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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2366 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Cribari, presso il cui studio, in Parte_1
PA (CS), via delle Rose n. 96, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Vouch e Federica Ratto, presso il cui studio, in Torino, via Confienza n. 10, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 538/2024 R.D.I. emesso in data 05.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 1340/2024 R.G.A.C.;
conclusioni delle parti: all'udienza del 21 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di precisazione: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A. In via preliminare e di rito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo D.I. n. 538/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 05.06.2024, all'esito del procedimento rubricato al n 538/2024 R.G; B. In via subordinata, dichiarare la nullità del credito vantato in quanto il Sig. ha sottoscritto Parte_1 un contratto con clausole abusive;
C. In via istruttoria l'ingresso di CTU per perizia grafologica;
D. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ex D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: NEL MERITO, - respinti tutti i punti di contestazione sollevati da parte opponente: IN VIA PRINCIPALE, - rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto n. 538/2024 emesso inter partes dall'adito Tribunale in data 05.06.2024 e pubblicato il successivo 07.06.2024 nel procedimento sommario R.G. 1340/2024, mandando assolta la Compagnia assicuratrice opposta da ogni avversaria pretesa;
IN SUBORDINE, - dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare il sig. in solido con la sig.ra Parte_1 CP_2
1 (altra ingiunta, non opponente), a pagare alla Compagnia assicuratrice opposta, per CP_3 tutti i titoli dedotti, la somma capitale di € 18.705,03= oltre interessi legali e di mora dal dovuto fino al saldo ovvero quella diversa somma che risulterà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo;
IN OGNI CASO, - con il favore delle spese e competenze del presente giudizio ex D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1 in oggetto, emesso in favore della per l'importo di € 18.705,03, Controparte_1 oltre accessori e spese, premettendo di essere coobbligato con per il c.d. Controparte_4 prestito d'onore ottenuto, giusta graduatoria approvata dalla IO CA con decreto dirigenziale n. 1621 del 08.09.2009, ed assumendo, nell'ordine, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, non interrotta dalla raccomandata asseritamente inviata nel febbraio 2024, ma la cui sottoscrizione dell'avviso di ricevimento disconosciuta, nonché, sotto diverso profilo, la nullità del contratto in ragione delle clausole vessatorie in esso presenti, motivi per i quali rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la rappresentava, in relazione Controparte_1 all'eccepita prescrizione, nell'ordine, (a) che la IO CA non aveva mai svincolato la garanzia assicurativa, anzi escutendola mediante richiesta del 12.01.2022, evasa con il pagamento eseguito il 22.02.2024, (b) che nondimeno siffatta evenienza, oltre ad essere prevista ed approvata nelle condizioni generali di polizza, non aveva alcun limite temporale, (c) che il coobbligato aveva espressamente accettato l'efficacia della sua garanzia fino alla completa liberazione della compagnia assicuratrice, (d) che il disconoscimento generico della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, in assenza di proposizione di querela di falso, rimaneva meramente pretestuoso, anche a fronte della identicità di quella sottoscrizione con le firme apposte dal sulla procura alle liti e sull'atto di coobbligazione, (e) che la Parte_1 contestazione della presenza di clausole vessatorie, di cui neppure specificato il riferimento al contratto tra garante e contraente, piuttosto che a quello tra il primo ed il coobbligato, doveva considerarsi, siccome del tutto generica, inammissibile, e rimaneva altresì infondata, in ragione della specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; instava per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rassegnando le suestese conclusioni. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, e disattesa l'istanza di consulenza grafologica sulla sottoscrizione dell'opponente, la causa, all'udienza del 21.10.2025, è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, per vero del tutto generica siccome ancorata alla sola stipula del contratto, senza neppure specificare se dell'obbligato principale o del coobbligato, rimane comunque infondata, non tenendo in alcun conto il tenore, pur inequivoco, delle condizioni generali di assicurazione. Il riferimento è, nello specifico, all'art. 1 di quelle condizioni, valevoli anche per il coobbligato, a mente del quale la garanzia prestata dalla sarebbe Controparte_1 stata svincolata solo ed esclusivamente a seguito di comunicazione scritta da parte della IO CA. Ebbene, quella comunicazione non vi è mai stata, avendo anzi la IO CA, per come documentato dall'opposta compagnia assicuratrice, provveduto ad escutere la garanzia,
