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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3287/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 3287 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA vv. (C.F. C.F. ), del Foro di Como, rappresentato e difeso ex art.86 Parte_1 Pt_2 C.F._1
c.p.c. in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Volta n. 3, (Fax n. 031/24.06.49,
Pec . Email_1
-ricorrente-
E
C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Bonanomi n. 23;
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale (mancato pagamento prestazione professionale: avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 7 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc, ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta, così giudicare:
NEL MERITO: condannare il convenuto nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.F. , al pagamento, in favore dell'avv. C.F._2
EP AS del Foro di Como, dell'importo di €. 20.727,50, o di quell'altro che sarà ritenuto equo
e di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di compensi relativi a prestazioni professionali effettuate.
1 IN PUNTO SPESE: voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il precitato convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dai
d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022), oltre spese e oneri accessori, nella misura ritenuta equa.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 23.10.2024 l'avv. AS EP, in proprio in forza del disposto di cui all'art. 86 cpc, evocava in giudizio al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento del debito di questi nei confronti del ricorrente, pari a complessivi €. 20.727,50 (oneri inclusi), per l'attività da questi svolta a sua difesa in attività giudiziali e stragiudiziali di natura penale e civile, e rimasta impagata, già detratto l'acconto di € 6.900,00 pagato in sedici rate e interamente relativo all'attività giudiziale nel proc.4138/2020 R.G. GIP.
Deduceva, in particolare, di essere creditore di n ragione di otto incombenti compiuti in suo favore, CP_1 schematicamente sintetizzabili come segue (richiamando la numerazione presente in ricorso):
1. attività giudiziale e stragiudiziale collegata al procedimento penale n. 5370/2020 R.G.N.R. n.
4138/2020 R.G.G.I.P., comprensivo di riesame, avanti al Giudice del Riesame del Tribunale di Milano;
attività per le quali a fronte di un corrispettivo convenuto in €9.309,19 –vds doc.23-, veniva corrisposto dal proprio assistito il minore importo di € 6.900,00), -giusta n.16 fatture sub doc. n. 24- residuando pertanto € 1.898,75 oltre CPA e IVA, per complessivi € 2.409,13;
2. prestazioni professionali in materia penale relativo all'ordine di esecuzione pervenuto in data 20.10.21
e all'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata al Tribunale di Sorveglianza, con compenso pattuito in € 2.042,77, giusta preventivo sottoscritto (doc.27) ma corrispettivo mai versato;
3. prestazioni relative al procedimento n. 636/2021 SIGE di revoca della sospensione condizionale della sentenza del 6.12.2017, con compenso pattuito in € 1.459,12 comprensivo di oneri, giusta preventivo sottoscritto (doc.30) e non onorato;
4. prestazioni relative al procedimento penale n.2622/2021 RGNR con compenso pattuito in € 2.042,77 comprensivo di oneri, giusta preventivo (doc.36) e non onorato;
5. prestazioni stragiudiziali relative alla richiesta di permesso di soggiorno, con compenso pattuito in €
1.903,20 comprensivo di oneri, giusta preventivo sottoscritto (doc.39) e non onorato;
6. prestazioni professionali in materia civile relative alla causa n. 1613/2021 davanti al TAR Milano avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo permesso di soggiorno (comprensivo di fase cautelare dell'impugnazione di tale diniego), con compenso pattuito in € 5.106,92 comprensivo di oneri
(ovvero € 4.025,00 oltre CPA e IVA, giusta preventivo sottoscritto (doc.45) al netto della fase decisionale, contemplata nel preventivo ma successivamente non richiesta;
e con esclusione dell'importo di cui al contributo unificato, oggetto di pagamento da parte di anche tale CP_1 importo di € 5.106,92 non è stato versato dal resistente;
7. prestazioni professionali in materia civile relative alla causa n 9245/2021 davanti al Giudice di Pace di
Torino in materia di espulsione, conclusosi con la sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione, la mancata proroga del trattenimento cliente presso il centro di permanenza e le conseguenti dimissioni dello stesso;
per tale attività le parti avevano concordato un compenso per complessivi €
2.407,55 oneri inclusi (€ 1.897,50 oltre CPA e IVA), come da preventivo sottoscritto (doc.63) e non onorato;
8. prestazioni professionali in materia civile relative alla causa n. 1783/2021 avanti al Giudice di Pace di
Como in materia di espulsione di immigrati, con compenso pattuito in € 3.355,98 comprensivo di oneri, giusta preventivo sottoscritto (doc.70) ma mai versato dal resistente.
