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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliera -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di rinvio iscritto al n. 97 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, dall'avvocata Parte_1 Parte_2 Parte_1
ex art. 86 c.p.c. e dall'avvocato Alessandro Lodato, per procura speciale alle liti
[...]
depositata telematicamente insieme al ricorso in riassunzione;
elettivamente domiciliati con e presso l'avv. . Parte_1
-RICORRENTI IN RIASSUNZIONE-
E
Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa San Paolo, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme alla memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, dagli avvocati Claudio Angelo Graziano, Angelo Pandolfo
e Marialucrezia Turco, con i quali e presso quali elettivamente domicilia.
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza pronunciata il 25.10.2022 e contraddistinta dal n. 31481/2022, con la quale è stata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la sentenza n. 1679/2016, pronunciata il 1.6.2016 dalla Corte di Appello di Roma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di rinvio e come da
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verbale dell'udienza del 23.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza cassante così riassume la pregressa vicenda processuale: (a) «la Corte
d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Fondo pensione complementare per il personale del a pagare a e Controparte_1 Pt_1 Pt_2
, quali eredi di , la somma di € 89.361,99, oltre accessori, a Parte_1 Persona_1
titolo capitalizzazione della pensione complementare già corrisposta dal Fondo al de cuius»;
(b) «in particolare, i giudici territoriali hanno dapprima dato atto che, in data 11.9.2006, il
Fondo aveva comunicato al dante causa degli appellanti la facoltà di optare per la capitalizzazione del trattamento pensionistico complementare allora in godimento e che, non avendo esercitato l'opzione nel termine previsto dallo Statuto, egli aveva inutilmente richiesto nei due anni successivi la riformulazione dell'offerta, venendo a morte prima che il
Fondo ottemperasse, e quindi hanno ritenuto che l'inadempimento del Fondo nella riformulazione dell'offerta non potesse ridondare in danno degli eredi, ai quali la capitalizzazione andava riconosciuta iure hereditatis».
Tanto premesso in punto di fatto, il giudice di legittimità ha accolto, così cassando la sentenza della Corte territoriale, il ricorso per cassazione proposto dal Fondo, con il quale quest'ultimo, come si legge nell'ordinanza cassante, addebitava alla pronuncia d'appello: (I) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1218, 1176, 1375, 2043 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l'art. 47 dello Statuto del Fondo ponesse a carico del
Fondo medesimo un obbligo di quantificare, entro i termini ivi previsti, l'importo della capitalizzazione della prestazione pensionistica offerta al pensionato, di talché il suo mancato adempimento non poteva che ridondare nell'obbligo di corrispondere a titolo risarcitorio ai suoi eredi una somma pari alla capitalizzazione medesima; (II) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362,
1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 47 dello Statuto del Fondo costruisse il diritto del pensionato alla capitalizzazione indipendentemente dalla previa quantificazione della riserva matematica ad opera del Fondo.
In particolare, l'ordinanza cassante, dopo aver riportato i punti salienti del testo dell'art. 47 dello Statuto del Fondo invocato dagli attuali ricorrenti in riassunzione, ha osservato che
«dalla piana lettura del regolamento contrattuale è dato evincere che oggetto immediato dell'obbligazione del Fondo è la formulazione di una proposta di liquidazione in capitale del trattamento pensionistico in godimento, che il destinatario resta libero di accettare o meno Pag. 2 a 8
in funzione della sua convenienza, e che solo successivamente a tale accettazione, con il perfezionamento dell'accordo risolutivo, sorge l'obbligazione di corrispondere la somma una tantum», così addebitando alla Corte capitolina di avere errato «nel ritenere che il diritto di credito relativo alla capitalizzazione del trattamento pensionistico fosse già entrato a far parte del patrimonio del dante causa degli odierni controricorrenti, essendo semmai entrato nel suo patrimonio il diritto a ricevere un'offerta in tal senso», per poi concludere affermando che «essendo il de cuius venuto a morte durante la fase delle trattative propedeutiche alla formulazione della proposta del Fondo e non essendo gli odierni controricorrenti beneficiari del trattamento di reversibilità (ciò che, a termini dell'art. 47 dello Statuto cit., li avrebbe resi titolari del diritto a ricevere una proposta di capitalizzazione di quest'ultimo), non potendo logicamente rinvenirsi nel patrimonio del de cuius altro che la lesione dell'aspettativa a ricevere una proposta di capitalizzazione del trattamento pensionistico rideterminata attuariamente in funzione della sua diversa (e ovviamente minore) aspettativa di vita».
