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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2065/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MORIGGI SILVIA e dall'Avv. ALESSANDRA BELOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/05/2025 parte ricorrente ha concluso come segue:
“Accoglimento delle conclusioni rassegnate con conferma dei provvedimenti provvisori emessi in data 30/01/2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione dell'esercizio della Controparte_1
pagina 1 di 6 responsabilità genitoriale e delle condizioni personali e patrimoniali inerenti la figlia, nata dalla loro unione, (Roma, 10/08/2021). Persona_1
La ricorrente, ricostruita la relazione sentimentale intercorsa con il sig. caratterizzata da CP_1
comportamenti aggressivi e denigratori posti in essere dallo stesso nei confronti della signora, nonché da atteggiamenti di disinteresse verso la figlia che portavano l'uomo a non rispettare il calendario degli incontri con la bambina, dava atto dell'interruzione della convivenza tra le parti a fine anno 2022 e della necessità di adire l'autorità giudiziaria con il presente ricorso, stante l'impossibilità di definire bonariamente con il sig. i termini della vertenza. La ricorrente CP_1
evidenziava altresì che attualmente il resistente è sottoposto alla misura cautelare detentiva presso il carcere di San Vittore (Mi) per vicenda estranea ai rapporti della coppia.
Alla luce di ciò, chiedeva l'affidamento in via esclusiva della figlia con collocamento presso di sé, con momentanea sospensione del diritto di visita paterno stante lo stato detentivo in carcere dello stesso e richiesta di condanna del resistente al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente e alla figlia. Domandava la previsione di un contributo economico da parte del padre per il mantenimento della figlia. In via istruttoria, articolava alcuni capitoli di prova per testi.
All'udienza del 29/01/2025, il procuratore di parte ricorrente esibiva il ricorso regolarmente notificato al sig. del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata Controparte_1 costituzione in giudizio. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva liberamente la sig.ra . Quindi, il procuratore della ricorrente precisava le Parte_1
conclusioni come da ricorso, rinunciando alla domanda di risarcimento danni, e chiedeva la fissazione di udienza di discussione, eventualmente con sostituzione dell'udienza con la concessione di un termine per note scritte. Il Giudice, dato atto, si riservava l'emissione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., provvediemnti che venivano emessi con ordinanza in data
30/01/2025 che qui si riporta:
“
1. dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre ai sensi dell'art. Per_1
337 quater, comma 3, c.c. tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre in relazione al presente procedimento, dell'atteggiamento tenuto dai genitori (la signora , sebbene Pt_1 aggredita con reiterati gravi insulti da parte dell'ex compagno e nonostante l'atteggiamento tenuto dal padre a fronte della legittima richiesta materna di fornire chiarimenti su dove si trovasse la figlia – cfr. doc. 3 – non ha mostrato di voler escludere la figura paterna dalla vita della figlia;
semplicemente lamenta la difficoltà a rapportarsi con il padre e ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti ) e della necessità di consentire alla madre di assumere in autonomia le Per_1 decisioni riguardanti la figlia, soprattutto ora che il è in carcere;
alla luce di ciò, la CP_1 madre è autorizzata ad adottare tutte le decisioni nell'interesse della piccola , anche quelle Per_1 di maggiore interesse quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
pagina 2 di 6
2. quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, tenuto conto che allo stato il è CP_1 detenuto, deve essere disposto, ferma la possibilità del resistente di mantenere i contatti telefonici/videochiamate con la figlia minore come già in essere (compatibilmente con le prescrizioni del giudice penale), che la ripresa delle frequentazioni in presenza potrà avvenire a seguito del venir meno dell'attuale condizione di restrizione del resistente, inizialmente secondo modalità protette in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, se necessario mediante l'ausilio di un intervento educativo che possa supportare la relazione padre-figlia e sostenere il padre nel corretto approccio
a , tenuto conto della sua tenera età; sarà lo stesso che dovrà attivarsi presso i Per_1 CP_1
Servizi Sociali del Comune di residenza della minore, attualmente , per chiedere l'attivazione Pt_2 del percorso;
3. pur tenendo conto dell'attuale situazione occupazionale del resistente, dato atto che il dovere di mantenimento della prole non può venir meno anche in caso di perdita della retribuzione, dispone che il genitore non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della figlia versi all'altro genitore, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
da atto che l'assegno unico potrà essere percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo”.
Quindi, ritenuta la necessità, il Giudice fissava un termine per il deposito da parte della ricorrente di una memoria esplicativa sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, integrando la produzione documentale di cui all'art. 473bis.12 c.p.c..
Successivamente all'udienza del 21/05/2025, sentita la ricorrente e dopo discussione orale della causa in cui il procuratore della sig.ra chiedeva la conferma dei provvedimenti Parte_1
provvisori già emessi, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * * * * *
1.1 Sulla responsabilità genitoriale
La domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata dalla loro Per_1
unione a Roma in data 10/08/2021 è meritevole di accoglimento.