2 Il resistente, pur ritualmente notiziato con perfezionamento della notifica avvenuta sue proprie mani il
31.10.24, non intendeva costituirsi in vista dell'udienza della prima udienza né comparire alla stessa;
pertanto ne veniva dichiarata la contumacia e fissata udienza ex art. 281 sexies -terdecies per il trattenimento in decisione al successivo 7 aprile 2025, ritenuta la causa documentale.
In tale data la causa veniva trattenuta in decisione, preso atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta -anche con funzione di note conclusive- depositate il 31.3.2025 dall'unica parte costituita.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente, contumace.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti del soggetto evocato in giudizio con perfezionamento, sue proprie mani, il 31.10.24, all'indirizzo di residenza in via
Bonanomi n.23 in Como.
Risulta esperito il procedimento di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda (n.71), riscontrato dal nuovo legale di fiducia del resistente (doc.7) ed esitato in verbale di negoziazione negativo.
III. Il ricorso è fondato, quantomeno nell'an, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Parte ricorrente ha adeguatamente provato l'insorgenza del rapporto professionale con il proprio assistito ad esempio allegando le procure alle liti in merito all'attività giudiziale, vds ex multis le procure di CP_1 cui ai docc. 33 in relazione alla macro-area individuata supra al n.4, e di cui al doc. 65 in relazione alla macro- area n.8), nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Ogni adempimento dedotto risulta infatti accuratamente documentato, nella produzione documentale che consta di n. 70 documenti relativi alle otto macro-aree di attività compiuta dal legale ricorrente.
Tale documentazione, comprensiva anche di atti giudiziali, id est atti pubblici, riporta il nominativo del resistente e l'individuazione del suo difensore nell'Avv. che ha quindi inequivocabilmente svolto la Parte_1 prestazione per il proprio assistito (vds ex multis docc. 6 (pag.2),8 (pag.1),13 (pag.5),22 (pag.1), 44 (pag.1), 50
(pag.1), 57 (pag.1),62 (pag.1) e 66 (pag.1)).
La piena conoscenza, da parte del cliente resistente, dell'attività che il legale ricorrente avrebbe dovuto compiere è cristallizzato poi dai preventivi di compenso sottoscritti personalmente da CP_1
(rispettivamente doc.23 per l'attività sub 1 § I supra, doc. 27 per l'attività sub 2, doc. 30 per l'attività sub 3 di cui supra, doc. 36 per l'attività sub 4, doc. 39 per l'attività sub 5, doc. 45 per l'attività sub 6, doc. 63 per l'attività sub 7 § I supra, doc. 70 per l'attività sub 8) i quali, peraltro, rappresentano indice presuntivo, ciascuno,
3 dell'attività fino a quel momento svolta dal legale ricorrente, diversamente, dovendo presumersi, CP_1 non affidandosi nuovamente al medesimo avvocato. Osserva il Tribunale come tutti e otto i preventivi richiamati risultano sottoscritti, con firma che risulta identica a quella rinvenibile in una scrittura di comparazione quale il “verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini nel procedimento penale n.
5370/2020 R.G” sub doc. 1 allegato al ricorso (ad eccezione del doc.27, rispetto cui non vi sono nondimeno ragioni per ritenere la firma non autografa, e concernendo peraltro attività adeguatamente documentate, come emergente indubbiamente dall'esame dei docc.25 e 26).
I preventivi di compenso succitati –sub doc. 23,27,30,36, 39, 45, 63, 70- costituiscono inoltre valido indice probatorio per la corretta determinazione del quantum della prestazione, anzitutto poiché sottoscritti e quindi accettati dal cliente.
