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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8466 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3001/2025 alla quale sono riunite le cause n. R.G. 4298/2025 e n.
R.G. 14758/2025
TRA
nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], Parte_2
( e nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_3
( ) elettivamente domiciliati in Napoli alla via B. Cariteo, 8 presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Ernesto Maria Cirillo che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
P. IVA ), in persona del Dott. , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 virtù dei poteri conferiti con atto del notaio dott.ssa , in data 17 settembre Persona_1
2024, Repertorio n. 41025 Raccolta n. 14418, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco
ZZ e OM De EO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De
Mathia, sito in Napoli, Via Massimo Stanzione, 12
1 RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del suo Presi- Controparte_3 dente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio Persona_2
37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napo- CP_4 li
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.2.2025 la ricorrente , esponeva: Parte_1 di essere stata assunta dalla Società resistente in data 12.01.2002 ed essere attualmente inqua- drata nel livello 5° del CCNL di categoria;
di essere stata dotata di automezzo aziendale per svolgere le proprie attività ed in particolare, dal luglio del 2013 al 2017 ha avuto in dotazione una Fiat Panda targata EL533YK e, da tale ultima data e sino al luglio del 2019 un Fiat Fiorino targato FF606MW; che dal luglio del 2013 al luglio del 2019 il ricorrente ha ricoverato l'automezzo aziendale presso il proprio domicilio sito in Napoli alla via Giacomo Leopardi n. 140; che in qualità di tecnico on field, nel medesimo periodo è stato dotato di un terminale di servi- zio sul quale è installato un applicativo chiamato “FAS”, che si interfaccia con un sistema in- formatico denominato “WFM”, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare;
che il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della presta- zione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizza- zione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle atti- vità da eseguire durante la giornata;
che durante gli spostamenti l'attività dei tecnici è eterodiretta senza che essi abbiano la possi- bilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi;
essi dunque, sono a disposizione della datrice di lavoro;
2 che pertanto gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricor- rente - privo di un luogo fisso o abituale di lavoro - e costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche presso i clienti;
La ricorrente deduceva altresì: che , fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente;
che in data 27.03.2013 la con l'obiettivo dichiarato di migliorare la pro- Controparte_1 duttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introduce- vano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto
“tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa;
che, nel luglio 2013 l'istante, come tutti i tecnici, riceveva una comunicazione da parte di
[...]
con oggetto “modalità della prestazione lavorativa e di utilizzo del mezzo sociale”, in Pt_4 cui si riportava l'effettiva decorrenza dell'accordo dalla data del 15.07.2013, e si precisavano le nuove modalità operative: “A far data dal 15/07/2013 Lei opererà in modo da iniziare la prestazione giornaliera presso il cliente/impianto predeterminatoLe dalle procedure informa- tive di assegnazione lavori senza doversi preventivamente recare presso il suo posto di lavoro.
Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma pre-assegnata nel corso del- la giornata precedente. Il lavoratore procederà, comunque, a verificare l'assegnazione con congruo anticipo.”;
che , dunque , rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le nuove mo- dalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, per cui la prestazione lavorativa si inten- deva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo inter- vento (ultima work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti;
Ha, pertanto, lamentato il ricorrente che, in tal modo, sono stati esclusi dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertu-
3 ra, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti con la conseguenza che l'orario del- la loro prestazione da 7 ore e 38 minuti è aumentato.
Conseguentemente, argomentando in punto di diritto la illegittimità delle nuove disposizioni contrattuali sull'orario di lavoro sotto diversi profili, adiva il Giudice del lavoro chiedendo di :
1) Accertare e dichiarare, per i titoli, i periodi e le causali di cui alla premessa, la nulli- tà/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui pre- CP_1 vedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il perio- do di franchigia di complessivi 60 e 30 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove CP_1 modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 e 30 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ri- tenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; 4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far CP_1 data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosid- detta “franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo inter- vento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il per- corso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs.
n. 66/2003; 5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla pre- messa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 19.852,06 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento della suddetta somma di € 19.852,06 in favore dell'istante, il Parte_5 tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della CP_4 corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudi- cante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”
Si costituita che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per Controparte_1
l'inscindibilità tra tutte le clausole degli accordi sottoscritti tra febbraio e marzo 2013 , costi-
4 tuenti un insieme interconnesso, in cui le varie clausole non possono essere qualificate come singole “entità autonome”, ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Quanto ai crediti rivendicati ha eccepito la prescrizione quinquen- nale. Ha concluso chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
nel merito, rigettare il ricorso perché infon- dato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Si costituiva, altresì, l' chiedendo di dichiarare prescritta ogni pretesa di accredito contri- CP_4 butivo eccedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 3 co. 9 l. 335/95, rigettando in parte qua la domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 3001/2025 e successivamente riunita con le cause intentate dagli altri lavoratori in epigrafe aventi oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono ampiamente descritte in ricorso e,
a parere dello scrivente, per i punti nodali della presente controversia, concernenti la disciplina contrattuale in vigore, non necessitano di prova.
