Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n°3242/2024 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere rel.
3) dott.ssa Mariarosaria Pupo Consigliere ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n° 3242/2024 V.G., ex lege n. 89 DE 2001, avente ad oggetto: opposizione ex art. 5 ter L. n°89/01 avverso decreto in materia di equa riparazione per violazione DE termine di ragionevole durata DE processo, ad istanza di:
, in persona DE Ministro p. t., con sede in Controparte_1
Roma, alla via dei Portoghesi 12, rappresentato difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale DElo Stato di Napoli, con sede in Napoli, alla Via Diaz 11, pec: Email_1
OPPONENTE CONTRO 1. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente a[...] – C.F. – cron. 2406; C.F._1
2. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 residente a[...] – C.F. – C.F._2 cron. 476;
3. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_3 residente a[...] – C.F. – C.F._3 cron. 20002;
4. , nato a [...] l'[...] e ivi residente CP_4 alla Via Via Alcide De Gasperi, 89 – C.F. – cron. C.F._4
2034; 5. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_5 residente a[...] - C.F. - cron. 1029; C.F._5
6. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_6 residente a [...] – C.F. – cron. 6956; C.F._6
7. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_7 residente a[...] – C.F. – cron. C.F._7
20001; 8. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_8
1
residente a[...] – C.F. – cron. C.F._8
6364; 9. , nata a [...] l'[...] e ivi residente Controparte_9 alla Via Cupa Ospedale, 18 – C.F. – cron. 7705; C.F._9
10. , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_10 alla Via Anzio, 13 – – cron. 7705; C.F._10
11. , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_11 al Viale Ungheria, 40 – C.F. – cron. 5986; C.F._11
12. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_12
a S. LI LA (MI) alla Via Fratelli Bandiera, 8 – C.F.
– cron. 7679; C.F._12
13. , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_13 al Viale Castelluccio, 29 - C.F. – cron. 2744; C.F._13
14. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_14 residente a [...] - C.F. - cron. 2743; C.F._14
15. , nato a [...] il [...] e ivi residente CP_15 alla Via Cavallo, 13 – C.F. – cron. 6282; C.F._15
16. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_16 residente al Corso Vittorio Emanuele, 158 - C.F. – C.F._16 cron. 8615;
17. , nata a [...] il [...] e residente a OR Parte_2 DE CO (NA) alla Via Alcide De Gasperi, 131 – C.F. - C.F._17 cron. 6308;
18. , nata a [...] il [...] e ivi CP_17 residente a[...] - C.F. – cron. C.F._18
6311; 19. , nato a [...] il [...] e ivi residente alla CP_18
Via dei Velaioli, 4 – C.F. – cron. 525; C.F._19
20. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_19 residente a[...] - C.F. – cron. C.F._20
2463;
21. , nata a [...] il [...] e Controparte_20 residente a [...] cron. 2903;
22. , in proprio e quale erede di , nata a [...]_1
OR DE CO (NA) il 03/01/1948 e ivi residente a[...] – C.F. – cron.7538; C.F._22
23. , nata a [...] il [...] e Parte_3 ivi residente a[...] – C.F. – C.F._23 cron. 3515;
2 Proc. n°3242/2024 V.G.
24. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_22 residente a[...] – C.F. – cron. 4122; C.F._24
25. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_23 residente a[...] - C.F. – cron. 6158; C.F._25
26. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_24
a AN (NA) alla Via Alessandro Rossi 114 – C.F. – C.F._26 cron. 7646;
27. , nata a [...] il [...] e residente CP_25
a Muhlheim Am Main Germania alla Via Laemmerspielerstr, 23 – C.F.
– cron. 7395; C.F._27
28. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_4 residente a[...] – C.F. - cron. 9226 C.F._28
29. , nata a [...] il [...] e Controparte_26 residente a [...] - C.F. – C.F._29 cron. 10286;
30. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_27 residente a[...] - C.F. – cron. C.F._30
10285;
31. , nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. – C.F._31 cron. 2288;
32. , nata a [...] l'[...] e ivi Parte_5 residente a[...] – C.F. – cron. C.F._32
4085; 33. , nato a [...] il [...] e ivi residente CP_29 alla Via Livorno, 3 – C.F. – cron. 9210; C.F._33
34. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
a CR (NA) alla Via Alcide De Gasperi, 34 – C.F. – C.F._34 cron. 1694; 35. , anche erede di , nata a [...]_31 Persona_2
(NA) il 26/01/1963 e residente a [...] - C.F. - cron. 7169; C.F._35
36. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_32
a AN (NA) alla Via Vesuvio, 18 – C.F. – cron. C.F._36
7704;
37. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_33 residente a[...] – C.F. – C.F._37 cron.1428;
38. nato a [...] il [...] e ivi Controparte_34 residente a[...] – C.F. – cron. 4066 C.F._38
3 Proc. n°3242/2024 V.G.
39. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
S. IC la ST (CE) alla Via Grotta, 47 – C.F. – C.F._39 cron. 9950; 40. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
CA (NA) alla Via Staibano Sesto, 89 – C.F. – cron. C.F._40
1026; 41. , nato a [...] il [...] e ivi residente CP_37 al Viale DE Gatto, 1 – C.F. – cron. 4122; C.F._41
42. , nato a [...] il [...] e residente CP_38
a PU (CE) alla Via Martiri di Nassyria, snc – C.F. C.F._42
– cron. 3644; 43. , nato a [...] il [...] e ivi CP_39 residente a[...] – C.F. – cron. 4412; C.F._43
44. , nata a [...] il [...] e Parte_6 residente in [...] – C.F. – C.F._44
– cron. 2111; P.IVA_1
45. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_40 residente a[...] – C.F. C.F._45
– cron. 8523; 46. , nata ad [...] il [...] e residente a [...] – C.F. – cron. C.F._46
8605 47. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_41 residente a[...] - C.F. – cron. C.F._47
6935;
48. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_8 residente a[...] - C.F. – C.F._48 cron. 6936;
49. , nata a [...] il [...] e ivi Controparte_42 residente a[...] - C.F. – C.F._49 cron. 10597;
50. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Colledimacine (CH) alla Via Circonvallazione, 1 – C.F. – C.F._50 cron. 6276; 51. , nato a [...] il [...] Parte_10
e ivi residente a[...] – C.F. – cron. C.F._51
4104; 52. , nato a [...] il [...] e ivi residente CP_43 alla Via Vicoletto Ascione, 1 – C.F. – cron. 4372; C.F._52
