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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1761/2019 RGAC vertente
TRA
sedente in Roma, Piazza della Croce Parte_1
Rossa, 1, codice fiscale , P.IVA , in persona del suo institore legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore avv. Vincenzo Sica (procura per atto del Notaio Dott.
[...]
dei Distretti notarili di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n. 77986 rog. n. 19575 Per_1
del 16 marzo 2012) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raimondo
Garcea presso il cui studio in Catanzaro, Via Francesco Burza, n° 41 elegge domicilio;
APPELLANTE
E
sedente in Vibo Valentia, Zona Industriale – loc. “Aeroporto” 89900, codice CP_1
fiscale e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Pasquale Francesco Pacienza presso il cui studio in Vibo Valentia alla
Frazione Marina, via S. Venere 34, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 la causa era posta in decisione, previa concessione dei
1 termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per le suesposte ragioni, in riforma della sentenza n° 651/2019 del Tribunale di Vibo Valentia:
A) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado da e per l'effetto Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n° 442/2009 emesso su ricorso della ditta riconoscendo e CP_1
dichiarando come illegittima, invalida ed infondata la pretesa ivi azionata da controparte e
l'insussistenza di qualsivoglia tenutezza e legittima-zione in capo alla società ferroviaria rispetto ai
crediti portati nelle fatture presupposte all'istanza monitoria impugnata e ad ogni avversa pretesa;
B) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in via
meramente subordinata, compensazione/riduzione di quelle di primo grado. >>;
Per l'appellata: << … rigettare l'appello dall'odierno appellante siccome Destituito del benché
minimo fondamento sia in fatto che in diritto confermando pur se con eventuali modifiche del percorso
motivazionale integralmente le statuizioni finali della sentenza di primo grado. NNre
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
Part
(nel prosieguo si è opposta alla ingiunzione di pagamento di €7.996,00 emessa dal
[...]
Tribunale di Vibo Valentia in accoglimento della domanda monitoria spiegata dalla CP_1
Segnatamente, la aveva invocato la condanna della somma portata da una serie di CP_1
fatture, dedotte come inevase ed emesse per le forniture operate in favore di Pt_1
Part La a dedotto di avere già contestato la richiesta di pagamento avanzata dalla società, di
non riconoscere le fatture azionate, mai formalmente consegnate dalla di non avere mai CP_1
avanzato gli ordini portati dalle fatture e, contestando l'avvenuta consegna della merce, ha invocato
la revoca del decreto.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta, deducendo come da tempo la società avesse
regolarmente effettuato altre consegne sempre secondo le medesime modalità, ha invocato il rigetto
2 della opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata l'istruttoria integrata dalla escussione dei testimoni
indicati dalle parti, e, all'udienza del 21 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione dal
mutato Giudice, come in epigrafe specificato.”
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 84/2010, il Tribunale di Vibo Valentia
emetteva la sentenza n. 651/2019, pubblicata il 11/07/2019, con la quale così provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione, così provvede:
Respinge l'opposizione spiegata da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 442/2009.
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 442/2009 emesso dal Tribunale
di Vibo Valentia in data 11 novembre 2009.
NN , in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1
rifondere, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_1
giudizio che si liquidano, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €7.252,50 oltre spese
forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge.”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne
[...]
la riforma in ragione dei seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza nella parte in cui giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione sull'insussistenza di alcun rapporto contrattuale atto a legittimare le domande di adempimento proposte dalla nei confronti di CP_1 Parte_1
facendo leva sui precedenti rapporti intercorsi fra le parti per altre e diverse forniture e di nullità per mancanza di forma scritta atteso che un eventuale rapporto negoziale non potrebbe che incasellarsi nell'ambito dei c.d. ”contratti
pubblici”, avendo l'opposta dedotto di aver eseguito le prestazioni nei confronti della Polfer, e cioè del e quindi di una Pubblica Controparte_2
Amministrazione.