I ricorrenti, in qualità di tecnici, sono dotati di un terminale di servizio sul quale è installato un applicativo, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare. In parti- colare, a seconda del profilo tecnico del singolo lavoratore inserito nel sistema, il programma mista e assegna automaticamente l'intervento al tecnico con il profilo e le competenze più idonee. Il terminale costituisce, dunque, per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale per e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il cui utilizzo, non è limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma è esteso ad ogni comunicazione datoriale assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione dei la- voratori. Il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della pre- stazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualiz- zazione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modi- fiche delle attività da eseguire durante la giornata.
5 Gli spostamenti da un luogo all'altro ove svolgere i diversi interventi presso i clienti sono in- trinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricorrente, che pertanto non ha un luogo fis- so o abituale di lavoro.
Tanto premesso in fatto, è accaduto che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede del- la datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luo- go dell'ultimo intervento alla sede della resistente.
Successivamente, dal 27.03.2013, la con l'obiettivo dichiarato di miglio- Controparte_1 rare la produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa.
In sostanza, rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le suddette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, così letteralmente descritta nell'accordo:
“la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svol- gere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima at- tività;
l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo)
a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di ser- vizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurez- za del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la co- pertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavora- tore.
6 Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ul- timo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”;
Conseguentemente, la prestazione lavorativa si intende iniziata presso il luogo del primo in- tervento e terminata presso il luogo dell'ultimo intervento, per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia”, a carico del tecnico, di 30 o 60 minuti.
In estrema sintesi, la franchigia è pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è sta- bilito presso una sede aziendale.
D'altro canto nel citato accordo sindacale si legge come “l' si impegna in ogni caso ad Pt_6 assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
Tuttavia, l'istante prima di prelevare l'automezzo doveva dapprima recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza (DPI); poi accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività ed il tipo di intervento da fare, prelevando dal ma- gazzino tutto il materiale necessario;
trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale;
raggiungere il cliente, con tempi di percorrenza variabili a seconda del traffico e delle zone;
rientrare e ripetere la procedura descritta al contrario verso il magazzino.
Come previsto dalle nuove modalità, quanto al tempo necessario per rientrare nella sede di ri- covero dell'autovettura, i primi 15 minuti rientrano nella franchigia prevista e quindi non sono considerati orario di lavoro.
La prima questione da affrontare, dunque, è di verificare se il cd. tempo di franchigia rientri o no nell'ambito della prestazione lavorativa.
Come affermato dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sent. n. 4576/2021 del 22.10.2021 rel.
), non ci sono dubbi circa la natura di prestazione lavorativa del tempo in oggetto Parte_7
..L'art. 1 co. 2 lettera a) del dlgs 66 del 2003 prevede che “orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Il decreto poi stabilisce la durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 17 del detto decreto, richiamato
7 dalla , prevede una possibilità di deroga ma non in ordine alla retribuzione ma CP_1 all'orario per il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno. La fattispecie in esame è del tutto diversa e riguarda la natura giuridica della franchigia e se la stessa possa e debba esse- re retribuita.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del Consi- glio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, i pro- fili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia UE ha stabilito nella pronuncia del 10.9.2015 in causa C – 266
/14 Federacion de servicios privados del sindacato Comisiones obreras contro integra- CP_5 ted security che l'art. 2 punto 1 della direttiva 2003/08 CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro deve es- sere interpretato nel senso che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale , nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale , costituisce orario di lavoro , ai sensi di tale disposizione , il tempo di spostamento che tali lavoratori im- piegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo
e ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Quindi siamo in presenza di norme imperativa di derivazione sovranazionale.
Va altresì considerato che l'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 set- tembre 2011 n. 148 prevede all'art. 2 la possibilità di contratti di prossimità anche in deroga alla legge ma sulla disciplina dell'orario di lavoro non sulla retribuzione e sulla possibilità di rendere gratuita una parte della prestazione lavorativa. Inoltre i contratti di prossimità, come impone il comma 2 bis del predetto articolo, non possono derogare alla Costituzione nonché ai vincoli derivanti dalle normative comunitarie. Se quindi il periodo di franchigia è periodo di lavoro esso non può essere prestato gratuitamente come il contratto di prossimità prevede.