4 Proc. n°3242/2024 V.G.
53. RO , nata a [...] il [...] e ivi residente Per_3 alla Via Piazza Luigi, 22 - C.F. – cron. 7475; C.F._53
54. , nato a [...] il 23/06(1945 e ivi residente Parte_11 alla Via Traversa Avezzana, 19 – C.F. – cron. 2162; C.F._54
55. , nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_12 alla Via Agostinella, 16/A - C.F. – cron. 5684; C.F._55
56. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
ET (GR) alla Via degli Etruschi, 13 – C.F. – C.F._56 cron. 4085; 57. , in proprio e quale erede di , nato a [...]_4
OR DE CO (NA) il 06/02/1957 e ivi residente a[...] C.F. – cron. 9451; C.F._57
58. , nato a [...] il [...] e ivi Testimone_1 residente a [...] – C.F. – tel. 3295303150 – C.F._58 cron. 4414;
59. , nata a [...] l'[...] e ivi Parte_15 residente a[...] - C.F. – cron. 1925; C.F._59
60. , nato a [...] il [...] e ivi CP_44 residente a[...] – C.F. – cron. 3579; C.F._60
61. , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_45 al Corso Vittorio Emanuele, 141 - C.F. - cron. 405; C.F._61
62. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_16 residente al Corso Vittorio Emanuele, 158/G - C.F. – C.F._62 cron. 407;
63. , nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_17 alla Via XX Settembre, 35 – C.F. – cron. 6278; C.F._63
64. , nato a [...] il [...] e residente a [...]
AN (NA) alla Via Alessandro Rossi, 114 – C.F. C.F._64
– cron. 7646; 65. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_19 residente a[...] – C.F. – cron. 7706; C.F._65
66. , nato a [...] il [...] e Parte_20 residente a [...] – C.F. C.F._66
– cron. 7704; 67. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_21 residente a[...] – C.F. - cron. 1027; C.F._67
68. , nata a [...] l'[...] e ivi residente Parte_22 alla Via Alcide De Gasperi, 137 - C.F. – cron. 2876; C.F._68
69. , in proprio e quale erede di , nato a [...]_46 Persona_2 DE CO (NA) il 26/06/1958 e residente a [...] Proc. n°3242/2024 V.G.
Vito, 45 – C.F. – cron. 7164; C.F._69
70. , nata a [...] il [...] e ivi residente CP_47 alla Via Cupa Cianfrone, 10 - C.F. – cron. 9612; C.F._70
71. , nata a [...] l'[...] e ivi Parte_23 residente a[...] - C.F. – cron. 4103; C.F._71
72. , nato a [...] il [...] e ivi residente CP_48 alla Via Ignazio Sorrentino, 34 – C.F. – cron. 806; C.F._72
73. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_24 residente a[...] C.F. – cron. 9506; C.F._73
74. , nato a [...] il [...] e ivi residente alla Parte_25
Via Salvator Noto, 38 – C.F. – cron. 4360; C.F._74
75. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_26 residente al I Vico Abolitomonte, 34 – C.F. - cron. C.F._75
4349; 76. , nata a [...] il [...] e ivi residente alla CP_49
Via I Trav. Antonio Luise, 13 – C.F. - cron. 2148; C.F._76 tutti elettivamente domiciliati in OR DE CO (NA) alla Via Giuseppe Mazzini n. 4, presso lo studio DEl'Avv. Augusta Palomba (C.F. C.F._77 che li rappresenta e difende, indirizzo di posta elettronica certificata: presso il quale elegge domicilio digitale;
Email_2
OPPOSTI
***** La Corte, letti gli atti e la documentazione allegata, considerato che:
- con sentenza n. 24 DE 2 maggio 2012 il Tribunale di OR ZI ha dichiarato il fallimento DEla Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;
- parallelamente al fallimento è stato avviato un giudizio penale che si è concluso con DEle condanne severe per reati quali la bancarotta fraudolenta;
- gli odierni resistenti, con ricorso ex l. 89 DE 2001 depositato in data 05.10.2024 iscritto a ruolo sub v.g. 2315/2024 hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata DEla procedura articolatosi dinanzi al Tribunale di OR ZI, concernente il fallimento DEla Deiulemar Compagnia di Navigazione, S.p.a, dichiarato con sentenza n. 24/2012 e chiuso in data 14.07.2024;
- il Consigliere Designato accoglieva il ricorso in data 07.10.2024, così statuendo: “ingiunge al , in persona DE Ministro pro Controparte_1 tempore, di pagare, senza dilazione, le somme che seguono:
1. in favore di
, , , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_18 CP_20
6 Proc. n°3242/2024
[...]
, , , , CP_50 Parte_3 Controparte_22 Controparte_23 [...]
, , , , Parte_4 Controparte_26 Controparte_27 Parte_5
, , , , CP_29 CP_30 CP_37 CP_38 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Controparte_42 Parte_9 [...]
, , , , Parte_10 CP_43 CP_51 Parte_13 Tes_1
, , , , ,
[...] Parte_15 Parte_17 Parte_21 Parte_22
, , e l'importo di € CP_47 Parte_23 Parte_25 CP_49
2.400,00 ciascuno oltre, per tutti, gli interessi legali codicistici dal 09.09.2024 al saldo.
2. in favore di , , , , Controparte_6 Controparte_24 CP_28 CP_31
, , e l'importo di € CP_36 Parte_8 Parte_11 Parte_18
3.000,00 ciascuno oltre, per tutti, gli interessi legali codicistici dal 09.09.2024 al saldo.
3. in favore di , , , Parte_2 CP_17 Controparte_19 [...]
