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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , rapp. e dif. dagli avv.ti A. Panico Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed E. Di Palma, unitamente ai quali elettivamente domiciliano come in atti, giusta procura in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t.,
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti depositati in data 20/2/2025, gli istanti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale e Categoria indicati, come emergeva dalle allegate buste paga prodotte. Hanno lamentato che, in ragione delle mansioni e dei turni espletati, avevano sempre percepito nel periodo 2019 – 2024 l'indennità
giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore, senza che la stessa fosse stata contemplata per la determinazione del compenso per il periodo feriale, in spregio alla interpretazione europea della retribuzione, sancita dalla giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria. Hanno altresì lamentato di aver espletato la loro attività lavorativa nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle loro pretese, hanno concluso come da ricorso in atti.
Non si è costituita l Controparte_1
.
[...]
Riuniti i processi, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande vanno accolte.
E' stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
L' non si è Controparte_1
costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Quanto alla prima parte delle richieste dei lavoratori, deve richiamarsi ciò che è stato precisato dalla Cassazione (vedi anche nn. 21589/2025, 17495/2025), secondo cui “In linea con una serie di pronunce in materia (tra le altre, Cass. n. 14089 del 2024, Cass. n. 20216
del 2022), questa Corte ha ribadito che per la determinazione della nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie, assume rilievo l'interpretazione del diritto eurounitario data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione 'ferie annuali retribuite' contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88
del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n.
14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con rinvio a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C385/17,
). In questo senso, si è precisato nelle pronunce sopra richiamate che qualsiasi Parte_4
incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n.
37589/2021).”
La stessa Corte, nella medesima sentenza, ha precisato che “Nella controversia in esame,
come già nella ordinanza n. 17495 del 2025, sopra richiamata, viene in discussione la cd.
indennità di turno o indennità giornaliera ex art. 86 co. 3 CCNL Comparto Sanità 2016-2018,
corrisposta in busta paga nella misura di €. 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare ‒ come si legge in sentenza ‒ specifici disagi legati alle mansioni svolte (si legge nella sentenza di appello:
'l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente,
un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza'), vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale. Ciò è peraltro deducibile anche dalla rubrica dell'articolo 86 del c.c.n.l.
sanità che reca 'indennità per particolari condizioni di lavoro' e che pertanto non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come propugnata dalla azienda ricorrente. Come
già affermato da ultimo nell'ordinanza n. 17495 del 2025, nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è
necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso in misura tale che non possa costituire, per il lavoratore, un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le componenti della retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo alcune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La
giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può
derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva. È stato affermato che
'la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore' (sent. CGUE Williams cit., § 21); che 'l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è
volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto', e che 'quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo,
poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione'
(sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la Parte_4
normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
con la precisazione che 'una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità
per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo' (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che 'occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può
incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro' (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché 'qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite' (sent. CGUE Koch cit., § 41). In tale prospettiva, può quindi ben ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero, come qui accertata dal giudice d'appello, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (non irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.”.
Pertanto, deve concludersi che l'indennità oggetto di richiesta (l'indennità giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore) è senza dubbio elemento costante e continuativo della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ed è collegata all'esecuzione delle mansioni che il medesimo è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto
basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Riguardo al quantum debeatur per questa prima parte delle domande, evidenziato che l'Ente
non si è costituito in giudizio, non muovendo rilievi mirati ai dati ex adverso desunti dai cedolini paga prodotti, il che implica la non contestazione delle modalità di lettura di tale supporto cartolare che non presenta elementi in contrasto con il dato normativo-contabile,
va condannata l Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme chieste negli atti introduttivi dei giudizi,
oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Riguardo alla seconda parte delle domande, è da rilevare che una fattispecie analoga a quella oggetto di causa è stata decisa dalla Cassazione nell'ordinanza n. 1505/2021
(confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento anche di questa parte delle domande dei lavoratori.