Quanto all'affidamento della figlia minore sussistono le condizioni per confermare la statuizione resa con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. che ha disposto l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa.
Invero, se da una parte non vi sono elementi per mettere in dubbio che la ricorrente – la quale si è sempre occupata in via esclusiva della crescita, accudimento e educazione della bambina stante la quasi totale assenza del padre dalla vita della minore – sia figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alla minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata [in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni, di ogni incombenza relativa all'accudimento del pagina 3 di 6 figlio, non solo morale ma anche materiale], dall'altra vi sono evidenti indici dell'inidoneità genitoriale del sig. tenuto conto dei comportamenti assunti nelle poche occasioni Controparte_1
in cui ha coabitato con la compagna ma soprattutto alla luce del fatto che le frequentazioni paterne sono sempre assai state limitate. L'attuale situazione di detenzione del sig. in Controparte_1
carcere non può che aver ulteriormente complicato la situazione, nonostante la madre abbia sempre mostrato di non volere escludere la figura paterna dalla vita della figlia. Sussistono a questo punto concrete difficoltà per la signora a rapportarsi con il padre e ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti , ciò che fa propendere, unitamente a quanto sopra evidenziato e al Per_1
disinteresse manifestato in passato dal sig. anche in relazione al presente procedimento, CP_1
per la conferma dell'affido super esclusivo di alla madre. Per_1
Alla luce di ciò, la signora potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di Parte_1
maggior interesse per la figlia quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo art. 337 quater comma terzo c.c.).
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre e la figlia, tenuto conto che allo stato il sig.
è detenuto, deve essere disposto, ferma la possibilità del resistente di mantenere i contatti CP_1
telefonici/videochiamate con la figlia minore come già in essere (compatibilmente con le prescrizioni del giudice penale), che la ripresa delle frequentazioni in presenza potrà avvenire - a seguito del venir meno dell'attuale condizione di restrizione del resistente - inizialmente secondo modalità protette in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, se necessario mediante l'ausilio di un intervento educativo che possa supportare la relazione padre-figlia e sostenere il padre nel corretto approccio a , Per_1
tenuto conto della sua tenera età; sarà lo stesso che dovrà attivarsi presso i Servizi Sociali CP_1 del Comune di residenza della minore, attualmente , per chiedere l'attivazione del percorso. Pt_2
Si ritiene superfluo l'ascolto della minore, avendo (10/08/2021) un'età inferiore rispetto a Per_1
quella per cui la legge presume la capacità di discernimento.
1.2 Sulle condizioni economiche
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento della figlia, tenuto conto dei redditi della ricorrente e degli oneri a suo carico, nonché di quanto dalla stessa dichiarato all'ultima udienza
[“gestisco delle aziende e il mio reddito non è fisso. Confermo che il mio reddito attuale è di almeno di €. 2.000= al mese, ultimamente i miei guadagni stanno man mano aumentando. Mi risulta che attualmente il sig. è ancora detenuto presso la Casa circondariale di Milano e CP_1 che è stato sospeso dall'arma dei Carabinieri. So che ha iniziato a lavorare all'interno del carcere
pagina 4 di 6 e mi ha detto che percepisce €. 300 al mese. Il padre non sta versando in via personale il contributo al mantenimento che è stato disposto ma sono venuti i suoi genitori a trovare la bambina e mi hanno consegnato €. 400=. Ad ogni modo io accetto quando disposto a suo carico perché sono in grado di mantenere la bambina, ho anche ottenuto l'accoglimento della domanda per avere l'AU che penso ammonterà a €. 210. Ciò che per me è molto importante è avere l'affido super esclusivo di perché altrimenti ho difficoltà a gestire le pratiche e per darle stabilità e continuità nelle Per_1 cose che fa ”], rilevato che il padre attualmente risulta detenuto in carcere (ove sembra svolgere qualche attività lavorativa) osservato che, in ogni caso, “l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre la somma mensile pari ad € 150,00=, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante delle minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate.