In ogni caso gli stessi risultano congrui –per come verificato dal Tribunale tenuto conto dei parametri di cui DM
55/2014 e DM 147/2022- rispetto all'attività espletata, come evincibile, esemplificativamente, dal compenso richiesto, secondo tabelle, per i procedimenti di abbreviato e patteggiamento sub doc.23 (macro-area 1 § I), in materia di ordine di esecuzione ed affidamento in prova ai servizi sociali sub doc.27 (macro-area 2), in materia di revoca della sospensione condizionale di sentenza, sub doc.30 (macro-area 3), in materia di indagini penali per querela sporta nei confronti del resistente, sub doc.36 (macro-area 4) –questi ultimi tre relativi unicamente, correttamente, alle fasi di studio ed introduttiva-; ed ancora, in ambito stragiudiziale relativamente alla richiesta di permesso di soggiorno, sub doc. 45 (macro-area 5), in ambito cautelare relativamente all'impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, sub doc. 39 (macro-area 6), in ambito di opposizione a provvedimento di espulsione, sub doc.63 (macro-area 7) e doc. 70 (macro area 8). Si osservi che anche nell'unico caso in cui il preventivo appare più elevato rispetto alla media in materia, nondimeno il legale ricorrente ha fornito adeguata prova documentale dell'attività compiuta, che rende non eccessivo il compenso, in ogni caso –si ribadisce- espressamente pattuito con il cliente.
Il complessivo ed articolato ventaglio documentale prodotto da parte ricorrente –rispetto cui, la mancata costituzione del resistente, pur non assurgendo a valore di mancata contestazione, non consente nemmeno di ipotizzare una diversa ricostruzione fattuale- risulta pertanto esaustiva nel ritenere provata la domanda nell'an e nel quantum, quest'ultimo frutto della sommatoria degli otto importi indicati al § I, ovvero € 2.409,13 + €
2.042,77 + € 1.459,12 + € 2.042,77 + € 1903,20 + € 5.106,92 + € 2.407,55 + € 3.355,98, con la precisazione che il preventivo di cui al doc.45 differisce dall'importo testè indicato (5.106,92) poichè dal compenso netto deve togliersi € 2.000 relativo alla fase decisionale, poi non tenutasi).
Complessivamente pertanto deve condannarsi parte resistente a versare in favore dell'Avv. Controparte_2
l'importo di € 20.727,50 (ventimilasettecentoventisette/50), già comprensivo di oneri.
Essendo il credito dell'avvocato per le parcelle professionali un credito di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria ma l'applicabilità del principio nominalistico determina il riconoscimento degli interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
IV. Le spese di lite vengono seguono la soccombenza, pur in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace (ma nell'alveo di orientamento granitico della Suprema Corte, vds Cass. sez. VI, 29/05/2018, n.
13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del 27/02/2023), in ragione del principio di causalità, avendo il comportamento di parte resistente determinato controparte ad attivare il giudizio.
Stante l'attività difensiva effettivamente svolta, si ritiene congruo liquidarle avuto riguardo allo scaglione secondo il valore (dunque da € 5.200 a € 26.000), tra i minimi e i medi per le quattro fasi, ai minimi per quella di trattazione in difetto di attività istruttoria), e per quella decisoria, utilizzando i parametri di cui al
D.M.147/2022, essendo l'attività relativa al presente giudizio stata svolta successivamente al 23.10.22, e con
4 riduzione del 20% in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta (tenuto conto che l'attività difesa si è sostanziata unicamente nel ricorso, e nella partecipazione ad una udienza ed a una nota conclusiva ripetitiva delle conclusioni precisate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Avv. nei confronti di Parte_1 Pt_2 CP_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
[...]