, , , CP_25 Controparte_32 Controparte_33 Controparte_34 CP_35
, , ,
[...] CP_39 Controparte_40 Controparte_41 Pt_12
, , , , ,
[...] CP_44 CP_45 Parte_16 Parte_19
, , e Parte_20 CP_48 Parte_24 Parte_26
l'importo di € 2.700,00 ciascuno oltre, per tutti, gli interessi legali
[...] codicistici dal 09.09.2024 al saldo.
4. in favore di e l'importo di € 800,00 Controparte_21 Parte_14 ciascuno oltre, per entrambi, interessi legali codicistici dal 09.09.2024 al saldo.
5. in favore di , , Parte_27 Parte_28 Parte_29
e , in proprio e quali eredi di , nulla è dovuto. Parte_30 Persona_5
6. in favore di e , quali eredi di , CP_46 CP_31 Persona_2
l'importo complessivo di € 1.800,00 oltre interessi legali codicistici dal 09.09.2024 al saldo.
7. Ingiunge, altresì, al il pagamento DEle spese DE Controparte_1 presente procedimento che si liquidano in € 27,00 per esborsi vivi ed in € 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15% di detto compenso ed accessori di legge, distraendo quanto liquidato per spese in favore DEl'avv. Augusta Palomba. Autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Avverte il debitore che entro 30 gg dalla comunicazione o notifica DE presente provvedimento può proporre opposizione dinanzi a questa Corte di Appello”;
- con ricorso depositato il 12.11.2024 il presentava Controparte_1 opposizione per i seguenti motivi:
“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: artt. 2 e ss., in connessione all'inesistenza DE periodo di ingiusta durata DEla causa presupposta. Si deduce l'infondatezza DEla domanda avversaria, dovendosi,
7 Proc. n°3242/2024 V.G.
a parere di questa difesa, procedersi a calcolare diversamente, nel caso di specie, la durata ragionevole DE processo presupposto che, per l'assoluta particolarità DEla fattispecie concreta, non può essere determinata di regola in anni 6. Come si evince dalla relazione dei curatori fallimentari (che si deposita – cfr. all. 7) risulta acclarato che: “La procedura concorsuale è universamente considerata tra le più complesse Parte_31 procedure d'Europa atteso, l'eccezionale difficoltà di gestione DEla procedura concorsuale considerata unica nel suo genere per numero e complessità tecnica (ed anche metagiuridica) DEle questioni affrontate - vicenda di indubbia rinomanza nazionale…Allo scopo di fornire un quadro completo sulla eccezionale complessità DEla procedura si evidenziano di seguito i seguenti dati:
1. NUMERO CREDITORI: Il numero complessivo dei creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo è di 11.211 soggetti, di cui ammessi 10.918 e fra cui n. 10.869 sono obbligazionisti. Detti obbligazionisti sono quasi tutti ubicati in OR DE CO e aree limitrofe. Inoltre, in considerazione DEla elevata età media degli obbligazionisti (essendo le pseudo-obbligazioni al portatore, il censimento in bonis e le domande di insinuazione al passivo, furono effettuate da persone di età elevata. Per tale ragione vi è stata una enorme premorienza, seguita spesso da contenziosi ereditari;
tale circostanza ha costretto, e costringe a tutt'oggi, la curatela a gestire costantemente molte migliaia di modifiche degli anagrafici dei creditori, un incremento, quindi, DE numero dei creditori stessi con relative pratiche di successione, contenziosi, etc.
2. PASSIVO ACCERTATO: L'attività di accertamento DE passivo, considerata la enorme mole di istanze (n. 11.211), ha richiesto molteplici udienze tutte trasmesse in allegato. Il passivo accertato di euro 918.172.172,07 (che non considera gli interessi post), fa DEla Deiulemar una DEle maggiori procedure concorsuali italiane…ATTIVO REALIZZATO ATTUALE: 272.049.454,32. 3. GIUDIZI IN CORSO E PROSPETTIVE DI ULTERIORI RIPARTI: La procedura è parte attrice nei giudizi in corso: 1. – R.G.: 5848/2015 - Tribunale di OR ZI, Giudice dott.ssa Valentina Vitulano promosso nei confronti DEla Controparte_52
, ad oggetto responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per
[...] violazione degli obblighi antiriciclaggio, il cui valore è di € 82.820.000,00. Il giudizio è riservato (15.12.2022); 2. – R.G.: 2846/2017 - Tribunale di OR ZI, Giudice dott.ssa Valentina Vitulano promosso nei confronti di
, avente ad oggetto responsabilità contrattuale ed Controparte_53 extracontrattuale per violazione degli obblighi antiriciclaggio, il cui valore è di
€ 4.430.000,00. Il giudizio è riservato in decisione (31.01.2023); 3. – R.G.: 2705/2017 riunito al giudizio R.G. 2845/2017 - Tribunale di OR ZI,