2 mediante comunicazione del 12.01.2022, evasa dalla con il pagamento Controparte_1 eseguito il 22.02.2024. Quindi, la decorrenza del termine prescrizionale del diritto al rimborso della compagnia assicuratrice dal coobbligato odierno opponente, al più, decorreva dalla richiesta della IO CA (ma, più propriamente, dal pagamento effettuato in favore di quest'ultima), e non può certo affermarsi che quel termine, pacificamente decennale, fosse compiuto al momento della notifica del ricorso monitorio. Non solo. Quella alla odierna attenzione è sicuramente obbligazione solidale c.d. a interesse unisoggettivo (quello del soggetto che ha ricevuto il contributo regionale per il quale stipulata la polizza), nella quale cioè il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, secondo univoca giurisprudenza, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato diretto si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro (Cass. n. 12928/2024), ad ulteriore comprova della infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla stipula del contratto, genericamente paventata dall'opponente. In tale contesto, nondimeno, alcuna rilevanza può assumere la questione relativa alla effettiva ricezione della raccomandata di diffida al rimborso, inoltrata dalla opposta nel febbraio 2024, sul cui avviso di ricevimento presente una sottoscrizione che ha Parte_1 genericamente disconosciuto nella citazione introduttiva del giudizio, instando per l'ammissione di ctu calligrafica, al fine di asseverare quel disconoscimento. A parte il rilievo che, se davvero il termine di prescrizione fosse decorso dalla stipula del contratto, quella raccomandata sarebbe ben oltre il decennio, quindi in ogni caso irrilevante, ed a parte altresì il richiamo agli artt. 214 e ss. c.p.c., a mente dei quali il disconoscimento avrebbe dovuto comportare la proposizione, da parte dell'opposta, ove intendesse avvalersi del documento prodotto, dell'istanza di verificazione, pena l'inutilizzabilità probatoria, comunque il disconoscimento rimane del tutto irrilevante ai fini della odierna decisione, e non in ragione del fatto – pur palese – che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento è perfettamente sovrapponibile a quelle, sicuramente dell'opponente, presenti sulla procura alle liti, ed anche sul contratto oggetto di causa. L'opponente, disconoscendo la sua sottoscrizione, ha inteso disinnescare l'efficacia probatoria, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, dell'avviso di ricevimento, sulla base di un assunto giuridicamente errato. Ed infatti, per il perfezionamento della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. nn. 11708/2011, 6395/2014, 4567/2015, 4556/2020). In altri termini: la notifica a mezzo raccomandata rimane valida “anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento
3 dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto, e non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario” (Cass. nn. 19680/2020, 4160/2022). Il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'odierno opponente, quindi, rimane irrilevante rispetto alla dimostrazione della ricezione della raccomandata al suo domicilio. Quanto al secondo motivo di opposizione, ossia l'asserita presenza nel contratto (dell'obbligato principale o del coobbligato, o di entrambi?) di clausole vessatorie, la sua generica proposizione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, siccome implicante una evidente, quanto completa, lesione del contrapposto diritto di difesa della compagnia assicuratrice, costretta a controdedurre praticamente al buio, dovrebbe a rigor di logica imporre una declaratoria di inammissibilità, senza possibilità di scrutinio, nel merito, della sua eventuale fondatezza. Si tenga presente, al riguardo, che, in linea generale, la stessa predisposizione unilaterale del contratto, da parte della andava dedotta e dimostrata, integrando un Controparte_1 fatto costitutivo della pretesa di far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria, sempre ovviamente ove la stessa non fosse oggetto di specifica approvazione per iscritto (Cass. n. 19212/2005); così come, del resto, l'eventuale qualifica di consumatore, ai fini dell'applicabilità del relativo regime di tutela, non è stata neppure dedotta, oltre che, ovviamente, dimostrata. La specificazione operata dalla difesa dell'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nondimeno, non è in evidenza idonea a sanare la prefata inammissibilità. In quell'atto processuale, infatti, dopo aver paventato una sperequazione tra i contraenti, ci si limita a rappresentare che (testualiter) “all'interno dello stesso contratto è presente questa dicitura agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti punti delle condizioni generali art. 2 rinuncia alle eccezioni da parte della società, art. 3 proroga automatica, art. 7 rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cc. deposito cautelativo, art. 12 deroga alla competenza territoriale. Inoltre sempre per i coobbligati vi è la firma di una rinuncia agli art. 1 ove dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni di tutte le condizioni sopra riportate e approvano specificamente ai sensi degli effetti degli art. 1341 e 1342 del cc le seguenti clausole rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli 1955 e 1957 cc e azioni di rilievo ex art. 1953 cc”. Non è chi non veda, oltre all'incertezza lessicale, anche e soprattutto la contraddizione di chi propugna la vessatorietà di clausole di cui pur deduce l'approvazione con specifica sottoscrizione. Per inciso, secondo ormai univoca giurisprudenza, “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. nn. 3989/2025, 28943/2017). Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va quindi respinta;
spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 538/2024 R.D.I. emesso in data 05.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 1340/2024 R.G.A.C., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4 - condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 27 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
5
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2366 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Cribari, presso il cui studio, in Parte_1