Dichiara la contumacia di non costituitosi nel presente giudizio benché Controparte_1 ritualmente evocato;
in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
Accerta il credito di parte ricorrente Avv. AS EP, per l'attività professionale svolta in favore di parte resistente, in precedenza suo assistito, nella misura di € 20.727,50, somma già comprensiva di oneri;
e per l'effetto:
Condanna a corrispondere ad Avv. AS EP l'importo complessivo di € Controparte_1
20.727,50 (ventimilasettecentoventisette/50), già comprensivo di oneri, oltre interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
Condanna parte resistente, pur contumace, alla rifusione in favore dell'Avv. AS EP, in proprio, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge -oltre € 264.00 per C.U.e marca-
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 3287 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA vv. (C.F. C.F. ), del Foro di Como, rappresentato e difeso ex art.86 Parte_1 Pt_2 C.F._1
c.p.c. in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Volta n. 3, (Fax n. 031/24.06.49,
Pec . Email_1
-ricorrente-
E
C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Bonanomi n. 23;
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale (mancato pagamento prestazione professionale: avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 7 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc, ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda proposta, così giudicare:
NEL MERITO: condannare il convenuto nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.F. , al pagamento, in favore dell'avv. C.F._2
EP AS del Foro di Como, dell'importo di €. 20.727,50, o di quell'altro che sarà ritenuto equo
e di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di compensi relativi a prestazioni professionali effettuate.
1 IN PUNTO SPESE: voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il precitato convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dai
d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022), oltre spese e oneri accessori, nella misura ritenuta equa.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 23.10.2024 l'avv. AS EP, in proprio in forza del disposto di cui all'art. 86 cpc, evocava in giudizio al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento del debito di questi nei confronti del ricorrente, pari a complessivi €. 20.727,50 (oneri inclusi), per l'attività da questi svolta a sua difesa in attività giudiziali e stragiudiziali di natura penale e civile, e rimasta impagata, già detratto l'acconto di € 6.900,00 pagato in sedici rate e interamente relativo all'attività giudiziale nel proc.4138/2020 R.G. GIP.
Deduceva, in particolare, di essere creditore di n ragione di otto incombenti compiuti in suo favore, CP_1 schematicamente sintetizzabili come segue (richiamando la numerazione presente in ricorso):
1. attività giudiziale e stragiudiziale collegata al procedimento penale n. 5370/2020 R.G.N.R. n.
4138/2020 R.G.G.I.P., comprensivo di riesame, avanti al Giudice del Riesame del Tribunale di Milano;
attività per le quali a fronte di un corrispettivo convenuto in €9.309,19 –vds doc.23-, veniva corrisposto dal proprio assistito il minore importo di € 6.900,00), -giusta n.16 fatture sub doc. n. 24- residuando pertanto € 1.898,75 oltre CPA e IVA, per complessivi € 2.409,13;
2. prestazioni professionali in materia penale relativo all'ordine di esecuzione pervenuto in data 20.10.21
e all'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali presentata al Tribunale di Sorveglianza, con compenso pattuito in € 2.042,77, giusta preventivo sottoscritto (doc.27) ma corrispettivo mai versato;
3. prestazioni relative al procedimento n. 636/2021 SIGE di revoca della sospensione condizionale della sentenza del 6.12.2017, con compenso pattuito in € 1.459,12 comprensivo di oneri, giusta preventivo sottoscritto (doc.30) e non onorato;
4. prestazioni relative al procedimento penale n.2622/2021 RGNR con compenso pattuito in € 2.042,77 comprensivo di oneri, giusta preventivo (doc.36) e non onorato;
5. prestazioni stragiudiziali relative alla richiesta di permesso di soggiorno, con compenso pattuito in €
1.903,20 comprensivo di oneri, giusta preventivo sottoscritto (doc.39) e non onorato;
6. prestazioni professionali in materia civile relative alla causa n. 1613/2021 davanti al TAR Milano avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo permesso di soggiorno (comprensivo di fase cautelare dell'impugnazione di tale diniego), con compenso pattuito in € 5.106,92 comprensivo di oneri
(ovvero € 4.025,00 oltre CPA e IVA, giusta preventivo sottoscritto (doc.45) al netto della fase decisionale, contemplata nel preventivo ma successivamente non richiesta;
e con esclusione dell'importo di cui al contributo unificato, oggetto di pagamento da parte di anche tale CP_1 importo di € 5.106,92 non è stato versato dal resistente;
7. prestazioni professionali in materia civile relative alla causa n 9245/2021 davanti al Giudice di Pace di
Torino in materia di espulsione, conclusosi con la sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione, la mancata proroga del trattenimento cliente presso il centro di permanenza e le conseguenti dimissioni dello stesso;
per tale attività le parti avevano concordato un compenso per complessivi €
2.407,55 oneri inclusi (€ 1.897,50 oltre CPA e IVA), come da preventivo sottoscritto (doc.63) e non onorato;
8. prestazioni professionali in materia civile relative alla causa n. 1783/2021 avanti al Giudice di Pace di
Como in materia di espulsione di immigrati, con compenso pattuito in € 3.355,98 comprensivo di oneri, giusta preventivo sottoscritto (doc.70) ma mai versato dal resistente.