3 - Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la consegna dei beni oggetto delle fatture;
nessun valore probatorio possono avere le fatture prodotte da controparte anche in considerazione della loro immediata contestazione da parte di sin dall'atto di opposizione, avendo infatti il Parte_1
sodalizio ferroviario eccepito che il presunto firmatario delle stesse, vale a dire il signor , appositamente interpellato, aveva negato di aver Persona_2
mai provveduto alla loro sottoscrizione e aveva invece affermato di aver presentato denuncia-querela per la falsità delle firme ivi apposte a suo nome;
- omesso di valutare la documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio,
ed in particolare il verbale di verifica, ove parte appellata dichiarava di essere intestatario della fornitura;
- conseguente erroneità della sentenza in punto di spese del giudizio stante la fondatezza delle censure proposte.
Si costituiva la rimarcando la correttezza della decisione sotto tutti i CP_1
profili addotti, chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.10.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia in toto fondato per le Parte_1
ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato e dei risultati della fase istruttoria.
Le ragioni dell'impugnazione, che di fatto ripropongono le questioni già proposte ed esaminate in primo grado, e la natura delle domande formulate dall'appellante consentono una trattazione unitaria dei primi due motivi di appello.
L'odierna parte appellante ha dedotto di non aver mai provveduto ad ordinare alla CP_1
le forniture oggetto di causa, rispetto alle quali, per come successivamente chiarito dal
[...]
Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, era stata presentata denuncia/querela da parte del soggetto indicato come destinatario della merce Ispettore sig.
4 , Responsabile dell'Ufficio Tecnico Logistico del Compartimento, Persona_2
negando lo stesso sia l'emissione dell'ordinativo della merce, sia la sua ricezione sia la sottoscrizione dei documenti contabili. Contesta in questa sede l'erroneità della sentenza impugnata stante l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale atto a legittimare le domande di adempimento proposte dalla nei confronti di e, CP_1 Parte_1
comunque, la nullità per mancanza di forma scritta atteso che un eventuale rapporto negoziale non potrebbe che incasellarsi nell'ambito dei c.d. ”contratti pubblici”, avendo l'opposta dedotto di aver eseguito le prestazioni nei confronti della e cioè del CP_3
e quindi di una Pubblica Amministrazione. Controparte_2
La doglianza di parte appellante trova fondamento e deve essere, dunque, accolta.
Ed invero, l'odierno giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n° 442/2009, notificato il 5
dicembre 2009, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta intimò a il pagamento, entro quaranta giorni, CP_1 Parte_1
della somma di € 7.996,00 per sorte capitale, oltre interessi di cui al D. Lgs. n° 231/2002 e spese legali liquidate complessivamente in € 656,50, sulla base di una fattura di € 772,00 per interessi datata 2/10/2008 ed altre quattordici, ciascuna del medesimo importo di € 516,00,
emesse fra il 1° agosto 2007 ed il 4/9/2007, firmate dall'Ispettore , Persona_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Logistico del Compartimento di Polizia Ferroviaria di
Reggio Calabria, da relative alla presunta consegna di scaffalature metalliche e materiale elettrico.
Orbene, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione o per la risoluzione del contratto, pur non dovendo dimostrare l'inadempimento del debitore, ha comunque l'onere di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e quindi il relativo fatto costitutivo.
Non risulta agli atti alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto negoziale fra e la non essendo, tra l'altro, l' Parte_1 CP_1 Persona_3
dipendente di rivestendo egli all'epoca dei fatti la qualifica di “Ispettore Capo della Parte_1
Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria”.
5 In ogni caso, un eventuale rapporto negoziale in astratto nel caso di specie non potrebbe che incasellarsi nell'ambito dei c.d. ”contratti pubblici”, avendo l'opposta dedotto di aver eseguito le prestazioni nei confronti della e cioè del e quindi CP_3 Controparte_2
di una Pubblica Amministrazione.