PA (CS), via delle Rose n. 96, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Vouch e Federica Ratto, presso il cui studio, in Torino, via Confienza n. 10, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 538/2024 R.D.I. emesso in data 05.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 1340/2024 R.G.A.C.;
conclusioni delle parti: all'udienza del 21 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi fogli di precisazione: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: A. In via preliminare e di rito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo D.I. n. 538/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 05.06.2024, all'esito del procedimento rubricato al n 538/2024 R.G; B. In via subordinata, dichiarare la nullità del credito vantato in quanto il Sig. ha sottoscritto Parte_1 un contratto con clausole abusive;
C. In via istruttoria l'ingresso di CTU per perizia grafologica;
D. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ex D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: NEL MERITO, - respinti tutti i punti di contestazione sollevati da parte opponente: IN VIA PRINCIPALE, - rigettare l'opposizione ex adverso proposta essendo totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto n. 538/2024 emesso inter partes dall'adito Tribunale in data 05.06.2024 e pubblicato il successivo 07.06.2024 nel procedimento sommario R.G. 1340/2024, mandando assolta la Compagnia assicuratrice opposta da ogni avversaria pretesa;
IN SUBORDINE, - dichiarare, in ogni caso, tenuto e condannare il sig. in solido con la sig.ra Parte_1 CP_2
1 (altra ingiunta, non opponente), a pagare alla Compagnia assicuratrice opposta, per CP_3 tutti i titoli dedotti, la somma capitale di € 18.705,03= oltre interessi legali e di mora dal dovuto fino al saldo ovvero quella diversa somma che risulterà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia oltre interessi legali e di mora dal dovuto al soddisfo;
IN OGNI CASO, - con il favore delle spese e competenze del presente giudizio ex D.M. n. 55/14 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1 in oggetto, emesso in favore della per l'importo di € 18.705,03, Controparte_1 oltre accessori e spese, premettendo di essere coobbligato con per il c.d. Controparte_4 prestito d'onore ottenuto, giusta graduatoria approvata dalla IO CA con decreto dirigenziale n. 1621 del 08.09.2009, ed assumendo, nell'ordine, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, non interrotta dalla raccomandata asseritamente inviata nel febbraio 2024, ma la cui sottoscrizione dell'avviso di ricevimento disconosciuta, nonché, sotto diverso profilo, la nullità del contratto in ragione delle clausole vessatorie in esso presenti, motivi per i quali rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la rappresentava, in relazione Controparte_1 all'eccepita prescrizione, nell'ordine, (a) che la IO CA non aveva mai svincolato la garanzia assicurativa, anzi escutendola mediante richiesta del 12.01.2022, evasa con il pagamento eseguito il 22.02.2024, (b) che nondimeno siffatta evenienza, oltre ad essere prevista ed approvata nelle condizioni generali di polizza, non aveva alcun limite temporale, (c) che il coobbligato aveva espressamente accettato l'efficacia della sua garanzia fino alla completa liberazione della compagnia assicuratrice, (d) che il disconoscimento generico della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, in assenza di proposizione di querela di falso, rimaneva meramente pretestuoso, anche a fronte della identicità di quella sottoscrizione con le firme apposte dal sulla procura alle liti e sull'atto di coobbligazione, (e) che la Parte_1 contestazione della presenza di clausole vessatorie, di cui neppure specificato il riferimento al contratto tra garante e contraente, piuttosto che a quello tra il primo ed il coobbligato, doveva considerarsi, siccome del tutto generica, inammissibile, e rimaneva altresì infondata, in ragione della specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; instava per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rassegnando le suestese conclusioni. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, e disattesa l'istanza di consulenza grafologica sulla sottoscrizione dell'opponente, la causa, all'udienza del 21.10.2025, è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. L'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, per vero del tutto generica siccome ancorata alla sola stipula del contratto, senza neppure specificare se dell'obbligato principale o del coobbligato, rimane comunque infondata, non tenendo in alcun conto il tenore, pur inequivoco, delle condizioni generali di assicurazione. Il riferimento è, nello specifico, all'art. 1 di quelle condizioni, valevoli anche per il coobbligato, a mente del quale la garanzia prestata dalla sarebbe Controparte_1 stata svincolata solo ed esclusivamente a seguito di comunicazione scritta da parte della IO CA. Ebbene, quella comunicazione non vi è mai stata, avendo anzi la IO CA, per come documentato dall'opposta compagnia assicuratrice, provveduto ad escutere la garanzia,