Difatti la materia del contendere in questo caso è che a fronte della prestazione lavorativa per il tempo di 30 minuti giornalieri o di 15 minuti non vi sia retribuzione. Parte della prestazione
è gratuita. Ciò non solo non è possibile regolare con il contratto di prossimità ma è in contra- sto sia con l'art. 36 della Cost che con l'art. 2094 c.c. non espressamente derogato.
Il lavoratore ricorrente, in altri termini, lavora per il tempo previsto dal contratto di prossimi- tà, svolge la sua attività a favore dell'azienda ma non viene remunerato per l'intera presta- zione resa. Del resto lo stesso termine di “franchigia” utilizzato dal contratto lo rende eviden-
8 te poiché la franchigia va intesa come esenzione dall'obbligo di pagamento dell'azienda di una determinata prestazione lavorativa per un determinato tempo.
Il decreto legislativo citato, tuttavia, non consente alle parti di non retribuire una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge 148 regola questa ipotesi. Il contratto azien- dale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che una volta determinato il tempo della prestazione lavorativa esso poi sia in parte gratuito.
L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativa- mente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone l'onerosità della prestazione.
E la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato il principio secondo cui “
Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attra- verso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggetti- ve (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sus- sistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratui- ta un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche). (Cass. 28.3.2017 n. 7925).
La tesi di parte ricorrente, invero, è sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legit- timità (cfr. Cass. Sez. Lav. N. 27920/2021) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo sposta- mento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Nel caso di specie, infatti, il dipendente è impiegato con mansioni di tecnico esterno (cd. on field), e, per i continui spostamenti che caratterizzano e sostanziano la sua attività lavorativa, lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presen- tarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Non è, invero, condivisibile l'assunto della società datrice secondo cui il tempo in cui il lavo- ratore si reca dalla propria abitazione al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro
9 e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio, non siano tempo di lavoro.
Tempo di lavoro, come già ricordato, è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104, alla stregua delle Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il la- voratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo Accordo Sindacale, che sia a carico del dipen- dente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavora- tiva e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione, peraltro monitorata dall'azienda e potendo il lavoratore solo scegliere il luogo in cui ritirare e consegnare il mezzo aziendale utilizzato per lo spostamento.
Nella fattispecie i ricorrenti e ricoverano l'auto presso il loro domicilio e Parte_1 Parte_3 quindi il tempo di franchigia è pari a 60 minuti giornalieri, mentre il ricorrente ritira Parte_2 il mezzo aziendale presso la sede della società ed il tempo di franchigia calcolato dalla società per il tragitto è di 30 minuti giornalieri.
Di conseguenza, a fronte della gratuità di una parte della prestazione lavorativa richiesta dalla datrice, le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere un corrispettivo economico o un vantaggio immediato, in quanto la maggiore onerosità imposta al singolo lavoratore non può ritenersi adeguatamente compensata da un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola contrattuale contestata poiché non può esse- re consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazio- ne lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto conte- nente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa na- zionale ed europea, debba essere, nel caso di specie, disapplicato.
D'altra parte, l'art. 1419 c.c., già utilizzato dalla giurisprudenza lavoristica in altre occasioni di declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali, prevede la sostituzione della clausola
10 nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Non è ben chiaro – in termini di precisione e puntualità - quanto sostenuto dalla convenuta, che ritiene le clausole degli accordi intervenuti inscindibili, e cioè quale sarebbe la diretta conseguenza dell'annullamento disposto per le altre parti del contratto che ne resterebbero coinvolte. Al contrario, la declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sosti- tuita dalla norma imperativa o considerarsi non apposta. Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo della cd. franchigia.
Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in ordine al CP_1 contratto di prossimità e alla sua validità ed estensione nonché quelle relative al comportamen- to dei ricorrenti. I ricorrenti, infatti, sono lavoratori subordinati che hanno necessariamente ac- cettato le nuove modalità di prestazione lavorativa, non essendo loro consentita un'alternativa; nemmeno gli stessi potevano conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla loro posizione.
Sussiste, dunque, l'obbligo per la convenuta di retribuire il tempo coperto dalla cd. franchigia.
