza della riduzione della capacità lavorativa generica e semispecifica, calcolata con tecnica a scalare, è pari al 100%, a decorrenza dalla data della domanda amministrativa in quanto tutte le minorazioni sono ad essa antecedenti.
Non è ammissibile al beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (malgrado l'assoluta mancanza di collaborazione in tal senso da parte del ) e di compiere gli atti Pt_1 quotidiani della vita senza assistenza continua.
Diagnosi complessiva e risposta ai quesiti: , dipendente di anni 60, è affetto Parte_1 da : disturbo schizofrenico tipo paranoideo;
esiti di frattura femore dx trattato con chiodo endomidollare;
esiti di multiple fratture costali a dx. La riduzione della capacità lavorativa generica e semispecifica è pari al 100% a decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non è ammissibile al beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.>
Tali conclusioni sono state ribadite anche in sede di controdeduzioni, in cui il CTU ha precisato che “Ribadisco che gli accertamenti densitometrici del 18.11.2021 indicano senza ombra di dubbio la normalità del midollo spinale e del cono midollare, incompatibili con una supposta impossibilità a deambulare. L'obiettività personale fa rilevare una normotonomiotrofia (normale tono, forza e trofismo anche controresistenza ) degli arti inferiori e regolarità dei riflessi osteo-tendinei, incompatibili con una presunta impossibilità
a deambulare o anche solo ad alzarsi in piedi. In occasione della visita collegiale del
22.02.2023 veniva obiettivata una deambulazione con zoppia: appare altamente improbabile che un soggetto, di cultura superiore quale il , deambulante sia pure Pt_1 con zoppia nel febbraio 2023, si paralizzi completamente e nell'arco di quasi un anno non si sia sottoposto ad altri accertamenti strumentali e clinici per indagare sulla improvvisa incapacità alla deambulazione ed alla stazione eretta.
Alla prevedibile obiezione del Procuratore legale di parte attrice che è stato proprio lo stato psicotico del ad “ impedirgli” di indagare a fondo le cause dell'improvvisa paralisi Pt_1 ed a porvi rimedio, rispondo preventivamente che la stessa psicosi non ha impedito però al di accedere a strutture ospedaliere in occasione della frattura del femore, della Pt_1 frattura delle coste e dell'intervento per ernia inguinale: si tratterebbe pertanto di uno strana tipologia di psicosi, per così dire a fasi alterne.
Non ritengo infine che sia utile un certificato ortopedico attuale, in quanto l'obiettività da me riscontrata non necessita di altre indagini.
3 …Per inciso, l'Avv. Guarino si è presentato alle 08,20, e la visita è terminata alle 08,40, siamo scesi poi insieme per le scale discutendo del caso …>.
Ne deriva che, a fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Nè vale ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito nominato quanto emerge dai certificati versati agli atti successivamente al deposito del ricorso (certificato A.S.L. Na 2
Neurochirurgia del 23/09/2024, certificato P.O. Santa Maria delle Grazie del 14/10/2024).
Invero, tali risultanze cliniche non denotano un aggravamento delle condizioni di salute del
( il certificato neurologico del 23.09.2024 contiene invero riferimento a “difficoltà” e Pt_1 non impossibilità alla deambulazione) apparendo del tutto sovrapponibili a quelle già valutate nella relazione peritale e nei successivi chiarimenti.
E' appena il caso di osservare, quanto alla affermata impossibilità a deambulare, che non risulta in atti, avuto riguardo alla documentazione versata già in fase sommaria, alcuna indicazione/prescrizione medica l'utilizzo e l'acquisto della carrozzella.
Infine, non è il caso di dubitare delle affermazioni del CTU circa il puntuale e corretto svolgimento delle operazioni peritali.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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