L'assegno unico potrà essere percepito interamente dalla madre affidataria in via super esclusiva della figlia, come per legge.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (10/08/2021) in via super Persona_1 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre è autorizzata ad assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, anche quelle di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
2) DISPONE che, ferma la possibilità del resistente di mantenere i contatti telefonici/videochiamate con la figlia minore come già in essere (compatibilmente con le prescrizioni del giudice penale), la ripresa delle frequentazioni in presenza tra il padre e la pagina 5 di 6 figlia potrà avvenire, alle condizioni di cui sopra, solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di € 150,00= entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate;
AU a favore della madre come per legge;
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2065/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MORIGGI SILVIA e dall'Avv. ALESSANDRA BELOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/05/2025 parte ricorrente ha concluso come segue:
“Accoglimento delle conclusioni rassegnate con conferma dei provvedimenti provvisori emessi in data 30/01/2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione dell'esercizio della Controparte_1
pagina 1 di 6 responsabilità genitoriale e delle condizioni personali e patrimoniali inerenti la figlia, nata dalla loro unione, (Roma, 10/08/2021). Persona_1
La ricorrente, ricostruita la relazione sentimentale intercorsa con il sig. caratterizzata da CP_1
comportamenti aggressivi e denigratori posti in essere dallo stesso nei confronti della signora, nonché da atteggiamenti di disinteresse verso la figlia che portavano l'uomo a non rispettare il calendario degli incontri con la bambina, dava atto dell'interruzione della convivenza tra le parti a fine anno 2022 e della necessità di adire l'autorità giudiziaria con il presente ricorso, stante l'impossibilità di definire bonariamente con il sig. i termini della vertenza. La ricorrente CP_1
evidenziava altresì che attualmente il resistente è sottoposto alla misura cautelare detentiva presso il carcere di San Vittore (Mi) per vicenda estranea ai rapporti della coppia.
Alla luce di ciò, chiedeva l'affidamento in via esclusiva della figlia con collocamento presso di sé, con momentanea sospensione del diritto di visita paterno stante lo stato detentivo in carcere dello stesso e richiesta di condanna del resistente al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente e alla figlia. Domandava la previsione di un contributo economico da parte del padre per il mantenimento della figlia. In via istruttoria, articolava alcuni capitoli di prova per testi.
All'udienza del 29/01/2025, il procuratore di parte ricorrente esibiva il ricorso regolarmente notificato al sig. del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata Controparte_1 costituzione in giudizio. Nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva liberamente la sig.ra . Quindi, il procuratore della ricorrente precisava le Parte_1
conclusioni come da ricorso, rinunciando alla domanda di risarcimento danni, e chiedeva la fissazione di udienza di discussione, eventualmente con sostituzione dell'udienza con la concessione di un termine per note scritte. Il Giudice, dato atto, si riservava l'emissione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., provvediemnti che venivano emessi con ordinanza in data
30/01/2025 che qui si riporta:
“
1. dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre ai sensi dell'art. Per_1
337 quater, comma 3, c.c. tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre in relazione al presente procedimento, dell'atteggiamento tenuto dai genitori (la signora , sebbene Pt_1 aggredita con reiterati gravi insulti da parte dell'ex compagno e nonostante l'atteggiamento tenuto dal padre a fronte della legittima richiesta materna di fornire chiarimenti su dove si trovasse la figlia – cfr. doc. 3 – non ha mostrato di voler escludere la figura paterna dalla vita della figlia;
semplicemente lamenta la difficoltà a rapportarsi con il padre e ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti ) e della necessità di consentire alla madre di assumere in autonomia le Per_1 decisioni riguardanti la figlia, soprattutto ora che il è in carcere;
alla luce di ciò, la CP_1 madre è autorizzata ad adottare tutte le decisioni nell'interesse della piccola , anche quelle Per_1 di maggiore interesse quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
pagina 2 di 6
2. quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, tenuto conto che allo stato il è CP_1 detenuto, deve essere disposto, ferma la possibilità del resistente di mantenere i contatti telefonici/videochiamate con la figlia minore come già in essere (compatibilmente con le prescrizioni del giudice penale), che la ripresa delle frequentazioni in presenza potrà avvenire a seguito del venir meno dell'attuale condizione di restrizione del resistente, inizialmente secondo modalità protette in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, se necessario mediante l'ausilio di un intervento educativo che possa supportare la relazione padre-figlia e sostenere il padre nel corretto approccio
a , tenuto conto della sua tenera età; sarà lo stesso che dovrà attivarsi presso i Per_1 CP_1
Servizi Sociali del Comune di residenza della minore, attualmente , per chiedere l'attivazione Pt_2 del percorso;
3. pur tenendo conto dell'attuale situazione occupazionale del resistente, dato atto che il dovere di mantenimento della prole non può venir meno anche in caso di perdita della retribuzione, dispone che il genitore non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della figlia versi all'altro genitore, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 150, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
da atto che l'assegno unico potrà essere percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario esclusivo”.
Quindi, ritenuta la necessità, il Giudice fissava un termine per il deposito da parte della ricorrente di una memoria esplicativa sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, integrando la produzione documentale di cui all'art. 473bis.12 c.p.c..
Successivamente all'udienza del 21/05/2025, sentita la ricorrente e dopo discussione orale della causa in cui il procuratore della sig.ra chiedeva la conferma dei provvedimenti Parte_1
provvisori già emessi, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
* * * * * *
1.1 Sulla responsabilità genitoriale
La domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata dalla loro Per_1
unione a Roma in data 10/08/2021 è meritevole di accoglimento.