La Corte Suprema di Cassazione ha dunque cassato la sentenza gravata, rinviando il giudizio ad atra Sezione della Corte di Appello di Roma.
e riassumono il giudizio di rinvio, sostenendo Parte_1 Parte_2
che la condotta del Fondo, violativa dei doveri di correttezza e buona fede, ha leso la chance del loro dante causa di conseguire la somma capitalizzata che il Fondo sarebbe stato tenuto ad offrire e chiedono, sul presupposto che avrebbe certamente accettato Persona_1
l'offerta di capitalizzazione, la condanna della controparte a pagare loro l'importo di €
89.361,99, come già riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello.
Il Fondo si costituisce nel giudizio di rinvio, resistendo all'avversa pretesa ed osservando come gli eredi del pensionato non avessero mai invocato la responsabilità precontrattuale, che in ogni caso nessun addebito di negligenza gli poteva essere mosso e che la prematura morte di aveva reso impossibile la formulazione della Parte_2
proposta. Chiede la reiezione delle avverse pretese e la condanna dei ricorrenti in riassunzione a restituire quanto da loro percepito in esecuzione della sentenza gravata.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di rinvio, all'udienza del 23.1.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. I ricorrenti in riassunzione sostengono che il danno conseguente alla lesione dell'aspettativa del loro dante causa a ricevere la proposta di capitalizzazione del trattamento pensionistico debba identificarsi nella perdita della somma che il Fondo avrebbe dovuto offrire (somma che gli aventi causa quantificano in € 89.361,99), sul presupposto che l'oblato avrebbe certamente accettato detta offerta, così contestualmente cessando Pag. 3 a 8
ogni rapporto con il Fondo stesso e quindi rinunciando a percepire per il futuro il trattamento pensionistico complementare del quale era titolare.
Tale tesi, in verità, si presenta in primo luogo dissonante con la ricostruzione - operata dall'ordinanza cassante, nella parte in cui ha ricordato che «un eventuale danno risarcibile potrebbe trovare origine unicamente nel combinato disposto degli artt. 1337 e 2043 c.c.» - della vicenda in termini di responsabilità precontrattuale, perché in tale ipotesi (che rappresenta forma della responsabilità aquiliana) il pregiudizio risarcibile è limitato al solo interesse negativo, sia sotto il profilo del danno emergente - consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative - sia sotto il profilo del lucro cessante, ossia le perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto (Cass. 12.5.2022 n. 15147), restando per contro esclusa la risarcibilità del c.d. interesse positivo, rappresentato dalle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (ancora Cass. 12.5.2022 n. 15147, ma anche Cass.
30.7.2004 n. 14539).
In questa prospettiva, la domanda risarcitoria proposta dagli aventi causa di
[...]
deve essere respinta, poiché costoro continuano a reclamare proprio quell'utilità Per_1 alla quale il de cuius avrebbe avuto diritto se l'accordo risolutorio con il Fondo fosse stato effettivamente concluso e quindi in definitiva a dolersi della lesione dell'interesse positivo che sarebbe conseguito all'accettazione della proposta di capitalizzazione del trattamento pensionistico.
Ai ricorrenti in riassunzione non gioverebbe neppure invocare il principio per cui la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass. 14.4.2022 n. 4715; Cass.
23.3.2016 n. 5762; Cass. 17.9.2013 n. 21255).
Tale peculiare ipotesi di responsabilità, per la quale è indubbiamente pertinente il richiamo all'art. 2043 c.c., seppur in unione con gli artt. 1337-1338 c.c., pur sempre presuppone una condotta decettiva (commissiva od omissiva che sia) di una delle parti e la conclusione di un contratto seppur a condizioni deteriori.