Sullo specifico punto non occorre alcuna dimostrazione in ordine al cd. quantum , come pure affermato dalla Corte di Appello di Napoli ( cfr. sent. n. 1854/2022 – rel. - ma anche n. Per_3
2585/2022 rel. ). Per_4
Il tempo impiegato per percorrere il tragitto, all'andata, tra la sede e il luogo dell'intervento e, al ritorno, tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, in- fatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al ricorrente fosse esattamente di 30 o 60 minuti al giorno (15 o 30 ad inizio turno e 15 o 30 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica. E'solo la qualifica- zione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno giudicante, nes- suna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore, risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavo- ro. Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribu- zione per il medesimo tempo della cd. franchigia.
Agli istanti vanno retribuite le ore di lavoro svolte in regime di c.d. franchigia per il periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2019 (da questo momento non si è più applicata all'istante la franchi- gia).
11 Il calcolo della retribuzione oraria è stabilito dall'art. 40 del CCNL di categoria. Moltiplicando la retribuzione oraria per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n. 1663 gg. per
[...]
e n. 1758 per (come da conteggio e buste paga in atti), mentre per il ricorrente Per_5 Parte_3
sono 1618 (e, solo per quest'ultimo dividendo il totale per due poiché sono 30 mi- Parte_2 nuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto ai lavoratori per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per l'intero periodo in esame. Le contestazioni della datrice in ordine ai conteggi, poi, appaiono generiche e dunque non condivisibili.
Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento della domanda e alla condanna della società convenuta al pagamento delle somme quantificate nei ricorsi, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c. .
Deve, infine, superarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla so- cietà convenuta, ex art. 2948 n. 4 c.c. in quanto, nel nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla Legge Fornero per i licenziamenti, non è possibile stabilire, ex ante, se in caso di licen- ziamento sia applicabile o meno la tutela reintegratoria, essendo la stessa riservata a singole specifiche ipotesi, da valutarsi in relazione al caso concreto. Conseguentemente, in corso di rapporto di lavoro subordinato, non pubblico, il termine di prescrizione, per i crediti retributivi decorre solo a partire dalla cessazione del rapporto stesso.
La resistente dovrà, altresì, essere condannata alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore, nei confronti dell' , nei limiti della eccepita CP_4 prescrizione quinquennale ( da agosto 2020 per e e da maggio 2020 per Parte_1 Parte_3
). Parte_2
Le spese di lite si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, tenendosi conto dell'esito complessivo del giudizio, dell'assenza di novità specifiche e della ripetitività della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiarata la illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modali- CP_1 tà della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di com- plessivi 30 o 60 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro e per l'effetto condanna al pagamento, a far data dal 01.07.2013 e per la durata del rap- Controparte_1 porto di lavoro:
-in favore di della somma di euro 19.852,06; Parte_1
12 -in favore di della somma di euro 8.727,08; Parte_2
-in favore di della somma di euro 18.964,42, Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei cre- diti al saldo, e al versamento presso l' dei contributi ulteriori spettanti, nei limiti della CP_4 prescrizione quinquennale;
b) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dei ricor- Controparte_1 renti liquidandole in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi an- tistatario;
c)Compensa integralmente le spese nei confronti dell' . CP_4
Così deciso in Napoli il
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3001/2025 alla quale sono riunite le cause n. R.G. 4298/2025 e n.
R.G. 14758/2025
TRA
nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], Parte_2
( e nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_3
( ) elettivamente domiciliati in Napoli alla via B. Cariteo, 8 presso lo C.F._3 studio dell'Avv. Ernesto Maria Cirillo che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
P. IVA ), in persona del Dott. , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 virtù dei poteri conferiti con atto del notaio dott.ssa , in data 17 settembre Persona_1
2024, Repertorio n. 41025 Raccolta n. 14418, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco
ZZ e OM De EO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De
Mathia, sito in Napoli, Via Massimo Stanzione, 12
1 RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del suo Presi- Controparte_3 dente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio Persona_2
37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napo- CP_4 li
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7.2.2025 la ricorrente , esponeva: Parte_1 di essere stata assunta dalla Società resistente in data 12.01.2002 ed essere attualmente inqua- drata nel livello 5° del CCNL di categoria;
di essere stata dotata di automezzo aziendale per svolgere le proprie attività ed in particolare, dal luglio del 2013 al 2017 ha avuto in dotazione una Fiat Panda targata EL533YK e, da tale ultima data e sino al luglio del 2019 un Fiat Fiorino targato FF606MW; che dal luglio del 2013 al luglio del 2019 il ricorrente ha ricoverato l'automezzo aziendale presso il proprio domicilio sito in Napoli alla via Giacomo Leopardi n. 140; che in qualità di tecnico on field, nel medesimo periodo è stato dotato di un terminale di servi- zio sul quale è installato un applicativo chiamato “FAS”, che si interfaccia con un sistema in- formatico denominato “WFM”, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare;
che il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della presta- zione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizza- zione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle atti- vità da eseguire durante la giornata;
che durante gli spostamenti l'attività dei tecnici è eterodiretta senza che essi abbiano la possi- bilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi;
essi dunque, sono a disposizione della datrice di lavoro;
2 che pertanto gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricor- rente - privo di un luogo fisso o abituale di lavoro - e costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche presso i clienti;
La ricorrente deduceva altresì: che , fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente;
che in data 27.03.2013 la con l'obiettivo dichiarato di migliorare la pro- Controparte_1 duttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introduce- vano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto
“tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa;
che, nel luglio 2013 l'istante, come tutti i tecnici, riceveva una comunicazione da parte di
[...]
