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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2797 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Di Carlo, Parte_1
elettivamente domiciliata in Montorio al Vomano (TE) alla C.da San Giovanni n. 4 presso lo studio del difensore;
ATTRICE
e
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, eredi o aventi causa di Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , eredi o aventi causa di Persona_1 Controparte_7 Persona_2
, , , , eredi o
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
aventi causa di , Controparte_1 Controparte_11 [...]
e , CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione oridinaria
CONCLUSIONI:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i Parte_1
convenuti al fine di sentir accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà dei beni immobili siti nel comune di Torricella Sicura (TE) alla C.da Case Clemente,
1 contraddisti al catasto terreni al foglio 22, particelle 287 e 301 ed al catasto fabbricati al foglio 22, particella 24, sub 1 con annessa area di pertinenza comune.
Ha esposto l'attrice di essere in possesso uti dominus continuativamente da oltre vent'anni, in maniera pacifica, indisturbata e pubblica, dei beni immobili innanzi descritti, di titolarità della parti convenute.
All'esito delle verifiche circa la regolarità del contraddittorio ed a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, il precedente giudice assegnatario della causa, con distinti provvedimenti del 30/9/2020, 7/4/2021, 10/11/2021 e 17/1/2023, ha dichiarato la contumacia dei convenuti ad eccezione di , per la quale è stato disposto ulteriore tentativo di Controparte_12
notifica presso la propria residenza risultante dall'AIRE.
Verificata, in questa sede, la regolarità della notifica nei confronti di (vd. Controparte_12
documentazione depositata in data 28/9/2023) va dichiarata la contumacia anche di quest'ultima convenuta.
Istruita a mezzo di prove orali e documentali, la causa è stata assegnata allo scrivente magistrato in data 25/1/2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 9/4/2025 con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda appare infondata e deve essere rigettata.
Giova ricordare, in punto di diritto, che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163 e 1167 c.c.).
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (nel caso di beni immobili, 20 anni), e, chi agisca per ottenere l'acquisto in via originaria, deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
2 Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno Giudicante ritiene che non sia stato superato lo standard probatorio del “più probabile che non” in ordine alla verificazione dei presupposti dell'acquisto dei beni a titolo originario.
Giova in punto di diritto evidenziare che, rappresentando la sentenza di usucapione una pronuncia che incide sugli assetti proprietari, e rappresentando tale dominio sulla res un vero e proprio diritto, financo costituzionalmente tutelato (art. 42 Cost.) è quanto mai necessario fornire una prova rigorosa: 1) dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, 2) di quale sia l'immobile in relazione al quale siffatto possesso è stato esercitato, 3) di quali siano i soggetti contro i quali il titolo costituito dalla sentenza deve essere trascritto ai fini del rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita congrua prova della natura della relazione tra l'attrice ed i beni immobili, non essendo emerso inequivocabilmente che la stessa abbia mantenuto un godimento giuridicamente qualificabile quale possesso idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione.
È noto che è onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso e la signoria altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849; Cass. civ. sez.
II, 11/06/2010, n. 14092);
Nel caso di specie l'attrice non ha in alcun modo provato di avere utilizzato i terreni uti dominus e con anumus possidendi, esercitando una situazione di fatto incompatibile con la signoria altrui, non essendo sul punto sufficienti gli elementi acquisiti a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, atteso che i due testi escussi (uno dei quali figlio, peraltro, della stessa
3 attrice, e le cui dichiarazioni devono ritenersi quantomeno filtrate in punto di attendibilità) si sono limitati a confermare, in sostanza, come la si fosse occupata della coltivazione delle aree Pt_1
oggetto di giudizio e della relativa manutenzione, senza fornire elementi essenziali in ordine all'animus possidendi e, quindi, all'esercizio di una situazione di fatto compatibile con l'intento inequivoco di comportarsi da titolare della res.
Il fatto che l'attrice sia stata vista coltivare i terreni non è elemento, quantomeno se non corroborato da ulteriori riscontri documentali o dichiarativi, da solo sufficiente a fungere da prova del possesso esclusivo, ininterrotto ed escludente dell'altrui diritto di proprietà.
