Articolo 91 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 90Articolo 92
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9 ottobre 2010
Art. 91. Funzioni di polizia giudiziaria militare 1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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