Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni e vertente Part
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura Parte_2 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Angela Tramontano ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Trecase alla via Casa
Cirillo, II Traversa n.
4 -attrice-
E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Elisa
Ianieri ed elett.te dom.to presso il suo studio in Sorrento al
Corso Italia n. 261 -convenuto- nonchè
in persona del Controparte_2 legale r.p.t., rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv.
Lucia Piscitelli, presso il cui studio in Caserta (CE) alla Via Fulvio
Renella n. 88 elettivamente domicilia.
-terza chiamata in causa-
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'udienza del 21.2.2025.
1
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Inoltre, va dichiarata anche la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n.
15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002;
28096/09 -12715/98; 1862/96).
In punto di diritto, la controversia in esame investe la questione del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., ovvero dell'art. 2051 c.c.: questione rilevante sotto il profilo dell'onere probatorio, tenuto conto che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine, dovendosi accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.
2 (nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito).
Ne discende che le domande spiegate ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e dell'art. 2051 c.c. sono domande diverse, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 c.c., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata, sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni (ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima).
Ciò posto, nel caso di specie l'attrice ha invocato entrambe le norme (art. 2051 c.c. e, in via subordinata, l'art. 2043 c.c.).
Con specifico riferimento all'art. 2051 c.c., va osservato che l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata - ed è tuttora - fonte di vivaci contrasti giurisprudenziali: secondo un primo orientamento, la
Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità – evidentemente – non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile: cfr., in tal senso ed ex
3 plurimis, Cass., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11446; in senso conforme, Cass., sez. III, 5 agosto 2005, n. 16576); secondo un diverso orientamento, la responsabilità civile da custodia ex art.
2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia,
e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass, sez. III, 25 luglio 2008, n.
24027; si veda anche Cass., 3 aprile 2009, n. 8157: La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante
l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; si veda anche, più di recente, Cass., sez. III, 13 luglio 2011, che, nel cassare una pronuncia di merito, che aveva ritenuto non applicabile agli enti pubblici la disciplina ex art.
2051 c.c., nei casi in cui la cosa in custodia "sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla stessa", ritenendo sussistente la sola responsabilità ex art. 2043 c.c., ha affermato quanto segue: Deve innanzi tutto rilevarsi che in relazione a danni cagionati da cose in custodia, tra le quali
4 rientra una strada aperta al pubblico transito, deve configurarsi, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa
Corte, un'ipotesi ex art. 2051 c.c., non escludendosi assolutamente che detta responsabilità sussista anche nei confronti di un ente pubblico proprietario o manutentore della strada (nel caso di specie il . In particolare, si Controparte_3
è affermato che è applicabile agli enti pubblici la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in riferimento a strade per situazioni di pericolo da esse derivanti, essendo per altro configurabile in relazione a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, (Cass. n. 8157/2009) e che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n.
8005/2010), la responsabilità ex art. 2051 c.c., presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e si escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità).
Ritiene questo giudice di aderire a tale secondo orientamento, ed in particolare all'orientamento che ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, con la precisazione, tuttavia, che essendo detti beni
5 particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, ed in particolare nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
In buona sostanza, deve essere compiuta una attenta analisi della natura e della tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), se ne deduce la responsabilità ex art. 2051 c.c. (essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza) e la prova liberatoria consisterà nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato;
in presenza, invece, di situazioni di pericolo
6 estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (quali, ad es., perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi), l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 13 gennaio 2003, n.
298; Cass., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042; Cass., sez. III,
25 luglio 2008, n. 20427).
Da ultimo va precisato che l'eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale
(sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi
7 dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 12 luglio 2006 n. 15779).
Fatte queste premesse, va osservato che l'attrice ha fornito la prova del fatto storico narrato;
invero, tutti i testi di parte attrice escussi nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza del
22.3.2024) hanno confermato la dinamica dell'evento lesivo verificatosi in Massalubrense alla via Dei Campi in direzione di
Corso Sant'Agata, così come dedotto nell'atto di citazione.