Riguardo al quantum debeatur per questa seconda parte delle domande, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti, non contestati dall'ente rimasto contumace, che non presentano elementi in contrasto con il dato normativo-contabile.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo, in cui vengono sommate per ciascun ricorrente le somme riconosciute per i due titoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento delle seguenti somme: in favore di
[...] Pt_1
euro 2.510,09; in favore di euro 3.032,23; in favore di
[...] Parte_2
euro 2.625,65; Parte_3
b) condanna l , Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuna delle controparti degli accessori, determinati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo, sulle predette somme;
c) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, liquidate in € 1.247,00 (di cui € 147,00 per CU) per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , rapp. e dif. dagli avv.ti A. Panico Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed E. Di Palma, unitamente ai quali elettivamente domiciliano come in atti, giusta procura in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t.,
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti depositati in data 20/2/2025, gli istanti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale e Categoria indicati, come emergeva dalle allegate buste paga prodotte. Hanno lamentato che, in ragione delle mansioni e dei turni espletati, avevano sempre percepito nel periodo 2019 – 2024 l'indennità
giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore, senza che la stessa fosse stata contemplata per la determinazione del compenso per il periodo feriale, in spregio alla interpretazione europea della retribuzione, sancita dalla giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria. Hanno altresì lamentato di aver espletato la loro attività lavorativa nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle loro pretese, hanno concluso come da ricorso in atti.
Non si è costituita l Controparte_1
.
[...]
Riuniti i processi, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande vanno accolte.
E' stata disposta la riunione dei procedimenti, stante la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
L' non si è Controparte_1
costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Quanto alla prima parte delle richieste dei lavoratori, deve richiamarsi ciò che è stato precisato dalla Cassazione (vedi anche nn. 21589/2025, 17495/2025), secondo cui “In linea con una serie di pronunce in materia (tra le altre, Cass. n. 14089 del 2024, Cass. n. 20216
del 2022), questa Corte ha ribadito che per la determinazione della nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie, assume rilievo l'interpretazione del diritto eurounitario data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione 'ferie annuali retribuite' contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88
del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n.
14089/2024 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con rinvio a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 3.12.2018, C385/17,
). In questo senso, si è precisato nelle pronunce sopra richiamate che qualsiasi Parte_4
incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è
incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n.
37589/2021).”
La stessa Corte, nella medesima sentenza, ha precisato che “Nella controversia in esame,
come già nella ordinanza n. 17495 del 2025, sopra richiamata, viene in discussione la cd.
indennità di turno o indennità giornaliera ex art. 86 co. 3 CCNL Comparto Sanità 2016-2018,
corrisposta in busta paga nella misura di €. 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare ‒ come si legge in sentenza ‒ specifici disagi legati alle mansioni svolte (si legge nella sentenza di appello:
'l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente,
un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza'), vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale. Ciò è peraltro deducibile anche dalla rubrica dell'articolo 86 del c.c.n.l.
sanità che reca 'indennità per particolari condizioni di lavoro' e che pertanto non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come propugnata dalla azienda ricorrente. Come
già affermato da ultimo nell'ordinanza n. 17495 del 2025, nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è
necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso in misura tale che non possa costituire, per il lavoratore, un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le componenti della retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo alcune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La
giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può
derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva. È stato affermato che
'la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore' (sent. CGUE Williams cit., § 21); che 'l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è
volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto', e che 'quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo,
poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione'
(sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la Parte_4
normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
con la precisazione che 'una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità
per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo' (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che 'occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può
incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro' (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché 'qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un Lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite' (sent. CGUE Koch cit., § 41). In tale prospettiva, può quindi ben ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero, come qui accertata dal giudice d'appello, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (non irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.”.
Pertanto, deve concludersi che l'indennità oggetto di richiesta (l'indennità giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore) è senza dubbio elemento costante e continuativo della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ed è collegata all'esecuzione delle mansioni che il medesimo è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto
basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Riguardo al quantum debeatur per questa prima parte delle domande, evidenziato che l'Ente
non si è costituito in giudizio, non muovendo rilievi mirati ai dati ex adverso desunti dai cedolini paga prodotti, il che implica la non contestazione delle modalità di lettura di tale supporto cartolare che non presenta elementi in contrasto con il dato normativo-contabile,
va condannata l Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme chieste negli atti introduttivi dei giudizi,
oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Riguardo alla seconda parte delle domande, è da rilevare che una fattispecie analoga a quella oggetto di causa è stata decisa dalla Cassazione nell'ordinanza n. 1505/2021
(confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento anche di questa parte delle domande dei lavoratori.
Riguardo al quantum debeatur per questa seconda parte delle domande, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti, non contestati dall'ente rimasto contumace, che non presentano elementi in contrasto con il dato normativo-contabile.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo, in cui vengono sommate per ciascun ricorrente le somme riconosciute per i due titoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento delle seguenti somme: in favore di
[...] Pt_1
euro 2.510,09; in favore di euro 3.032,23; in favore di
[...] Parte_2
euro 2.625,65; Parte_3
b) condanna l , Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuna delle controparti degli accessori, determinati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo, sulle predette somme;
c) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, liquidate in € 1.247,00 (di cui € 147,00 per CU) per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo