Art. 91. Funzioni di polizia giudiziaria militare 1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 10458Provvedimento: Pubblicato il 20/06/2023 N. 10458/2023 REG.PROV.COLL. N. 00904/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS--OMISSIS- del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 11-OMISSIS-; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege …Leggi di più...
- misure di sicurezza·
- discrezionalità del legislatore·
- violazione di legge·
- assegno alimentare·
- valutazione scientifica·
- disparità di trattamento·
- sospensione dal servizio·
- contemperamento dei diritti·
- eccesso di potere·
- tutela della salute pubblica·
- legittimità costituzionale·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- art. 32 Cost.·
- obbligo vaccinale·
- diritti dei lavoratori