2 Il resistente, pur ritualmente notiziato con perfezionamento della notifica avvenuta sue proprie mani il
31.10.24, non intendeva costituirsi in vista dell'udienza della prima udienza né comparire alla stessa;
pertanto ne veniva dichiarata la contumacia e fissata udienza ex art. 281 sexies -terdecies per il trattenimento in decisione al successivo 7 aprile 2025, ritenuta la causa documentale.
In tale data la causa veniva trattenuta in decisione, preso atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta -anche con funzione di note conclusive- depositate il 31.3.2025 dall'unica parte costituita.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente, contumace.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti del soggetto evocato in giudizio con perfezionamento, sue proprie mani, il 31.10.24, all'indirizzo di residenza in via
Bonanomi n.23 in Como.
Risulta esperito il procedimento di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda (n.71), riscontrato dal nuovo legale di fiducia del resistente (doc.7) ed esitato in verbale di negoziazione negativo.
III. Il ricorso è fondato, quantomeno nell'an, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Parte ricorrente ha adeguatamente provato l'insorgenza del rapporto professionale con il proprio assistito ad esempio allegando le procure alle liti in merito all'attività giudiziale, vds ex multis le procure di CP_1 cui ai docc. 33 in relazione alla macro-area individuata supra al n.4, e di cui al doc. 65 in relazione alla macro- area n.8), nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
Ogni adempimento dedotto risulta infatti accuratamente documentato, nella produzione documentale che consta di n. 70 documenti relativi alle otto macro-aree di attività compiuta dal legale ricorrente.
Tale documentazione, comprensiva anche di atti giudiziali, id est atti pubblici, riporta il nominativo del resistente e l'individuazione del suo difensore nell'Avv. che ha quindi inequivocabilmente svolto la Parte_1 prestazione per il proprio assistito (vds ex multis docc. 6 (pag.2),8 (pag.1),13 (pag.5),22 (pag.1), 44 (pag.1), 50
(pag.1), 57 (pag.1),62 (pag.1) e 66 (pag.1)).
La piena conoscenza, da parte del cliente resistente, dell'attività che il legale ricorrente avrebbe dovuto compiere è cristallizzato poi dai preventivi di compenso sottoscritti personalmente da CP_1
(rispettivamente doc.23 per l'attività sub 1 § I supra, doc. 27 per l'attività sub 2, doc. 30 per l'attività sub 3 di cui supra, doc. 36 per l'attività sub 4, doc. 39 per l'attività sub 5, doc. 45 per l'attività sub 6, doc. 63 per l'attività sub 7 § I supra, doc. 70 per l'attività sub 8) i quali, peraltro, rappresentano indice presuntivo, ciascuno,
3 dell'attività fino a quel momento svolta dal legale ricorrente, diversamente, dovendo presumersi, CP_1 non affidandosi nuovamente al medesimo avvocato. Osserva il Tribunale come tutti e otto i preventivi richiamati risultano sottoscritti, con firma che risulta identica a quella rinvenibile in una scrittura di comparazione quale il “verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini nel procedimento penale n.
5370/2020 R.G” sub doc. 1 allegato al ricorso (ad eccezione del doc.27, rispetto cui non vi sono nondimeno ragioni per ritenere la firma non autografa, e concernendo peraltro attività adeguatamente documentate, come emergente indubbiamente dall'esame dei docc.25 e 26).
I preventivi di compenso succitati –sub doc. 23,27,30,36, 39, 45, 63, 70- costituiscono inoltre valido indice probatorio per la corretta determinazione del quantum della prestazione, anzitutto poiché sottoscritti e quindi accettati dal cliente.