8 Proc. n°3242/2024 V.G.
Giudice dott.ssa Valentina Vitulano promosso nei confronti degli istituti di credito e avente ad oggetto responsabilità CP_54 CP_55 contrattuale ed extracontrattuale per violazione degli obblighi antiriciclaggio, il cui valore complessivo è di € 36.810.000,00. Il giudizio è riservato (10.05.2022); 4. – R.G.: 2843/2017 - Tribunale di OR ZI, Giudice dott.ssa Valentina Vitulano promosso nei confronti di , avente ad oggetto CP_56 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per violazione degli obblighi antiriciclaggio, il cui valore è di € 3.410.000,00. Il giudizio è riservato (06.07.2023); 5. – R.G.: 2706/2017 -Tribunale di OR ZI, giudice dott.ssa Valentina Vitulano promosso nei confronti di Controparte_57
ad oggetto responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per
[...] violazione degli obblighi antiriciclaggio, valore € 18.680.000,00 -riservato in decisione dal 09.11.2023; 6. – R.G.: 2707/2017 - Tribunale di OR ZI, Giudice dott.ssa Valentina Vitulano promosso nei confronti di avente ad oggetto responsabilità contrattuale ed Controparte_58 extracontrattuale per violazione degli obblighi antiriciclaggio, il cui valore è di
€ 28.540.000,00. Il Giudizio è riservato (19.05.2022); 7. – R.G.: 2708/2017 Tribunale di OR ZI, giudice dott.ssa V. Vitulano promosso nei confronti di , ad oggetto responsabilità contrattuale ed Pt_32 extracontrattuale per violazione degli obblighi antiriciclaggio, valore € 14.750.000,00 -riservato in data 15.12.2022; 8. – R.G.: 1766/2020 - Tribunale di OR ZI, giudice dott. Nasti, ad oggetto accertamento inadempimento per morosità di “ , giudizio rinviato varie volte Controparte_59 in ragione DEla presentazione ad opera di detta società di domanda di composizione negoziata DEla crisi, sfociata, poi, in quella di concordato semplificato e, poi ancora di liquidazione giudiziale - riservata dal 05.01.2024; 9. – R.G.E: 4483/2023 - CTP di Napoli nei confronti di
[...] ad oggetto la condanna a pagare il residuo Controparte_60 credito IRAP 2012 pari ad € 725.945,97 - udienza non ancora fissata;
10. – recupero credito nei confronti di – per la parte residua oltre a quanto Parte_33 transatto ed incassato da ex amministratore;
– risulta ammessa: 1. - Al passivo DE fallimento n. 271/2019 GGH Srl - Tribunale di Milano – per la somma di euro 460.086,64 in chirografo;
2. – al passivo DE fallimento n. 24/2013 Tribunale di OR ZI, come meglio Parte_34 dettagliato di seguito al punto 8 per complessivi euro 846.209.601,31 – residua un credito di euro 620.991.688,22. 10 – è parte convenuta nei giudizi passivi: 1. – R.G.: 22411/2020 - Corte di cassazione, ricorso inoltrato dalla avverso il rigetto DE reclamo ex art 26 L.F. per Controparte_61
l'acquisizione al fallimento DEla cauzione a seguito DE mancato pagamento DE saldo prezzo aggiudicazione - udienza non ancora fissata;
2. – R.G.:
9 Proc. n°3242/2024 V.G.
2586/2022 (riuniti RR.GG. 2589/2022; 2590/2022; 4549/2022; 624/2023; 1168/2023; 1529/2023 e 1531/2023 TAR Campania promossi da Parte_35 contro il ed il Fallimento Deiulemar DCN avverso i
[...] Controparte_62 provvedimenti resi dal per asserita lottizzazione ed asseriti abusi CP_62 edilizi -trattenuta in decisione in data 27.01.2024. - Stima previsionale futura: La procedura concorsuale è in corso di chiusura ex art. 118 comma 2 n.3 legge fallimentare in pendenza di giudizi e di procedure. Si stima di realizzare dalla Parte procedura e dai giudizi attivi in corso una cifra tra i 50.000.000 e gli 80.000.000 da ripartire con riparti supplementari dopo la chiusura.
4. INTERCONNESSIONE CON PROCEDURA FALLIMENTARE SOCIETA' DI FATTO (FALL. 24/2013): Per le vicende meglio riassunte nella allegata relazione DEla curatela trasmessa alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema Bancario e Finanziario ed alla stessa relazionata in sede di audizione, cui si rinvia (All.6), in data 09/05/2013, a seguito di ricorso inoltrato dalla procedura fallimentare Deiulemar Compagnia di Navigazione Spa, veniva dichiarato il Parte fallimento DEla società di fatto – - costituita dai soci , Persona_6
, , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , e , Parte_36 Persona_11 Persona_12 Persona_13
e degli stessi in proprio (Sentenza n. 24/2013) e venivano nominati curatori l'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, il Dott. ed il Persona_14
Dott. . In data 5 marzo 2014 il G.D. di detto fallimento Persona_15 dichiarava esecutivo lo stato passivo nel quale la Curatela DCN veniva ammessa su tutte le masse, sotto condizione. In particolare, la richiedente Parte veniva ammessa: 1) in chirografo, sulle masse di e di , per Persona_6
l'importo di €. 800.000.000 (ottocento milioni) a condizione che intervenisse la ammissione al suo passivo, in via definitiva, dei corrispondenti crediti vantati dai cd. Obbligazionisti (come identificati in occasione DE cd. censimento) e, quindi, comunque nei limiti di quella ammissione, nonché per l'importo di €. 123.178.643, in via definitiva, e senza alcuna condizione;
2) su Parte tutte le altre masse dei soci DEla per l'importo di €. 123.178.643, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed oltre alla somma corrispondente ai crediti vantati dai cd. Obbligazionisti, nei limiti in cui costoro fossero stati ammessi in via definitiva al passivo DCN, il tutto con il privilegio di cui agli artt. 2768 c.c. e 316 c.p.p., sotto condizione che non intervenisse sentenza definitiva di assoluzione, o di non luogo a procedere. In data 07/10/2017 il Giudice Delegato Dott. Fabio Di Lorenzo, sciogliendo in parte le riserve apposte nel decreto che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, disponeva Parte l'ammissione DEla Curatela DCN sulle masse di e , in Persona_6 chirografo, per l'importo di €. 723.030.958,31 (settecen- toventitremilionitrentamilanovecento-cinquantotto/31), oltre agli €.
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123.178.643 già ammessi in precedenza, nonché sulle altre masse, con il privilegio di cui agli artt. 2768 cc e 316 cpp sui beni che hanno formato oggetto di sequestro, per gli importi di €. 723.030.958,31 e di €. 123.178.643, oltre rivalutazione ed interessi (Cass. 1712/1995) su tale ultima cifra dal giorno DEla cessione DE ramo di azienda Shipping. Disponeva che le relative domande, nei limiti sopra precisati, dovevano intendersi accolte definitivamente. Tutto quanto sopra evidenzia la ulteriore complessità DEla procedura, ovvero la interconnessione funzionale con la procedura Sdf in cui la curatela DEla procedura CDN è presidente DE comitato dei creditori. Sulla complessità di questa seconda procedura che ha al suo attivo beni e quote sequestrate in un giudizio civile relative a moltissime società estere ed italiane a sua volta partecipate e controllate da altre società e da molteplici TRUST esteri, che ha molteplici giudizi e transazioni in corso, si rinvia a copia DEl'ultima relazione semestrale depositata. (All.7).