I giudici di legittimità e di merito affermano, costantemente, che per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà è necessaria una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Occorre, inoltre, evidenziare come – ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione – occorra la prova chiara e priva di margini di incertezza e genericità, del quando e del quomodo sia avvenuta l'interversione del possesso e, cioè, quando l'odierna attrice abbia mutato la detenzione
(non qualificata) in una relazione di fatto idonea ai fini dell'usucapione, dovendosi sempre sottolineare che la dedotta generica “cura” e “manutenzione” del terreno non è – di per sé e senza adeguati riscontri – indice specifico di una condotta idonea a qualificare la quale titolare Pt_1
del bene con esclusione dell'esercizio del possesso (che può essere anche estrinsecato in via mediata) da parte di chiunque potesse vantare diritti sul bene.
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato allegato, dal momento che parte attrice si è limitata a sottoporre ai due testi escussi due capitoli di prova dai quali non sono derivate dichiarazioni sufficientemente concise sul quando e sul quomodo dell'interversione del possesso ma solo generiche deduzioni sull'intervento di una protratta condotta di cura e manutenzione dei terreni, circostanza astrattamente non incompatibile con la sussistenza ed il pieno riconoscimento dell'altrui diritto di
4 proprietà; nulla poi è stato allegato, in via documentale, al fine di comprovare le anzidette circostanze.
E' appena il caso di rilevare che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono solo elementi indiziari in ordine all'esercizio del possesso rilevante ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. n. 6910 del 2001; Cass. n. 3081 del
1998), che può avere valore quale prova indiretta dei fatti posti alla base del diritto avanzato in giudizio, ma solo se e nella misura in cui tali elementi siano corroborati da ulteriori circostanze idonee emerse in sede istruttoria.
A tal proposito, giova ribadire: “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (L'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, ha osservato la Suprema corte, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus)” (v. Cass. 2021 n. 31238).
Sul piano istruttorio, pertanto, quanto allegato appare eminentemente carente, ragione per cui la domanda deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, stante la contumacia dei convenuti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2797/2019 R.G., ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
- Così deciso in Teramo, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2797 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Di Carlo, Parte_1
elettivamente domiciliata in Montorio al Vomano (TE) alla C.da San Giovanni n. 4 presso lo studio del difensore;
ATTRICE
e
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, eredi o aventi causa di Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , eredi o aventi causa di Persona_1 Controparte_7 Persona_2
, , , , eredi o
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
aventi causa di , Controparte_1 Controparte_11 [...]
e , CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione oridinaria
CONCLUSIONI:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i Parte_1
convenuti al fine di sentir accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà dei beni immobili siti nel comune di Torricella Sicura (TE) alla C.da Case Clemente,
1 contraddisti al catasto terreni al foglio 22, particelle 287 e 301 ed al catasto fabbricati al foglio 22, particella 24, sub 1 con annessa area di pertinenza comune.
Ha esposto l'attrice di essere in possesso uti dominus continuativamente da oltre vent'anni, in maniera pacifica, indisturbata e pubblica, dei beni immobili innanzi descritti, di titolarità della parti convenute.
All'esito delle verifiche circa la regolarità del contraddittorio ed a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, il precedente giudice assegnatario della causa, con distinti provvedimenti del 30/9/2020, 7/4/2021, 10/11/2021 e 17/1/2023, ha dichiarato la contumacia dei convenuti ad eccezione di , per la quale è stato disposto ulteriore tentativo di Controparte_12
notifica presso la propria residenza risultante dall'AIRE.
Verificata, in questa sede, la regolarità della notifica nei confronti di (vd. Controparte_12
documentazione depositata in data 28/9/2023) va dichiarata la contumacia anche di quest'ultima convenuta.
Istruita a mezzo di prove orali e documentali, la causa è stata assegnata allo scrivente magistrato in data 25/1/2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 9/4/2025 con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda appare infondata e deve essere rigettata.
Giova ricordare, in punto di diritto, che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163 e 1167 c.c.).
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge (nel caso di beni immobili, 20 anni), e, chi agisca per ottenere l'acquisto in via originaria, deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
2 Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'odierno Giudicante ritiene che non sia stato superato lo standard probatorio del “più probabile che non” in ordine alla verificazione dei presupposti dell'acquisto dei beni a titolo originario.