In particolare, i testi e , presenti Testimone_1 Testimone_2 sul luogo teatro del sinistro al momento della caduta dell'attrice, confermavano la circostanza secondo la quale la Parte_2
cadeva rovinosamente al suolo poiché appoggiava il
[...] piede sul bordo di una caditoia per il deflusso delle acque piovane, presente sulla via dei Campi in Massalubrense, che presentava margini irregolari e sconnessi, determinando un insidioso dislivello del piano di calpestio.
Ed ancora i testi hanno corroborato la prospettazione attorea secondo cui la caditoia non era facilmente visibile in quanto ubicata in un tratto di curva priva di marciapiede, dove lo spazio pedonale, delimitato da una striscia bianca sulla carreggiata, costringeva i pedoni a procedere uno dietro l'altro.
Infine, gli stessi riferivano altresì che la strada si presentava priva di illuminazione pubblica e che le luci del supermercato
Conad, all'altezza del quale l'attrice cadeva al suolo, erano spente;
carenza che dunque non permetteva una buona visuale.
Né alcuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto non avendo provato “di aver fatto qualcosa, per CP_1 evitare il danno…” (Cass. Civ. sentenza n. 287/2015; e ancora
Cass. Civ. sentenza n. 11802/2016).
8 Sia dalla prova testimoniale assunta, quindi, sia dalla CTU espletata in corso di causa (che ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la dinamica del sinistro come dedotta in citazione, e su cui si tornerà successivamente)
è emerso chiaramente che le lesioni personali subite dall'attrice sono da considerarsi come conseguenza immediata e diretta del sinistro occorsole in nel mese di agosto 2020. CP_1
Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro, e tenuto conto della compatibilità tra le lesioni lamentate ed il sinistro, ritiene questo giudice che l'attrice abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dovendosi ritenere che la caditoia per il deflusso delle acque piovane negli allegati fotografici, notevolmente ribassata rispetto alla sede stradale e con evidenti margini di irregolarità, nell'occasione del sinistro altresì non illuminata, costituisse un pericolo per i pedoni.
Al fatto oggetto della domanda deve, pertanto, applicarsi la disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., con la responsabilità del custode da individuarsi nell'ente proprietario della strada. Sul punto, privo di concreta rilevanza risulta il fatto che l'insidia si trovasse su bene appartenente al demanio stradale utilizzato dalla generalità delle persone residenti, dimoranti o in transito sul territorio comunale. Detta situazione, come ampiamente esposto, non fa venire meno in capo alla
Pubblica Amministrazione locale proprietaria la posizione di custode ma ha rilievo, nel caso di anomalia “non strutturale”, ai fini della configurabilità del “caso fortuito” solo nelle ipotesi di modificazione repentina, imprevedibile e non evitabile per l'impossibilità di un tempestivo intervento, non sussistente nel caso di specie (non avendo la Pubblica Amministrazione locale convenuta, a carico della quale gravava il relativo onere, nulla dedotto e provato al circa la sussistenza di elementi
9 circostanziali valevoli ad integrare gli estremi del “caso fortuito” contemplato dalla norma ex art. 2051 c.c.).
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attrice, non connotata da imprevedibilità né imprevedibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
L'attrice ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Dall'istruttoria espletata è emerso che l'attrice a causa delle lesioni riportate doveva rinunciare ad un ulteriore giorno di vacanza, già prenotato in Sant'Agata, presso l'Hotel Jaccarino e che inoltre l'evento lesivo le impediva di godere delle ferie programmate a causa del lungo periodo di degenza.