5 - SULLE ECCEZIONALI ATTIVITA' INFORMATIVE E DI GESTIONE: Allo scopo di evitare problematiche e tensioni sociali e dimostrazioni, agitazioni, occupazioni da parte DEla moltitudine di creditori truffati, la curatela sin dalla sua nomina ha organizzato e gestito i seguenti servizi: - Apertura e gestione sede ed ufficio informativo dedicato alla procedura, alla accoglienza dei creditori, con personale formato;
- Servizio di call center;
- Gestione di un sito informativo;
- Servizio organizzato per la risposta alle migliaia di PEC ed e-mail ricevute ogni anno e trasmesse dai creditori.” (cfr. da all. 7 Relazione). La L. n. 89 DE 2001, art. 2, comma 2, come modificato dalla novella di cui al D.L. n. 83 DE 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 DE 2012, prevede che il Giudice, nell'accertare la violazione DE termine di ragionevole durata, deve valutare la complessità DE caso, l'oggetto DE procedimento, il comportamento DEle parti e DE Giudice durante il procedimento DE giudizio presupposto, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Del resto, anche prima DEle modifiche DEl'attuale Legge Pinto, in tema di complessità DEle procedure concorsuali la Suprema Corte ha affermato: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata DE processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata DE fallimento, il giudizio in ordine alla violazione DE relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame DEle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto DE numero dei soggetti falliti, DEla quantità dei creditori
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concorsuali, DEle questioni indotte dalla verifica dei crediti, DEle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, DEl'entità DE patrimonio da liquidare e DEla consistenza DEle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi DEla procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l'inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento DEle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco DEla procedura” (così Cass., 02.04.2008, n. 8497). Ancora, ai sensi DEl'art. 2, comma 2 bis DEla stessa legge Pinto, si considera rispettato, ma solo come ipotesi generale, il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Tale durata, indicata ex lege in 6 anni, però non può avere valore di termine perentorio (termine la cui perentorietà non è espressamente dichiarata dalla legge) e, ai fini DEl'indennizzo di cui si discute non esclude che, in casi particolari e comprovati, come quello in esame, la fisiologica e quindi non ingiusta durata DE procedimento concorsuale possa essere superiore a 6 anni e comunque va accertata nel caso concreto. Ne consegue che, in tema di equa riparazione, per la violazione DE termine di durata ragionevole DE processo, a parere di questa difesa, la durata DEle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni, solo come regola generale che rappresenta il parametro per le normali procedure concorsuali, ma non per quella in esame. In numerosi precedenti, già la Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di un termine che "di regola" deve essere rispettato, ritenendo irragionevole in astratto una procedura avente una durata superiore a sei anni, ma secondo lo standard ricavabile dalle pronunce DEla Corte Edu, si può e deve tenere conto DEla particolare complessità DEla procedura concorsuale DE giudizio presupposto, ai fini di un temperamento di detta soglia, che già in passato ha giustificato uno slittamento DEla procedura concorsuale da sei a sette anni, secondo l'apprezzamento DE Giudice di merito (Cass. Civ., Sez. II, 24.10.2022, n. 31274; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 DE 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 DE 29/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 DE 12/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 DE 07/06/2012; Sez. 61, Sentenza n. 8468 DE 28/05/2012). In sostanza, come da precedenti sopra indicati di slittamento DE termine da sei a sette anni, a parere di questa difesa, l'assoluta particolarità DEla presente procedura esecutiva ben consente di applicare un termine ancora maggiore di durata ragionevole DE giudizio. Nel caso in esame, non è accertata la violazione DE termine di ragionevole durata, non prevedendo la L. 89 DE 2001 art. 2, comma 2 bis (secondo il quale "si considera rispettato il termine ragionevole... se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni") l'automatica indennizzabilità DE procedimento fallimentare che superi il limite DEla durata ragionevole;
va invece valorizzata
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la valutazione DEla particolare complessità DEla procedura in questione per un esame in concreto DE superamento di una durata ragionevole DE giudizio, in forza di tutti i dati DEla relazione dei curatori e relativi allegati. La Scrivente Difesa è a conoscenza DEl'orientamento espresso dalla Corte di Pt_37
Cassazione che per procedure complesse in ogni caso ritiene che il termine ragionevole non possa essere superiore a 7 anni;
tuttavia, ritiene doveroso rappresentare l'unicità DEla procedura fallimentare presupposta al presente giudizio. Basti confrontare le procedure relative ai giudizi poi definiti dalla Corte di Cassazione con quella oggetto DE presente giudizio, nella quale sono stati ammessi al passivo 11211 creditori, per un passivo accertato di euro 918.172.172,07 e un attivo realizzato di 272.049.454,32 euro In Corte di Cass. Civ., Sez. II, 24.10.2022, n. 31274; il decreto opposto DEla Corte di Appello di ES (rg. 47/20 vg) aveva ad oggetto procedura fallimentare con circa 300 creditori;
passivo di 7 milioni di euro;
attivo realizzato 2,5 milioni di euro;
in Corte di Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 16753 DE 24/05/2022, il decreto opposto DEla Corte di Appello di ES (rg. 119/20 vg) aveva ad oggetto procedura fallimentare con circa 500 creditori;
passivo di 342 milioni di euro;
attivo realizzato 167 milioni di euro;