Giova in punto di diritto evidenziare che, rappresentando la sentenza di usucapione una pronuncia che incide sugli assetti proprietari, e rappresentando tale dominio sulla res un vero e proprio diritto, financo costituzionalmente tutelato (art. 42 Cost.) è quanto mai necessario fornire una prova rigorosa: 1) dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, 2) di quale sia l'immobile in relazione al quale siffatto possesso è stato esercitato, 3) di quali siano i soggetti contro i quali il titolo costituito dalla sentenza deve essere trascritto ai fini del rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita congrua prova della natura della relazione tra l'attrice ed i beni immobili, non essendo emerso inequivocabilmente che la stessa abbia mantenuto un godimento giuridicamente qualificabile quale possesso idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione.
È noto che è onere di chi invoca l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario per usucapire. Per il perfezionamento dell'usucapione è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso e la signoria altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849; Cass. civ. sez.
II, 11/06/2010, n. 14092);
Nel caso di specie l'attrice non ha in alcun modo provato di avere utilizzato i terreni uti dominus e con anumus possidendi, esercitando una situazione di fatto incompatibile con la signoria altrui, non essendo sul punto sufficienti gli elementi acquisiti a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, atteso che i due testi escussi (uno dei quali figlio, peraltro, della stessa
3 attrice, e le cui dichiarazioni devono ritenersi quantomeno filtrate in punto di attendibilità) si sono limitati a confermare, in sostanza, come la si fosse occupata della coltivazione delle aree Pt_1
oggetto di giudizio e della relativa manutenzione, senza fornire elementi essenziali in ordine all'animus possidendi e, quindi, all'esercizio di una situazione di fatto compatibile con l'intento inequivoco di comportarsi da titolare della res.
Il fatto che l'attrice sia stata vista coltivare i terreni non è elemento, quantomeno se non corroborato da ulteriori riscontri documentali o dichiarativi, da solo sufficiente a fungere da prova del possesso esclusivo, ininterrotto ed escludente dell'altrui diritto di proprietà.
I giudici di legittimità e di merito affermano, costantemente, che per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà è necessaria una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). Del resto anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Occorre, inoltre, evidenziare come – ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione – occorra la prova chiara e priva di margini di incertezza e genericità, del quando e del quomodo sia avvenuta l'interversione del possesso e, cioè, quando l'odierna attrice abbia mutato la detenzione
(non qualificata) in una relazione di fatto idonea ai fini dell'usucapione, dovendosi sempre sottolineare che la dedotta generica “cura” e “manutenzione” del terreno non è – di per sé e senza adeguati riscontri – indice specifico di una condotta idonea a qualificare la quale titolare Pt_1
del bene con esclusione dell'esercizio del possesso (che può essere anche estrinsecato in via mediata) da parte di chiunque potesse vantare diritti sul bene.
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato allegato, dal momento che parte attrice si è limitata a sottoporre ai due testi escussi due capitoli di prova dai quali non sono derivate dichiarazioni sufficientemente concise sul quando e sul quomodo dell'interversione del possesso ma solo generiche deduzioni sull'intervento di una protratta condotta di cura e manutenzione dei terreni, circostanza astrattamente non incompatibile con la sussistenza ed il pieno riconoscimento dell'altrui diritto di
4 proprietà; nulla poi è stato allegato, in via documentale, al fine di comprovare le anzidette circostanze.
E' appena il caso di rilevare che l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono solo elementi indiziari in ordine all'esercizio del possesso rilevante ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. n. 6910 del 2001; Cass. n. 3081 del
1998), che può avere valore quale prova indiretta dei fatti posti alla base del diritto avanzato in giudizio, ma solo se e nella misura in cui tali elementi siano corroborati da ulteriori circostanze idonee emerse in sede istruttoria.
A tal proposito, giova ribadire: “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (L'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, ha osservato la Suprema corte, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus)” (v. Cass. 2021 n. 31238).
Sul piano istruttorio, pertanto, quanto allegato appare eminentemente carente, ragione per cui la domanda deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, stante la contumacia dei convenuti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2797/2019 R.G., ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
- Così deciso in Teramo, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
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