Orbene, l'art. 3, comma 6°, del c.d. “Codice dei Contratti” all'epoca vigente (D. Lgs. n°
163/2006), nel disporre “gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipu-lati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori eco-nomici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di ser-vizi come definiti dal
presente codice”, espressamente prevedeva (così come l'attuale testo) l'obbligo di conclusione per iscritto a pena di nullità di tutti i contratti stipulati con le PP.AA.
Così, per i contratti di fornitura con è necessaria la forma Parte_1
scritta. Sebbene la legge generale possa prevedere contratti di appalto a forma libera, le
Part specificità della pubblica amministrazione e le clausole contrattuali standard di richiedono formalmente la forma scritta per la validità e per la gestione di modifiche.
Con sentenza n. 9775/2022 del 25 marzo 2022, la Cassazione Civile, a Sezioni Unite, ha statuito che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a
trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede
necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché
l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma
mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione
possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”. I contratti a trattativa privata, oltre che
in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche
stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante
l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di
obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo
l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Tuttavia, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che i contratti stipulati dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità. Questa regola non ammette equipollenti, come la conclusione per facta
6 concludentia (comportamenti concludenti) o attraverso semplici scambi di corrispondenza.
La forma scritta è un presidio indispensabile per il controllo della spesa pubblica e la trasparenza ( Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20015 Anno 2025).
Ritiene questa Corte che l'eccezione prevista per i contratti conclusi 'secondo l'uso del commercio' non è applicabile in questo contesto, poiché non è stata fornita la prova di uno scambio di consensi formalizzato per iscritto tra le parti. La produzione di singole note o fatture non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento di un valido vincolo contrattuale.
In virtù delle ragioni suddette, questa Corte accoglie l'appello, con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza CP_1
n. 651/2019, pubblicata il 11/07/2019 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 84/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2009;
2) condanna in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro complessivi euro
[...]
7.251,50 oltre accessori come legge, per il primo grado ed euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ed euro 355,50 per spese per il presente grado d'appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1761/2019 RGAC vertente
TRA
sedente in Roma, Piazza della Croce Parte_1
Rossa, 1, codice fiscale , P.IVA , in persona del suo institore legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore avv. Vincenzo Sica (procura per atto del Notaio Dott.
[...]
dei Distretti notarili di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n. 77986 rog. n. 19575 Per_1
del 16 marzo 2012) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raimondo
Garcea presso il cui studio in Catanzaro, Via Francesco Burza, n° 41 elegge domicilio;
APPELLANTE
E
sedente in Vibo Valentia, Zona Industriale – loc. “Aeroporto” 89900, codice CP_1
fiscale e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Pasquale Francesco Pacienza presso il cui studio in Vibo Valentia alla
Frazione Marina, via S. Venere 34, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 la causa era posta in decisione, previa concessione dei
1 termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c, sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per le suesposte ragioni, in riforma della sentenza n° 651/2019 del Tribunale di Vibo Valentia:
A) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado da e per l'effetto Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo n° 442/2009 emesso su ricorso della ditta riconoscendo e CP_1
dichiarando come illegittima, invalida ed infondata la pretesa ivi azionata da controparte e
l'insussistenza di qualsivoglia tenutezza e legittima-zione in capo alla società ferroviaria rispetto ai
crediti portati nelle fatture presupposte all'istanza monitoria impugnata e ad ogni avversa pretesa;
B) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in via
meramente subordinata, compensazione/riduzione di quelle di primo grado. >>;
Per l'appellata: << … rigettare l'appello dall'odierno appellante siccome Destituito del benché
minimo fondamento sia in fatto che in diritto confermando pur se con eventuali modifiche del percorso
motivazionale integralmente le statuizioni finali della sentenza di primo grado. NNre
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1
Part
(nel prosieguo si è opposta alla ingiunzione di pagamento di €7.996,00 emessa dal
[...]