con oggetto “modalità della prestazione lavorativa e di utilizzo del mezzo sociale”, in Pt_4 cui si riportava l'effettiva decorrenza dell'accordo dalla data del 15.07.2013, e si precisavano le nuove modalità operative: “A far data dal 15/07/2013 Lei opererà in modo da iniziare la prestazione giornaliera presso il cliente/impianto predeterminatoLe dalle procedure informa- tive di assegnazione lavori senza doversi preventivamente recare presso il suo posto di lavoro.
Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma pre-assegnata nel corso del- la giornata precedente. Il lavoratore procederà, comunque, a verificare l'assegnazione con congruo anticipo.”;
che , dunque , rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le nuove mo- dalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, per cui la prestazione lavorativa si inten- deva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo inter- vento (ultima work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti;
Ha, pertanto, lamentato il ricorrente che, in tal modo, sono stati esclusi dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertu-
3 ra, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti con la conseguenza che l'orario del- la loro prestazione da 7 ore e 38 minuti è aumentato.
Conseguentemente, argomentando in punto di diritto la illegittimità delle nuove disposizioni contrattuali sull'orario di lavoro sotto diversi profili, adiva il Giudice del lavoro chiedendo di :
1) Accertare e dichiarare, per i titoli, i periodi e le causali di cui alla premessa, la nulli- tà/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui pre- CP_1 vedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il perio- do di franchigia di complessivi 60 e 30 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre nella parte in cui prevedendo “nuove CP_1 modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 60 e 30 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ri- tenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; 4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far CP_1 data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosid- detta “franchigia” pari a complessivi 60 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo inter- vento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il per- corso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs.
n. 66/2003; 5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla pre- messa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 19.852,06 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento della suddetta somma di € 19.852,06 in favore dell'istante, il Parte_5 tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della CP_4 corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudi- cante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”
Si costituita che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per Controparte_1
l'inscindibilità tra tutte le clausole degli accordi sottoscritti tra febbraio e marzo 2013 , costi-
4 tuenti un insieme interconnesso, in cui le varie clausole non possono essere qualificate come singole “entità autonome”, ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Quanto ai crediti rivendicati ha eccepito la prescrizione quinquen- nale. Ha concluso chiedendo “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
nel merito, rigettare il ricorso perché infon- dato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”.
Si costituiva, altresì, l' chiedendo di dichiarare prescritta ogni pretesa di accredito contri- CP_4 butivo eccedente il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 3 co. 9 l. 335/95, rigettando in parte qua la domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 3001/2025 e successivamente riunita con le cause intentate dagli altri lavoratori in epigrafe aventi oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono ampiamente descritte in ricorso e,
a parere dello scrivente, per i punti nodali della presente controversia, concernenti la disciplina contrattuale in vigore, non necessitano di prova.
I ricorrenti, in qualità di tecnici, sono dotati di un terminale di servizio sul quale è installato un applicativo, nel quale confluiscono tutte gli interventi\attività lavorative da espletare. In parti- colare, a seconda del profilo tecnico del singolo lavoratore inserito nel sistema, il programma mista e assegna automaticamente l'intervento al tecnico con il profilo e le competenze più idonee. Il terminale costituisce, dunque, per il tecnico on field l'unico mezzo di comunicazione con la sede aziendale per e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il cui utilizzo, non è limitato alla visualizzazione degli ordini di intervento giornaliero, ma è esteso ad ogni comunicazione datoriale assolvendo, tra l'altro, anche la funzione di geolocalizzazione dei la- voratori. Il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della pre- stazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualiz- zazione degli ordini di intervento giornalieri, i tempi di intervento con la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geo localizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modi- fiche delle attività da eseguire durante la giornata.