Quanto all'affidamento della figlia minore sussistono le condizioni per confermare la statuizione resa con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. che ha disposto l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la stessa.
Invero, se da una parte non vi sono elementi per mettere in dubbio che la ricorrente – la quale si è sempre occupata in via esclusiva della crescita, accudimento e educazione della bambina stante la quasi totale assenza del padre dalla vita della minore – sia figura genitoriale adeguata e idonea a garantire alla minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata [in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni, di ogni incombenza relativa all'accudimento del pagina 3 di 6 figlio, non solo morale ma anche materiale], dall'altra vi sono evidenti indici dell'inidoneità genitoriale del sig. tenuto conto dei comportamenti assunti nelle poche occasioni Controparte_1
in cui ha coabitato con la compagna ma soprattutto alla luce del fatto che le frequentazioni paterne sono sempre assai state limitate. L'attuale situazione di detenzione del sig. in Controparte_1
carcere non può che aver ulteriormente complicato la situazione, nonostante la madre abbia sempre mostrato di non volere escludere la figura paterna dalla vita della figlia. Sussistono a questo punto concrete difficoltà per la signora a rapportarsi con il padre e ad assumere congiuntamente le decisioni riguardanti , ciò che fa propendere, unitamente a quanto sopra evidenziato e al Per_1
disinteresse manifestato in passato dal sig. anche in relazione al presente procedimento, CP_1
per la conferma dell'affido super esclusivo di alla madre. Per_1
Alla luce di ciò, la signora potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di Parte_1
maggior interesse per la figlia quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo art. 337 quater comma terzo c.c.).
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre e la figlia, tenuto conto che allo stato il sig.
è detenuto, deve essere disposto, ferma la possibilità del resistente di mantenere i contatti CP_1
telefonici/videochiamate con la figlia minore come già in essere (compatibilmente con le prescrizioni del giudice penale), che la ripresa delle frequentazioni in presenza potrà avvenire - a seguito del venir meno dell'attuale condizione di restrizione del resistente - inizialmente secondo modalità protette in spazio neutro con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, se necessario mediante l'ausilio di un intervento educativo che possa supportare la relazione padre-figlia e sostenere il padre nel corretto approccio a , Per_1
tenuto conto della sua tenera età; sarà lo stesso che dovrà attivarsi presso i Servizi Sociali CP_1 del Comune di residenza della minore, attualmente , per chiedere l'attivazione del percorso. Pt_2
Si ritiene superfluo l'ascolto della minore, avendo (10/08/2021) un'età inferiore rispetto a Per_1
quella per cui la legge presume la capacità di discernimento.
1.2 Sulle condizioni economiche
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento della figlia, tenuto conto dei redditi della ricorrente e degli oneri a suo carico, nonché di quanto dalla stessa dichiarato all'ultima udienza
[“gestisco delle aziende e il mio reddito non è fisso. Confermo che il mio reddito attuale è di almeno di €. 2.000= al mese, ultimamente i miei guadagni stanno man mano aumentando. Mi risulta che attualmente il sig. è ancora detenuto presso la Casa circondariale di Milano e CP_1 che è stato sospeso dall'arma dei Carabinieri. So che ha iniziato a lavorare all'interno del carcere
pagina 4 di 6 e mi ha detto che percepisce €. 300 al mese. Il padre non sta versando in via personale il contributo al mantenimento che è stato disposto ma sono venuti i suoi genitori a trovare la bambina e mi hanno consegnato €. 400=. Ad ogni modo io accetto quando disposto a suo carico perché sono in grado di mantenere la bambina, ho anche ottenuto l'accoglimento della domanda per avere l'AU che penso ammonterà a €. 210. Ciò che per me è molto importante è avere l'affido super esclusivo di perché altrimenti ho difficoltà a gestire le pratiche e per darle stabilità e continuità nelle Per_1 cose che fa ”], rilevato che il padre attualmente risulta detenuto in carcere (ove sembra svolgere qualche attività lavorativa) osservato che, in ogni caso, “l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre la somma mensile pari ad € 150,00=, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante delle minori o da specialista, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate.
L'assegno unico potrà essere percepito interamente dalla madre affidataria in via super esclusiva della figlia, come per legge.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (10/08/2021) in via super Persona_1 esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre è autorizzata ad assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, anche quelle di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
2) DISPONE che, ferma la possibilità del resistente di mantenere i contatti telefonici/videochiamate con la figlia minore come già in essere (compatibilmente con le prescrizioni del giudice penale), la ripresa delle frequentazioni in presenza tra il padre e la pagina 5 di 6 figlia potrà avvenire, alle condizioni di cui sopra, solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di € 150,00= entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate;
AU a favore della madre come per legge;
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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