Tribunale di Vibo Valentia in accoglimento della domanda monitoria spiegata dalla CP_1
Segnatamente, la aveva invocato la condanna della somma portata da una serie di CP_1
fatture, dedotte come inevase ed emesse per le forniture operate in favore di Pt_1
Part La a dedotto di avere già contestato la richiesta di pagamento avanzata dalla società, di
non riconoscere le fatture azionate, mai formalmente consegnate dalla di non avere mai CP_1
avanzato gli ordini portati dalle fatture e, contestando l'avvenuta consegna della merce, ha invocato
la revoca del decreto.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta, deducendo come da tempo la società avesse
regolarmente effettuato altre consegne sempre secondo le medesime modalità, ha invocato il rigetto
2 della opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata l'istruttoria integrata dalla escussione dei testimoni
indicati dalle parti, e, all'udienza del 21 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione dal
mutato Giudice, come in epigrafe specificato.”
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 84/2010, il Tribunale di Vibo Valentia
emetteva la sentenza n. 651/2019, pubblicata il 11/07/2019, con la quale così provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione, così provvede:
Respinge l'opposizione spiegata da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 442/2009.
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 442/2009 emesso dal Tribunale
di Vibo Valentia in data 11 novembre 2009.
NN , in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1
rifondere, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_1
giudizio che si liquidano, in applicazione dei criteri indicati in motivazione, in €7.252,50 oltre spese
forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge.”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne
[...]
la riforma in ragione dei seguenti motivi:
- Erroneità della sentenza nella parte in cui giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione sull'insussistenza di alcun rapporto contrattuale atto a legittimare le domande di adempimento proposte dalla nei confronti di CP_1 Parte_1
facendo leva sui precedenti rapporti intercorsi fra le parti per altre e diverse forniture e di nullità per mancanza di forma scritta atteso che un eventuale rapporto negoziale non potrebbe che incasellarsi nell'ambito dei c.d. ”contratti
pubblici”, avendo l'opposta dedotto di aver eseguito le prestazioni nei confronti della Polfer, e cioè del e quindi di una Pubblica Controparte_2
Amministrazione.
3 - Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la consegna dei beni oggetto delle fatture;
nessun valore probatorio possono avere le fatture prodotte da controparte anche in considerazione della loro immediata contestazione da parte di sin dall'atto di opposizione, avendo infatti il Parte_1
sodalizio ferroviario eccepito che il presunto firmatario delle stesse, vale a dire il signor , appositamente interpellato, aveva negato di aver Persona_2
mai provveduto alla loro sottoscrizione e aveva invece affermato di aver presentato denuncia-querela per la falsità delle firme ivi apposte a suo nome;
- omesso di valutare la documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio,
ed in particolare il verbale di verifica, ove parte appellata dichiarava di essere intestatario della fornitura;
- conseguente erroneità della sentenza in punto di spese del giudizio stante la fondatezza delle censure proposte.
Si costituiva la rimarcando la correttezza della decisione sotto tutti i CP_1
profili addotti, chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.10.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da sia in toto fondato per le Parte_1
ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato e dei risultati della fase istruttoria.
Le ragioni dell'impugnazione, che di fatto ripropongono le questioni già proposte ed esaminate in primo grado, e la natura delle domande formulate dall'appellante consentono una trattazione unitaria dei primi due motivi di appello.
L'odierna parte appellante ha dedotto di non aver mai provveduto ad ordinare alla CP_1
le forniture oggetto di causa, rispetto alle quali, per come successivamente chiarito dal
[...]
Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, era stata presentata denuncia/querela da parte del soggetto indicato come destinatario della merce Ispettore sig.
4 , Responsabile dell'Ufficio Tecnico Logistico del Compartimento, Persona_2
negando lo stesso sia l'emissione dell'ordinativo della merce, sia la sua ricezione sia la sottoscrizione dei documenti contabili. Contesta in questa sede l'erroneità della sentenza impugnata stante l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale atto a legittimare le domande di adempimento proposte dalla nei confronti di e, CP_1 Parte_1
comunque, la nullità per mancanza di forma scritta atteso che un eventuale rapporto negoziale non potrebbe che incasellarsi nell'ambito dei c.d. ”contratti pubblici”, avendo l'opposta dedotto di aver eseguito le prestazioni nei confronti della e cioè del CP_3
e quindi di una Pubblica Amministrazione. Controparte_2
La doglianza di parte appellante trova fondamento e deve essere, dunque, accolta.