5 Gli spostamenti da un luogo all'altro ove svolgere i diversi interventi presso i clienti sono in- trinseci alla qualità di tecnico on field rivestita dal ricorrente, che pertanto non ha un luogo fis- so o abituale di lavoro.
Tanto premesso in fatto, è accaduto che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede del- la datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luo- go dell'ultimo intervento alla sede della resistente.
Successivamente, dal 27.03.2013, la con l'obiettivo dichiarato di miglio- Controparte_1 rare la produttività aziendale, sottoscriveva con le OO.SS. specifici accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto “tecnici on field” con cui si definivano “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa.
In sostanza, rimasta immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, le suddette nuove modalità si sostanziavano nella cosiddetta “franchigia”, così letteralmente descritta nell'accordo:
“la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svol- gere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima at- tività;
l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo)
a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di ser- vizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda si impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurez- za del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato;
è prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la co- pertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavora- tore.
6 Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ul- timo intervento al domicilio del lavoratore e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura…”;
Conseguentemente, la prestazione lavorativa si intende iniziata presso il luogo del primo in- tervento e terminata presso il luogo dell'ultimo intervento, per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia”, a carico del tecnico, di 30 o 60 minuti.
In estrema sintesi, la franchigia è pari a 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento, ovvero 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è sta- bilito presso una sede aziendale.
D'altro canto nel citato accordo sindacale si legge come “l' si impegna in ogni caso ad Pt_6 assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia”.
Tuttavia, l'istante prima di prelevare l'automezzo doveva dapprima recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza (DPI); poi accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività ed il tipo di intervento da fare, prelevando dal ma- gazzino tutto il materiale necessario;
trasportare e caricare il materiale nel veicolo aziendale;
raggiungere il cliente, con tempi di percorrenza variabili a seconda del traffico e delle zone;
rientrare e ripetere la procedura descritta al contrario verso il magazzino.
Come previsto dalle nuove modalità, quanto al tempo necessario per rientrare nella sede di ri- covero dell'autovettura, i primi 15 minuti rientrano nella franchigia prevista e quindi non sono considerati orario di lavoro.
La prima questione da affrontare, dunque, è di verificare se il cd. tempo di franchigia rientri o no nell'ambito della prestazione lavorativa.
Come affermato dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sent. n. 4576/2021 del 22.10.2021 rel.
), non ci sono dubbi circa la natura di prestazione lavorativa del tempo in oggetto Parte_7
..L'art. 1 co. 2 lettera a) del dlgs 66 del 2003 prevede che “orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Il decreto poi stabilisce la durata massima settimanale sia se comprende lo straordinario sia che non lo comprenda. L'art. 17 del detto decreto, richiamato
7 dalla , prevede una possibilità di deroga ma non in ordine alla retribuzione ma CP_1 all'orario per il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno. La fattispecie in esame è del tutto diversa e riguarda la natura giuridica della franchigia e se la stessa possa e debba esse- re retribuita.
Il decreto legislativo 66 del 2003 dà attuazione organica alla direttiva n. 93 /104 del Consi- glio del 23 novembre del 1993 come modificato dalla direttiva 2000/34 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 22 giugno del 2000 dirette a regolamentare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, i pro- fili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Inoltre la Corte di Giustizia UE ha stabilito nella pronuncia del 10.9.2015 in causa C – 266
/14 Federacion de servicios privados del sindacato Comisiones obreras contro integra- CP_5 ted security che l'art. 2 punto 1 della direttiva 2003/08 CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro deve es- sere interpretato nel senso che “in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale , nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale , costituisce orario di lavoro , ai sensi di tale disposizione , il tempo di spostamento che tali lavoratori im- piegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo
e ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”.
Quindi siamo in presenza di norme imperativa di derivazione sovranazionale.
Va altresì considerato che l'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 set- tembre 2011 n. 148 prevede all'art. 2 la possibilità di contratti di prossimità anche in deroga alla legge ma sulla disciplina dell'orario di lavoro non sulla retribuzione e sulla possibilità di rendere gratuita una parte della prestazione lavorativa. Inoltre i contratti di prossimità, come impone il comma 2 bis del predetto articolo, non possono derogare alla Costituzione nonché ai vincoli derivanti dalle normative comunitarie. Se quindi il periodo di franchigia è periodo di lavoro esso non può essere prestato gratuitamente come il contratto di prossimità prevede.