Orbene è noto che lo scopo perseguito da chi va in vacanza è principalmente quello di ottenere uno stacco dallo stress della vita quotidiana, finalizzato all'allentamento delle tensioni nervose proprie della vita di ogni giorno. Tale voce di danno - chiaramente non patrimoniale, in quanto relativa al benessere psico-fisico dell'individuo- può ritenersi risarcibile alla luce del combinato disposto de-gli artt. 2059 c.c. e 15, d.lgs. 111/95. A prescindere, infatti, dalle aperture della Cassazione nell'interpretazione, costituzionalmente orientata, dell'art. 2059
c.c., deve riconoscersi che la previsione normativa della risarcibilità del danno non patrimoniale, richiesta dall'art. 2059
c.c., trova nell'art. 15 citato un puntuale riscontro (Trib.
Verbania 23.4.02, Trib. Milano 7.2.02, Trib. Treviso 14.1.02,
Trib. Firenze 25.9.01, Trib. Torino 28.11.96 e 8.11.96). Nel senso della risarcibilità del danno non patrimoniale c.d. "da vacanza rovinata" si è autorevolmente espressa anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 12.3.02,
10 causa C-168/00, in sede di interpretazione della direttiva
90/314/CEE, attuata nel nostro ordinamento col d.lgs. 111/95.
La liquidazione non può che essere equitativa e ritiene lo scrivente che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, della durata del soggiorno, del tipo di lesioni riportate dall'attrice, che a questa spetti a tale specifico titolo la somma di euro 500,00.
Passando invece alla quantificazione del danno risarcibile, il consulente tecnico medico legale, dott.ssa Persona_1 nominato dall'ufficio ha riconosciuto, con argomentazioni scevre di contraddizioni e vizi logici e rassegnando conclusioni che in questa sede meritano integrale condivisione, tanto la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro per cui è causa, quanto la sussistenza di un danno biologico, il quale andrà liquidato applicando le tabelle del Tribunale di
Milano attualmente vigenti.
A seguito del sinistro emerge dalla ctu che l'attrice riportava la
“frattura a decorso obliquo del terzo inferiore distale del perone dx che veniva trattata chirurgicamente con osteosintesi di placca
e viti” (cfr. ctu medico-legale depositata in data 11.10.2024).
Il danno biologico è stato correttamente valutato dal CTU in 5 punti percentuali, e sono stati calcolati in complessivi gg. 10 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 75%, gg. 20 quello di invalidità temporanea parziale al 50% e infine gg. 20 quello di invalidità temporanea parziale al 25%.
Considerato che l'attrice al momento del sinistro aveva 60 anni, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024, il danno non patrimoniale va liquidato nell'importo di € 5.328,56 per il danno
(già comprensivo della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi).
11 Alla somma anzidetta va aggiunta quella destinata a risarcire il danno non patrimoniale connesso all'invalidità temporanea, pari ad euro 5.274,45.
La liquidazione complessiva del danno non patrimoniale ammonta, dunque, ad euro 10.603,01 in valori attuali;
tale importo, già all'attualità, va devalutato, e riportato ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo (31.3.2017), e ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 95/1712 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata, fino alla pubblicazione della sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute e documentate, le stesse secondo il ctu appaiono congrue e pertanto possono essere riconosciute nella somma di euro
1.304,00.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Esse vanno poste a carico del in Controparte_1 applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori medi (costituenti la regola in assenza di valide ragioni per discostarsene) sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
12 - accoglie la domanda attorea e per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi a responsabilità esclusiva del;
Controparte_1
- condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 12.407,01 somma già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma sopra indicata, come devalutata al momento del fatto (6.8.2020) e da tale data via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat;
oltre interessi al tasso legale, da tale ultima data di pubblicazione, sulla somma così ottenuta, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il al rimborso delle spese Controparte_1 processuali sostenute dall'attrice che liquida nella somma complessiva di € 5.314,00, di cui € 237,00 per esborsi ed €
5.077,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente le spese delle c.t.u., nella misura liquidata in corso di causa, a carico del Controparte_1
;
[...]
- condanna la in Controparte_2 persona del legale r.p.t., ex art. 1917 c.c. a tenere indenne il convenuto, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare CP_1 all'attrice.
Così deciso in Torre Annunziata, 29 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato
13 telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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