2 mediante comunicazione del 12.01.2022, evasa dalla con il pagamento Controparte_1 eseguito il 22.02.2024. Quindi, la decorrenza del termine prescrizionale del diritto al rimborso della compagnia assicuratrice dal coobbligato odierno opponente, al più, decorreva dalla richiesta della IO CA (ma, più propriamente, dal pagamento effettuato in favore di quest'ultima), e non può certo affermarsi che quel termine, pacificamente decennale, fosse compiuto al momento della notifica del ricorso monitorio. Non solo. Quella alla odierna attenzione è sicuramente obbligazione solidale c.d. a interesse unisoggettivo (quello del soggetto che ha ricevuto il contributo regionale per il quale stipulata la polizza), nella quale cioè il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, secondo univoca giurisprudenza, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato diretto si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro (Cass. n. 12928/2024), ad ulteriore comprova della infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla stipula del contratto, genericamente paventata dall'opponente. In tale contesto, nondimeno, alcuna rilevanza può assumere la questione relativa alla effettiva ricezione della raccomandata di diffida al rimborso, inoltrata dalla opposta nel febbraio 2024, sul cui avviso di ricevimento presente una sottoscrizione che ha Parte_1 genericamente disconosciuto nella citazione introduttiva del giudizio, instando per l'ammissione di ctu calligrafica, al fine di asseverare quel disconoscimento. A parte il rilievo che, se davvero il termine di prescrizione fosse decorso dalla stipula del contratto, quella raccomandata sarebbe ben oltre il decennio, quindi in ogni caso irrilevante, ed a parte altresì il richiamo agli artt. 214 e ss. c.p.c., a mente dei quali il disconoscimento avrebbe dovuto comportare la proposizione, da parte dell'opposta, ove intendesse avvalersi del documento prodotto, dell'istanza di verificazione, pena l'inutilizzabilità probatoria, comunque il disconoscimento rimane del tutto irrilevante ai fini della odierna decisione, e non in ragione del fatto – pur palese – che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento è perfettamente sovrapponibile a quelle, sicuramente dell'opponente, presenti sulla procura alle liti, ed anche sul contratto oggetto di causa. L'opponente, disconoscendo la sua sottoscrizione, ha inteso disinnescare l'efficacia probatoria, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, dell'avviso di ricevimento, sulla base di un assunto giuridicamente errato. Ed infatti, per il perfezionamento della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità̀ della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. nn. 11708/2011, 6395/2014, 4567/2015, 4556/2020). In altri termini: la notifica a mezzo raccomandata rimane valida “anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento
3 dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto, e non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario” (Cass. nn. 19680/2020, 4160/2022). Il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'odierno opponente, quindi, rimane irrilevante rispetto alla dimostrazione della ricezione della raccomandata al suo domicilio. Quanto al secondo motivo di opposizione, ossia l'asserita presenza nel contratto (dell'obbligato principale o del coobbligato, o di entrambi?) di clausole vessatorie, la sua generica proposizione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, siccome implicante una evidente, quanto completa, lesione del contrapposto diritto di difesa della compagnia assicuratrice, costretta a controdedurre praticamente al buio, dovrebbe a rigor di logica imporre una declaratoria di inammissibilità, senza possibilità di scrutinio, nel merito, della sua eventuale fondatezza. Si tenga presente, al riguardo, che, in linea generale, la stessa predisposizione unilaterale del contratto, da parte della andava dedotta e dimostrata, integrando un Controparte_1 fatto costitutivo della pretesa di far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria, sempre ovviamente ove la stessa non fosse oggetto di specifica approvazione per iscritto (Cass. n. 19212/2005); così come, del resto, l'eventuale qualifica di consumatore, ai fini dell'applicabilità del relativo regime di tutela, non è stata neppure dedotta, oltre che, ovviamente, dimostrata. La specificazione operata dalla difesa dell'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nondimeno, non è in evidenza idonea a sanare la prefata inammissibilità. In quell'atto processuale, infatti, dopo aver paventato una sperequazione tra i contraenti, ci si limita a rappresentare che (testualiter) “all'interno dello stesso contratto è presente questa dicitura agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti punti delle condizioni generali art. 2 rinuncia alle eccezioni da parte della società, art. 3 proroga automatica, art. 7 rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cc. deposito cautelativo, art. 12 deroga alla competenza territoriale. Inoltre sempre per i coobbligati vi è la firma di una rinuncia agli art. 1 ove dichiarano di aver preso conoscenza delle condizioni di tutte le condizioni sopra riportate e approvano specificamente ai sensi degli effetti degli art. 1341 e 1342 del cc le seguenti clausole rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli 1955 e 1957 cc e azioni di rilievo ex art. 1953 cc”. Non è chi non veda, oltre all'incertezza lessicale, anche e soprattutto la contraddizione di chi propugna la vessatorietà di clausole di cui pur deduce l'approvazione con specifica sottoscrizione. Per inciso, secondo ormai univoca giurisprudenza, “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. nn. 3989/2025, 28943/2017). Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va quindi respinta;
spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma integralmente Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 538/2024 R.D.I. emesso in data 05.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 1340/2024 R.G.A.C., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4 - condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 27 ottobre 2025
Il giudice Gino Bloise
5