Difatti la materia del contendere in questo caso è che a fronte della prestazione lavorativa per il tempo di 30 minuti giornalieri o di 15 minuti non vi sia retribuzione. Parte della prestazione
è gratuita. Ciò non solo non è possibile regolare con il contratto di prossimità ma è in contra- sto sia con l'art. 36 della Cost che con l'art. 2094 c.c. non espressamente derogato.
Il lavoratore ricorrente, in altri termini, lavora per il tempo previsto dal contratto di prossimi- tà, svolge la sua attività a favore dell'azienda ma non viene remunerato per l'intera presta- zione resa. Del resto lo stesso termine di “franchigia” utilizzato dal contratto lo rende eviden-
8 te poiché la franchigia va intesa come esenzione dall'obbligo di pagamento dell'azienda di una determinata prestazione lavorativa per un determinato tempo.
Il decreto legislativo citato, tuttavia, non consente alle parti di non retribuire una prestazione lavorativa né il comma 2 dell'art. 8 della legge 148 regola questa ipotesi. Il contratto azien- dale può disciplinare la retribuzione da attribuire al lavoratore ma certamente le parti non possono stabilire che una volta determinato il tempo della prestazione lavorativa esso poi sia in parte gratuito.
L'art. 36 della Costituzione nel momento in cui prevede che la retribuzione sia quantitativa- mente e qualitativamente proporzionata al lavoro svolto impone l'onerosità della prestazione.
E la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato il principio secondo cui “
Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attra- verso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggetti- ve (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sus- sistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratui- ta un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche). (Cass. 28.3.2017 n. 7925).
La tesi di parte ricorrente, invero, è sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legit- timità (cfr. Cass. Sez. Lav. N. 27920/2021) secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo sposta- mento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Nel caso di specie, infatti, il dipendente è impiegato con mansioni di tecnico esterno (cd. on field), e, per i continui spostamenti che caratterizzano e sostanziano la sua attività lavorativa, lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione, poiché il dipendente, obbligato a presen- tarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Non è, invero, condivisibile l'assunto della società datrice secondo cui il tempo in cui il lavo- ratore si reca dalla propria abitazione al luogo di prima esecuzione della prestazione di lavoro
9 e, viceversa, il tempo necessario per recarsi dal luogo dell'ultima attività al proprio domicilio, non siano tempo di lavoro.
Tempo di lavoro, come già ricordato, è quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.Igs. n. 66/2003 e dell'art. 2 n. 1 della direttiva 93/104, alla stregua delle Direttive europee che definiscono orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il la- voratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Contrasta proprio con i richiamati principi il prevedere, a mezzo Accordo Sindacale, che sia a carico del dipen- dente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro dal momento che quel tempo è strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavora- tiva e il lavoratore non ha possibilità di sottrarsi a tale prestazione, peraltro monitorata dall'azienda e potendo il lavoratore solo scegliere il luogo in cui ritirare e consegnare il mezzo aziendale utilizzato per lo spostamento.
Nella fattispecie i ricorrenti e ricoverano l'auto presso il loro domicilio e Parte_1 Parte_3 quindi il tempo di franchigia è pari a 60 minuti giornalieri, mentre il ricorrente ritira Parte_2 il mezzo aziendale presso la sede della società ed il tempo di franchigia calcolato dalla società per il tragitto è di 30 minuti giornalieri.
Di conseguenza, a fronte della gratuità di una parte della prestazione lavorativa richiesta dalla datrice, le parti avrebbero dovuto espressamente prevedere un corrispettivo economico o un vantaggio immediato, in quanto la maggiore onerosità imposta al singolo lavoratore non può ritenersi adeguatamente compensata da un generico aumento della produttività e/o dell'occupazione.
Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola contrattuale contestata poiché non può esse- re consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto anch'esso nell'esecuzione della prestazio- ne lavorativa. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto conte- nente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa na- zionale ed europea, debba essere, nel caso di specie, disapplicato.