in Corte di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20508 DE 29/09/2020; il decreto opposto DEla Corte di Appello di Roma (rg. 54427/12 vg) aveva ad oggetto procedura fallimentare con circa 2000 creditori. Alla luce di quanto innanzi esposto, la durata DEla procedura fallimentare per cui è causa, in forza DEla documentata e comprovata abnorme complessità, deve essere ritenuta ragionevole o comunque deve essere rideterminata in un periodo comunque superiore a 6 anni, con conseguenziale riforma DE decreto gravato e rigetto DEle domande avversarie. Ragionare in senso contrario, comporterebbe pervenire ad un automatismo che non tiene effettivamente conto DE giudizio presupposto sul quale in concreto i ricorrenti (potenzialmente oltre 11.000) azionano la pretesa indennitaria, con la ulteriore conseguenza di uniformare tutte le procedure fallimentari, al di fuori DElo spirito DEla legge Pinto e DEle particolarità DE caso concreto.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: periodi da escludere nel calcolo DEla durata DE giudizio presupposto – inesistenza durata ingiusta. In subordine, si eccepisce che nel computo DEla ragionevole durata DE processo presupposto, l'opposto decreto non ha considerato come cause di esclusione DE computo e quindi come periodi non imputabili all'Amministrazione DEla giustizia i seguenti periodi documentalmente provati dalla relazione dei curatori fallimentari e relativi allegati. La procedura ha, infatti, bandito aste per beni differenti;
CP_63 Controparte_64 Controparte_65
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; ). Controparte_66 Controparte_67
Ciascuna di esse ha avuto un suo incedere ma si può agevolmente verificare che la prima è stata bandita il 07.12.17 (cfr. asta per , Controparte_66 cfr. all. 8) e l'ultima aggiudicazione è avvenuta, dopo numerose aste andate deserte, il 13.4.21 (cfr. asta per , cfr. all. 8 relazione). Si CP_63 deduce che tale periodo deve essere integralmente scomputato (sono 3 anni 4 mesi e 6 giorni), in applicazione DE principio espresso da Cassazione civile sez. VI, 27/04/2015, (ud. 28/01/2015, dep. 27/04/2015), n.8540 secondo cui
“Ai fini DEl'equa riparazione per irragionevole durata DE processo esecutivo, la durata DEl'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo DEl'autorità giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo DEla procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata.” Per effetto di questo scomputo, posto come come dies a quo la data DEla ammissione al passivo per quanto si dirà dopo e non quella DEla domanda al passivo e come dies ad quem il 14.7.2024 (data di chiusura DE fallimento), il giudizio presupposto ai fini DE chiesto indennizzo non supera i 7 anni di durata ragionevole. Decurtato il periodo di 3 anni 4 mesi e 6 giorni relativo alle aste andate deserte, residua una durata ragionevole ai fini DE rigetto DEle domande avversarie. Inoltre, si rileva che la procedura concorsuale in questione oltremodo complessa, per quanto documentata, richiede per il calcolo dalla “giusta durata” che si tenga conto, sommando al limite di 7 anni anche i periodi di “giusta durata” DEle procedure collegate quali ad es. i 6/7 anni DE fallimento: “INTERCONNESSIONE CON PROCEDURA FALLIMENTARE SOCIETA' DI FATTO (FALL. 24/2013) di cui alla relazione a pag. 10 e ss. DEl'all. 8 e dei giudizi di merito pendenti indicati sempre nella predetta relazione.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: errata determinazione DE dies a quo DE calcolo DEla durata DE giudizio presupposto. In subordine alla riforma DE decreto opposto e al rigetto DEla domanda, secondo elaborazione giurisprudenziale, per i creditori ammessi al passivo, il termine dal quale decorre il computo DEla ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dal decreto di ammissione (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 31274, Cass. Sez. 2, 29/03/2018, n. 7864; Cass. 25/07/2023, n. 22378; 26/05/2022, n.17167; Ordinanza n. 16745 DE 24/05/2022 Cass. 21200/2018; Cass. 964/2019: “… se si tratta dei creditori, occorre aver riguardo, quale dies a quo, al decreto con il quale ciascuno di essi è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva L. Fall., artt. 97, 101 e 99, al passivo - irrilevante, invece, rimanendo, rispetto
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alla ragionevole durata DEla procedura fallimentare, il momento in cui il presunto creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo, che, al più, può valere ai fini DEla ragionevole durata DE procedimento di accertamento DEla pretesa, a norma DEla L. Fall., artt. 92 e segg.-. Solo dal momento DEl'ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti DEla irragionevole durata DEl'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa DEla procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma DEla L. Fall., art. 113, i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento DEl'opposizione con decreto non ancora definitivo…”) che nel caso di specie è di molto successivo alla data DEla domanda di insinuazione al passivo. Di conseguenza, se il dies a quo è quello DEla data di ammissione DE credito e non quello DEla domanda, data indicata nel decreto opposto in considerazione che la procedura de qua è stata chiusa in data 14.07.2024, la durata DE giudizio presupposto, per gli odierni ricorrenti non è stata non ragionevole. In particolare, come si desume dall'esame dei prospetti di ammissione dei crediti e dal ricorso avversario risulta che la domanda per i ricorrenti è stata ammessa in data successiva a quella DEla indicata nel decreto gravato: di conseguenza il dies a quo è quello DEla data di ammissione al passivo e quindi nulla è dovuto alla controparte per una ingiusta durata DE giudizio e quindi il decreto impugnato andrà annullato.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: in particolare DE comma 1 bis DEl'art. 2 bis ossia mancata applicazione DEla decurtazione in considerazione DE numero DEle parti. Sempre in subordine alla riforma DE decreto opposto e al rigetto DEla domanda, si eccepisce che l'opposto decreto non ha applicato la decurtazione DEle somme in considerazione DEla molteplicità DEle parti in giudizio, nel caso di specie di numero davvero abnorme (oltre 11.000). In relazione al quantum indennizzabile in favore dei ricorrenti, si insiste, in subordine alla domanda di riforma integrale DE decreto opposto, per la riduzione DE 40% degli importi da riconoscere eventualmente quale equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare con 11.211 insinuati al passivo. La Scrivente Difesa Erariale è consapevole DEl'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 734/2023, ma sommessamente ne sollecita un ripensamento sulla scorta DEle presenti osservazioni. La prospettazione DEla Corte di cassazione ruota in buona sostanza sul presupposto che la disposizione normativa utilizzi il termine “parti DE processo presupposto”, e non già o anche il termine “procedura”