L'una e l'altra ipotesi, tuttavia, debbono reputarsi insussistenti alla luce dell'ordinanza Pag. 4 a 8
cassante, che, da un lato, ha affermato che era venuto a mancare Persona_1
«durante le trattative propedeutiche alla formulazione della proposta», così chiaramente escludendo che fosse stato concluso un accordo negoziale e, dall'altro, ha ritenuto che la condotta del Fondo poteva al più aver leso l'aspettativa del de cuius a ricevere detta proposta, così addebitando al resistente in riassunzione una mera condotta inerte e non un comportamento ingannatorio, sia pur sotto il profilo della reticenza di informazioni rilevanti, peraltro mai prospettata dagli originari ricorrenti.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, l'accoglimento della pretesa risarcitoria per come prospettata dagli eredi dell'assicurato presupporrebbe pur sempre la dimostrazione che, una volta formulata la proposta di capitalizzazione del trattamento pensionistico, l'avrebbe molto probabilmente accettata, così Persona_1 conseguendo la somma offerta e contestualmente stipulando l'accordo risolutorio con il
Fondo, con conseguente rinuncia a percepire per il futuro il trattamento pensionistico complementare sino ad allora in godimento.
Tale valutazione indubbiamente probabilistica deve necessariamente essere effettuata sulla base di un giudizio ex ante, ossia tenendo conto di tutte le condizioni esistenti e conosciute dal de cuius al momento in cui egli avrebbe dovuto ricevere l'offerta di capitalizzazione ed eventualmente accettarla, sicché in primo luogo non assume rilevanza, sotto questo profilo, la circostanza per cui ex post l'ammontare del trattamento pensionistico percepito sino alla data del decesso è risultato notevolmente inferiore all'importo della una tantum calcolata secondo i criteri di cui all'art. 47 dello Statuto del Fondo.
Deve, inoltre, aggiungersi che tale norma statutaria introduce un profilo di aleatorietà nei rapporti tra il Fondo stesso ed i beneficiarsi delle prestazioni dallo stesso erogate.
L'art. 47, infatti, da un lato, lascia agli assicurati la scelta tra continuare a percepire i trattamenti in godimento, così rinunciando alla somma una tantum ovvero conseguire quest'ultima ma contestualmente perdendo il diritto alle prestazioni periodiche erogate dal
Fondo e, dall'altro, prevede in sintesi che l'importo di tale una tantum sia determinato secondo criteri attuariali che tengano conto sia della residua aspettativa di vita del beneficiario e sia (come si evince dalla relazione contabile depositata in appello dagli attuali ricorrenti) dell'importo annuo del trattamento complementare erogato. Ne consegue, dunque, che la valutazione di convenienza tra l'una o l'altra opzione viene a dipendere in primo luogo - e salvo che l'interessato non alleghi altre e diverse circostanze giustificanti, come ad esempio la necessità di disporre nell'immediato di una più cospicua somma in conto capitale - da un dato fattuale non solo futuro, ma anche incerto e (di norma) non Pag. 5 a 8
preventivabile al momento della scelta, ossia la residua durata effettiva della vita dell'oblato, atteso che l'accettazione della somma una tantum sarà tanto più (o tanto meno) vantaggiosa rispetto alla percezione periodica del trattamento pensionistico quanto più (o quanto meno) detta residua durata effettiva sia avvicini (o superi) quella prevista secondo i criteri attuariali.
La circostanza che il de cuius, all'epoca in cui la proposta di capitalizzazione avrebbe dovuto essere formulata (ossia, secondo la prospettazione dei ricorrenti in riassunzione, entro il 31.12.2008), avesse la necessità di disporre nell'immediato di una somma in conto capitale non è stata neppure prospettata dai suoi aventi causa e d'altra parte nulla indice a ritenere che alla medesima data egli fosse in grado di prevedere, seppur in termini probabilistici, il suo futuro ed imminente decesso, così da ritenere all'evidenza più conveniente conseguire l'importo una tantum e contestualmente rinunciare al trattamento complementare in godimento.
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che la documentazione prodotta dagli stessi eredi contraddice la tesi della verosimile accettazione della proposta di capitalizzazione.