Ed invero, l'odierno giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n° 442/2009, notificato il 5
dicembre 2009, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta intimò a il pagamento, entro quaranta giorni, CP_1 Parte_1
della somma di € 7.996,00 per sorte capitale, oltre interessi di cui al D. Lgs. n° 231/2002 e spese legali liquidate complessivamente in € 656,50, sulla base di una fattura di € 772,00 per interessi datata 2/10/2008 ed altre quattordici, ciascuna del medesimo importo di € 516,00,
emesse fra il 1° agosto 2007 ed il 4/9/2007, firmate dall'Ispettore , Persona_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Logistico del Compartimento di Polizia Ferroviaria di
Reggio Calabria, da relative alla presunta consegna di scaffalature metalliche e materiale elettrico.
Orbene, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione o per la risoluzione del contratto, pur non dovendo dimostrare l'inadempimento del debitore, ha comunque l'onere di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e quindi il relativo fatto costitutivo.
Non risulta agli atti alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto negoziale fra e la non essendo, tra l'altro, l' Parte_1 CP_1 Persona_3
dipendente di rivestendo egli all'epoca dei fatti la qualifica di “Ispettore Capo della Parte_1
Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria”.
5 In ogni caso, un eventuale rapporto negoziale in astratto nel caso di specie non potrebbe che incasellarsi nell'ambito dei c.d. ”contratti pubblici”, avendo l'opposta dedotto di aver eseguito le prestazioni nei confronti della e cioè del e quindi CP_3 Controparte_2
di una Pubblica Amministrazione.
Orbene, l'art. 3, comma 6°, del c.d. “Codice dei Contratti” all'epoca vigente (D. Lgs. n°
163/2006), nel disporre “gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipu-lati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori eco-nomici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di ser-vizi come definiti dal
presente codice”, espressamente prevedeva (così come l'attuale testo) l'obbligo di conclusione per iscritto a pena di nullità di tutti i contratti stipulati con le PP.AA.
Così, per i contratti di fornitura con è necessaria la forma Parte_1
scritta. Sebbene la legge generale possa prevedere contratti di appalto a forma libera, le
Part specificità della pubblica amministrazione e le clausole contrattuali standard di richiedono formalmente la forma scritta per la validità e per la gestione di modifiche.
Con sentenza n. 9775/2022 del 25 marzo 2022, la Cassazione Civile, a Sezioni Unite, ha statuito che “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a
trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede
necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché
l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma
mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione
possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”. I contratti a trattativa privata, oltre che
in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche
stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante
l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di
obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo
l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Tuttavia, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che i contratti stipulati dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità. Questa regola non ammette equipollenti, come la conclusione per facta
6 concludentia (comportamenti concludenti) o attraverso semplici scambi di corrispondenza.
La forma scritta è un presidio indispensabile per il controllo della spesa pubblica e la trasparenza ( Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20015 Anno 2025).
Ritiene questa Corte che l'eccezione prevista per i contratti conclusi 'secondo l'uso del commercio' non è applicabile in questo contesto, poiché non è stata fornita la prova di uno scambio di consensi formalizzato per iscritto tra le parti. La produzione di singole note o fatture non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento di un valido vincolo contrattuale.
In virtù delle ragioni suddette, questa Corte accoglie l'appello, con conseguente totale riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza CP_1
n. 651/2019, pubblicata il 11/07/2019 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 84/2010, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2009;
2) condanna in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro complessivi euro
[...]
7.251,50 oltre accessori come legge, per il primo grado ed euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ed euro 355,50 per spese per il presente grado d'appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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