In ogni caso gli stessi risultano congrui –per come verificato dal Tribunale tenuto conto dei parametri di cui DM
55/2014 e DM 147/2022- rispetto all'attività espletata, come evincibile, esemplificativamente, dal compenso richiesto, secondo tabelle, per i procedimenti di abbreviato e patteggiamento sub doc.23 (macro-area 1 § I), in materia di ordine di esecuzione ed affidamento in prova ai servizi sociali sub doc.27 (macro-area 2), in materia di revoca della sospensione condizionale di sentenza, sub doc.30 (macro-area 3), in materia di indagini penali per querela sporta nei confronti del resistente, sub doc.36 (macro-area 4) –questi ultimi tre relativi unicamente, correttamente, alle fasi di studio ed introduttiva-; ed ancora, in ambito stragiudiziale relativamente alla richiesta di permesso di soggiorno, sub doc. 45 (macro-area 5), in ambito cautelare relativamente all'impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, sub doc. 39 (macro-area 6), in ambito di opposizione a provvedimento di espulsione, sub doc.63 (macro-area 7) e doc. 70 (macro area 8). Si osservi che anche nell'unico caso in cui il preventivo appare più elevato rispetto alla media in materia, nondimeno il legale ricorrente ha fornito adeguata prova documentale dell'attività compiuta, che rende non eccessivo il compenso, in ogni caso –si ribadisce- espressamente pattuito con il cliente.
Il complessivo ed articolato ventaglio documentale prodotto da parte ricorrente –rispetto cui, la mancata costituzione del resistente, pur non assurgendo a valore di mancata contestazione, non consente nemmeno di ipotizzare una diversa ricostruzione fattuale- risulta pertanto esaustiva nel ritenere provata la domanda nell'an e nel quantum, quest'ultimo frutto della sommatoria degli otto importi indicati al § I, ovvero € 2.409,13 + €
2.042,77 + € 1.459,12 + € 2.042,77 + € 1903,20 + € 5.106,92 + € 2.407,55 + € 3.355,98, con la precisazione che il preventivo di cui al doc.45 differisce dall'importo testè indicato (5.106,92) poichè dal compenso netto deve togliersi € 2.000 relativo alla fase decisionale, poi non tenutasi).
Complessivamente pertanto deve condannarsi parte resistente a versare in favore dell'Avv. Controparte_2
l'importo di € 20.727,50 (ventimilasettecentoventisette/50), già comprensivo di oneri.
Essendo il credito dell'avvocato per le parcelle professionali un credito di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria ma l'applicabilità del principio nominalistico determina il riconoscimento degli interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
IV. Le spese di lite vengono seguono la soccombenza, pur in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace (ma nell'alveo di orientamento granitico della Suprema Corte, vds Cass. sez. VI, 29/05/2018, n.
13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del 27/02/2023), in ragione del principio di causalità, avendo il comportamento di parte resistente determinato controparte ad attivare il giudizio.
Stante l'attività difensiva effettivamente svolta, si ritiene congruo liquidarle avuto riguardo allo scaglione secondo il valore (dunque da € 5.200 a € 26.000), tra i minimi e i medi per le quattro fasi, ai minimi per quella di trattazione in difetto di attività istruttoria), e per quella decisoria, utilizzando i parametri di cui al
D.M.147/2022, essendo l'attività relativa al presente giudizio stata svolta successivamente al 23.10.22, e con
4 riduzione del 20% in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta (tenuto conto che l'attività difesa si è sostanziata unicamente nel ricorso, e nella partecipazione ad una udienza ed a una nota conclusiva ripetitiva delle conclusioni precisate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Avv. nei confronti di Parte_1 Pt_2 CP_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
[...]
Dichiara la contumacia di non costituitosi nel presente giudizio benché Controparte_1 ritualmente evocato;
in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
Accerta il credito di parte ricorrente Avv. AS EP, per l'attività professionale svolta in favore di parte resistente, in precedenza suo assistito, nella misura di € 20.727,50, somma già comprensiva di oneri;
e per l'effetto:
Condanna a corrispondere ad Avv. AS EP l'importo complessivo di € Controparte_1
20.727,50 (ventimilasettecentoventisette/50), già comprensivo di oneri, oltre interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
Condanna parte resistente, pur contumace, alla rifusione in favore dell'Avv. AS EP, in proprio, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge -oltre € 264.00 per C.U.e marca-
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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