È, infatti, pacifico tra le parti sia che in data 11.9.2006 il Fondo offrì a Persona_1 la corresponsione dell'importo una tantum di € 115.221,44 (doc. 5 e 6 fasc. I grado ric.ti) in cambio della risoluzione di ogni rapporto con il Fondo stesso e sia che l'oblato lascio decadere detta proposta, non accettandola nel termine di 150 giorni previsto dall'art. 47 dello Statuto.
Tale condotta del de cuius non può che essere intesa come una valutazione negativa circa la convenienza di accettare la somma in conto capitale e come una preferenza per la percezione del trattamento complementare in godimento, soprattutto ove si consideri che nessuna ragionevole giustificazione viene offerta di tale comportamento.
Il ricorso di primo grado, infatti, sostiene che , considerato che lo Persona_1
Statuto del Fondo prevedeva la formulazione di una seconda offerta nel biennio 2007-2008, avrebbe scelto di esercitarla nel secondo periodo di offerta (§ 7 del ricorso di primo grado), senza tuttavia specificare le ragioni per le quali l'assicurato abbia ritenuto di rifiutare la proposta del 2006 e soprattutto senza illustrare per quale motivo egli avrebbe dovuto, in un così ristretto lasso temporale, radicalmente mutare la propria precedente valutazione di convenienza, peraltro a fronte della (futura) offerta di una somma di importo necessariamente inferiore (in considerazione dei diversi criteri di calcolo previsti dall'art. 47, comma III dello Statuto e della diminuita aspettativa teorica di vita) a quella indicata nella missiva del 11.9.2006. Pag. 6 a 8
La missiva del 5.5.2008 (doc. 8 fasc. I grado ric.ti), il cui tenore letterale non deve essere sopravvalutato, non induce ad una diversa conclusione, essendo pacifico che essa sia stata inviata prima ancora che il Fondo formulasse la propria proposta e quindi quando ancora l'assicurato ignorava l'importo che gli sarebbe stato offerto a titolo di capitalizzazione.
La dichiarazione di voler conseguire la liquidazione della somma una tantum prima ancora della sua quantificazione e prima ancora della sua offerta formale da parte del
Fondo, infatti, è del tutto priva di rilevanza giuridica e non impegna in alcun modo il suo autore, che resta pur sempre libero di rifiutare la proposta del Fondo, così continuando a godere del trattamento complementare in godimento, ove reputi incongrua o non adeguata la somma poi effettivamente offertagli.
Ne consegue che detta dichiarazione può al più avere valore di mera dichiarazione di interesse ad una ripresa delle trattative, ma non è sufficiente, in difetto dell'allegazione di ulteriori circostanze di fatto idonee a supportare una valutazione di convenienza in favore della liquidazione di una somma una tantum, a far ritenere, seppur in termini probabilistici,
l'effettiva volontà di di risolvere il rapporto con il Fondo, così accettando Persona_1 la liquidazione della somma una tantum, indipendentemente dall'importo che sarebbe stato quantificato dal Fondo stesso.
3. La pretesa risarcitoria, per come formulata, dunque, deve essere respinta.
Deve, invece, essere accolta la domanda restitutoria formulata dal resistente in riassunzione, posto che la percezione della somma di € 74.319,57 in esecuzione della sentenza di primo grado è ammessa dagli stessi eredi di nella PEC del Persona_1
9.9.2016 (doc. 2 fasc. Fondo).
Tale somma deve essere restituita, in ragione della rispettiva quota ereditaria, maggiorata degli interessi legali dal 1.9.2016 (questa è la data che la citata PEC indica quale giorno dell'accredito sul comune conto corrente).
Le spese dell'intero giudizio, ivi compreso quello di cassazione e del presente di rinvio, debbono compensarsi tra le parti in considerazione dell'assoluta peculiarità e novità della presente fattispecie, connotata da evidenti profili di obiettiva incertezza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudizio, del rinvio così provvede:
A) respinge il ricorso proposto in primo grado da e;
Pt_1 Parte_2
B) condanna e , in ragione delle rispettiva quota Parte_1 Parte_2 ereditaria, alla restituzione della somma di € 74.319,57, oltre interessi legali dal 1.9.2016; Pag. 7 a 8
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, di quello di cassazione e del presente di rinvio.
Roma, il 23.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 8 a 8