Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1993, n. 520
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1994
Art. 2. 1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei lavori pubblici alle regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell' articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dai consorzi idraulici soppressi le cui funzioni sono trasferite ai sensi del presente comma, si provvede sulla base di criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 183/1989 e' il seguente:
"Art. 14 (Bacini di rilievo nazionale). - 1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
a) per il versante adriatico:
1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
b) per il versante tirrenico:
1) Arno (Toscana, Umbria);
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), numeri 3) e 4), e' preposta rispettivamente un'unica Autorita' di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti".
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Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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