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vertendosi nell'ambito di procedure concorsuali. In tal caso a prescindere dalla terminologia utilizzata dal legislatore, occorre indagare la ratio legis DE comma 1 bis DEl'art. 2 bis DEla legge 89/2001, che è da ricercare nella considerazione che una pluralità di parti con posizioni giuridiche distinte, non può incidere sulla determinazione DEla durata ragionevole DE giudizio presupposto, ma al più sulla entità DEl'indennizzo, proprio perché maggiore, diversificata e complessa può essere l'attività posta in essere dal giudice e dai suoi ausiliari nel giudizio presupposto. Non vi è chi non veda, traslando questa ratio, anche in relazione alle procedure fallimentari, e nello specifico a quella presupposta al presente giudizio, che 11211 creditori insinuati al passivo, possano determinare un aggravio di attività richiesta al giudice ai suoi ausiliari che debba, a parere DEla Scrivente Difesa Erariale, essere compensato mediante la riduzione prevista dalla disposizione normativa innanzi menzionata. A titolo esemplificativo si consideri il solo esame DEle domande di ammissione allo stato passivo, tutte distinte tra loro;
e la redazione dei riparti parziali (nel giudizio presupposto sono stati ben 8). Si insiste pertanto per l'applicazione nel caso in esame DEla riduzione di cui al comma 1 bis, DEl'art. 2 bis DEla legge 89/2001. 5. IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 89/2001: in particolare DE comma 1 DEl'art. 2 bis ossia liquidazione DE dovuto di una somma di denaro di euro 400 o inferiore per ciascun anno. Attesa l'eccezionalità DEla procedura, l'elevatissimo numero DEla platea dei creditori partecipanti alla procedura, tenuto conto DEla fruttuosità DEl'attività recuperatoria come documentata nella relazione dei curatori fallimentari (citato all. 7 e 8) ragionevole è riconoscere, in assoluto subordine ai precedenti motivi di ricorso, una cifra inferiore e/o uguale a euro 400 per ciascun anno di ritardo. A tale stregua, in via gradata rispetto a tutto quanto dedotto, va riformato l'opposto decreto e ridotto il quantum dovuto. Dalla citata relazione emerge altresì che l'allungamento dei tempi si è avuto per un fruttuoso recupero nei confronti DEla Banca di Malta, di assoluta ed oggettiva difficolta. Diversamente, se la procedura avesse abbondonato il detto recupero, la durata DEla stessa sarebbe stata minore e nei limiti DE giusto processo. Di conseguenza, vi è una evidente aporia, in quanto da un lato il maggior tempo di durata era finalizzato all'attività di fruttuoso recupero, a favore dei creditori i quali poi a loro volta poi pretendono di maturare un altro credito per la durata eccessiva in questione DEla procedura che, durata eccessiva, era comunque destinata a loro vantaggio. Si legge infatti a pag. 14 DEla relazione (cfr. all. 8) che: “… -sono stati soddisfatti al 26% circa tutti i creditori chirografari, tra cui gli obbligazionisti. Di questo 26% circa, il 23% circa è relativo a riparti di somme introitate dal 2019. Si evidenzia che con l'VIII riparto è stata
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distribuita ai creditori chirografari la somma di euro 170.000.000,00 (trattasi di uno dei maggiori riparti mai effettuati in una procedura concorsuale europea), frutto DEla transazione intercorsa a seguito di lungo contenzioso con la Bank of AL da parte DEla procedura …”. Appare Parte_34 quindi ragionevole riconoscere, in subordine ai precedenti motivi, un quantum di indennizzo ai minimi di legge.
6. ISTANZA DI RIUNIONE. In considerazione DEla molteplicità DEle istanze per presunta violazione DEla Legge Pinto per il giudizio presupposto in questione che vede oltre 11.000 creditori, si chiede la riunione di tutte le relative vertenze anche in sede di opposizione (allo stato, si precisa che sono pendenti per lo stesso giudizio presupposto e per motivi analoghi l'opposizione rg 1843/2024 vol. giurisd. con udienza fissata al 31.10.2024 Sezione 2 e la opposizione rg 1909/2024 vol. giurisd. alla Sezione 4 con udienza fissata al 22.10.2024, l'opposizione rg 1920/2024 vol. giur. assegnata alla 1 sezione con udienza da fissare e opposizione rg 2080/2024 v.g. con udienza da fissare ed infine la opposizione di cui al n. rg 2098/2024 v.g. assegnata alla 2 sezione;
opposizione rg 2243/2024 vol. giurisd. assegnata alla 4 Sez. bis Cons. Giud. dott. G. Sacchi e opposizione rg 2240/2024 vol. giurisd. assegnata alla 4 sezione Cons. Giud. dott. A. Quaranta;
opposizione rg 2262/2024 v.g. assegnata alla 2 sez. Cons. Giud. dott.ssa M. L. Arienzo, udienza 30.10.2024; opposizione rg 2294/2024 v.g. assegnata alla 3 Sez. Cons. Giud. A. D'Ambrosio; opposizione rg 2297/2024 v.g. assegnata alla 3 Sez. Cons. Giud. dott.ssa L. Minauro;
opposizione rg 2317/2024 v.g. assegnata alla 3 Sez. Cons. Giud. dott.ssa M.Casaregola; opposizione rg 2328/2024 v.g. assegnata alla 1 sezione Cons. Giud. dott. Dacomo;
opposizione rg 2344/2024 assegnata alla 1 Sezione Cons. Giud. dott. A. Del Franco;
opposizione rg 2357/2024 v.g. assegnata alla 1 sezione Cons. Giud. dott.ssa E. Catapano;
opposizione rg 2377/2024 v.g. assegnata alla 3 Sezione Cons. Giud. dott. P. Mariani;
opposizione rg 2394/2024 v.g. assegnata alla 3 Sez. Cons. Giud. dott.ssa P. Giglio Cobuzio;
opposizione rg 2403/2024 v.g. assegnato alla 3 Sezione Giud. Cons. dott. S. Celentano;
opposizione rg 2414/2024 v.g. assegnato alla 3 Sezione Cons. Giud. dott.ssa R. M. Elefante;
opposizione rg 2439/2024 v.g. assegnata alla 4 Sezione Cons. Giud. dott. R. De Rosa;
opposizione r.g. 2446/2024 assegnata a Cons. Giud. dott. P. M. Cristiano;
opposizione rg 2462/2024 v.g. assegnata alla 1 sezione Cons. Giud. dott. A. Del Franco;
opposizione rg 2483/2024 v.g. assegnato al Cons. Giud. dott. A. Criscuolo Gaito;
opposizione rg 2482/2024 v.g. assegnato alla 3 sezione Cons. Giud. dott. P. Ucci;
opposizione rg 2481/2024 v.g. assegnato alla 3 sezione Cons. Giud. dott. M. Montefusco;
opposizione rg 2480/2024 v.g. assegnato alla 2 sezione Cons. Giud. dott. F. Magistro;
opposizione rg 2509/2024 v.g. assegnata alla 1 sezione Cons. Giud.