D'altra parte, l'art. 1419 c.c., già utilizzato dalla giurisprudenza lavoristica in altre occasioni di declaratoria di nullità di specifiche clausole contrattuali, prevede la sostituzione della clausola
10 nulla con la norma imperativa senza che l'intero contratto sia annullato. Non è ben chiaro – in termini di precisione e puntualità - quanto sostenuto dalla convenuta, che ritiene le clausole degli accordi intervenuti inscindibili, e cioè quale sarebbe la diretta conseguenza dell'annullamento disposto per le altre parti del contratto che ne resterebbero coinvolte. Al contrario, la declaratoria di nullità di una clausola del contratto collettivo ben può essere sosti- tuita dalla norma imperativa o considerarsi non apposta. Nel caso di specie la cd. franchigia è sostituita dalla norma che prevede di considerare come tempo di lavoro il tempo della cd. franchigia.
Le osservazioni che precedono assorbono le eccezioni formulate dalla in ordine al CP_1 contratto di prossimità e alla sua validità ed estensione nonché quelle relative al comportamen- to dei ricorrenti. I ricorrenti, infatti, sono lavoratori subordinati che hanno necessariamente ac- cettato le nuove modalità di prestazione lavorativa, non essendo loro consentita un'alternativa; nemmeno gli stessi potevano conoscere tutte le implicazioni giuridiche ed economiche che tale contratto aveva rispetto alla loro posizione.
Sussiste, dunque, l'obbligo per la convenuta di retribuire il tempo coperto dalla cd. franchigia.
Sullo specifico punto non occorre alcuna dimostrazione in ordine al cd. quantum , come pure affermato dalla Corte di Appello di Napoli ( cfr. sent. n. 1854/2022 – rel. - ma anche n. Per_3
2585/2022 rel. ). Per_4
Il tempo impiegato per percorrere il tragitto, all'andata, tra la sede e il luogo dell'intervento e, al ritorno, tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, in- fatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione.
La prova che la franchigia oraria imposta al ricorrente fosse esattamente di 30 o 60 minuti al giorno (15 o 30 ad inizio turno e 15 o 30 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica. E'solo la qualifica- zione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno giudicante, nes- suna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore, risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavo- ro. Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribu- zione per il medesimo tempo della cd. franchigia.
Agli istanti vanno retribuite le ore di lavoro svolte in regime di c.d. franchigia per il periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2019 (da questo momento non si è più applicata all'istante la franchi- gia).
11 Il calcolo della retribuzione oraria è stabilito dall'art. 40 del CCNL di categoria. Moltiplicando la retribuzione oraria per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n. 1663 gg. per
[...]
e n. 1758 per (come da conteggio e buste paga in atti), mentre per il ricorrente Per_5 Parte_3
sono 1618 (e, solo per quest'ultimo dividendo il totale per due poiché sono 30 mi- Parte_2 nuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto ai lavoratori per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per l'intero periodo in esame. Le contestazioni della datrice in ordine ai conteggi, poi, appaiono generiche e dunque non condivisibili.
Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento della domanda e alla condanna della società convenuta al pagamento delle somme quantificate nei ricorsi, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c. .
Deve, infine, superarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla so- cietà convenuta, ex art. 2948 n. 4 c.c. in quanto, nel nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla Legge Fornero per i licenziamenti, non è possibile stabilire, ex ante, se in caso di licen- ziamento sia applicabile o meno la tutela reintegratoria, essendo la stessa riservata a singole specifiche ipotesi, da valutarsi in relazione al caso concreto. Conseguentemente, in corso di rapporto di lavoro subordinato, non pubblico, il termine di prescrizione, per i crediti retributivi decorre solo a partire dalla cessazione del rapporto stesso.
La resistente dovrà, altresì, essere condannata alla integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore, nei confronti dell' , nei limiti della eccepita CP_4 prescrizione quinquennale ( da agosto 2020 per e e da maggio 2020 per Parte_1 Parte_3
). Parte_2
Le spese di lite si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, tenendosi conto dell'esito complessivo del giudizio, dell'assenza di novità specifiche e della ripetitività della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiarata la illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in cui prevedendo “nuove modali- CP_1 tà della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di com- plessivi 30 o 60 minuti giornalieri sottraendoli al computo dell'orario di lavoro e per l'effetto condanna al pagamento, a far data dal 01.07.2013 e per la durata del rap- Controparte_1 porto di lavoro:
-in favore di della somma di euro 19.852,06; Parte_1
12 -in favore di della somma di euro 8.727,08; Parte_2
-in favore di della somma di euro 18.964,42, Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei cre- diti al saldo, e al versamento presso l' dei contributi ulteriori spettanti, nei limiti della CP_4 prescrizione quinquennale;
b) Condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dei ricor- Controparte_1 renti liquidandole in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi an- tistatario;
c)Compensa integralmente le spese nei confronti dell' . CP_4
Così deciso in Napoli il
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
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