Articolo 52 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 51Articolo 53
Versione
2 maggio 1963
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimasto da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1951-52 (articolo 48).. L. 60.163.448 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 50) L. 66.371.973 -
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 126.535.421 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963