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dott. A. Mungo;
opposizione rg 2510/2024 v.g. assegnata alla 4 sezione Cons. Giud. dott. M. Sensale;
opposizione r.g. 2526/2024 v.g. assegnata alla 4 sezione Cons. Giud. dott. M. Caccese;
opposizione rg 2555/2024 v.g. assegnata alla 4 sezione Cons. Giud. dott. R. De Rosa;
opposizione rg 2538/2024 v.g. assegnata alla 2 Sezione Cons. Giud. M. T. Onorato;
opposizione rg 2683/2024 v.g. assegnata alla 1 Sezione Cons. Giud. dott. F. Dacomo;
opposizione rg 2750/2024 v.g. assegnata alla 1 sezione Cons. Giud. dott. P. Celentano;
opposizione rg 2908/2024 v.g. assegnata alla 2 Sezione Cons. Giud. dott. A. D'Amore; opposizione rg 2931/2024 v.g. assegnata alla 2 Sezione Cons. Giud. G. Sensale;
opposizione rg 2940/2024 v.g. assegnata alla 4 Sezione Cons. Giud. dott.ssa M.R. Pupo;
opposizione rg 3025/2024 vg assegnata alla 3 sez. opposizione rg 3024/2024 assegnata alla 3 sezione;
opposizione rg 3023/2024 assegnata alla 2 sezione;
opposizione rg 3011/2024 assegnata alla 2 sezione;
opposizione rg 2998/2024 assegnata alla 1 sezione;
opposizione rg 2997/2024 assegnata alla 3 sezione”. In ordine al primo motivo di opposizione va detto che con giurisprudenza recente ma consolidata si è affermato il principio secondo il quale in tema di equa riparazione per la violazione DE termine di durata ragionevole DE processo, la durata DEle procedure fallimentari notevolmente complesse - a causa DE numero dei creditori, DEla particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, DEla proliferazione di giudizi connessi o DEla pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può comunque superare la durata complessiva di sette anni. Superato tale termine, il danno non patrimoniale per l'irragionevole durata DE processo si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, DEla violazione DE diritto alla ragionevole durata DE processo, di cui all' art. 6 Cedu , a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti DE processo;
ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità DEla stessa durata irragionevole, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cassazione civile, sez. II, 24/10/2022, n. 31274). L'opponente ha correttamente richiamato tutte le caratteristiche pure individuate dalla Suprema Cote idonee a ritenere irragionevole in relazione alla peculiare procedura fallimentare presupposta l'irragionevole durata DEla stessa oltre il settimo anno e non i sei anni previsti dall'art. 2 L. N.89/2001, ma non ha indicato motivi per superare tale arresto giurisprudenziale fino al punto da escludere qualsiasi durata irragionevole in relazione a quella di 12 anni DEla procedura presupposta ovvero per ritenere una diversa durata rispetto a quella di sette anni come irragionevole. Il secondo motivo di
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opposizione è infondato poiché in tema di equa riparazione per la irragionevole durata DE processo, nella durata complessiva DEle procedure esecutive immobiliari e, analogamente, di quelle fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto), trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione immobiliare (Cassazione civile sez. I, 27/12/2011, n.28858). Nella specie, è stata ritenuta non giustificata la durata, che superi sette anni, DE processo esecutivo immobiliare, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze DE sistema giudiziario). Il terzo motivo di opposizione è infondato poiché in tema di equa riparazione, ai sensi DEla legge n. 89 DE 2001, il termine dal quale decorre il computo DEla ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito DEl'art. 94 l. fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura DE fallimento a cui il creditore è estraneo (Cassazione civile sez. II, 05/01/2024, n.324 che in motivazione precisa: “Non rileva in contrario l'arresto di questa Corte n. 7864 DE 2018, citato da decreto impugnato, che non costituisce un precedente contrario, atteso che le considerazioni svolte sul punto non appaiono correlate ai motivi ed al decisum, avendo la Corte, da un lato, disatteso il motivo secondo cui il termine di ragionevole durata deve farsi decorrere, per i creditori, dalla data DEla dichiarazione di fallimento e non, come ritenuto dal giudice a quo, dalla domanda di insinuazione al passivo e, dall'altro, accolto il ricorso sulla base DE principio che l'entità DEla pretesa azionata nel giudizio presupposto rileva unicamente ai fini DEla possibile riduzione DEl'indennizzo, ma non consente la sua esclusione. Le osservazioni contenute in una sentenza o provvedimento DE giudice non correlate, come rationes decidendi, alla statuizione adottata (c.d. obiter dicta), non sono infatti vincolanti e non hanno pertanto valore nella giurisprudenza di questa Corte. Infondati sono anche il quarto e il quinto motivo di opposizione subordinato poiché la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis DEl'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità DEla stessa, ai sensi DEl'art. 2, comma 2 DEla medesima legge (Cassazione civile sez. II, 12/01/2023, n.734).
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Le spese DE giudizio di opposizione seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, secondo le previsioni di cui al D.M. n°147/2022, in relazione alla fase di studio e alla fase introduttiva, con l'aumento DE 30 % per la predisposizione PCT DEl'atto, con attribuzione al difensore anticipatario.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione confermando per l'effetto il decreto opposto;
b) Condanna l'opponente alla rifusione in favore DEla opposta DEle CP_1 spese DE giudizio di opposizione, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura DE 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario. Così deciso in Napoli, addì 6.6.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Antonio Quaranta IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Cocchiara
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